Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 3 agosto 2018
Modifica del decreto 12 novembre 2009 recante la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195, e successive modifiche e integrazioni, recanti la disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Considerata la recente diffusione nel territorio nazionale di ditte che effettuano la lavorazione, la selezione, la concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con l'impiego di selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;
Considerata l'esigenza di definire i requisiti di professionalita' appropriati e necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della specifica attivita' per conto terzi sopra indicata, come previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Considerata la necessita' di stabilire le attrezzature costituenti la dotazione minima per lo svolgimento della specifica attivita' per conto terzi sopra indicata, nonche' i dati da riportare nella richiesta di autorizzazione e la documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Considerata la necessita' di semplificare le procedure autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e di qualita', prevedendo la possibilita' di inoltrare un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste;
Ritenuto opportuno modificare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 inserendo adeguate disposizioni specifiche per le ditte che esercitano attivita' per conto terzi con l'impiego di selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo, nella seduta del 10 e 11 aprile 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato I del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato «Dati essenziali da fornire con la richiesta di autorizzazione e documentazione da allegare», e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 
Allegato I
Dati essenziali da fornire con la richiesta di autorizzazione e
documentazione da allegare
1. Dati essenziali da allegare alla richiesta.

Nella richiesta di autorizzazione, in bollo del valore legale in corso, devono essere riportati almeno i seguenti dati, indicando se si tratta di prima iscrizione, di richiesta di modifica o sostituzione di autorizzazione preesistente:
a) autorizzazione richiesta, in particolare:
1) alla produzione di piante (indicare se trattasi di piccolo produttore);
2) all'accreditamento per produzione di materiale di moltiplicazione;
3) all'iscrizione al RUP;
4) all'uso del passaporto delle piante CE;
5) al commercio all'ingrosso;
6) centro di raccolta;
7) centro di spedizione o di trasformazione;
8) all'esercizio dell'attivita' sementiera;
9) alla lavorazione, selezione, concia e confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con impiego di selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;
10) alla produzione di agrumi;
11) alla produzione di patate da consumo;
12) all'importazione da Paesi terzi;
13) all'accreditamento quale produttore/fornitore di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati;
b) categoria del materiale prodotto, in particolare:
1) piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
2) piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;
3) piante ornamentali da esterno (pieno campo);
4) piante ornamentali da interno (coltura protetta);
5) materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
6) piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
7) vite e relativi materiali di moltiplicazione;
8) piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse ecc.);
9) patate da consumo;
10) agrumi;
11) agrumi con peduncolo e foglie;
12) legname;
13) sementi;
14) micelio fungino;
c) per l'autorizzazione al commercio all'ingrosso, indicare la tipologia del materiale commercializzato:
1) materiale vivaistico;
2) tuberi-seme di patate;
3) piante finite;
4) legname;
5) agrumi con peduncolo e foglie;
d) se centro di raccolta, specificare di:
1) patate da consumo;
2) agrumi;
3) agrumi con peduncolo e foglie;
e) se centro di spedizione e/o trasformazione, specificare di:
1) patate da consumo;
2) agrumi;
3) agrumi con peduncolo e foglie;
f) se importatore da Paesi terzi, specificare di:
1) piante e relativi materiali di moltiplicazione;
2) sementi;
3) legname;
4) terra e terreno di coltura;
5) frutta;
6) altri vegetali (escluse le piante e i relativi materiali di moltiplicazione);
g) se produttore di sementi, specificare:
1) produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi;
2) confezionamento/riconfezionamento di sementi;
3) lavorazione, selezione, concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi, incluse quelle effettuate da ditte con selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;
h) se produttore/fornitore di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati:
1) condizionamento;
2) immagazzinamento;
3) commercializzazione;
i) nel caso di richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, indicare:
1) le specie per cui si richiede l'uso del passaporto;
2) le specie per cui si richiede l'uso del passaporto «ZP» e relativa zona protetta;
l) relativamente alla ditta richiedente:
1) il cognome e il nome, oppure la ragione sociale e l'eventuale sigla;
2) il codice fiscale, la partita I.V.A.;
3) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
4) il numero di telefono, il numero di cellulare, il numero di fax e la e-mail; il domicilio o sede legale. Se il titolare e' persona fisica, riportare anche la data e il Comune di nascita e la sigla della Provincia di nascita;
5) l'indicazione delle autorizzazioni di cui la ditta o il titolare e' eventualmente in possesso al momento della presentazione della domanda, specificando per ciascuna il numero, la data del rilascio e l'ente di competenza;
6) l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione delle sementi, se diversi dalla sede legale, comprensiva degli indirizzi e recapiti telefonici, numeri di fax ed e-mail;
7) per le ditte che effettuano lavorazione, selezione e concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata, l'ubicazione del magazzino di sosta o ricovero dei predetti macchinari; per ciascun macchinario deve essere indicato il codice e il tipo di macchina, l'anno di immatricolazione, il numero identificativo macchina;
m) se si tratta di persona giuridica, occorre indicare:
1) i dati anagrafici relativi al rappresentante legale (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il domicilio (numero di telefono, numero di cellulare, numero di fax, e-mail);
n) se il rappresentante legale e' diverso dal responsabile tecnico/fitosanitario occorre indicare:
1) i dati anagrafici relativi al responsabile tecnico/fitosanitario (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il domicilio (numero di telefono, numero di cellulare, numero di fax, e-mail);
o) per ogni centro aziendale:
1) il codice, assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa. Il codice cosi' attribuito non potra' subire variazione e dovra' essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale;
2) l'ubicazione del centro aziendale, comprensiva della via, numero civico, localita', comune, sigla della provincia, c.a.p., numero di telefono, numero di fax ed e-mail;
3) la tipologia del centro aziendale (se trattasi di ufficio, punto vendita, magazzino, magazzino di sosta o ricovero dei selezionatori mobili di sementi, centro di raccolta, di spedizione, di trasformazione o di lavorazione);
4) la superficie agricola utilizzata per l'attivita' di produzione;
p) per ogni settore di attivita', se:
1) produttore di: piante da frutto, materiale di propagazione di piante da frutto, materiale di propagazione di piante ornamentali, ornamentali da esterno (pieno campo), ornamentali da interno (coltura protetta); piantine ortive, piante aromatiche ed officinali, piante forestali, piante bonsai, piante acquatiche, piante grasse, patate da consumo, agrumi, legname;
2) commerciante all'ingrosso di: materiale vivaistico, piante finite, tuberi-seme di patate, agrumi con peduncolo e foglie, legname;
3) centro di raccolta, spedizione, trasformazione di: patate da consumo, agrumi;
4) importatore da Paesi terzi di: materiale da riproduzione, sementi, legname, terra e terreno di coltura, frutta, altri vegetali (escluso piante e relativi materiali da riproduzione);
5) produttore di sementi;
6) ditte che effettuano lavorazione, selezione e concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata;
7) produttore di micelio fungino, commerciante di micelio fungino;
q) dichiarazione attestante l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 21 del decreto legislativo;
r) informativa per il trattamento dei dati personali;
s) data e firma del dichiarante, apposta a norma di legge.
2. Documenti da allegare alla richiesta in funzione della categoria.

