Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 agosto 2018
Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa.



IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108;
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;
Viste la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;
Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 100 del 2 maggio 2017 recante una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;
Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 1711 del 20 ottobre 2017 con la quale, viene rappresentata la posizione assunta dalla Commissione europea che, con nota dell'11 ottobre 2017, riguardo al regime di imposizione di oneri di servizio sulle rotte da e per la Sardegna dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, disposti con il citato DM n. 91/2017, ha rilevato una non conformita' al Regolamento CE n. 1008/2008, che implicherebbe verosimilmente l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 18 del sopra richiamato Reg. CE n. 1008/2008 e l'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di stato, con la conseguente necessita' di recuperare gli aiuti incompatibili correlati alle compensazioni finanziarie pagate ai vettori aerei interessati;
Considerato che la Regione Sardegna, nel prendere atto della comunicazione della Commissione europea soprarichiamata, ha comunicato di avere in corso l'adozione degli atti di revoca delle aggiudicazioni delle gare relative alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Considerato che nella medesima nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 20 ottobre 2017 viene richiesta, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto aereo sulle rotte in questione, e nel contempo assicurare la connettivita' territoriale della Sardegna, nelle more della definizione di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, la proroga dell'attuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2017, n. 498 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 252 del 27 ottobre 2017 con il quale viene abrogato il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche e, conseguentemente, si fanno permanere gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 2016, n. 9 ed in particolare l'art. 10 che, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularita' e assicuri la continuita' del diritto alla mobilita' anche ai passeggeri non residenti, attribuisce alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni;
Vista la delibera del Comitato Interministeriale della programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 14 aprile 2017, con la quale il CIPE, in applicazione della propria delibera 25/2016, ha approvato il Piano operativo infrastrutture posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 ed ha individuato sei assi tematici di intervento tra i quali l'Asse tematico «E», «altri interventi», nel quale e' individuata la linea di azione finalizzata al «potenziamento continuita' territoriale» della Sardegna, a cui sono destinate risorse pari a 90 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuita' territoriale aerea) e successive modifiche e integrazioni, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge del 21 gennaio 2014, n. 7 della Regione stessa, con il quale, in attuazione dell'art. 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si dispongono apposite autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuita' territoriale da e per la Sardegna;
Considerato che per assicurare la continuita' territoriale della Sardegna attraverso collegamenti aerei onerati che siano adeguati, regolari, continuativi, saranno utilizzate prioritariamente le risorse di cui alla legge n. 9/2016 e alla delibera CIPE 54/2016;
Viste la nota n. 5582 del 6 luglio 2018 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha convocato per il 12 luglio 2018 la Conferenza di servizi con il compito di definire nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna in conformita' al Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto il verbale datato 12 luglio 2018, da cui risulta che le parti hanno ridefinito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa fissandone la decorrenza a far data dal 1° aprile 2019;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.
 
12/07/2018
ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte:

Alghero - Roma Fiumicino e viceversa
Alghero - Milano Linate e viceversa
Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari - Milano Linate e viceversa
Olbia - Roma Fiumicino e viceversa
Olbia - Milano Linate e viceversa

A norma delle disposizioni degli artt. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di sevizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 36 punti 2 e 3 della legge n. 144/1999 tenutasi il giorno 12 luglio 2018, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea fra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate
1. ROTTE ONERATE

Alghero - Roma Fiumicino e viceversa
Alghero - Milano Linate e viceversa
Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari - Milano Linate e viceversa
Olbia - Roma Fiumicino e viceversa
Olbia - Milano Linate e viceversa

I servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte sopra indicate devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti, compatibilmente con il vigente assetto generale, possono riservare, tra gli slot disponibili, alcune bande orarie sugli aeroporti coordinati interessati dagli oneri per l'esecuzione del numero minimo di voli previsto nei presenti oneri.
2. REQUISITI RICHIESTI

Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1 il vettore interessato deve:
a. essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
b. essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
c. dimostrare di possedere dimensione e solidita' finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta o delle rotte accettate.
Si riporta nella seguente tabella il fatturato annuo di riferimento relativo al traffico aereo per le rotte di cui al paragrafo 1:

