Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 6 settembre 2018
Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 64).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
d) l'art. 5, comma 1, il quale prevede tra l'altro che, ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a «definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi» (lettera e);
e) l'art. 11, comma 1, il quale prevede che entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), i comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata, tra l'altro, gli interventi di «ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati» (lettera c);
f) l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (...) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione» (lettera b);
g) l'art. 14, comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, a «predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), con priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture» (lettera c);
h) l'art. 14, comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo art. 14;
i) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
l) l'art. 15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il presidente della Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
m) l'art. 18, comma 2, che individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;
n) l'art. 30, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (comma 1), nonche', per le medesime finalita' di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (...). Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;
o) l'art. 32, il quale prevede che per gli interventi di cui all'art. 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i presidenti delle regioni - vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attivita' di ricostruzione» (comma 2);
p) l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati;
Visto l'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:
a) l'art. 41, comma 2, con il quale, al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' stato istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019;
b) l'art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 e' stato incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
c) l'art. 42, comma 2, con il quale, al fine di consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che ha introdotto nell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 il comma 4-bis, il quale ha stabilito che lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189/2016, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017, con il quale, tra l'altro, e' stata recepita l'intesa tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla ripartizione delle risorse di cui al suindicato art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e sono state disposte le consequenziali variazioni di bilancio;
Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie teste' richiamate, risulta ad oggi, e salvo futuri ulteriori interventi legislativi, uno stanziamento complessivo di risorse a favore del Fondo per la ricostruzione di euro 128.027.651,68 fino al 31 dicembre 2019, di cui euro 55.515.763,78 per l'esercizio 2018;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione», nella quale sono stati inseriti tra l'altro, su richiesta di alcune regioni che ne hanno evidenziato l'indispensabilita' ai fini della ricostruzione delle infrastrutture dei centri interessati, alcuni interventi relativi a dissesti idrogeologici a valere quale anticipazione o stralcio del piu' generale Piano di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai presidenti delle regioni - vice commissari» da cui risulta, a seguito del definanziamento, risorse disponibili per circa 52 milioni di euro;
Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018, e l'assenso manifestato dai presidenti delle regioni - vice commissari, nelle more della sottoscrizione di nuove convenzioni con le centrali di committenza regionali, all'estensione anche a queste ultime dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Viste le note con le quali sono stati formalmente trasmessi gli elenchi degli interventi essenziali, e segnatamente, la nota in data 24 maggio 2018 dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo (prot. RA/0148354/18), la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio (prot. n. 323467/18), la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche (prot. n. 46826/18), la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria (prot n. 8895/18);
Ritenuto di dover provvedere, sulla base delle indicazioni cosi' raccolte: a) all'approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici che sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni e dai comuni interessati rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; b) a disciplinare, per gli interventi essenziali di cui alla precedente lettera a), i tempi e le modalita' della speciale procedura negoziata che puo' essere utilizzata a norma del citato comma 3-bis.1 dell'art. 14, decreto-legge n. 189 del 2016; c) allo stanziamento delle risorse economiche per l'immediato avvio nel corrente anno 2018 degli interventi essenziali di cui alla lettera a);
Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 rispettivamente per il corrente anno 2018, ed al fine di evitare di immobilizzare inutilmente una quantita' eccessiva di risorse economiche, di dover rendere immediatamente disponibili per gli interventi individuati come essenziali, e quindi da avviare entro il corrente anno 2018, la somma di euro 30.000.000,00 a fronte dell'entita' complessiva dei costi stimati sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, pari a complessivi euro 100.295.160,00;
Rilevato altresi' che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione alla piu' generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), e tenuto conto della natura intrinsecamente pluriennale dei piani di ricostruzione pubblica, la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i presidenti delle regioni - vice commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l'attivita' di generale programmazione degli interventi medesimi, attraverso l'inserimento nei Piani predisposti d'intesa con le regioni e l'approvazione degli stessi, nonche' di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle procedure attuative del Piano;
Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il 2019, di dover ripartire le risorse economiche impegnate per gli interventi programmati con la presente ordinanza in misura di euro 30.000.000,00 a valere sulle disponibilita' 2018, e di euro 70.295.160,00 a valere sulle disponibilita' 2019;
Precisato, altresi', che, in sede di allocazione delle risorse stanziate per l'anno 2019, potra' procedersi anche al recupero delle eventuali risorse rivenienti da economie realizzate nell'esecuzione degli interventi avviati, ovvero da eventi diversi allo stato non prevedibili che comportino una variazione della programmazione rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati;
Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 21 febbraio 2018, nel corso della quale e' stato approvato il primo elenco degli interventi sul dissesto idrogeologico per una cifra complessiva di euro 275 milioni di euro;
Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vice commissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 10 e 24 maggio 2018, nel corso delle quali e' stato approvato il meccanismo di programmazione pluriennale degli interventi sulla base della essenzialita' degli stessi in considerazione delle specifiche esigenze evidenziate dalle regioni e dai comuni interessati;
Vista l'informativa resa nel corso della cabina di coordinamento del 5 settembre 2018 in ordine alla programmazione dei fondi per le annualita' 2018 e 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1
1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. E' approvato il piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge.
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni - vice commissari, le opere interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse, del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attivita' di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i presidenti delle regioni - vice commissari, per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui al comma 1 per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis 1 dell'art. 14 del decreto-legge. In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma del precedente comma 1.
4. Gli interventi inseriti nel programma sono sottoposti ai controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione previsti dall'art. 32 del decreto-legge, nei casi e con le modalita' determinati ai sensi del successivo art. 3 della presente ordinanza.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Progettazione ed esecuzione degli interventi

