Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare l'articolo 8, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia e la Consob:»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.»;
c) al comma 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

NOTE

Avvertenza

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli
abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 25
ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 259:
«Art. 8. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento
sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato
(regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della
Commissione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, assicurando un
appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela
della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati
finanziari, e in particolare:
1) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di
comunicazione delle operazioni effettuate su azioni
dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e
di controllo, nel rispetto dei principi indicati
dall'articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;
2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da
garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla
CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi
di comunicazione delle informazioni necessarie per la
valutazione degli strumenti finanziari da parte del
pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti
finanziari diffusi in misura rilevante;
b) apportare al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere
ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento
nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal
regolamento anzidetto; in particolare, rivedere la
disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la
trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione
comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine
richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.
596/2014;
c) prevedere la CONSOB quale autorita' competente
ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che
la stessa autorita' possa esercitare i poteri di vigilanza
e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri
sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo
regolamento;
d) prevedere, in linea con quanto gia' stabilito
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata
dalla CONSOB nell'ambito e per le finalita' specificamente
previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla
legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo
regolamento;
e) coordinare le vigenti disposizioni del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE)
n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di
informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorita'
competenti degli Stati membri nonche' con le autorita' di
vigilanza di Paesi terzi;
f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni
espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento
(UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e
delle procedure stabiliti dal regolamento medesimo e della
parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo 187-terdecies del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, prevedendo che l'autorita' giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni
di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate
nonche' disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali
o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata
alla parte eccedente a quella gia' eseguita o scontata;
g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca,
prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per
equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle
previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il
livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle
previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si
tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate
dall'articolo 31 del medesimo regolamento;
i) adottare le opportune misure per dare attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione
all'autorita' di vigilanza competente di violazioni
effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
soggetti coinvolti;
l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34
del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte
della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni
relative all'imposizione di misure e sanzioni
amministrative per le violazioni di detto regolamento.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'autorita' interessata provvede agli adempimenti
di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'articolo 4-duodecies del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-duodecies (Procedura di segnalazione alle
Autorita' di Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob:
a) ricevono, ciascuna per le materie di propria
competenza, da parte del personale dei soggetti indicati
dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a
violazioni delle norme del presente decreto, nonche' di
atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle
stesse materie;
b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo
4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire
condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle
segnalazioni;
c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle
segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza;
d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le
opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle
attivita' di rispettiva competenza, ivi compresa
l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da
coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla
Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del
regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate
dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla
direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi
1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.».
 
Art. 2

Modifiche alla parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalita' e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 83-duodecies del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti).
- 1. Ove previsto dallo statuto, le societa' italiane con
azioni ammesse alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento
e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un
depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti
che non abbiano espressamente vietato la comunicazione
degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui
conti ad essi intestati.
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono
all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal
giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito
dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con
regolamento.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facolta' di
cui al comma 1, la societa' e' tenuta ad effettuare la
medesima richiesta su istanza di tanti soci che
rappresentino almeno la meta' della quota minima di
partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi
dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono
ripartiti tra la societa' ed i soci richiedenti secondo i
criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo
riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello
strumento da parte dei soci per finalita' non coerenti con
l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci
stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una
partecipazione qualificata.
4. Le societa' pubblicano tempestivamente, secondo le
modalita' previste dalla Consob con regolamento, un
comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta
presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo
note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi
del comma 1, o l'identita' e la partecipazione complessiva
dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma
3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su
supporto informatico in un formato comunemente utilizzato
senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di
aggiornamento del libro soci.
5. Il presente articolo non si applica alle societa'
cooperative.».
 
Art. 3

Modifiche alla parte IV del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 104, comma 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
2. All'articolo 104-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «114» e' sostituita dalle seguenti: «17 del regolamento (UE) n. 596/2014».
4. All'articolo 113, comma 3, lettere h) e i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore».
5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «nel presente Titolo» sono inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.»;
c) all'alinea del comma 9, le parole: «64, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1».
6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le societa' controllate.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»;
c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione e' effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle societa' in rapporto di controllo con l'emittente.»;
f) il comma 8 e' abrogato;
g) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob puo' richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalita' stabilite con regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalita' da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e comunica il relativo esito, nonche' le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
h) il comma 11 e' abrogato;
i) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».
7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonche' degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».
8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
9. Dopo l'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). - 1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.
2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresi' nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.».
10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorche' non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, la Consob stabilisce le modalita' di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonche'»;
d) il comma 2-bis e' abrogato.
11. All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da societa' controllate.».

