Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2018, n. 114
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, n. 19;
Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
Vista la direttiva 2006/87/(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la direttiva 2009/100/(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilita' rilasciati per le navi della navigazione interna;
Visto il regolamento (UE) 2013/1315 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 18 luglio 1957, n. 614, recante sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972, per prevenire gli abbordi in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 134;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2014, recante recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, recante individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, pubblicato nel. s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unita' navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013.
- Il testo dell'allegato A della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016-2017)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi' recita:

«Allegato A
In vigore dal 21 novembre 2017
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE
e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione
assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23
febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6
maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25
maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
(termine di recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti
educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27
maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25
maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di
recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27
giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di
recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9
maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12
luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE
per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali (termine di
recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione
interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nell'ambito di procedimenti penali e per le persone
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa
all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre
2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali
alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la
riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di
recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle
attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici
aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento:
13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di
passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
(termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8
settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di
recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di
recepimento: 14 settembre 2018).».
- La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione
interna e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 settembre 2016, n.
L 252.
- La direttiva 2006/87/(CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna e' pubblicata
nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 389.
- La direttiva 2009/100/(CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009 sul reciproco
riconoscimento degli attestati di navigabilita' rilasciati
per le navi della navigazione interna e' pubblicata nella
G.U.U.E. 2 ottobre 2009, n. L 259.
- Il regolamento (UE) 2013/1315 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e' Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n.
L 348.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 18 luglio 1957, n. 614 (Sistemazione dei
servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° agosto 1957, n. 191.
La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita
umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 1962, n. 168.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972, per prevenire gli abbordi in mare) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la
realizzazione del sistema idroviario padano-veneto) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1990, n.
294.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La legge 27 gennaio 2000, n. 16 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili
di importanza internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2000, n. 36, S.O.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
(Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22
(Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna,
come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE,
2008/68/CE e 2008/87/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
(Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58.
- Il testo dell'articolo 134 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106,
S.O., cosi' recita:
«Art. 134 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Il
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera:
a) esercita le competenze relative alle materie del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la
legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta
attribuzione allo stesso;
b) svolge, in regime di avvalimento, le attivita' a
esso conferite nei settori riconducibili al competente
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,
attraverso le proprie articolazioni periferiche:
a) svolge la funzione generale di Autorita' marittima
ai sensi del codice della navigazione;
b) ferme restando le attribuzioni in materia di
coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo,
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e'
competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e
salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830
del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e
controllo del traffico navale, di sicurezza della
navigazione e del trasporto marittimo, nonche' delle
relative attivita' di vigilanza e controllo, ai sensi del
codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n.
422 e delle altre leggi speciali.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle
seguenti materie:
a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di
Autorita' di sicurezza in materia di prevenzione da
minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 203;
b) polizia nei porti e in corso di navigazione;
c) sicurezza generale nei porti e nelle relative
adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della
navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del
predetto codice, sulle navi in porto e in corso di
navigazione nel mare territoriale;
d) polizia marittima;
e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri
di polizia amministrativa;
f) personale marittimo;
g) regime amministrativo della nave;
h) diporto nautico;
i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione
nei laghi e nelle acque interne;
l) autorita' portuale nei porti in cui non e'
istituita un'Autorita' portuale;
m) servizi tecnico-nautici;
n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e a
bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ed esercizio delle potesta' organizzative e
dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri
mezzi operativi;
o) attivita' ispettiva in funzione di Port State
Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle
direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive
modifiche;
p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al
fine di individuarne cause, circostanze e responsabilita'
in linea con la previsione del codice della navigazione e
del relativo regolamento di esecuzione, nonche' ai sensi
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
q) responsabilita' civile per i danni dovuti a
inquinamenti da combustibile delle navi;
r) altre materie previste dal codice della
navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al
Corpo specifiche funzioni.».
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la
navigazione interna) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 settembre 1949, n. 214, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione marittima) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777 (Esecuzione della convenzione internazionale
sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5
aprile 1966) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
luglio 1968, n. 176, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di
procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2014, n. 105.
 
Allegato I
(previsto dall'articolo 2, comma 1)
Elenco delle vie navigabili interne italiane suddivise
geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4

Zona 4
Repubblica italiana
Tutte le vie navigabili interne nazionali.
 
Allegato II
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Requisiti tecnici minimi applicabili alle unita' navali addette alla
navigazione interna nelle zone 1, 2, 3 e 4.

I requisiti tecnici applicabili alle unita' navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.
 
