Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 settembre 2018
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2018, n. 189, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2018, n. 539, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2018, n. 194, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione Liguria e' stato nominato Commissario delegato;
Vista la nota n. PG/2018/233496 del 24 agosto 2018 del Presidente della Regione Liguria che, in qualita' di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, ha comunicato i soggetti e le attivita' produttive presenti sulla porzione di territorio colpito dal crollo del viadotto Polcevera;
Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti colpiti dall'evento verificatosi nei suddetti territori;

Decreta:

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova, indicate nell'allegato 1) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova, indicati nell'allegato 2) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2018

Il Ministro: Tria
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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