Note all'art. 3:

- Il testo dell'articolo 104 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104 (Difese). - 1. Salvo autorizzazione
dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le
delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui
titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere
atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si
applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma
1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando
l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre
offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita'
degli amministratori, dei componenti del consiglio di
gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli
atti e le operazioni compiuti.
1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal
comma 1 e' richiesta anche per l'attuazione di ogni
decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel
comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in
parte, che non rientri nel corso normale delle attivita'
della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in
parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa'
comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma
alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di
offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i
loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato
regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione.
Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al
pubblico secondo le modalita' previste dalla Consob con
regolamento.
2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee
di cui al presente articolo e' pubblicato con le modalita'
di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno
precedente la data fissata per l'assemblea.».
- Il testo dell'articolo 104-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104-ter (Clausola di reciprocita'). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e,
qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui
all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso
di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali
disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da
una societa' o ente da questi controllata. In caso di
offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali
disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli
offerenti.
2. (soppresso).
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della
societa' emittente ed entro venti giorni dalla
presentazione di questa, determina se le disposizioni
applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti
a quelle cui e' soggetta la societa' emittente. La Consob
stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di
presentazione di tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla
societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1.
L'autorizzazione prevista dal presente comma e'
tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita'
previste dalla Consob con regolamento.».
- Il testo dell'articolo 108 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1. L'offerente che
venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica
totalitaria, una partecipazione almeno pari al
novantacinque per cento del capitale rappresentato da
titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia
stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a
detenere una partecipazione superiore al novanta per cento
del capitale rappresentato da titoli ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non
ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per
cento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi
di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di
offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito
dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del
novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
nell'offerta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il
corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto
anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio
dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma
1, o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014,
ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere
dell'obbligo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi
di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di
quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo'
sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale
un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri
generali definiti dalla Consob con regolamento.
6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello
proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere
adempiuto attraverso una riapertura dei termini della
stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di
attuazione del presente articolo riguardanti in
particolare:
a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione
del presente articolo;
b) i termini entro i quali i possessori dei titoli
residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
c) la procedura da seguire per la determinazione
del prezzo.».
- Il testo dell'articolo 113 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113 (Ammissione alle negoziazioni di strumenti
finanziari comunitari). - 1. Prima della data stabilita
per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari
comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la
persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica
un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3,
4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei
confronti della persona che chiede l'ammissione alle
negoziazioni.
2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore
materiale o imprecisione relativi alle informazioni
contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla
valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o
sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il
prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un
mercato regolamentato deve essere menzionato in un
supplemento del prospetto.
3. La Consob:
a) determina con regolamento le modalita' e i
termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali
supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in
cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;
b) determina con regolamento la lingua da
utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni
di strumenti finanziari;
c) puo' individuare con regolamento in quali casi
non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto
previsto al comma 1;
d) disciplina l'obbligo di depositare presso la
Consob un documento concernente le informazioni che gli
emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico
nel corso di un anno;
e) stabilisce le condizioni per il trasferimento
dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente
di un altro Stato membro;
f) esercita i poteri previsti negli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della
persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli
altri soggetti indicati in tali disposizioni;
g) puo' sospendere l'ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni
lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole
motivo di sospettare che le disposizioni del presente
articolo e delle relative norme di attuazione sono state
violate;
h) fermo restando il potere previsto nell'articolo
66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore del mercato la
sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore
a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni
in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente articolo e delle
relative norme di attuazione;
i) fermo restando il potere previsto nell'articolo
66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore del mercato di
vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso
di accertata violazione delle disposizioni del presente
articolo e delle relative norme di attuazione;
l) informa l'autorita' competente dello Stato
membro d'origine, qualora, quale autorita' competente dello
Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse
violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in
virtu' dell'ammissione degli strumenti finanziari alle
negoziazioni in un mercato regolamentato;
m) adotta, dopo averne informato l'autorita'
competente dello Stato membro d'origine, le misure
opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le
misure adottate dall'autorita' competente dello Stato
membro d'origine o perche' tali misure si rivelano
inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle
disposizioni legislative o regolamentari pertinenti.
Dell'adozione di tali misure ne informa al piu' presto la
Commissione europea;
n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la
persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non
ottempera ai propri obblighi.
4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di
strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato
regolamentato si applica l'articolo 101.
5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e
98-bis.».
- Il testo dell'articolo 113-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113-ter (Disposizioni generali in materia di
informazioni regolamentate). - 1. Per informazioni
regolamentate si intendono quelle che devono essere
pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti
che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute
nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente
Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei
relativi regolamenti di attuazione ovvero delle
disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute
