Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 settembre 2018
Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018. (Ordinanza n. 544).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalita' e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalita' omogenea per l'intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2013 recante «Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni».
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalita' ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n. 379, 380, 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nel territori regionali nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale, analogamente a quanto gia' fatto con riferimento ai danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla citata delibera del 28 luglio 2016, e' stato disposto in ordine alla concessione di contributi per i danni occorsi ai soggetti privati ed ai titolari di attivita' economiche e produttive sia in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015, per i quali la ricognizione dei fabbisogni e' stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, che in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi da novembre 2015 a dicembre 2017 di cui alla tabella allegata a detta delibera del 6 settembre 2018;
Considerato che risultano disponibili, per l'anno 2018, euro 178.678.592,10 da utilizzare per la concessione di contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla delibera del 6 settembre 2018 e che il relativo riparto tra le Regioni interessate e' pure indicato nel medesimo allegato;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, con il quale viene stabilito che per i contesti emergenziali indicati nella tabella allegata alla medesima delibera trovano applicazione i criteri e le modalita' attuative stabilite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, con le conseguenti ordinanze di protezione civile ad esclusione dell'allegato 2 «criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive»;
Considerato che il citato art. 1, comma 2, prevede, altresi', che con successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d'intesa con le regioni interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono stabilite le modalita' attuative per la determinazione e la concessione dei contributi alle attivita' economiche e produttive, nonche' i termini, per le Regioni, per l'eventuale individuazione dell'Organismo istruttore per l'approvazione, con apposita delibera di Giunta regionale, delle modalita' tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa modulistica;
Ravvisata quindi la necessita' di disciplinare le modalita' attuative sopra descritte, allo scopo di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti alle attivita' economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla delibera del 6 settembre 2018;
Acquisita l'intesa delle Regioni interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Contributi a favore delle
attivita' economiche e produttive

1. Tenuto conto di quanto esposto in premessa, all'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 si provvede con le modalita' previste dall'allegato A alla presente ordinanza.
2. Fermi restando i termini di cui al punto 1 dell'allegato A alla presente ordinanza, ove ritenuto necessario procedere, a seguito di adeguata istruttoria espletata dalle Regioni interessate dal presente provvedimento entro e non oltre il 30 giugno 2019, ad eventuali rimodulazioni dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari, le stesse potranno essere disposte con apposite delibere del Consiglio dei Ministri.
 
Allegato A
Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi
per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive in
conseguenza di eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio
dei Ministri del 6 settembre 2018.
1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi
1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalita' per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attivita' economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attivita' economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unita' immobiliari destinate ad attivita' produttiva, ove l'attivita' economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi gia' segnalati con le apposite schede C «Ricognizione dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive» utilizzate a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018.
1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, la Regione, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza alla quale questo documento e' allegato, provvede all'individuazione della propria struttura organizzativa, ovvero di altro soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) della delibera del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: Organismo istruttore), al quale competera' provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attivita' economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'Organismo istruttore e' data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
1.3. La Regione, avvalendosi dell'Organismo istruttore, definisce, entro i successivi 15 giorni, le modalita' tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformita' alla normativa dell'Unione europea richiamata nelle citate delibere, e ne da' immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
1.4. La Regione provvede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all'approvazione delle modalita' tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalita' ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno 40 giorni dalla data della deliberazione di approvazione della modulistica da parte della Regione per presentare la domanda di contributo con le modalita' che saranno a tal fine stabilite.
1.5. La Regione, avvalendosi dell'Organismo istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 30 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4.. L'istruttoria e' finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento.
1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, la Regione trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con successiva comunicazione.
1.7. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente punto 1.6., predispone, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della delibera del 28 luglio 2016 e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 427 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della medesima delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati.
1.8. In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sara' successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato all'Organismo istruttore. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente gia' sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda. 2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalita'.
2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
a) alla delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorita' mediante ricostruzione in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato;
b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita';
c) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature , danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
d) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.
2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potra' eccedere in quantita' e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato. 3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione
3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda C) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.
3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attivita', i contributi previsti ai sensi del punto 2.1.b) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
3.2.1. strutture portanti;
3.2.2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
3.2.4. serramenti interni ed esterni.
Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.
Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minor valore previsto al punto 3.1 ed il massimale previsto al punto 3.4, qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, il contributo puo' essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4.
3.3. Per le domande di contributo riguardanti:
a) la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito, il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
b) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
c) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4.
3.4. Il contributo massimo e' concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.
3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati. 4. Esclusioni
4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:
a) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attivita' economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attivita' stessa;
b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attivita' economica;
c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione. 5. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di contributo
5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sara' approvata dalla Regione con le modalita' stabilite dal punto 1.3.
5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di contributo e' presentata dal legale rappresentante della attivita'.
5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attivita' economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.
5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8, da redigersi utilizzando la modulistica che sara' approvata dalla Regione, integrando e specificando, con le modalita' stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 8. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
5.6. La domanda dovra' essere presentata con le modalita' che saranno stabilite dalla Regione, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4.
5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e' irricevibile e di tale esito l'Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale e' stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo istruttore tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
5.8. L'Organismo istruttore provvede, con le modalita' ritenute piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario
6.1. Per gli immobili in comproprieta', alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalita' che saranno approvate dalla Regione.
6.2. In assenza della delega di cui al punto 6.1, il contributo e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. 7. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.
7.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalita', a detto indennizzo andra' sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento.
7.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre all'Organismo istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalita' che saranno approvate dalla Regione.
7.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 7.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovra' essere prodotta all'Organismo istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
7.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.
7.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 7.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. 8. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attivita' economica
8.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sara' approvato dalla Regione, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilita', deve:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attivita' di cui al punto 2.1.b):
b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;
b.3.) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.c) e 2.1.d), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dalla Regione finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.
8.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarita' dell'attivita'.
8.3. Per l'immobile di cui al punto 2.1.a), il perito deve attestare, altresi', la necessita' di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati. 9. Trasferimento della proprieta' dell'attivita' economica.
9.1. Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprieta' dell'attivita' economica decade dal contributo. 10. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
10.1. L'Organismo istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.6.
10.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 10.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'Organismo istruttore puo' stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina e' allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.6. e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterra' all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo. 11. Termini per l'esecuzione degli interventi
11.1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Consiglio dei Ministri con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista dal punto 1.7., decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:
a) 18 mesi per gli interventi di delocalizzazione o di ripristino dei beni immobili danneggiati;
b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.c) e 2.1.d).
11.2. I termini di cui al precedente punto 11.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento dell'Organismo istruttore, da trasmettere alla Regione ove esso non sia interno alla medesima.
11.3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 11.2. 12. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato - rinvio.
12.1. Con successiva comunicazione il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare:
12.1.1. le modalita' con le quali, a valle della successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;
12.1.2. le modalita' con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso gli istituti di credito convenzionati;
12.1.3. le modalita' per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;
12.1.4. le modalita' per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;
12.1.5. le modalita' con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;
12.1.6. le modalita' con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese gia' effettuati di cui al punto 5.5.
 
Art. 2

Limiti di importo

1. I contributi a favore dei titolari delle attivita' economiche e produttive di cui all'art. 1 potranno essere concessi entro il limite massimo indicato in allegato alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con riferimento a ciascun evento calamitoso ivi previsto.
 
Art. 3

Attivita' di monitoraggio

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attivita' di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013 citato in premessa.
2. Ciascuna Regione assicura, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l'azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente ai contributi da concedersi in attuazione della presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.
 
Art. 4

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni, i Comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all'espletamento delle iniziative previste dall'allegato A alla presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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