Allegato III
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Gli eventuali requisiti tecnici aggiuntivi adottati da uno Stato membro in conformita' dell'articolo 23, paragrafo 1, e 2 della direttiva 2016/1629/UE concernenti le unita' navali che navigano nelle zone 1, 2 e 3 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.
1. Definizioni
Necessarie per la comprensione dei requisiti aggiuntivi
2. Stabilita'
Rafforzamento della struttura
Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto
3. Distanza di sicurezza e bordo libero
Bordo libero
Distanza di sicurezza
4. Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture
Sovrastrutture
Porte
Finestre e portelli di osteriggio
Boccaporti delle stive
Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)
5. Dotazioni
Ancore e catene
Luci di navigazione
Segnali acustici
Bussola
Radar
Impianti ricetrasmittenti
Mezzi di salvataggio
Disponibilita' di carte nautiche
6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri
Stabilita' (forza del vento, criteri)
Mezzi di salvataggio
Bordo libero
Distanza di sicurezza
Visibilita' dalla timoneria
7. Convogli e trasporto di container
Collegamento spintore bettolina
Stabilita' delle unita' navali o bettoline che trasportano container
 
Allegato IV
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da uno Stato membro in conformita' dell'articolo 4, della direttiva 2016/1629/UE per le navi che navigano esclusivamente nelle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.
Zona 3
Dispositivi di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore
Velocita' (in marcia avanti)
Mezzi di salvataggio collettivi
Status a doppia Compartimentazione
Visibilita' dalla timoneria
Zona 4
Attrezzature di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore
Velocita' (in marcia avanti)
Mezzi di salvataggio per unita' diverse dai traghetti esistenti
Status a doppia Compartimentazione
Visibilita' dalla timoneria
Secondo sistema di propulsione indipendente
 
Allegato V
(previsto dall'articolo 4, comma 2)

Art. 2.03 Presentazione dell'unita' navale all'ispezione
1. Durante le visite di cui all'articolo 6, il proprietario, l'armatore dell'unita' navale o il loro rappresentante, deve:
a) presentare l'unita' navale alla visita priva di carico, pulita ed equipaggiata e non intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo;
b) agevolare l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili;
c) fornire l'assistenza necessaria alla visita.
2. La visita di cui all'articolo 6, comma 4, e' effettuata a secco. La medesima visita non e' effettuata a secco nel caso in cui il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, presenta un certificato di classificazione o un attestato dell'organismo di classificazione che dichiara che la costruzione soddisfa i requisiti stabiliti dallo stesso o nel caso in cui l'autorita' competente di cui all'allegato VI ha gia' effettuato una ispezione a secco per altri fini. Nel caso di visita iniziale di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la Commissione di ispezione procede a prove in navigazione.
3. La commissione di cui all'articolo 7 puo' chiedere che le visite di rinnovo e le visite addizionali siano effettuate a secco nonche' puo' eseguire, anche durante la fase di costruzione dell'unita' navale, ispezioni e prove in marcia supplementari, nonche' altre note giustificative.
Art. 2.07 Menzioni e modifiche del certificato europeo della navigazione interna
1. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, ha l'obbligo di comunicare all'autorita' competente di cui all'allegato VI qualsiasi cambiamento di nome, di proprieta', di stazza, nonche' di immatricolazione o di porto di armamento dell'unita' e di trasmettere a detta autorita' il certificato europeo della navigazione interna anche al fine di consentirne la modifica.
2. Il certificato europeo della navigazione interna puo' essere modificato da una dell'autorita' competente di cui all'allegato VI. Nel caso in cui un'autorita' competente apporta una variazione o aggiunge un'informazione allo stesso, deve informarne l'autorita' competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato il certificato.
Art. 2.09 Visita di rinnovo
1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI stabilisce un nuovo periodo di validita' del certificato europeo della navigazione interna in base ai risultati della visita tecnica di rinnovo. Il periodo di validita' e' menzionato nel certificato europeo della navigazione interna e comunicato all'autorita' competente che ha rilasciato tale certificato. Nei previsti casi eccezionali di proroga del certificato di cui all'articolo 8, comma 13, se, invece di prorogare la validita' del certificato comunitario si e' sostituito lo stesso con uno nuovo, il certificato europeo precedente viene restituito all'autorita' competente che lo ha rilasciato.
Art. 2.10 Visita volontaria
1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI procede alla visita volontaria entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.
Art. 2.17 Registro dei certificati comunitari
1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI:
a) attribuisce un numero d'ordine ai certificati europei della navigazione interna che rilascia. Essa detiene tale registro che contiene le informazioni relative al rilascio e ai rinnovi dei certificati;
b) conserva una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati europei della navigazione interna che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonche' le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi;
c) aggiorna il registro di cui alla lettera a), a seguito delle vicende di cui alla lettera b).
2. Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.10 del presente allegato, cosi' come le disposizioni del presente decreto, le autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e degli Stati firmatari della Convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i Paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso al registro in modalita' di sola lettura conformemente al modello di cui all'allegato VII.
Art. 2.18 Numero unico europeo di identificazione delle navi
1. Il numero unico europeo di identificazione delle navi, in appresso denominato «numero europeo di identificazione», e' costituito da otto cifre arabe conformemente all'appendice III.
2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 appone su quest'ultimi il numero europeo di identificazione. Se l'unita' navale non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato europeo, il numero e' attribuito all'unita' navale dall'autorita' competente di cui all'allegato VI in cui essa e' stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento. Per le unita' navali di Paesi in cui l'attribuzione di un numero europeo di identificazione non e' possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario e' attribuito dall'autorita' competente che rilascia il certificato comunitario.
3. Il proprietario dell'unita' navale, o il suo rappresentante, chiede all'autorita' competente di cui all'allegato VI l'attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull'unita' navale il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario.
Art. 2.20 Notifiche
1. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le seguenti informazioni:
a) i nomi e gli indirizzi delle amministrazioni nazionali competenti che, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II;
b) la scheda informativa prevista dall'allegato II, relativamente ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali e' stata rilasciata approvazione successiva a una precedente comunicazione;
c) le approvazioni di tipo dei sistemi di depurazione di bordo basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II per l'uso nelle vie navigabili interne nazionali; la comunicazione deve comprendere il numero di approvazione di tipo assegnato, nonche' la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione di tipo e la data dell'approvazione di tipo;
d) eventuali revoche motivate delle approvazioni dei sistemi di depurazione di bordo;
e) qualunque domanda di riduzione della massa di un'ancora che ritiene di autorizzare dopo aver eseguito le debite prove. L'amministrazione successivamente notifica alla Commissione europea qualsiasi ancora speciale autorizzata, specificando sia la designazione del tipo sia la riduzione autorizzata della massa dell'ancora. L'amministrazione concede l'autorizzazione al richiedente soltanto una volta trascorsi almeno tre mesi dalla notifica alla Commissione europea, sempre che quest'ultima non sollevi rilievi;
f) gli impianti radar e gli indicatori della velocita' di accostata approvati dall'amministrazione nazionale competente. La comunicazione contiene il numero di approvazione di tipo assegnato, la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione tipo e la data dell'approvazione del tipo;
g) le amministrazioni nazionali competenti che autorizzano ditte specializzate che possono effettuare la installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocita' di accostata.
2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera d), deve essere effettuata entro un mese dalla revoca.
 
