Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91
Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Proroga di termini in materia di enti territoriali

1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».
2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. (( In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. ))
(( 2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito, presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungi-mento degli obiettivi intermedi e' effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalita' ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.
2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater.
2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto- legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza
dei Ministeri dell'interno e della difesa). - 1-6
(Omissis).
6-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono confermate
le modalita' di riparto del fondo sperimentale di
riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto del
Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si
provvede annualmente con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione,
corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle
province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione
Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni
dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 65
e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni):
«65. Il presidente della provincia decade dalla carica
in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66-68 (Omissis).
69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono
eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i
consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica
comunale comporta la decadenza da consigliere
provinciale.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
60, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56:
«60. Sono eleggibili a presidente della provincia i
sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1120,
lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge di conversione:
«1120. Nelle materie di interesse delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le
seguenti proroghe di termini:
a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati
al 30 giugno 2019;
b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo
6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per
il servizio civile, le parole: " dodici mesi " sono
sostituite dalle seguenti: " diciotto mesi ";
c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento
dell'attivita' informativa, le parole: " Fino al 31 gennaio
2018 " sono sostituite dalle seguenti: " Fino al 31 gennaio
2019 ";
d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di
informazione per la sicurezza, le parole: " Fino al 31
gennaio 2018 " sono sostituite dalle seguenti: " Fino al 31
gennaio 2021 ";
e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unita'
Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella
regione Campania, le parole: " 31 dicembre 2017 " sono
sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 ".».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:


Durata massima del piano
Rapporto passivita'/impegni di di riequilibrio
cui al titolo I finanziario pluriennale

Fino al 20 per cento 4 anni

Superiore al 20 per cento e
fino al 60 per cento 10 anni

Superiore al 60 per cento e
fino al 100 per cento 15 anni

Oltre il 100 per cento 20 anni


6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2016):
«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei
creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio
2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione
del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale
non avevano ancora provveduto ad effettuare il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il
predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la
quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria
dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera
e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio
2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste
dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di
liquidita' erogate agli enti di cui al periodo precedente,
ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni
decorrente dall'anno successivo a quello in cui e' stata
erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di
rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui
ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui
all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del
rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-quater,
comma 7, del testo unico di cui al citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1-6 (Omissis).
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 227, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267:
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. (Omissis).
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il
30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-quater,
comma 6, del testo unico di cui al citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1-5 (Omissis).
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.):
«475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 466 del presente articolo:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le
riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il
recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio
successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In
caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di
ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle
medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso
di mancato versamento delle predette somme residue
nell'anno successivo, il recupero e' operato con le
procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia
autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un
terzo dello scostamento registrato, che assicura il
recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il
31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello
di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede
al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza
l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al
netto delle spese per la sanita', in misura superiore
all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente
ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con
riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate
in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli
impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in
cui si applica la sanzione sono determinati al netto di
quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli
esercizi, nonche' al netto degli impegni relativi ai
versamenti al bilancio dello Stato effettuati come
contributo alla finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza
l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti. Per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui gia'
autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le
aperture di linee di credito devono essere corredati di
apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo
di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
della predetta attestazione;
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza
l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane
e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato, con contratti di durata
massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio,
necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il
presidente, il sindaco e i componenti della giunta in
carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono
tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento
delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
spettanti nell'esercizio della violazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
466, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.».
 
(( Art. 1 - bis

Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali

1. Nell'anno 2018, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento
recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia
di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli
enti locali):
«Art. 2 (Intese regionali). - 1-7 (Omissis).
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori
strategici del proprio territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o
piu' esercizi successivi, agli enti locali del proprio
territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la
restituzione negli esercizi successivi.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali). - 1. Il ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e' consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento con le
modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e
dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di
copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo
9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del
presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque adottato.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma 1,
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.».
 
Art. 2

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e' sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.
(( 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1º gennaio 2022;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2022;
c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1º gennaio 2022. ))

