Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 10 settembre 2018
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Venezia Giulia».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche semplici e che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo del disciplinare, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 1996, concernente il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Venezia Giulia» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Venezia Giulia»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;
Visto il provvedimento ministeriale n. 12210 del 21 febbraio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Venezia Giulia», del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2018, n. 46974, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, concernente l'autorizzazione all'Associazione «Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti», con sede in Venezia - Mestre per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT «Venezia Giulia», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di disciplinare di produzione di cui al citato provvedimento ministeriale 21 febbraio 2018;
Vista la comunicazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 luglio 2018, con la quale e' stato segnalato un refuso nella descrizione dell'ultimo capoverso dell'art. 2, comma 3, della proposta di disciplinare della IGT in questione, annesso al citato decreto ministeriale 25 giugno 2018, laddove, relativamente ai vitigni che possono essere destinati alla produzione delle tipologie monovarietali dei vini frizzanti e novelli, si rimanda erroneamente ad un inesistente allegato 2, anziche' fare riferimento ai vitigni gia' elencati nello stesso art. 2 del disciplinare; in tal senso la stessa Regione ha chiesto di provvedere alla conseguente correzione;
Considerato che, a seguito della verifica effettuata, e' risultata valida e coerente alla struttura dell'art. 2 del citato disciplinare la predetta segnalazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuto necessario, pertanto, apportare la conseguente modifica correttiva al citato art. 2, comma 3, della proposta di disciplinare, cosi' come allegata al citato provvedimento n. 12210 del 21 febbraio 2018 e resa operativa ai sensi del richiamato decreto ministeriale 25 giugno 2018, n. 46974;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:
Articolo unico

1. Al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa e con la proposta di modifica autorizzata in via transitoria ai sensi del decreto ministeriale 25 giugno 2018 richiamato in premessa, a titolo di correzione, l'art. 2, comma 3, ultimo capoverso: «I vini a indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'allegato 2 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.», e' sostituito col seguente testo:
«I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai vitigni a bacca rossa, anche nella tipologia novello.».
2. Il presente decreto e la proposta di disciplinare, aggiornata con la modifica correttiva di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP; la stessa modifica sara' comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2018

Il dirigente: Polizzi
 
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