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, all'attivita' di progettazione e di esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano gli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 nonche', per gli interventi essenziali soggetti a procedura accelerata ai sensi del precedente art. 2, l'art. 6 della medesima ordinanza.
2. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 viene disposto, secondo i tempi e le modalita' di cui ai successivi commi 3 e 6, il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari, della somma di euro 100.295.160,00 cosi' ripartita:
€ 15.000.000,00, in favore della Regione Abruzzo;
€ 12.838.000,00, in favore della Regione Lazio;
€ 62.457.160,00, in favore della Regione Marche;
€ 10.000.000,00, in favore della Regione Umbria.
3. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi, su richiesta delle regioni motivata con riferimento alle esigenze di cassa in relazione all'avanzamento delle attivita' di progettazione, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari, della somma di euro 20.000.000,00, cosi' ripartita:
per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
per il 14%, in favore della Regione Lazio;
per il 62%, in favore della Regione Marche;
per il 14%, in favore della Regione Umbria.
4. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento degli incarichi e' assicurata dall'inserimento dell'intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attivita' di progettazione mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge.
5. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 4, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
6. L'erogazione del contributo per l'esecuzione avviene all'esito dell'approvazione del progetto dell'intervento, con i tempi e le modalita' di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 56 del 2018, al netto delle somme anticipate ai sensi del precedente comma 3.
7. Al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi si procede con le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 56 del 2018.
 
Art. 3

Controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione

1. Ai controlli sulle procedure di gara riservati all'Autorita' nazionale anticorruzione si applica l'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari a complessivi euro 100.295.160,00 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Al fine di consentire l'immediato avvio dei primi interventi, per il 2018 e' stanziata la somma di euro 30.000.000,00; per il 2019 e' stanziata la somma di euro 70.295.160,00. Tali stanziamenti saranno ripartiti fra le regioni interessate secondo gli importi indicati in calce ai rispettivi elenchi di cui all'Allegato 1. Alla scadenza del primo trimestre successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario apposita relazione contenente l'indicazione degli interventi le cui procedure sono state avviate e dei costi stimati per ciascuno di essi.
 
Art. 5

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 6 settembre 2018

Il Commissario straordinario: De Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1753
 
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