(( 3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: « entro il 28 febbraio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 26 febbraio di ciascun anno ».
3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente: « sette ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (Disposizioni
in materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in attuazione della delega di cui
all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d)
ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 9 (Disposizione transitoria). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano alle operazioni di intercettazione relative a
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
77, 78, 79, 80 e 81 della legge 23 giugno 2017, n. 103
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario):
"77. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4),
del codice, partecipa a distanza alle udienze
dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche
relativi a reati per i quali sia in liberta'. Allo stesso
modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili
nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di
protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio,
partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei
processi nei quali e' imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state
applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il
giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su
istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone
indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora
lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis,
il giudice puo' disporre con decreto motivato la
partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni
di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la
testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di
detenzione presso un istituto penitenziario»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise
nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel
corso del dibattimento, da' comunicazione alle autorita'
competenti nonche' alle parti e ai difensori della
partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il
collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il
giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai
loro difensori di intervenire a distanza assumendosi
l'onere dei costi del collegamento».
78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti
dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e
dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le
seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo
146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con
ordinanza o dal presidente del collegio con decreto
motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite
dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal
presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita la
seguente: «, 4-bis».
79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 e' sostituito dal
seguente:
«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le
disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale».
81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80
acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta
eccezione per le disposizioni di cui al comma 77,
relativamente alle persone che si trovano in stato di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis,
primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale,
nonche' di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, nel circondario
del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione
distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio
dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al 31 dicembre 2021, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.
3. Fino al 31 dicembre 2021, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma
13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14
(Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento
delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7
settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari):
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1-12 (Omissis).
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del
presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili) come modificato dalla
presente legge di conversione:
«Art. 19. - Il consiglio nazionale del notariato
provvede a forme collettive di assicurazione per la
responsabilita' civile derivante dall'esercizio
dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con
separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli
iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del
notariato. Il contributo e' riscosso dal Consiglio
nazionale del notariato con le modalita' di cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro
il 26 febbraio di ciascun anno. L'impresa assicuratrice e'
scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale in materia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 1, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense) come modificato
dalla presente legge di conversione:
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per
i primi sette anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.».
 
Art. 3
Proroga di termini in materia di ambiente (( , di vendita di energia
elettrica e gas naturale e di energia ))


1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e' prorogato al 31 agosto 2019.
(( 1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1ºluglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 »;
b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1º luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 ».
1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, e' prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230
(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive):
«Art. 27 (Disposizioni transitorie per proprietari non
commerciali). - 1. I proprietari di animali da compagnia
tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie
esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della
loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco
nazionale previsto dal presente decreto possono affidare
gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate,
anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine
della vita naturale degli esemplari, purche' il possesso
sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26,
comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca
adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed
all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione delle
modalita' di confinamento e delle misure adottate per
garantire l'impossibilita' di riproduzione e la
fuoriuscita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4
agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza), come modificato dalla presente legge di
conversione:
«59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
a decorrere dal 1° luglio 2020, il terzo periodo del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
a decorrere dal 1° luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima
data di cui al periodo precedente, il servizio di
salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese
connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti
e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro
senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure
concorsuali per aree territoriali e a condizioni che
incentivino il passaggio al mercato libero.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma
dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.
99):
«Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e
competenze). - 1-3 (Omissis).
3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del
fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza
nominale installata al fine di mantenere il fluido
geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e'
determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a
40.000 MWh elettrici annui.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, comma
1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29 giugno 2016 (Incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico):
«Art. 11 (Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di
incentivazione per gli impianti iscritti al registro). - 1.
Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in
esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data
della comunicazione di esito positivo della procedura:


Mesi

Eolico onshore 19

Idroelettrico (*) 31

Geotermoelettrico 51

Biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4,
lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas
di discarica e bioliquidi sostenibili 31

Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 39

Solare termodinamico 31


(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in
galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il
termine e' elevato a 39 mesi.».
 
Art. 4

Proroghe di termini in materia di infrastrutture

1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ». ))
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: «2019».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.
(( 3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso ».
3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per il quadriennio 2017-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « di ciascun anno » sono soppresse.
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « entro il 15 novembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 dicembre di ciascun anno »;
b) al comma 4, le parole: « entro il 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2018 ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 165,
quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
come modificato dal presente decreto:
«165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80,
comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, con le delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo
programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di
approvazione del secondo programma stralcio, come
rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21
febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari, previa
rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015,
l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per
la realizzazione di altri interventi finalizzati alla
sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel
rispetto del limite complessivo del finanziamento gia'
autorizzato. Le modalita' della rendicontazione sono rese
note attraverso il sito web istituzionale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
mancata rendicontazione nel termine indicato preclude
l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella
disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo periodo del presente comma. Le
somme, gia' disponibili o che si rendano disponibili a
seguito dei definanziamenti, relative a interventi non
avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi
giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la
societa' Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal
CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in
favore di interventi compresi nella programmazione delle
medesime regioni i cui territori sono oggetto dei
definanziamenti, secondo modalita' individuate dallo stesso
Comitato entro il 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la
sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n.
32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento
finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge
12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del
20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per
le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli
enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta
giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge per quelli
presentati precedentemente. Gli enti beneficiari
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il
30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le
risorse oggetto di revoca, gia' disponibili o che si
rendano disponibili, sono destinate dal CIPE alle medesime
finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi
compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo
modalita' individuate dal medesimo Comitato. Le erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti secondo modalita' operative da definire a stato
di avanzamento dei lavori.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 1078 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge
di conversione:
«1078. Le province e le citta' metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di
cui al comma 1076 entro il 30 giugno successivo all'anno di
riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o
parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti
risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. (Omissis).
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 31 ottobre 2019. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 31 ottobre 2019.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 39, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172.):
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore
di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o
iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a
iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc
se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza
superiore a 30 kW o a 40,8 CV».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 2,
lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo.), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
(Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di
cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato
sulla base dei seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei
proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei
medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di
riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi
standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota
si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo,
sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
percentuali regionali di cui alla tabella allegata al
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di
servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sostituiscono le
predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di
spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo
da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto
pubblico locale e regionale non risultino affidati con
procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
non ne risulti pubblicato entro il 2 dicembre 2018
dell'avviso il bando di gara, nonche' nel caso di gare non
conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si
applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30
settembre 2017 in conformita' alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza,
nonche' per i servizi ferroviari regionali nel caso di
avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c),
e' pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi
dei contratti di servizio non affidati con le predette
procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono
ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di cui al
presente comma, lettere a), b) e c);».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 1, del
decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Trasferimenti regionali a province e citta'
metropolitane per funzioni conferite). - 1. Ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, per l'anno 2017, una
quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e' riconosciuta a condizione che la regione entro
il 30 giugno abbia certificato, in conformita' alla legge
regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e
regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta'
metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per
l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta
certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza
unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun
anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1-2 (Omissis).
3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al
comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del
bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno,
l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024 e comunque fino a concorrenza del valore di
concessione, che non potra' essere complessivamente
inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del
valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono
in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato
per la realizzazione dell'infrastruttura.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 novembre
2018. I medesimi concessionari mantengono tutti gli
obblighi previsti a legislazione vigente.».
 