a) Produttore-vivaista:
1) richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilita' tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2) relazione descrittiva del processo produttivo;
3) elenco dei generi o delle specie che si intendono produrre;
4) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
5) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente;
6) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di «Piccolo Produttore» ai sensi dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo, quando i vegetali prodotti sono elencati nell'Allegato V, Parte A, del decreto legislativo.
b) Produttore-vivaista iscritto al RUP e fornitore-accreditato:
oltre ai documenti previsti per il produttore-vivaista (dal n. 1 al n. 5), allegare:
1) piano del processo produttivo ai sensi dei decreto ministeriale 14 aprile 1997 e decreto ministeriale 9 agosto 2000 in funzione della categoria del materiale prodotto.
c) Produttore che commercializza all'ingrosso patate da consumo:
1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.
d) Produttore che commercializza all'ingrosso frutti di agrumi:
1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.
e) Produttore che commercializza all'ingrosso legname:
1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.
f) Commerciante all'ingrosso ed importatore da paesi terzi:
1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente:
g) Centro di raccolta e/o di spedizione e/o trasformazione:
1) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
2) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.
h) Produttori di sementi:
1) richiesta di eventuale colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto, o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilita' tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2) documentazione relativa ai requisiti posseduti dal titolare o dalla figura tecnica;
3) descrizione dell'attivita' che si intende esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la selezione delle sementi con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare;
4) elenco delle categorie a cui appartengono le specie vegetali che si intendono produrre e, indicativamente, le relative quantita';
5) planimetria dello stabilimento evidenziante gli spazi destinati all'attivita' sementiera e la dislocazione dell'attrezzatura;
6) titolo di possesso di locali e impianti;
7) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
8) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.
i) Produttori e commercianti di micelio fungino:
1) richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilita' tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2) planimetria catastale del locale evidenziante lo spazio destinato alla produzione di micelio fungino (attestazione della disponibilita'/possesso di locali e impianti - originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta');
3) descrizione dell'attivita' che si intende esercitare, con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la produzione di micelio fungino;
4) elenco delle specie fungine che si intendono produrre e, indicativamente, le relative quantita'. Specie e quantita' potranno essere variate mediante denuncia trimestrale al Servizio fitosanitario regionale nella quale dovranno essere indicati, per ogni specie fungina, la quantita', il lotto, il numero di etichette utilizzate nonche' l'origine del materiale di moltiplicazione;
5) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
6) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente;
7) dichiarazione attestante l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2007.
l) Ditte che effettuano lavorazione, selezione, concia, confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata:
1) descrizione dell'attivita' che si intende esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare per ciascuna macchina impiegata;
2) per ciascun selezionatore mobile deve essere indicato il codice e il tipo di macchina, l'anno di immatricolazione, il numero identificativo macchina;
3) elenco delle specie vegetali che si intendono lavorare e, indicativamente, le relative quantita';
4) n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sara' applicata sull'autorizzazione;
5) attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente.
 