equivalenti dalla Consob.
2. Le informazioni regolamentate sono depositate
presso la Consob e il gestore del mercato per il quale
l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla
negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni
attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo
I-bis, del presente decreto.
3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa
attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e
termini di diffusione al pubblico delle informazioni
regolamentate, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali
informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non
discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne
l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea.
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente
all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni
regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio
centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti
autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni
regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalita' e termini per il deposito di cui al
comma 2;
b) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma
3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di
stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale
attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti
d'informazione, registrazione dell'ora e della data della
ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso
per gli utenti finali, procedure allineate con quelle
previste per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito,
diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina
comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso
dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi
chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni
regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il
caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi
delle disposizioni del proprio Stato di origine, le
informazioni regolamentate richieste dalla normativa
comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico
delle informazioni regolamentate non possono esigere
corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i
soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni
regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
66-quater, comma 1, la Consob puo':
a) sospendere o richiedere che il mercato
regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei
valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di
dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di
sospettare che le disposizioni relative alle informazioni
regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato,
ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle
informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato
regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla
lettera a) sono state violate.».
- Il testo dell'articolo 114 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Gli
emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni
privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 596/2014, secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea
ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob
detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al
gestore del mercato con le proprie e puo' individuare
compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE)
n. 596/2014. Le societa' controllate trasmettono
tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
trasmettono su successiva richiesta della Consob la
documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo
previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di
attuazione.
4. (Abrogato).
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li
controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave
danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La
CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al
dieci per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla
Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto
azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari
ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta
persona. Tale comunicazione e' effettuata anche dalle
persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati,
individuati dalla Consob con regolamento. La Consob
individua con lo stesso regolamento le operazioni, le
modalita' e i termini delle comunicazioni, le modalita' e i
termini di diffusione al pubblico delle informazioni,
nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano anche con
riferimento alle societa' in rapporto di controllo con
l'emittente.
8. (Abrogato).
9. Al fine di garantire che il pubblico sia
correttamente informato, la Consob puo' richiedere la
pubblicazione delle raccomandazioni in materia di
investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o
consigliano una strategia di investimento da parte degli
emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonche' dei
soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le
modalita' stabilite con regolamento.
10. La Consob valuta, preventivamente e in via
generale, con le modalita' da essa stabilite, la
sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20,
paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n.
596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione
dei soggetti che esercitano l'attivita' giornalistica, e
comunica il relativo esito, nonche' le medesime norme di
autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle
finanze.
11. (Abrogato).
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di
strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione
su un mercato regolamentato italiano;
b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione
degli strumenti finanziari di propria emissione su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano;
c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti
finanziari di propria emissione su un sistema organizzato
di negoziazione italiano.».
- Il testo dell'articolo 115 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB) - 1. La CONSOB,
al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai soggetti che li controllano e alle societa'
dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e
documenti, fissandone le relative modalita';
b) assumere notizie, anche mediante la loro
audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
dai revisori legali e dalle societa' di revisione legale,
dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati
nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
aziendali e di acquisirne copia;
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'articolo 187-octies.
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)
possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che
detengono una partecipazione rilevante ai sensi
dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto
dall'articolo 122.
2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o
autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di
propria emissione su un sistema multilaterale di
negoziazione italiano, nonche' degli emittenti che hanno
autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di
propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione
italiano.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a
societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in
base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei fiducianti.».
- Il testo dell'articolo 116 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. La Consob stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante.
1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano,
quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di
pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e
che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto
significativo sul valore degli strumenti finanziari di
propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al
comma 1, la Consob stabilisce le modalita' di informazione
del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei
predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano
comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE)
n. 596/2014.
2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano
gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonche' le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.
2-bis. (Abrogato).
2-ter. (Abrogato)».
- Il testo dell'articolo 132 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 132 (Acquisto di azioni proprie e della
societa' controllante). - 1. Gli acquisti di azioni
proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis,
primo comma, numero 1), del codice civile, da societa' con
azioni quotate, devono essere effettuati in modo da
assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti,
secondo modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio
regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di
azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis
del codice civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di
azioni proprie o della societa' controllante possedute da
dipendenti della societa' emittente, di societa'
controllate o della societa' controllante e assegnate o
sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo
comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di
compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati
da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la
negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema
multilaterale di negoziazione italiano, o da societa'
controllate.».
 