(( Art. 4 - bis

Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali

1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: « alla data di presentazione della domanda » sono aggiunte le seguenti: « , mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti
televisive e radiofoniche locali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Requisiti di ammissione). - 1. (Omissis).
2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le
emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2
dipendenti, in regola con il versamento dei contributi
previdenziali sulla base di apposite attestazioni
rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta
giorni antecedenti alla data di presentazione della
domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis,
lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo
di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli
con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa
integrazione, con contratto di solidarieta' e per quelli a
tempo parziale si deve tener conto della percentuale
dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente
lavorate. Per il presente requisito si prende in
considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei
due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito
deve essere posseduto alla data di presentazione della
domanda. In via transitoria, per le domande relative agli
anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero
dei dipendenti occupati alla data di presentazione della
domanda, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si
prende in considerazione il numero medio di dipendenti
occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il
presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto
della presentazione della domanda.».
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 163 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), e' il seguente:
In vigore dal 1° gennaio 2016
«163. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b)
del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di
obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del
pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione
nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei
contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie
innovative.».
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 160, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' il seguente:In
vigore dal 24 giugno 2017
«160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono
riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale
prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni
di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c)
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all' articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera
a), ferma restando l'assegnazione alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita' sono attribuite sulla base
dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare
versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento,
se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui
al presente comma non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo.».
 
Art. 5
Proroga di termini (( in materia di lavoro e di politiche sociali ))

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalita' di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in materia,»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 novembre 2018 ». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'), come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS
precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili
nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione
applicativa.
2. (Omissis).
3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al
comma 2, e' stabilita la data a partire dalla quale e'
possibile accedere alla modalita' precompilata di
presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla
quale e' avviata una sperimentazione in materia, anche ai
soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del
comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le
componenti della DSU che restano interamente autodichiarate
e non precompilate, suscettibili di successivo
aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi
informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validita'
dal momento della presentazione fino al successivo 31
agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio
del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati
prendendo a riferimento l'anno precedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 155,
quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.)
come modificato dalla presente legge:
«155. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita una
Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosita'
delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e
alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle
lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o
diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di
acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a
supporto della valutazione delle politiche statali in
materia previdenziale e assistenziale. La Commissione e'
presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ed e' composta da rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
salute, del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT,
dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli
attuari, nonche' da esperti in materie economiche,
statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di
richiesta di contributi e proposte a esperti e ad
accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e
internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.
La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018
ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
Camere una relazione sugli esiti dei lavori della
Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.».
 
Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione e universita'

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' prorogato (( , per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, )) al 31 ottobre 2018.
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».
3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validita' delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».
(( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e' prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di forma-zione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 agosto 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».
3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19
(Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240):
«Art. 8 (Lavori delle commissioni). - 1-2 (Omissis).
3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna
domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza
del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la
candidatura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. (Omissis).
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni
accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e
2018-2019 fermi restando il limite percentuale di cui
all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 5, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della
scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Disposizioni transitorie). - 1-4. (Omissis).
5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si
applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. La
validita' delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico
2017/18 e' prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le
assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le
destinazioni all'estero sui posti che si rendono
disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli
articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - 1. (Omissis).
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio
per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola,
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non si sia ancora provveduto al predetto
adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2018.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo
nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non si sia
ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato
dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito,
in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata
lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini
indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c)
dello stesso articolo 6, comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci.):
«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per
l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi
educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale regionale 2017/2018, la
documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere
presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi
educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle
private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso
le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
centri di formazione professionale regionale. La
documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il
10 marzo 2018.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, comma 4,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di
vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1-3
(Omissis).
4. Entro il 31 dicembre 2018 ogni immobile adibito ad
uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2, con priorita' per quelli situati nei
comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilita' sismica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita'
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione
di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non
costituisce retribuzione accessoria ne' reddito
imponibile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.):
«Art. 13 (Ammissione dei candidati interni). - 1.
(Omissis).
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede
di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto
dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso
all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24
giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in
possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso,
alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza
scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita',
siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione
all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, sesto
periodo, del gia' citato decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62:
«Art. 14 (Ammissione dei candidati esterni). - 1-2
(Omissis).
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di
ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo
uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o
paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel
caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo,
nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa
valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico
regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra
le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e
il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
candidati interni, fermo restando il limite numerico di
trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli
esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame
di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso
l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonche' allo
svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza
scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.».
 
Art. 7

Proroga di termini in materia di cultura

1.All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 626, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato dal
presente decreto:
«626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione
nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti
che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017 e
nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta
elettronica di cui al citato comma 979, anche per
l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di
musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento
di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del
predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti
in bilancio nella parte II (sezione II) della presente
legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15
milioni di euro, secondo i criteri e le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli
studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del
precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II
livello dei conservatori di musica, degli istituti
superiori di studi musicali e delle istituzioni di
formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare
titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica
ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e'
concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del
prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto
di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire
del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni
altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa
previsto.».
 
Art. 8

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal (( 1° gennaio 2019». ))
2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal (( 1° gennaio 2019». ))
3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».».
(( 4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.
4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, , le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 118, comma
1-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 118 (Modello di ricetta medico veterinaria). - 1.
(Omissis).
1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la
prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria,
puo' essere redatta secondo il modello di ricetta
elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio
2019, la prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta
esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta
elettronica.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma
1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 90 (Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la
quale sono stabilite le condizioni di preparazione,
immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi
medicati nella Comunita'.), come modificato dalla presente
legge di conversione:
«Art. 8. - 1. (Omissis).
1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,
lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove
obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di
ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la
prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma
67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017 e per l'anno 2018, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Misure di agevolazioni per gli investimenti
privati nelle strutture ospedaliere). In vigore dal 26
luglio 2018. - 1. (Omissis).
2. Sempre in relazione al carattere sperimentale
dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more
dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della
rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel
periodo 2018-2020 e' autorizzata ad incrementare fino al 6%
il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui
all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene
annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2-bis. Nel periodo 2018-2020, la regione Sardegna e il
Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva
rispondenza della qualita' delle prestazioni sanitarie e la
loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria
pubblica in Sardegna nonche' la mobilita' sanitaria verso
altre regioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 62-quater
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). In vigore dal 1° gennaio
2018. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il
consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio,
che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta
di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo
di vendita al pubblico.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un
chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del
tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da
almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e
tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre
dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10
watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di
cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad
avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione
previsto dal medesimo comma.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 590, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le
tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei
provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, comprese quelle relative ai
procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800
euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle
diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per
i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei
componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo
2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione
necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo
periodo secondo modalita' semplificate, tenuto conto che la
documentazione di cui al modulo 4 della parte III
dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici,
e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento
alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del
citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive
modificazioni, e' presentata mediante autocertificazioni.
Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al
secondo periodo nella Gazzetta Ufficiale, le aziende
titolari provvedono alla presentazione delle domande di
rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di
cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre
2019.».
 
(( Art. 8 - bis

Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano e' prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ». ))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 10
febbraio 2017, n. 29 (Disciplina sanzionatoria per la
violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n.
1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n.
450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e
alimenti), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 6 (Violazione delle norme sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al
regolamento (CE) n. 2023/2006). In vigore dal 2 aprile
2017. - 1. Per consentire la effettuazione di controlli
ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti comunicano all'autorita' sanitaria
territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono
le attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad
eccezione degli stabilimenti in cui si svolge
esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore
finale.
2. Nel caso in cui l'attivita' posta in essere
dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a
riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e
n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 e' riportata
nella medesima segnalazione.
3. Gli operatori economici che gia' operano provvedono
all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano e'
prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un
periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
4. Gli operatori economici che non adempiono agli
obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1.500 a euro 9.000.
5. L'operatore economico che, in violazione
dell'articolo 4, lettera a), e dell'articolo 5, del
regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare
e far rispettare un sistema di assicurazione della qualita'
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
6. L'operatore economico che, in violazione
dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non
istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo
della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
30.000.
7. L'operatore economico che, in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
2023/2006, non elabora e non conserva un'adeguata
documentazione su supporto cartaceo o in formato
elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i
processi di fabbricazione, nonche' relativa alle
registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai
risultati del sistema di controllo della qualita', che
siano pertinenti per la conformita' e la sicurezza di
materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione
delle autorita' competenti, qualora lo richiedono, la
predetta documentazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 2.500 a euro 25.000.
8. L'operatore economico che, in violazione
dell'articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n.
2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone
pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
40.000.».
 