Allegato II

Indicazioni da riportare nell'autorizzazione

Nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo, che puo' essere anche comprensiva dell'eventuale iscrizione al RUP, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo, e dell'accreditamento ai sensi dei decreto ministeriale 14 aprile 1997, devono essere riportati i seguenti dati:
1) la ragione sociale della ditta autorizzata, la sede legale, l'elenco dei centri aziendali presso i quali si svolge l'attivita', ubicati nel territorio di competenza del Servizio fitosanitario regionale che rilascia l'autorizzazione, corredati dal relativo indirizzo;
2) una o piu' delle seguenti tipologie per le quali e' autorizzata:
a) Produzione di:
1. piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
2. piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;
3. piante ornamentali da esterno (pieno campo);
4. piante ornamentali da interno (coltura protetta);
5. materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
6. piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
7. vite e relativi materiali di moltiplicazione;
8. piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante acquatiche, piante grasse, ecc.);
9. patate da consumo;
10. agrumi;
11. agrumi con peduncolo e foglie;
12. legname.
b) Commercio all'ingrosso di:
1. materiale vivaistico;
2. tuberi-seme di patate;
3. piante finite;
4. legname;
5. agrumi con peduncolo e foglie.
c) Centro raccolta/centro spedizione/centro di riconfezionamento di:
1. patate da consumo e/o agrumi.
d) Importazione di:
1. materiale da riproduzione;
2. sementi;
3. altri vegetali;
4. legname;
5. terra e terreno di coltura;
6. frutta.
e) Produzione sementiera, ovvero confezionamento/riconfezionamento, concia/confettatura o altri trattamenti di sementi di:
1. barbabietole;
2. cereali a paglia;
3. mais;
4. foraggere leguminose a semi minuti e a seme grosso;
5. foraggere graminacee;
6. sorghi;
7. oleaginose e da fibra;
8. ortive;
9. ornamentali e da fiore;
10. piante agrarie arboree ed arbustive;
11. materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili);
12. miscugli foraggeri;
13. miscugli per tappeti erbosi;
14. altre specie.
f) Moltiplicazione, produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati.
g) Condizionamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati.
h) Immagazzinamento e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di funghi coltivati.
i) Ditte che effettuano lavorazione, selezione e concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori mobili direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata di:
1. barbabietole;
2. cereali a paglia;
3. mais;
4. foraggere leguminose a semi minuti e a seme grosso;
5. foraggere graminacee;
6. sorghi;
7. oleaginose e da fibra;
8. ortive;
9. ornamentali e da fiore;
10. piante agrarie arboree ed arbustive;
11. materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili);
12. miscugli foraggeri;
13. miscugli per tappeti erbosi;
14. altre specie.
3) un codice alfanumerico cosi' formato:
a) numerazione progressiva dell'autorizzazione regionale formata da quattro cifre (es. 0001);
b) eventuale numero dell'iscrizione al RUP (costruito anteponendo il codice ISTAT della Regione al numero progressivo, separati da una barra (es. 01/0001);
c) eventuale numero di accreditamento (costituito anteponendo la sigla della provincia ai numeri sopracitati, separati da una barra (es. RM/0001; RM/01/0001).
4) la dicitura: «La presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente».
 