Alghero - Roma Fiumicino e viceversa € 20.260.000,00
Alghero - Milano Linate e viceversa € 15.770.000,00
Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa € 52.960.000.00
Cagliari - Milano Linate e viceversa € 50.280.000,00
Olbia - Roma Fiumicino e viceversa € 18.650.000,00
Olbia - Milano Linate e viceversa € 22.820.000,00

d. dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili, per ciascuna delle rotte accettate, pari al numero dei voli del mattino in uscita dalla Sardegna ricompresi nella fascia oraria obbligatoria, cosi' come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
e. distribuire e vendere i biglietti via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
f. dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro ed impegnarsi a versare i relativi oneri;
g. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
h. impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
i. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
j. applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
k. fornire la cauzione di accettazione di cui al paragrafo 4.1 lettera a) secondo le modalita' prescritte;
l. consentire, ai sensi dell'art.4 della legge 23 dicembre 1974, n.694, "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili", il trasporto delle armi in dotazione al personale appartenente alle Forze di Polizia che viaggia per ragioni di servizio.
3. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1. - In termini di numero di frequenze minime, di fasce orarie e di capacita' offerta, gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

3.1.1 - Sulla rotta Alghero - Roma Fiumicino e viceversa

a) Frequenze minime giornaliere
AHO-FCO +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +-----------------------------------------------+

FCO-AHO +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +-----------------------------------------------+

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico e' obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Alghero - Roma FCO dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 3 voli | da 4 a 5 voli(*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 7.00/7.30| 7.00/7.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| 13.00/14.30| 13.00/14.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/21.00| 19.30/21.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

Sulla rotta Roma FCO - Alghero dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 3 voli | da 4 a 5 voli(*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 8.30/9.30| 8.30/9.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| 13.30/15.30| 13.30/15.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/22.00| 19.30/22.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
sulla rotta Alghero - Roma Fiumicino +------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Posti/giorno|540|540|540|540|540|710|710|820|710|540|540|540| +------------------------------------------------------------+

sulla rotta Roma Fiumicino - Alghero +------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Posti/giorno|540|540|540|540|540|710|710|820|710|540|540|540| +------------------------------------------------------------+

Nel periodo natalizio e pasquale, cosi' come in occasione delle festivita' del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto e delle eventuali consultazioni elettorali, le frequenze e la capacita' offerte saranno incrementate come da calendario allegato (Appendice A "Frequenze aggiuntive festivita'").

3.1.2. - Sulla rotta Alghero - Milano Linate e viceversa

a) Frequenze minime giornaliere
AHO-LIN +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | +-----------------------------------------------+

LIN-AHO +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | +-----------------------------------------------+

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico e' obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Milano LIN dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 2 voli | Voli da 3 a 4 (*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 7.00/7.30| 7.00/7.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| | 13.00/14.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/21.00| 19.30/21.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

sulla rotta Milano LIN - Alghero dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 2 voli | Voli da 3 a 4 (*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 8.30/9.30| 8.30/9.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| | 13.30/15.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/22.00| 19.30/22.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potra' comunque essere schedulato prima delle 7:00.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
sulla rotta Alghero - Milano Linate +------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Posti/giorno|350|350|350|350|350|500|660|660|500|350|350|350| +------------------------------------------------------------+

sulla rotta Milano Linate - Alghero +------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Posti/giorno|350|350|350|350|350|500|660|660|500|350|350|350| +------------------------------------------------------------+

Nel periodo natalizio e pasquale, cosi' come in occasione delle festivita' del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto e delle eventuali consultazioni elettorali, le frequenze e la capacita' offerte saranno incrementate come da calendario allegato (Appendice A "Frequenze aggiuntive festivita'").