Art. 9

Proroga di termini in materia di eventi sismici

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».
(( 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
(( 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;
b) alla lettera d), le parole: « 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento »;
c) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
« d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata ». ))

(( 2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
b) al comma 1, lettera a), le parole: « e 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
c) al comma 2, le parole: « ed euro 5 milioni nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 »;
d) al comma 5, alinea, le parole: « ed euro 5 milioni nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 »;
e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
« b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »; ))

f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
(( « 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da' copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; ))
g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: (( « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ». ))
(( 2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».
2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e di 13 milioni di euro per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ».
2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori
misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero di
aiuti dichiarati illegittimi). In vigore dal 26 luglio
2018. - 1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti
per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali
osservazioni relative alle somme effettivamente percepite
devono essere presentati, a pena di decadenza, entro
trecento giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento di recupero ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
2018.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 436-bis, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015), come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
In vigore dal 26 luglio 2018
«436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di
cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata
applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436,
lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la
seguente gradualita', fermo restando l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa di cui al comma
435:
a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento
dell'importo della riduzione non applicata;
b) per l'anno 2018 e l'anno 2019, in misura pari al
50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento
dell'importo della riduzione non applicata;
d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 75
per cento dell'importo della riduzione non applicata.
d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al
100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente:
«Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). In vigore
dal 25 luglio 2018. - 1-3 (Omissis).
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il
differimento del termine previsto dal primo periodo,
comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Per gli edifici
siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma
1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente
autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata
entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione
degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo
11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con
deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto
dei termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato.».
- Si riporta la rubrica ed il testo dell'articolo
18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come modificati dalla presente legge di
conversione:
«Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019). In
vigore dal 13 agosto 2017. - 1. Per l'anno scolastico
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 i dirigenti degli Uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento
alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici,
siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o
totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a
quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a
quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire
la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e
amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di
scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti
delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi
dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle
necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da
attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
scolastico 2016/2017 e 2017/2018 e 2018/2019, ai sensi
dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.
107, nonche' di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale
ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso
edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle
procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto
collettivo integrativo regionale di lavoro, da
sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita'
didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed
euro 4,5 milioni nell'anno 2019. Dette somme sono ripartite
tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e costituiscono limite di spesa per le attivita' di
cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i
termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni,
incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate
esigenze; e' in ogni caso fatto salvo il disposto
dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al
monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
docente e ATA, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese
successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in
deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il
criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita' a
coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad
accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica.
Al fine di acquisire la preventiva disponibilita' ad
accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti
degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando
con specifica della tempistica di presentazione delle
relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni
nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5
milioni nell'anno 2019, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5
milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota
afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale
incremento si da' copertura mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'articolo 18-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge, si rinvia alle note all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 24,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1-23. (Omissis).
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato
dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, e' differita alla data del 1° gennaio
2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle
somme gia' versate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 20-bis, comma 1, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa economica).
In vigore dal 24 giugno 2017. - 1. Al fine di favorire la
ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei
servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e
artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da
almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle
province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e
2 al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni
di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno
2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi
alle medesime imprese contributi, a condizione che le
stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli
eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato
sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2 - 4. (Omissis).».
- Il testo vigente dell'articolo 10, comma 5, del
citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e' il
seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1-4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
(( Art. 9 - bis

Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2019. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2, del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione
incendi) In vigore dal 1° marzo 2017. - 1. Gli enti e i
privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono
esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di
cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in
possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio,
rilasciati dalle competenti autorita'.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i
soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza
preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2017.».
 