Allegato III

Prescrizioni fitosanitarie
in funzione della categoria di appartenenza
a) Produttore-vivaista e «piccolo produttore».

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4) comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente;
5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
7) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attivita' di controllo nei tempi concordati;
8) registrare entro 48 ore dall'impiego di agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita';
c) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
d) i passaporti, i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
10) acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
11) rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
12) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo' essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
13) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
14) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
15) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
16) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il materiale inidoneo alla coltivazione;
19) impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
20) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
21) eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
22) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
23) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
b) Produttori-vivaisti iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP).

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4) comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente;
5) comunicare annualmente, secondo le modalita' stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;
6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
7) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
8) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attivita' di controllo nei tempi concordati;
9) registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
10) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita';
c) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
11) acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
12) emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;
13) utilizzare materiali e accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
14) rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
15) applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo' essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
16) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
17) tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente;
18) mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
19) effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
20) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
21) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
22) rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il materiale inidoneo alla coltivazione;
23) impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
24) praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
25) eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
26) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
27) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
c) Produttori che commercializzano all'ingrosso patate da consumo.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile, presso gli eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4) non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso nei campi di produzione e nei locali di lavorazione, trattamento e deposito delle patate;
6) non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da quelle di provenienza delle patate;
7) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
8) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
9) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
c) almeno per un anno il passaporto delle piante del tubero seme;
10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
d) Produttori che commercializzano all'ingrosso frutti di agrumi.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile, sia in azienda che presso eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare sui documenti commerciali e sulle eventuali confezioni, l'indicazione del numero dell'autorizzazione ed il luogo di origine;
3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4) comunicare entro 60 giorni i dati catastali di nuovi agrumeti non indicati nella richiesta di autorizzazione;
5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso agli agrumeti di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito degli agrumi;
7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione degli agrumeti;
c) la copia di un documento che attesti la disponibilita' dei terreni;
d) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
8) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
9) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
10) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
11) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
e) Produttori che commercializzano all'ingrosso legnami iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP).

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo legnami o prodotti derivati che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3) individuare presso l'Azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali infestati e non adatti alla commercializzazione;
4) consentire ai soggetti incaricati l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei legnami;
5) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
6) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) un elenco aggiornato delle tipologie di legname commercializzato secondo i codici NC;
c) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita';
d) i passaporti o i certificati fitosanitari ed i documenti di commercializzazione del legname acquistato, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
e) la documentazione relativa al legname acquistato e ceduto soggetto alla normativa fitosanitaria nonche' il relativo registro quando prescritto;
9) commercializzare esclusivamente legname prodotto da ditte autorizzate;
10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione del legname commercializzato;
12) tenere un elenco aggiornato degli acquirenti per «zone protette» di destinazione per il legname soggetto a passaporto di tipo «ZP»;
13) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
f) Commercianti all'ingrosso e importatori da paesi terzi iscritti al registro ufficiale dei produttori (RUP).
I. commercianti all'ingrosso iscritti al RUP.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
4) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
5) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
6) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita';
c) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
d) la documentazione prevista dalle normative vigenti relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla legislazione fitosanitaria nonche' il relativo registro quando prescritto;
9) commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate;
10) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
11) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
12) emettere il passaporto di sostituzione «RP», in caso di ripartizione di partite accompagnate da passaporto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
13) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
14) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
15) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
II. Importatori da paesi terzi iscritti al RUP.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.);
2) non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;
4) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
5) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attivita';
c) la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonche' copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);
8) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati;
9) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
10) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11) adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
12) comunicare al Servizio fitosanitario regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;
13) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
III. Commercianti all'ingrosso di patate da seme iscritti al RUP.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di deposito e vendita dei vegetali;
4) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
5) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita';
c) la documentazione relativa alle patate da seme acquistate e cedute nonche' le apposite registrazioni di carico e scarico che dovranno indicare:
il n. progressivo della registrazione, la data e la descrizione del prodotto (varieta' e calibro);
il carico dei prodotti acquistati (quantita', numero del codice produttore o numero del lotto, Paese d'origine);
lo scarico dei prodotti venduti (quantita', numero del codice produttore o numero del lotto);
8) commercializzare esclusivamente patate da seme prodotte da ditte autorizzate, in confezioni originali e regolarmente etichettate;
9) mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate da seme dalle patate da consumo); inoltre qualora l'attivita' commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati;
10) indicare sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette al fine di garantire la rintracciabilita' dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso;
11) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
g) Centro di raccolta e/o spedizione e/o trasformazione.
I. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione, di spedizione,
che commercializzano all'ingrosso patate da consumo.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4) non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei prodotti vegetali;
6) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
7) non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole, al fine di impedire la propagazione di organismi nocivi;
8) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
9) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
10) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attivita';
c) la documentazione relativa alle patate acquistate/conferite e cedute nonche' le registrazioni che ne permettano la rintracciabilita';
11) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
12) comunicare preventivamente al Servizio fitosanitario regionale la lavorazione delle patate di origine egiziana e dimostrare di essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legislazione vigente;
13) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
14) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
II. Centri di raccolta collettivi, di trasformazione, di spedizione,
che commercializzano all'ingrosso frutti di agrumi iscritti al
registro ufficiale dei produttori (RUP).