3.1.3 - Sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino

a) Frequenze minime giornaliere
CAG-FCO +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10| 12| 12| 11| 9 | 7 | 7 | +-----------------------------------------------+

FCO- CAG +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10| 12| 12| 11| 9 | 7 | 7 | +-----------------------------------------------+

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico e' obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 7 voli(*) | Voli da 8 a 12(*) | +=================+========================+========================+ | | 06:30 - 7.30/8.00 -| 06:30 - 7.30/8.00 -| | Fascia mattutina| 9.00/10.00| 9.00/10.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | | 12.00/14.00 -| 12.00/14.00 -| | Fascia centrale| 14.00/15.30| 14.00/15.30| +-----------------+------------------------+------------------------+ | Fascia serale| 19.00/21.00| 19.00/21.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | |(*) il rimanente volo da| (*)I rimanenti voli da| | | collocare in orario da| collocare in orario da| | | definire sulla base| definire sulla base| | | della disponibilita'| della disponibilita'| | | degli slot, con| degli slot, con| | | l'obbligo di non creare| l'obbligo di non creare| | | carenza di offerta per| carenza di offerta per| | | oltre 120 minuti.| oltre 120 minuti.| +-----------------+------------------------+------------------------+

sulla rotta Roma Fiumicino - Cagliari dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 7 voli(*) | Voli da 8 a 12(*) | +=================+========================+========================+ | Fascia mattutina| 8:30/9.00| 8:30/9.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | | 12.00/13.30 -| 12.00/13.30 -| | Fascia centrale| 14.00/16.00| 14.00/16.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | | 17.00/18.30 -| 17.00/18.30 -| | | 19.00/20.00 -| 19.00/20.00 -| | Fascia serale| 20.30/22.00| 20.30/22.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | |(*) il rimanente volo da| (*)I rimanenti voli da| | | collocare in orario da| collocare in orario da| | | definire sulla base| definire sulla base| | | della disponibilita'| della disponibilita'| | | degli slot, con| degli slot, con| | | l'obbligo di non creare| l'obbligo di non creare| | | carenza di offerta per| carenza di offerta per| | | oltre 120 minuti.| oltre 120 minuti.| +-----------------+------------------------+------------------------+

Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potra' comunque essere schedulato prima delle 6:30.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino
+-------+--------------+
| | Posti/giorno |
+-------+--------------+
| GEN | 1.340 |
+-------+--------------+
| FEB | 1.340 |
+-------+--------------+
| MAR | 1.340 |
+-------+--------------+
| APR | 1.340 |
+-------+--------------+
| MAG | 1.450 |
+-------+--------------+
| GIU | 1.690 |
+-------+--------------+
| LUG | 2.190 |
+-------+--------------+
| AGO | 2.190 |
+-------+--------------+
| SET | 1.950 |
+-------+--------------+
| OTT | 1.650 |
+-------+--------------+
| NOV | 1.340 |
+-------+--------------+
| DIC | 1.340 |
+-------+--------------+

sulla rotta Roma Fiumicino - Cagliari
+-------+--------------+
| | Posti/giorno |
+-------+--------------+
| GEN | 1.340 |
+-------+--------------+
| FEB | 1.340 |
+-------+--------------+
| MAR | 1.340 |
+-------+--------------+
| APR | 1.340 |
+-------+--------------+
| MAG | 1.450 |
+-------+--------------+
| GIU | 1.690 |
+-------+--------------+
| LUG | 2.190 |
+-------+--------------+
| AGO | 2.190 |
+-------+--------------+
| SET | 1.950 |
+-------+--------------+
| OTT | 1.650 |
+-------+--------------+
| NOV | 1.340 |
+-------+--------------+
| DIC | 1.340 |
+-------+--------------+

Nel periodo natalizio e pasquale, cosi' come in occasione delle festivita' del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto e delle eventuali consultazioni elettorali, le frequenze e la capacita' offerte saranno incrementate come da calendario allegato (Appendice A "Frequenze aggiuntive festivita'").

