Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
PROVVEDIMENTO 19 settembre 2018 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese», registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»; Visto la determinazione della Regione Abruzzo PDP019/158 Dipartimento dello sviluppo rurale e della pesca Servizio promozione delle filiere del 30 agosto 2018, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita', per l'annata 2018 di poter effettuare la raccolta nell'intervallo temporale tra il 1° ottobre e il 10 dicembre; Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2018 e' caratterizzato da presenza di piogge diffuse e da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2018, comprometterebbe la qualita' dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Aprutino Pescarese» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Roma, 19 settembre 2018
Il direttore generale: Abate |
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