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) garantire la rintracciabilita' della partita di agrumi nel caso di ispezione fitosanitaria nel magazzino;
4) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
5) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
6) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, deposito e vendita dei frutti;
7) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione;
c) la copia di un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
d) i passaporti degli agrumi con peduncolo e foglie acquistati da terzi, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
8) emettere il passaporto delle piante, nel caso di commercializzazione di frutti con peduncolo e foglie, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
9) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
10) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
12) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
h) Produttori di sementi.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6) non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attivita' di controllo nei tempi concordati;
7) registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8) conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attivita';
c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
9) dichiarare annualmente al Servizio fitosanitario regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10) emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11) utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
12) disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13) tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14) disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15) mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
16) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17) non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
19) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.
i) Produttori e i commercianti di materiale di moltiplicazione di
funghi coltivati.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;
2) effettuare ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, ovvero secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;
3) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai luoghi di produzione, commercializzazione, condizionamento, conservazione ed immagazzinamento del micelio fungino;
4) rispettare i punti critici del proprio processo di produzione, in funzione delle modalita' utilizzate secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 settembre 2007;
5) elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici secondo quanto stabilito dal punto g) del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2007;
6) tenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale e conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:
a) il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;
b) il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;
c) il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;
d) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;
e) i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;
f) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale;
7) prelevare campioni da analizzare presso un laboratorio accreditato dal Servizio fitosanitario regionale assicurando che:
a) i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal Servizio fitosanitario regionale al momento dell'accreditamento;
b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
c) i campioni vengono prelevati da personale competente;
8) comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
9) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
10) collaborare con il Servizio fitosanitario regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto ministeriale 27 settembre 2007.
l) Ditte che effettuano lavorazione, selezione, concia, confettatura
o altri trattamenti alle sementi per conto terzi con selezionatori
mobili.

Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto alle seguenti prescrizioni:
1) rendere disponibile ai soggetti incaricati della vigilanza, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4) restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attivita';
5) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza la verifica durante le fasi di lavorazione delle sementi;
6) comunicare al Servizio fitosanitario regionale che ha rilasciato l'autorizzazione e a quello competente per territorio, in relazione all'azienda agricola ove viene effettuata la prestazione, e ai competenti Uffici territoriali dell'ICQRF, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni attivita', le informazioni inerenti:
a) le aziende agricole e l'ubicazione degli appezzamenti dove sara' effettuata la prestazione;
b) le date di presenza nelle singole aziende;
c) la specie, la varieta' e i quantitativi di semente da lavorare;
d) le superfici aziendali di reimpiego della semente, dichiarate dall'azienda agricola;
e) eventuali trattamenti fitosanitari da effettuare sulle sementi;
7) conservare presso il centro aziendale ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale;
b) una copia dei libretti di circolazione delle macchine e l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attivita';
c) il registro per la registrazione cronologica delle sementi lavorate su cui vanno riportati: specie, varieta', quantita' lavorata, data di lavorazione, nominativo dell'azienda presso cui viene effettuata la lavorazione e reimpiegato il seme, trattamenti effettuati;
8) provvedere alla pulizia accurata delle macchine a fine ciclo di lavorazione. La pulizia deve essere effettuata direttamente nell'azienda presso cui viene erogato il servizio;
9) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale.
 