3.1.4. - Sulla rotta Cagliari - Milano Linate

a) Frequenze minime giornaliere
CAG-LIN +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11| 12| 10| 6 | 5 | 6 | +-----------------------------------------------+

LIN - CAG +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11| 12| 10| 6 | 5 | 6 | +-----------------------------------------------+

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico e' obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Milano Linate dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 5 voli (*) | Voli da 6 a 12(*) | +=================+========================+========================+ | Fascia mattutina| 7:00/7.30 - 8:30/9.00| 7:00/7.30 - 8:30/9.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | Fascia centrale| 12.00/14.00| 12.00/14.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | Fascia serale| 20.00/21.00| 20.00/21.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | | (*) i rimanenti voli da| (*) i rimanenti voli da| | | collocare in orario da| collocare in orario da| | | definire sulla base| definire sulla base| | | della disponibilita'| della disponibilita'| | | degli slot, con| degli slot, con| | | l'obbligo di non creare| l'obbligo di non creare| | | carenza di offerta per| carenza di offerta per| | | oltre 120 minuti.| oltre 120 minuti.| +-----------------+------------------------+------------------------+

sulla rotta Milano Linate - Cagliari dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 5 voli (*) | Voli da 6 a 12(*) | +=================+========================+========================+ | Fascia mattutina| 8:30/9.00| 8:30/9.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | Fascia centrale| 12.00/14.30| 12.00/14.30| +-----------------+------------------------+------------------------+ | | 16.00/18.00 -| 16.00/18.00 -| | Fascia serale| 21.00/22.00| 21.00/22.00| +-----------------+------------------------+------------------------+ | | (*) i rimanenti voli da| (*) i rimanenti voli da| | | collocare in orario da| collocare in orario da| | | definire sulla base| definire sulla base| | | della disponibilita'| della disponibilita'| | | degli slot, con| degli slot, con| | | l'obbligo di non creare| l'obbligo di non creare| | | carenza di offerta per| carenza di offerta per| | | oltre 120 minuti.| oltre 120 minuti.| +-----------------+------------------------+------------------------+

Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potra' comunque essere schedulato prima delle 7:00.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
sulla rotta Cagliari - Milano Linate +----------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG| GIU | LUG | AGO | SET |OTT|NOV|DIC| +--------+---+---+---+---+---+-----+-----+-----+-----+---+---+---+ | Posti | | | | | | | | | | | | | | / |730|730|730|880|880|1.460|1.590|1.820|1.640|880|730|880| | giorno | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+

sulla rotta Milano Linate - Cagliari +----------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG| GIU | LUG | AGO | SET |OTT|NOV|DIC| +--------+---+---+---+---+---+-----+-----+-----+-----+---+---+---+ | Posti | | | | | | | | | | | | | | / |730|730|730|880|880|1.460|1.590|1.820|1.640|880|730|880| | giorno | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+

Nel periodo natalizio e pasquale, cosi' come in occasione delle festivita' del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto e delle eventuali consultazioni elettorali, le frequenze e la capacita' offerte saranno incrementate come da calendario allegato (Appendice A "Frequenze aggiuntive festivita'").

3.1.5 - Sulla rotta Olbia - Roma Fiumicino

a) Frequenze minime giornaliere
OLB-FCO +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +-----------------------------------------------+

FCO- OLB +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +-----------------------------------------------+

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico e' obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 3 voli | da 4 a 5 voli(*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 7.00/7.30| 7.00/7.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| 13.00/14.30| 13.00/14.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/21.00| 19.30/21.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

Sulla rotta Roma Fiumicino - Olbia dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 3 voli | da 4 a 5 voli(*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 8.30/9.30| 8.30/9.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| 13.30/15.30| 13.30/15.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/22.00| 19.30/22.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Olbia - Roma Fiumicino
sulla rotta Alghero - Milano Linate +------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Posti/giorno|490|490|490|490|490|670|830|830|670|490|490|490| +------------------------------------------------------------+

sulla rotta Roma Fiumicino - Olbia +------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ |Posti/giorno|490|490|490|490|490|670|830|830|670|490|490|490| +------------------------------------------------------------+

Nel periodo natalizio e pasquale, cosi' come in occasione delle festivita' del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto e delle eventuali consultazioni elettorali, le frequenze e la capacita' offerte saranno incrementate come da calendario allegato (Appendice A "Frequenze aggiuntive festivita'").

