Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2018 (vai al sommario)
LEGGE 28 settembre 2018, n. 111
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono introdotte, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, S.O.
 
Allegato

STATI DI PREVISIONE

TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 13
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA SALUTE
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «18.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 milioni di euro».
2. All'articolo 3, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «7.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 milioni di euro».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 3 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. - 2. (Omissis).
3. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. -
Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni
di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 20.000 milioni di euro per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi.
4. (Omissis).
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti
nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di
euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.000
milioni di euro.
(Omissis).».
 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. (Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative). - 1. - 2. (Omissis).
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le
quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018,
prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica
sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, iscritto nel programma "Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", nell'ambito
della missione «Ordine pubblico e sicurezza.
(Omissis).».
 
Art. 4
Disposizioni diverse

1. All'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato».
2. All'articolo 18, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale dei corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2017».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 settembre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 5 e 26 dell'art. 18
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18. (Disposizioni diverse). - 1. - 4. (Omissis).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato,
stipulati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione, adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. Per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le
somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027
(Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il
personale militare e quello dei corpi di polizia) dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
6. - 25. (Omissis).
26. In relazione al pagamento delle competenze
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'art.
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i
fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione "Ordine pubblico e
sicurezza", programma "Servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza
pubblica" e programma "Pianificazione e coordinamento Forze
di polizia", concernenti il trattamento accessorio del
personale delle Forze di polizia e del personale alle
dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle
more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno, di cui all'art. 43, tredicesimo comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il
tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario
al personale dei corpi di polizia, e' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal
decreto adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo
comma, per l'anno 2017.
(Omissis).».
 
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