Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 settembre 2018 |
Scioglimento della «Coniglio Veneto Societa' cooperativa agricola a responsabilita' limitata», in Padova e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della revisione della Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della societa' cooperativa «Coniglio Veneto Societa' cooperativa agricola a responsabilita' limitata»; Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2013 non si ravvisano i presupposti per la continuita' aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorita', portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente; Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa e' stata restituita con la dicitura «trasferito» e che pertanto l'ente risulta irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 5 giugno 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Coniglio Veneto Societa' cooperativa agricola a responsabilita' limitata» con sede in Padova (PD), codice fiscale n. 04500170289, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980 (codice fiscale MZZNDR80H10F861P), domiciliato in Verona, via Umbria, n. 4. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 18 settembre 2018
p. Il direttore generale: Scarponi |
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