(( Art. 9 - ter
Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
esigenze abitative a seguito di eventi sismici

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « in sostituzione, temporanea o parziale » sono sostituite dalle seguenti: « in sostituzione temporanea, anche se parziale »;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: « dell'edificio distrutto o danneggiato » sono inserite le seguenti: « ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorita' competente »;
2) dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono aggiunte le seguenti: « , le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica »;
c) al comma 3:
1) le parole: « e le misure di sequestro preventivo » sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica ». ))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze
abitative). In vigore dal 25 luglio 2018. - 1. Fatte salve
le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal
rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture
realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o
loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari
di diritti reali di godimento su immobili distrutti o
gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di
soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla
protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto
2016 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si
applica a condizione che le predette opere o manufatti o
strutture consistano nell'installazione, in area di
proprieta' privata, di opere, di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come
abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare
esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non
preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal
medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e siano
realizzati in sostituzione temporanea, anche se parziale,
di un immobile di proprieta' o in usufrutto o in possesso a
titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad
abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta
giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita'
dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al
primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle
opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e
al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi
in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici
comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione e le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono
fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile
nell'area di proprieta' privata, come stabilita dagli
strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la
successiva demolizione parziale o totale dell'edificio
esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei
contributi di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione
della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino
dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al
periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno
dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'edificio
distrutto o danneggiato ovvero dall'assegnazione di altra
soluzione abitativa da parte dell'autorita' competente, non
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni di cui
all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
le sanzioni previste per violazione di ogni altra
disposizione in materia edilizia e paesaggistica.
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in
pristino emanate fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per i lavori e le opere che
rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono
inefficaci. Per i lavori e le opere che rispettino le
condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle
pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i
provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo,
adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione
della disciplina edilizia o paesaggistica.
4 - 6. (Omissis).».
 
(( Art. 9 - quater

Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori

1. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalita', nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99. ))


Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'articolo 44, comma 11-bis, del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' il
seguente:
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). -
(Omissis).
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
- L'articolo 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia) e' stato
abrogato dall' art. 23, comma 7 e dal numero 43)
dell'allegato 1 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. La rubrica del citato articolo 2 recava «Riforma
degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a
favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e
altre forme di incentivi.».
 
Art. 10

Proroga di termini in materia di sport

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) e' nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».
(( 1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di societa' a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificita' e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
In vigore dal 1° gennaio 2018
«378. La consegna delle opere previste nel piano degli
interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile
2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 375, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal
presente decreto:
In vigore dal 26 luglio 2018.
«375. Al fine di assicurare la realizzazione
dell'Universiade Napoli 2019, il Direttore dell'Agenzia
regionale Universiade 2019 (ARU) e' nominato commissario
straordinario in via esclusiva con il compito di provvedere
all'attuazione del piano di interventi volti alla
progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione
di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi
allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al
commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e
indennita' comunque denominati. Gli eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle somme gia' stanziate per il
finanziamento della manifestazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 379, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal
presente decreto:
«379. Per la realizzazione degli interventi di propria
competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni
di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale
acquisti interna della regione Campania e del
provveditorato interregionale per le opere pubbliche di
Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il
commissario straordinario e la centrale acquisti e il
provveditorato alle opere pubbliche sono regolati da
apposita convenzione. Il commissario, previa intesa con il
sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito
territoriale del comune di Napoli, assicura la
realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale
scopo e' costituita una cabina di coordinamento, della
quale fanno parte il commissario straordinario, il
Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i
sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania
o loro delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati
gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del
CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il
presidente dell'ANAC o un suo delegato.».
- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e' il
seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa,
con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle
relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al
titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla
finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n.
210.
 
Art. 11
Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari
cooperativi

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
(( 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1106, dopo le parole: « con sentenza del giudice » sono inserite le seguenti: « , con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) »;
b) al comma 1107:
1) le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2019 »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 gia' destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonche' i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorita', al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel limite di 25 milioni di euro, e' estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, e' integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo ». ))

