Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2018 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2018
Attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 6 settembre 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Ravvisata l'esigenza di procedere all'avvio delle misure piu' urgenti, nell'ambito del settore dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
Considerato, in particolare, che tali finanziamenti possono essere concessi con la modalita' del credito d'imposta da fruire in compensazione, secondo modalita' da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Considerato che il comma 2, lettere e) ed f) del richiamato art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disciplina, in continuita' con l'art. 5, comma 2, lettere d) ed e) dell'abrogata legge 24 febbraio 1992, n. 225, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalita' e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalita' omogenea per l'intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalita' ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nel territori regionali nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015;
Viste le note circolari del Dipartimento della protezione civile prot. 65581 del 28 novembre 2016 e prot. 22279 del 27 marzo 2017 recanti la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;
Vista la nota circolare del Dipartimento della protezione civile prot. 71086 del 15 novembre 2017 recante la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive;
Ravvisata la necessita' di procedere, analogamente a quanto gia' fatto con riferimento ai danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla citata delibera del 28 luglio 2016, alla concessione di contributi per i danni occorsi ai soggetti privati ed ai titolari di attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi da novembre 2015 a dicembre 2017 di cui alla tabella allegata;
Ritenuto, che per i contesti emergenziali indicati nell'allegata tabella devono trovare applicazione i criteri e le modalita' attuative stabiliti con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e con le conseguenti ordinanze di protezione civile sopra richiamate;
Considerato che con riferimento agli eventi indicati nella citata tabella, relativi alle Regioni Calabria e Valle d'Aosta, le predette amministrazioni devono conformarsi ai criteri e alle modalita' di concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive gia' adottate per le altre regioni ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, delle ordinanze di protezione civile e delle note circolari del Dipartimento della protezione civile sopra richiamate;
Considerato che, in attuazione del richiamato comma 427 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, il Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 63039 del 13 aprile 2018 ha comunicato l'ammontare delle risorse disponibili per l'anno 2018, pari a complessivi euro 200.000.000,00;
Considerato che, a valere sulle predette risorse disponibili per l'anno 2018, con delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 sono stati concessi euro 1.624.256,41, ad integrazione della precedente deliberazione del 22 dicembre 2017, al fine di soddisfare le esigenze dei soggetti privati titolari di attivita' economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nella Regione Abruzzo di cui all'allegato 2 alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
Considerato, altresi', che a valere sulle richiamate risorse disponibili per l'anno 2018 dovranno essere imputate le risorse da destinare ai soggetti privati titolari di attivita' economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nelle Regioni Lombardia e Liguria, di cui all'allegato 2 alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, nel limite massimo, rispettivamente, di euro 3.321.162,00 ed euro 15.767.001,00;
Considerato, inoltre, che a valere sulle citate risorse disponibili per l'anno 2018 dovra' essere imputata la somma di euro 608.988,50, al fine di integrare, per la Regione Marche, la precedente deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017, per il soddisfacimento delle esigenze dei soggetti privati titolari di attivita' economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nella regione di cui all'allegato 2 alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
Considerato, infine, che a valere sulle predette risorse disponibili per l'anno 2018 occorre altresi' riconoscere i contributi in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015 per i quali la ricognizione dei fabbisogni e' stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
Considerato, pertanto, che risultano disponibili, per l'anno 2018, euro 178.678.592,10 da utilizzare per la concessione di contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive, sia per gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015, per i quali la ricognizione dei fabbisogni e' stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, sia per gli eventi calamitosi verificatisi da novembre 2015 a dicembre 2017;
Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive per i 34 contesti emergenziali per i quali si e' provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione, e' stato quantificato in euro 328.809.409,13, per quanto riguarda i danni al patrimonio abitativo privato, e in euro 340.703.459,67 per quanto riguarda i danni alle attivita' economiche e produttive;
Tenuto conto che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive per i sopra citati contesti emergenziali di cui alla tabella allegata, e' stato quantificato in euro 669.512.868,80 e, pertanto, l'ammontare delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per l'anno 2018, pari ad euro 178.678.592,10, e' stato ripartito tra gli stessi nella percentuale del 26,69% circa dei relativi fabbisogni;
Dato atto che, in esito alla determinazione dei contributi effettivamente concedibili, con successive deliberazioni si provvedera' alla determinazione dei limiti di importo autorizzati in relazione a ciascuno specifico contesto emergenziale, quali distinti massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede l'obbligo degli Stati membri di presentare alla Commissione UE relazioni annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;
Vista la nota del 15 maggio 2018 con cui il presidente della Regione Abruzzo ha rappresentato, tra l'altro, la necessita' di delocalizzare l'abitazione danneggiata anche in altro comune, fermi restando i limiti massimi del contributo a carico dello Stato e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 2018;
Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/45548 del 7 agosto 2018;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo, prot. n. 2553 dell'8 agosto 2018;
Vista la nota del capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/0047704 del 20 agosto 2018;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Per i 34 contesti emergenziali indicati nella tabella allegata alla presente delibera trovano applicazione i criteri e le modalita' attuative stabilite con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, con le conseguenti ordinanze di protezione civile ad esclusione dell'allegato 2 «criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive» e con le note circolari del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.
2. Con successive ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d'intesa con le regioni interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono stabilite le modalita' attuative per la determinazione e la concessione dei contributi alle attivita' economiche e produttive, nonche' i termini, per le regioni, per l'eventuale individuazione dell'organismo istruttore per l'approvazione, con apposita delibera di giunta regionale, delle modalita' tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa modulistica. Con le medesime ordinanze sono altresi' stabiliti termini certi per la chiusura dei procedimenti di competenza delle regioni non superiori al 30 giugno 2019.
3. Dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi ai soggetti privati, di cui al punto 6.1 dell'allegato 1 delle ordinanze indicate in premessa.
4. Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018, pari ad euro 178.678.592,10 di cui in premessa, sono ripartite tra le regioni interessate nella misura del 26,69% circa tenuto conto dei fabbisogni trasmessi al Dipartimento della protezione civile, come specificato nella tabella allegata alla presente delibera.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, puo' essere effettuata in altro comune della medesima regione ed anche per le attivita' economiche e produttive, nel rispetto dei contributi massimi concedibili di cui all'art. 1, comma 5, lettera i) della citata delibera.
 
Art. 3

1. La relazione annuale di cui all'art. 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e' effettuata da ciascuna regione interessata dalla misura di aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
 
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