Art. 4

Modifiche alla parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 172 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «sul mercato regolamentato» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di societa' con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.».
2. La rubrica del Titolo I-bis della Parte V, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalle seguente: «Abusi di mercato».
3. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), le parole da: «, nonche'» a: «europea» sono soppresse;
b) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;
c) alla lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;»;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
e) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;
b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;
b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
f) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
g) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.».
4. L'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
5. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.»;
6. L'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonche' nell'ambito delle attivita' della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.».
7. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;
b) al comma 3-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni»;
c) il comma 4 e' abrogato.
8. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
b) al comma 2-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni»;
c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).».
9. All'articolo 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;
c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entita' del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.».
10. All'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.»;
d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
11. Dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o piu' delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, puo' applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata e' cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
12. All'articolo 187-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.»;
e) al comma 3 le parole: «alle societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori»;
f) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni».
13. All'articolo 187-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:».
14. All'articolo 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.».
15. All'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.»;
b) al comma 2, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione;»;
d) al comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato;»;
e) al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessita' e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale»;
f) al comma 4, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;»;
g) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica»;
h) al comma 5, le parole: «, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto»;
i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in via cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.»;
l) al comma 11, lettera c), le parole: «14 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «187-septies, comma 1».
16. L'articolo 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
17. L'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-terdecies (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative). - 1. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:
a) l'autorita' giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.».
18. All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e) e' soppressa.
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis» sono sostituite dalle seguenti: «114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater,»;
b) al comma 1.1, le parole: «salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,» sono soppresse.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'articolo 172 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 172 (Irregolare acquisto di azioni). - 1. Gli
amministratori di societa' con azioni quotate o di societa'
da queste controllate che acquistano azioni proprie o della
societa' controllante in violazione delle disposizioni
dell'articolo 132 sono puniti con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro 412 a euro 2.064.
2. La disposizione prevista dal comma 1 non si
applica se l'acquisto e' operato secondo modalita' diverse
da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma
comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra
gli azionisti.
2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica
agli amministratori di societa' con azioni negoziate su un
sistema multilaterale di negoziazione italiano.».
- Il testo dell'articolo 180 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 180 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intendono per:
a) "strumenti finanziari":
1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,
comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,
comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di
altro Paese dell'Unione europea;
2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un
sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro
Paese dell'Unione europea;
2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai
precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal
prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi
menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,
compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i
contratti differenziali;
b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti
su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto
15), del regolamento (UE) n. 596/2014;
b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie":
la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo
132;
b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione
contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del
regolamento (UE) n. 596/2014;
b-quater) "indice di riferimento (benchmark)":
l'indice di riferimento (benchmark), quale definito
nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento
(UE) n. 596/2014;
c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa
dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento
(UE) n. 596/2014;
c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale
definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento (UE) n. 596/2014;
c-ter) "emittente": l'emittente quale definito
nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento
(UE) n. 596/2014.
d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo
1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
- Il testo dell'articolo 182 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. I reati e
gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti
secondo la legge italiana anche se commessi all'estero,
qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un
sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a
strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di
negoziazione italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni
degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai
fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione o per i quali e' stata presentata una
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione
europea.
2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis
e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle
operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una
piattaforma d'asta autorizzata come un mercato
regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti
oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto
d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1031/2010.».
- Il testo dell'articolo 184 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate). - In
vigore dal 18 agosto 2009 - 1. E' punito con la reclusione
da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di
informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di
membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita'
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori
del normale esercizio del lavoro, della professione, della
funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato
effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE)
n. 596/2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,
al compimento di taluna delle operazioni indicate nella
lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a
chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a
motivo della preparazione o esecuzione di attivita'
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo
comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal
valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e
2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o
relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata
come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la
sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
anni.
4. (Abrogato)».
- Il testo dell'articolo 185 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
o altri artifizi concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
e' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per
il tramite di ordini di compravendita o operazioni
effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi
di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti
finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal
valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e
2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o
relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata
come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la
sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre
anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su
merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei
a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del
valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari,
compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per
il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un
contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore
dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti
finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento
(benchmark).».
- Il testo dell'articolo 187-bis del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di
informazioni privilegiate). - 1. Salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a
cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso
di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di
informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 596/2014.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito
ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando,
tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e
della entita' del prodotto o del profitto dell'illecito,
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo
il tentativo e' equiparato alla consumazione.».
- Il testo dell'articolo 187-ter del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-ter (Manipolazione del mercato). - 1. Salve
le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il
divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15
del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis,
comma 5.
3. (Abrogato).
4. Non puo' essere assoggettato a sanzione
amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri
di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle
prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. (Abrogato)».
- Il testo dell'articolo 187-quater del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e
187-ter importa:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo di
societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi
dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti
indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob,
con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie
indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai
commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia'
commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo
o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli
187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento
delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia'
applicata l'interdizione per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei
confronti dell'autore della violazione l'interdizione
temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla
immissione di ordini di compravendita in contropartita
diretta di strumenti finanziari, per un periodo non
superiore a tre anni.».
- Il testo dell'articolo 187-quinquies del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-quinquies (Responsabilita' dell'ente). - 1.
L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero
fino al quindici per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a quindici milioni di euro e il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse
o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del
regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di
cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata
fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le
persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente
nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la
CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente
titolo.».
- Il testo dell'articolo 187-sexies del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 187-sexies (Confisca). - 1. L'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo importa la confisca del prodotto o del
profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
beni che non appartengono ad una delle persone cui e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.».
- Il testo dell'articolo 187-octies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - 1. La
Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo
agli abusi di mercato.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente
titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e
allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;
c) procedere ad audizione personale;
c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
sistemi dei partecipanti al mercato;
d) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies;
e) procedere ad ispezioni, anche mediante
autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione
legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto
quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
a-bis) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di
cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei
dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati
mediante connessione telematica;
c) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo
le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in
via cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente
di qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma
5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il
pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra
l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti
interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)
e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti
agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo
187-septies, comma 1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e'
stata applicata entro il termine di due anni
dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.».
- Il testo dell'articolo 190.3 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di
disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione
dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi
dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni
ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis:
a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi
multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di
quelle emanate in base ad esse;
d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati
regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione
nonche' ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal
capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle
emanate in base ad esse;
e) (soppressa);
f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli
articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in
base ad esse.
2. Chiunque viola le disposizioni previste
dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme
attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle
medesime disposizioni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
3. Per la violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e
3, in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
puo' essere applicata anche la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere
membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di
un sistema organizzato di negoziazione.
4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
- Il testo dell'articolo 193 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei
sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei
confronti di societa', enti o associazioni tenuti a
effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114,
commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis,
154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni
degli articoli medesimi o delle relative disposizioni
attuative, si applica una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis. (Abrogato).
1-ter.(Abrogato).
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies. (Abrogato).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis. (Soppresso).
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
b) (Abrogata).
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter. (Abrogato).
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini
previsti dal presente articolo si applica l'articolo
192-bis, comma 1-quater.».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorita' interessata provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto, secondo le modalita' e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonafede, Ministro della giustizia