2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e' sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla meta' piu' due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalita' mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento delle finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificita' delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come
modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 25
luglio 2018, n. 91(Misure urgenti concernenti la riforma
delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale
relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva
del risparmio), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Disposizioni attuative). - 1. In sede di prima
applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal
presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo
37-ter, comma 1, e' inviata alla Banca d'Italia entro 18
mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai
sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto e'
concluso entro 180 giorni dall'accertamento previsto
dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche
statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del
ruolo di banca capogruppo e a quelle delle societa'
contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g),
ne' l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del
codice civile.
2. Entro 180 giorni dall'iscrizione nel registro delle
imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito
cooperativo puo' chiedere di aderire a un gruppo costituito
ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni
previste per gli aderenti originari. L'organo
amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di
controllo, comunica alla richiedente la deliberazione
assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di
adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto
la domanda si ha per accolta. In caso di diniego
dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera
d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla
capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai
fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis,
comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione
a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora
la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto
parte di un accordo di responsabilita' contrattuale che
tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare,
garantisca la loro liquidita' e solvibilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis).
2. In sede di prima applicazione del presente decreto,
le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito
ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1106 e
1107, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificati dalla presente legge:
«1106. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e
2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di
risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto,
riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia
dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con
pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
ragione della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al
collocamento di strumenti finanziari emessi da banche
aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di
risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta
amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera
entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo
esaurimento secondo il criterio cronologico della
presentazione dell'istanza corredata di idonea
documentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta una relazione alle Camere sullo stato di
attuazione del presente comma.
1107. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono
stabiliti requisiti, modalita' e condizioni necessarie
all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109.
Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso
dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento,
indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano gia'
beneficiato. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 gia'
destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF
nonche' i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i
cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con pronuncia
favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono
avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla
stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate
nel sito internet istituzionale della medesima Autorita',
al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella
misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000
euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui
all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel
limite di 25 milioni di euro, e' estesa anche alle esigenze
di cui al presente comma, e' integrato dell'importo di 25
milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 38 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). - 1. Il
gruppo bancario cooperativo e' composto da:
a) una societa' capogruppo costituita in forma di
societa' per azioni e autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria il cui capitale e' detenuto in
misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di
credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita
attivita' di direzione e coordinamento sulle societa' del
gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo
contratto assicura l'esistenza di una situazione di
controllo come definito dai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito
minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e' di
un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al
contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo
59;
c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti
capo a una banca costituita in forma di societa' per azioni
sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di
cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di cui
alle lettere b) e c).
1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede
legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano
possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari
cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti
esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che
comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province
limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la
quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma
1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto e'
stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis.
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo
delle azioni con diritto di voto che possono essere
detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i
componenti dell'organo di amministrazione espressione delle
banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari
alla meta' piu' due del numero complessivo dei consiglieri
di amministrazione.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione
e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la
direzione e il coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle
finalita' mutualistiche e del carattere localistico delle
banche di credito cooperativo, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi
strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto
di quanto previsto dal comma 3-bis, nonche' gli altri
poteri necessari per l'attivita' di direzione e
coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche
aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza
sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei
requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia
bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi
componenti;
2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo
puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o
revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della
maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo
delle societa' aderenti al gruppo e le modalita' di
esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di
gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le
altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla
gravita' della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego
dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di
esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori
in linea con il principio di solidarieta' tra le banche
cooperative a mutualita' prevalente.
3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il
processo di consultazione delle banche di credito
cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie,
politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione
del credito nonche' riguardo al perseguimento delle
finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle
specificita' delle aree interessate, la consultazione
avviene mediante assemblee territoriali delle banche di
credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per
la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema
di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo,
si collocano nelle classi di rischio migliori: a)
definiscono in autonomia i propri piani strategici e
operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla
capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima
definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne
verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
componenti dei propri organi di amministrazione e controllo
e, in caso di mancato gradimento della capogruppo,
sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di
ogni componente non gradito, una lista di tre candidati
diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di
nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di
specificazione del sistema di classificazione del rischio
previsto nel contratto di coesione e' sottoposto
all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia
in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e
dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina
prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche
aderenti.
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione,
il recesso e l'esclusione di una banca di credito
cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo
riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della
singola banca.
6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo
delle banche di credito cooperativo e delle banche cui
fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli
articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies
del codice civile.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' essere stabilita
una soglia di partecipazione delle banche di credito
cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa
da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto
delle esigenze di stabilita' del gruppo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare
l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo
bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto,
sentita la Banca d'Italia:
a) il numero minimo di banche di credito cooperativo
di un gruppo bancario cooperativo;
b) (soppressa);
c) le modalita' e i criteri per assicurare il
riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita'
linguistiche e culturali delle banche di credito
cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana
e prudente gestione, la competitivita' e l'efficienza del
gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina
prudenziale applicabile e delle finalita' mutualistiche,
detta disposizioni di attuazione del presente articolo e
dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi
della capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma
3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4,
al procedimento per la costituzione del gruppo e
all'adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito
minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai
gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo
II.».
 
(( Art. 11 - bis
Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei
mutui e dei finanziamenti

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre 2018 »;
b) le parole: « dal 2015 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2020 ». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 246 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«246. Al fine di consentire di allungare il piano di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie
e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni a
decorrere dal 1° ottobre 2018 e previo accordo con
l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei
rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte
le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento
della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al
2020.».
 
(( Art. 11 - ter
Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attivita' di agente e
rappresentante di commercio

1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018. ))


Riferimenti normativi

- Il titolo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, e' il seguente:
«Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, dei soggetti esercitanti le attivita' di agente e
rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3
maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».
 