3.1.6. - Sulla rotta Olbia - Milano Linate

a) Frequenze minime giornaliere
OLB-LIN +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | +-----------------------------------------------+

LIN - OLB +-----------------------------------------------+ |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU|LUG|AGO|SET|OTT|NOV|DIC| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | +-----------------------------------------------+

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico e' obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Milano Linate dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 3 voli | da 3 a 6 voli (*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 7.00/7.30| 7.00/7.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| 12.00/15.30| 12.00/15.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/21.00| 19.30/21.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

Sulla rotta Milano Linate - Olbia dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:
===================================================================== |   | 3 voli | da 3 a 6 voli(*) | +==================+======================+=========================+ | Fascia mattutina| 8.30/9.30| 8.30/9.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia centrale| 13.30/15.30| 13.30/15.30| +------------------+----------------------+-------------------------+ | Fascia serale| 19.30/22.00| 19.30/22.00| +------------------+----------------------+-------------------------+ | | | (*)I rimanenti voli da| | | | collocare in orario da| | | |definire sulla base della| | | | disponibilita' degli| | | | slot, con l'obbligo di| | | | non creare carenza di| | | | offerta per oltre 120| | | | minuti.| +------------------+----------------------+-------------------------+

Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potra' comunque essere schedulato prima delle 7:00.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
sulla rotta Olbia - Milano Linate +----------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU| LUG | AGO |SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+ |Posti/giorno|510|510|510|510|510|660|1.030|1.030|660|510|510|510| +----------------------------------------------------------------+

sulla rotta Milano Linate - Olbia +----------------------------------------------------------------+ | |GEN|FEB|MAR|APR|MAG|GIU| LUG | AGO |SET|OTT|NOV|DIC| +------------+---+---+---+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+ |Posti/giorno|510|510|510|510|510|660|1.030|1.030|660|510|510|510| +----------------------------------------------------------------+

Nel periodo natalizio e pasquale, cosi' come in occasione delle festivita' del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto e delle eventuali consultazioni elettorali, le frequenze e la capacita' offerte saranno incrementate come da calendario allegato (Appendice A "Frequenze aggiuntive festivita'").