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'articolo 116 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 114 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, cosi' recita:
«Art. 114 (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico,
senza indugio, le informazioni privilegiate di cui
all'articolo 181 che riguardano direttamente detti
emittenti e le societa' controllate. La CONSOB stabilisce
con regolamento le modalita' e i termini di comunicazione
delle informazioni, ferma restando la necessita' di
pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le
funzioni attribuite alla societa' di gestione del mercato
con le proprie e puo' individuare compiti da affidarle per
il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 64, comma 2, lettera d).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni
occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria
responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate, al fine di non
pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti
siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
con regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi
senza indugio la stessa autorita' della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni
privilegiate e puo' individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una
persona che agisca in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni
indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne
danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che
siano resi pubblici, con le modalita' da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede
direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li
controllano e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave
danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La
CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione in un
emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare
accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano il potere di adottare decisioni di gestione che
possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future
dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura
almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonche'
ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato,
devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni,
aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate,
anche per interposta persona. Tale comunicazione deve
essere effettuata anche dal coniuge non separato
legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonche'
dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti sopra indicati, nonche' negli altri casi
individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione
della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile
2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le
operazioni, le modalita' e i termini delle comunicazioni,
le modalita' e i termini di diffusione al pubblico delle
informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si
applicano anche con riferimento alle societa' in rapporto
di controllo con l'emittente nonche' ad ogni altro ente nel
quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni
previste dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo
180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali
strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono
altre informazioni che raccomandano o propongono strategie
di investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e
delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse
da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da
soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le
disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la
sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o
statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma
1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo
corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono
strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati
regolamentati italiani.».
 
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