(( Art. 11 - quater
Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali

1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici.) convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 7 (Partecipazione italiana a banche e fondi). -
1-2 (Omissis).
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli
aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
la somma di 226 milioni di euro delle disponibilita'
giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui
all'articolo 7, comma 2-bis del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni,
e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di
26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013,
2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni
di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente
missione e programma dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla
compensazione degli effetti finanziari di cui al presente
comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente
decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 1,
della legge 22 giugno 2016, n. 110 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli
investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a
Pechino il 29 giugno 2015.):
«Art. 4 (Copertura finanziaria). - 1. L'onere derivante
dall'attuazione della presente legge e' valutato in 206
milioni di euro per l'anno 2016 e in 103 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere
si provvede:
a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno
2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
 
Art. 12
Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attivita' di sostegno alle esportazioni italiane gia' finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 140, della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 13.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,(Provvedimenti
straordinari per la ripresa economica.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034:
«Art. 37. - Il fondo di dotazione dell'Istituto
centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n.
265, e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato
di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del
Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di
lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per
l'anno 1972.
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
[A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si
chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i
residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per
incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto,
nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle
finalita' istituzionali del Mediocredito centrale].
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24, L. 28 febbraio 1967, n. 131.
Per la concessione di contributi sugli interessi a
favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni
ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, legge 30
aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito centrale
la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di
previsione del Ministero del tesoro e che sara' tenuta
dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato -
ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970,
lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10
miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24aprile 2014, n.66 ( Misure urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale) convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - 1-5 (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n.189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 13
Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e
di sviluppo infrastrutturale del Paese

(( 01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle mate-rie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018 ».
02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi paga-menti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.
04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. ))

(( 1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al penultimo periodo, le parole: « secondo, terzo e quarto periodo del » sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da: « sono da adottare » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sono adottati entro il 31 ottobre 2018 ».
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 495-bis e' inserito il seguente:
« 495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 e' disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di in-vestimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinche' le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.
Tabella 1 ))


Parte di provvedimento in formato grafico
(( Tabella 2 ))

Parte di provvedimento in formato grafico

(( b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.
1-ter. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «per gli anni 2017/2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017/2020». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017 recante «Riparto del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140
della legge 11 dicembre 2016, n. 232», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2017, n. 14.
- La delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 (Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse
al «Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai
sensi dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Legge di bilancio 2017) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147.
- La delibera CIPE n. 72 del 7 agosto 2017 (Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Determinazione e
modulazione delle risorse assegnate con la delibera n.
2/2017 al «Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2017, n.
265.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«141. Al fine di garantire il completo finanziamento
dei progetti selezionati nell'ambito del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1,
commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo
di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del
presente articolo, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse
disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1072,
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«1072. - Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.».
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15-sexies del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 15-sexies (Intese regionali per la cessione di
spazi finanziari agli enti locali). - In sede di prima
applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili
ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio
territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle
intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e
provincia autonoma comunica, entro il termine perentorio
del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi
obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa regione o provincia autonoma, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 243.».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Disposizioni per agevolare le intese
regionali a favore degli investimenti). - 1. Al fine di
favorire gli investimenti, per le regioni che rendono
disponibili spazi finanziari per gli enti locali del
proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di
cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
per gli anni 2017-2020, e' autorizzato lo svincolo di
destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato
nel limite del doppio degli spazi finanziari resi
disponibili, purche' non esistano obbligazioni sottostanti
gia' contratte ovvero purche' le suddette somme non siano
relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le
quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi
fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni
alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto
del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.».
 
(( Art. 13 - bis
Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 1,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 maggio 2017 (Recepimento della direttiva
2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione
della direttiva 2009/40/CE):
«Art. 13 (Ispettori). - 1. I controlli tecnici eseguiti
presso centri di controllo privati sono effettuati da
ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di
competenza e formazione, di cui all'Allegato IV del
presente decreto, e di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle disposizioni
attuative del Ministero. E' facolta' del Ministero
introdurre requisiti supplementari specifici in materia di
competenza e formazione. I requisiti per l'abilitazione
degli ispettori del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale sono
disciplinati a norma del decreto legislativo n. 285 del
1992 e del decreto del presidente della Repubblica n. 495
del 1992. Nel rispetto delle competenze fra enti
amministrativi, i soggetti indicati dalla autorita'
competente rilasciano un certificato agli ispettori che
soddisfano i requisiti di cui all'Allegato IV, punto 1.
Tale certificato contiene almeno le informazioni, di cui
all'allegato IV, punto 3.
2. Gli ispettori gia' autorizzati o abilitati alla data
del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei
requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1.
3. Al momento di effettuare un controllo tecnico,
l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse,
in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello
di imparzialita' ed obiettivita' secondo quanto stabilito
con provvedimento della autorita' competente.
4. La persona che presenta il veicolo al controllo e'
informata delle carenze riscontrate e da correggere.».
 
(( Art. 13 - ter

Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 63, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, (Modifiche ed
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche.), come modificato dalla presente legge di
conversione:
«Art. 63 (Nomina commissariale). - 1-8 (Omissis).
9. (abrogato).».
«585. Per la realizzazione delle azioni e delle
iniziative, nonche' dei progetti connessi e strumentali
all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli
obiettivi dell'Agenda digitale europea, e' autorizzata la
spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni
di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.
Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, provvede all'utilizzo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma per il conseguimento degli
obiettivi dell'Agenda digitale.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 2
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
1-1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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