3.2. - Aeromobili utilizzabili e servizi offerti

3.2.1. Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1 dovranno fornire una capacita' minima, che, considerate le frequenze imposte su ciascuna rotta, garantisca il numero minimo di posti previsto sulla rotta stessa.
3.2.2. Nei periodi di punta dell'anno (ad es. lunedi' in uscita dalla Sardegna e venerdi' al rientro, in estate, nel periodo pasquale e natalizio, in occasione di consultazioni elettorali), nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino, per cause contingenti, una domanda di posti per singola tratta superiore al 90% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta, e' tenuto ad incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Autonoma della Sardegna.
3.2.3. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione, per cause contingenti, evidenzino una domanda di posti, per singola tratta, inferiore al 50% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, potra', diminuire il numero di posti offerti operando la rotta con aeromobili di capienza inferiore.
3.2.4. I presupposti economici e di servizio della presente imposizione sono stati determinati sulla base dei parametri specificati nell'allegato tecnico alla Conferenza dei servizi svoltasi il 12 luglio 2018, relativi, in particolare, ai costi del servizio e ai ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe imposte ai volumi di traffico previsti.
Qualora dall'esame dei dati a consuntivo si prospettino scostamenti imprevedibili, in eccesso o in difetto, dei volumi di traffico superiori al 5% rispetto a quelli previsti nel citato allegato tecnico, riconducibili a cause strutturali quali (1) crisi settoriale o squilibri di mercato e/o (2) modifiche dell'offerta complessiva del settore, la Regione Autonoma della Sardegna o il vettore hanno facolta' di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'imposizione degli oneri. I suddetti scostamenti potranno essere misurati esclusivamente con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi. Le due parti, accertati i presupposti dell'istanza di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, addivengono ad un accordo sulle modalita' di ripristino delle suddette condizioni di equilibrio tramite una revisione dei servizi previsti dalla presente imposizione oppure, ove cio' non sia possibile, delle tariffe onerate residenti/non residenti. La parte proponente l'istanza di verifica trasmettera' la propria proposta di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali alla controparte. La medesima proposta, corredata dalla pertinente documentazione di verifica, sara' inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC per l'acquisizione di eventuali osservazioni.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole dell'ENAC, approvera' la proposta di cui sopra con decreto direttoriale.
La facolta' di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario non e' esercitabile nel primo semestre di decorrenza dell'imposizione di oneri. Per le modalita' di applicazione del presente punto si rimanda all'appendice B "Ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario"
3.2.5. L'intera capacita' di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti quantitativi minimi previsti dalla presente imposizione, per ciascun volo, dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti, salvo quanto previsto dal successivo par. 3.2.6. Ugualmente senza contingentamento dovranno avvenire l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa.
3.2.6. Per ogni tratta delle rotte indicate al paragrafo 1 dovra' essere assicurata, giornalmente, la riserva di n.2 posti nel primo volo del mattino, in uscita dalla Sardegna, e nell'ultimo volo della sera, di ritorno in Sardegna, per complessivi quattro posti, da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario. Tali posti rimarranno non prenotabili/vendibili fino a 48 ore precedenti la partenza del volo. La riserva dei complessivi 4 posti giornalieri non concorre al raggiungimento della soglia del 90% di cui al punto 3.2.2. Le condizioni di assegnazione di detti posti saranno definite successivamente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
3.2.7. I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, nonche' ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella carta dei diritti dei passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.
3.2.8. I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano a mettere a disposizione dei passeggeri un numero telefonico dedicato e gratuito (salvo il costo della tariffa ordinaria, variabile in base al piano tariffario per chiamate verso rete fissa) per il rilascio di informazioni e il supporto agli utenti per assistenze speciali, cambi e rimborso dei biglietti, nonche' per la segnalazione e gestione di disservizi e reclami. Il personale addetto al numero telefonico dedicato dovra' parlare la lingua italiana. Detto numero telefonico dovra', inoltre, essere efficacemente evidenziato nel sito internet del vettore.

3.3. - Tariffe.

3.3.1 Per i passeggeri residenti, e per la categoria di passeggeri ad essi equiparati, e' prevista una tariffa onerata agevolata massima (TAM) pari a 40€ per le rotte verso Roma Fiumicino e pari a 49€ per le rotte verso Milano Linate per 12 mesi all'anno.
Per i passeggeri non residenti sono previste tariffe onerate agevolate massime differenziate nell'arco dell'anno. Nello specifico dal 1° ottobre al 31 maggio di ciascun anno e' prevista una tariffa non residenti fino al doppio della TAM prevista per i passeggeri residentidal 1° giugno al 30 settembre, e' prevista una tariffa non residenti fino al triplo della TAM prevista per i passeggeri residenti.

Sono equiparati ai residenti in Sardegna:
- i disabili (*) (**);
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di eta' (*);
- i giovani dai 2 ai 21 anni (*);
- gli anziani al di sopra dei 70 anni(*).
(*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalita' e/o alla residenza.
(**) invalidita' civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidita'.

Il sistema tariffario e', pertanto, cosi' articolato:
===================================================================== | | | TAM non | TAM non | | | TAM residenti |residenti (1 ott|residenti (1 giu| | Tratta | (12 mesi) | - 31 mag) | - 30 set) | +================+================+================+================+ |ALGHERO - Roma | | | | |Fiumicino | € 40 | € 80 | € 120 | +----------------+----------------+----------------+----------------+ |ALGHERO - Milano| | | | |Linate | € 49 | € 98 | € 147 | +----------------+----------------+----------------+----------------+ |CAGLIARI - Roma | | | | |Fiumicino | € 40 | € 80 | € 120 | +----------------+----------------+----------------+----------------+ |CAGLIARI - | | | | |Milano Linate | € 49 | € 98 | € 147 | +----------------+----------------+----------------+----------------+ |OLBIA - Roma | | | | |Fiumicino | € 40 | € 80 | € 120 | +----------------+----------------+----------------+----------------+ |OLBIA - Milano | | | | |Linate | € 49 | € 98 | € 147 | +----------------+----------------+----------------+----------------+