Allegato IV

Strutture e mezzi necessari per lo svolgimento delle attivita'
di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005
a) Produzione di piante e dei relativi materiali di moltiplicazione.

I terreni ed in generale i substrati di coltivazione utilizzati per l'esercizio dell'attivita' devono essere compatibili con le esigenze agronomiche delle specie vegetali che si intendono coltivare, conformi alle normative fitosanitarie in vigore, inoltre devono essere idonei a consentire l'utilizzo dei mezzi meccanici necessari.
Per la coltivazione in ambiente protetto occorre disporre di strutture adeguate al corretto sviluppo delle specie coltivate, atte a consentire una facile identificazione ed ispezione dei vegetali, nonche' idonee a prevenire rischi fitosanitari.
L'acqua utilizzata per l'irrigazione deve possedere caratteristiche tali da non costituire un rischio fitosanitario.
I sesti di impianto delle specie vegetali presenti in pieno campo devono garantire un armonico sviluppo delle piante in relazione all'eta' dell'impianto. Non sono ammissibili sesti di impianto che siano assimilabili a piantagioni definitive.
Il produttore deve:
adottare adeguate pratiche agronomiche e fitosanitarie (potature, concimazioni, diserbi, trattamenti chimici, ecc.) tali da garantire un ottimale sviluppo vegetativo delle colture presenti in vivaio;
utilizzare terricciati vergini o sterilizzati nonche' contenitori nuovi o trattati con prodotti sterilizzanti/disinfestanti. Tali contenitori devono essere isolati dal suolo.
Sono fatte salve, per le specie per le quali esistono, le norme comunitarie e nazionali in materia fitosanitaria e di qualita'.
b) Centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione e di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo.

Qualora procedano alla lavorazione delle patate, i Centri devono disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata ad impianti di depurazione.
c) Produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati.

Disporre di locali idonei alla conservazione dei materiali iniziali, alle operazioni di inoculazione, incubazione, confezionamento ed immagazzinamento.
Disporre di attrezzature idonee alla sterilizzazione.
Macchine e attrezzature minime necessarie
per l'esercizio dell'attivita' sementiera

a) Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione a produrre e lavorare a scopo di vendita le sementi:

1. Barbabietole: gruppo prepulitore (tarara + cilindri) - tappeto cernitore - levigatrice - calibratrice.
2. Cereali a paglia (escluso il riso): tarara - cilindri alveolati - gravimetrica e/o densimetrica.
3. Mais: tarara - cilindri alveolati - calibratrice - tavola densimetrica.
4. Riso: tarara - cilindri alveolati.
5. Foraggere leguminose a semi minuti: tappeto vellutato a rulli (di tipo americano) - tarara - cilindri alveolati - decuscutatrice elettromagnetica.
6. Foraggere graminacee: tarara - cilindri alveolati - spuntatrice.
7. Foraggere leguminose a seme grosso: tarara - cilindri alveolati.
8. Sorghi: tarara - cilindri alveolati.
9. Oleaginose e da fibra: tarara - cilindri alveolati.
10. Ortive: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
11. Ornamentali e da fiore: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
12. Piante agrarie arboree ed arbustive: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
13. Materiali di moltiplicazione (costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili): cernitrice - calibratrice.
14. Miscugli foraggieri: miscelatore.
15. Miscugli per tappeti erbosi: miscelatore.
16. Specie non comprese nei gruppi precedenti ma comprese nell'Allegato 3) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

b) Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione al confezionamento/riconfezionamento di sementi:

1. apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

c) Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione alla lavorazione, selezione, concia, confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi, incluse quelle effettuate da ditte con selezionatori mobili, direttamente presso le aziende agricole che effettuano il reimpiego della semente lavorata:

1. apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
 
Art. 2

1. L'allegato II/A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato «Indicazioni da riportare nell'autorizzazione», e' sostituito dall'allegato II del presente decreto.
 
Art. 3

1. L'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, rubricato «Prescrizioni fitosanitarie in funzione della categoria di appartenenza», e' sostituito dall'allegato III del presente decreto.
 
Art. 4

1. L'allegato IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 rubricato «Strutture e mezzi necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005», e' sostituito dall'allegato IV del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 749
 
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