I biglietti per i passeggeri residenti in Sardegna sono privi di limitazioni e ad essi non sara' applicabile alcuna restrizione, ne' alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso.
I biglietti per i passeggeri non residenti in Sardegna, fino a 72 ore precedenti la partenza, sono privi di limitazioni e ad essi non sara' applicabile alcuna restrizione, ne' alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso. Decorso tale termine il cambio di data/ora/itinerario e la richiesta di rimborso, saranno possibili dietro il pagamento di una penale non superiore al costo della meta' della tariffa applicabile.
La mancata presentazione alla partenza comportera' la perdita totale del prezzo del biglietto, salvo che la stessa sia ascrivibile a causa fortuita o causa di forza maggiore.
I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.
Fermo restando quanto previsto al punto 3.2.5, al vettore viene riconosciuta la facolta' di prevedere tariffe speciali di importo inferiore alle suddette tariffe onerate, anche a condizioni tariffarie differenti rispetto ai biglietti a tariffa onerata.
Nel caso in cui le eventuali tariffe speciali per passeggeri non residenti risultassero di maggior favore rispetto a quelle per i passeggeri residenti, tali tariffe speciali dovranno essere applicate anche ai passeggeri residenti.
L'eventuale minor ricavo derivante dall'applicazione delle suddette tariffe speciali non comporta alcun onere aggiuntivo per la Regione Autonoma della Sardegna;
3.3.2. Le tariffe onerate sopra indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di maggiorazione o surcharge non prevista dalla legge, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.
3.3.4. La distribuzione e la vendita dei biglietti al passeggero mediante il sito internet del vettore e' completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo.
3.3.5. Le tariffe ed i tetti tariffari sopra indicati verranno aggiornati secondo le seguenti scadenze e modalita':
a) all'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrera' dall'inizio della stagione aeronautica estiva.
b) all'entrata in vigore dei presenti oneri e, successivamente, all'inizio di ciascuna stagione aeronautica, in caso di variazione percentualmente superiore al 5%, della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione e' attualmente pari al 13,90%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 488,5038 €/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
3.3.6. Agli adeguamenti tariffari di cui al precedente paragrafo 3.3.5 provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra Enac e Regione autonoma della Sardegna.
La Regione Autonoma della Sardegna dara' comunicazione delle variazioni tariffarie ai vettori operanti sulle rotte onerate, che decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica.
3.3.7. Gli aumenti tariffari di qualsiasi entita' ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure stabilite dalla presente imposizione di oneri, sono illegittimi. Gli adeguamenti si applicano esclusivamente alla tariffa.
3.3.8. Per i passeggeri barellati si applica una tariffa massima pari al costo di 3 biglietti a tariffa residenti sulla tratta.
3.3.9. Tutti i biglietti a tariffa onerata comprendono, senza alcuna maggiorazione di prezzo per il passeggero:
- il trasporto del bagaglio a mano nella misura e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- il trasporto di un bagaglio in stiva consegnato al check-in di peso non superiore a Kg 23.

3.4. Continuita' e regolarita' dei servizi.

3.4.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive e non puo' sospenderli.
I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi sono esclusi per i successivi 5 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; a tali vettori sara' inoltre applicata una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1 lettera b)
3.4.2. Al fine di garantire la continuita', regolarita' e puntualita' dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:
• ad effettuare per ciascun mese di esercizio il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%. Non e' comunque consentita la cancellazione dei voli nella misura in cui non venga garantita l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione;
• a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale mensile di cancellazioni del 2% e una penale di 6.000 euro per ogni volo cancellato che non consenta di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione;
• ad effettuare per ciascun mese di esercizio l'80% dei voli entro i 15 minuti rispetto all'orario stabilito all'arrivo;
• a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 2.000 euro per ogni volo ritardato eccedente la percentuale mensile del 20% di voli ritardati di oltre 15 minuti.
Sono esclusi dall'applicazione delle suddette regole sia i voli il cui ritardo e' dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilita' e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.
3.4.3. Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione dei passeggeri del numero telefonico dedicato e gratuito come indicato nel precedente paragrafo 3.2.8., il vettore dovra' corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione del medesimo.
3.4.4. Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge, nonche' l'applicazione di condizioni tariffarie differenti dai presenti oneri, il vettore dovra' corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 2.500 euro per ciascun biglietto venduto non conforme ai presenti oneri di servizio pubblico.
3.4.5. Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti al passeggero mediante il sito internet del vettore, quest'ultimo dovra' corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 1.000 euro per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.
3.4.6. E' istituito presso l'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio degli oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti Comitato), con funzioni consultive, propositive nonche' di monitoraggio e di segnalazione di eventuali disservizi, di cui fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno da ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.
Il Comitato e' convocato e presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti, o da un suo delegato, e si riunisce ogni qual volta richiesto da uno dei componenti. Il Comitato si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali interessate, dalle Societa' di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione Autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarita' del servizio.
3.4.7. Ferme restando le penali di cui ai precedenti paragrafi 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni vigenti in tema di trasporto aereo.
4. Presentazione dell'accettazione.

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dodici mesi, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1008/2008.
Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, la valutazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, e al fine di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, qualora i vettori non siano in possesso degli slot per operare la rotta, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.
In fase di prima applicazione, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, potranno essere presentati durante tutto il semestre di pubblicazione come previsto dall'art.17, paragrafo 4 del Regolamento CE n.1008/2008, e comunque fino alla data di sottoscrizione dell'eventuale contratto stipulato con il vettore selezionato tramite gara pubblica ai sensi dell'art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del medesimo Regolamento.
I vettori accettanti si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
200.000,00 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero - Roma Fiumicino
160.000,00 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero - Milano Linate
530.000,00 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari - Roma Fiumicino
500.000,00 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari - Milano Linate
190.000,00 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia - Roma Fiumicino
230.000,00 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia - Milano Linate
La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fidejussione bancaria a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
1.010.000,00 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero - Roma Fiumicino
790.000,00 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero - Milano Linate
2.650.000,00 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari - Roma Fiumicino
2.510.000,00 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari - Milano Linate
930.000,00 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia - Roma Fiumicino
1.140000,00 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia - Milano Linate

La garanzia di esercizio dovra' essere efficace alla data di inizio dei servizi e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore Regione Autonoma della Sardegna, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

c) fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, nonche' delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione Autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.
4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacita' previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'.
4.4. La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e con l'ENAC, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.
5. GARA D'APPALTO

5.1. Ai sensi dell'art.16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n.1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui all'art. 4, il diritto di esercitare le rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni (con eventuale proroga per il quarto anno), tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art.17 del medesimo Regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
5.2. La Regione Autonoma della Sardegna e' incaricata di esperire la gara di cui al precedente art.5.1, di pubblicare sul proprio sito internet il testo integrale del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresi' di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 2

Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico e nelle connesse appendici che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Appendice A: frequenze aggiuntive nei periodi di festivita'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 1° aprile 2019.
 
Appendice B - Ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario - (punto 3.2.4 dell'Allegato del DM 367 in data 8 agosto 2018)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 2, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
 
Art. 5

Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni tramite gare pubbliche.
Le gare di cui al precedente comma 1 ed i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE)1008/2008 nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
 
Art. 6

La Regione Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, nonche' a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse ed agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 7

Con successivi decreti del direttore della direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare, viene concesso in esclusiva ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.
 
Art. 8

A decorrere dalla data del 1° aprile 2019 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013.
 
Art. 9

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it e su quello della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: Toninelli
 
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