Allegato VI
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Uffici della Motorizzazione civile

=======================================================
| Autorita' competente |  Codice |
+=====================================+===============+
|Direzione generale territoriale del | |
|Nord-Ovest Ufficio I - Motorizzazione| |
|civile di Milano |600 |
+-------------------------------------+---------------+
|Direzione generale territoriale del | |
|Nord-Ovest Ufficio IV - | |
|Motorizzazione civile di | |
|Brescia-Sezione di Mantova |601 |
+-------------------------------------+---------------+
|Direzione generale territoriale del | |
|Nord-Est Ufficio I Motorizzazione | |
|civile di Venezia |602 |
+-------------------------------------+---------------+
|Direzione generale territoriale del | |
|Centro Ufficio I Motorizzazione | |
|civile di Roma |603 |
+-------------------------------------+---------------+

 
Allegato VII
(previsto dall'articolo 8, comma1)

MODELLI DI CERTIFICATI EUROPEI LA NAVIGAZIONE INTERNA

PARTE I
MODELLO DI CERTIFICATO EUROPEO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

PARTE II
MODELLO DI CERTIFICATO SUPPLEMENTARE EUROPEO
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

PARTE III
MODELLO DI CERTIFICATO PROVVISORIO EUROPEO
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VIII
(previsto dall'articolo 16)

MODELLO DEL REGISTRO DEI CERTIFICATI EUROPEI
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IX
(previsto dall'articolo 19, comma 3)

ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE
Criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione
Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, un organismo di classificazione deve soddisfare tutti i criteri seguenti:
1) l'organismo di classificazione deve essere in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di unita' navali adibite alla navigazione interna. Gli organismi di classificazione devono disporre di un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e l'ispezione periodica di unita' navali adibite alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilita'. Tali norme e regolamenti devono essere pubblicati almeno in francese, inglese, neerlandese o tedesco, e devono essere aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e i regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione europea o degli accordi internazionali in vigore;
2) l'organismo di classificazione deve pubblicare ogni anno il registro delle unita' navali da essa classificate;
3) l'organismo di classificazione non deve essere controllato da proprietari o costruttori di unita' navali, ne' da altri soggetti che, a fini commerciali, sono impegnati nella progettazione, costruzione, allestimento, riparazione, gestione o assicurazione di unita' navali. Il fatturato dell'organismo di classificazione non deve dipendere da un solo organismo commerciale;
4) la sede principale dell'organismo di classificazione, o di una sua filiale con potere decisionale e operativo in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, deve essere stabilita in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
5) l'organismo di classificazione e i suoi esperti devono possedere una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne; gli esperti devono essere in grado di comprovare le capacita' professionali possedute. Essi devono agire sotto la responsabilita' dell'organismo di classificazione;
6) l'organismo di classificazione deve avere un numero significativo di collaboratori, adeguato ai compiti che sono ad esso affidati e al numero di unita' navali classificate, che svolgono attivita' tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacita' ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in almeno uno Stato membro;
7) l'organismo di classificazione deve operare nel rispetto di un codice deontologico;
8) l'organismo di classificazione deve essere gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno Stato membro;
9) l'organismo di classificazione deve essere pronto a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro;
10) la direzione dell'organismo di classificazione deve definire e documentare la propria politica, i propri obiettivi e impegni in materia di qualita' e verificare che tale politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organismo di classificazione;
11) l'organismo di classificazione deve sviluppare, applicare e mantenere un sistema di qualita' interno efficace, basato sugli elementi pertinenti delle norme di qualita' riconosciute sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualita' dell'IACS. Il sistema di qualita' e' certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale e' stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, che:
a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione siano stabiliti e aggiornati in modo sistematico;
b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione siano rispettati;
c) siano soddisfatti i requisiti dell'attivita' prevista dalla legge che l'organismo di classificazione e' autorizzato a svolgere;
d) siano definiti e documentati le responsabilita', i poteri e l'interrelazione del personale la cui attivita' incide sulla qualita' dei servizi dell'organismo di classificazione;
e) tutte le attivita' siano svolte in condizioni controllate;
f) sia in atto un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attivita' svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo di classificazione;
g) i requisiti delle principali attivita' regolamentari che l'organismo di classificazione e' autorizzato a svolgere siano applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione riconosciuti;
h) sia attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;
i) sia tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonche' l'efficace funzionamento del sistema di qualita'; nonche'
l) sia applicato un vasto sistema di controlli interni pianificati e documentati riguardo alle attivita' inerenti alla qualita' in tutte le sedi;
12) il sistema di qualita' e' certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale e' stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4;
13) l'organismo di classificazione si deve impegnare a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione e a fornire tempestivamente alla Commissione europea tutte le informazioni del caso;
14) l'organismo di classificazione si deve impegnare a consultare periodicamente gli altri organismi di classificazione riconosciuti per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione e deve consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o di altre parti interessate all'aggiornamento delle sue norme e/o regolamenti.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di sicurezza per tutte le unita' navali adibite alla navigazione interna, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unita' navali nuove, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera v), nelle vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza, larghezza e immersione e' pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita' navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unita' considerate al comma 2, lettera a);
e) galleggianti speciali.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unita' navali:
a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unita' siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorita' competente;
b) unita' navali militari, nonche' unita' e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unita' navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purche' provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformita' alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformita' alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformita' al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformita' al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unita' navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 5 giugno
1962, n. 616, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «autorita' competente»: gli uffici della Motorizzazione civile;
c) «convenzioni internazionali»: le convenzioni vigenti di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori:
1) la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
3) la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
d) «formazione di coppia»: un insieme di unita' navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso;
e) «galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non sia una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante;
f) «galleggiante speciale»: unita' galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, come nel caso di gru, attrezzature per il dragaggio, battipali ed elevatori;
g) «impianto galleggiante»: unita' galleggiante che di norma non e' destinata a essere spostata, come stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;
h) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto piu' basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
i) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame, esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili;
l) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
m) «nave»: nave addetta alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
n) «nave addetta alla navigazione interna»: nave addetta esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;
o) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, oltre l'equipaggio;
p) «navi e imbarcazioni da diporto»: le navi e le imbarcazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
q) «navigazione interna»: la navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne;
r) «organismo di classificazione»: il soggetto giuridico e i soggetti da esso controllati e collegati, riconosciuti ai sensi dell'articolo 19, che effettuano compiti e valutazioni di conformita' tecnica delle unita' navali di cui agli allegati II, III e IV;
s) «rimorchiatore»: nave destinata al trasporto per acqua a scopo di rimorchio;
t) «spintore»: nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di una nave o un convoglio;
u) «unita' navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
v) «unita' navali nuove»: unita' la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018;
z) «unita' veloce»: qualsiasi unita' navale motorizzata in grado di raggiungere velocita' superiori a 21,6 nodi rispetto all'acqua;
aa) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave espresso in metri cubi.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 29 settembre
1980, n. 662, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio
1980, n. 313, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di
qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial
yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del
presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza
fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui
alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni
unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/
ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL,
costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi
ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto
d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a
essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».
 
Art. 4

Funzioni dell'amministrazione

1. L'amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a) attua la normativa in materia di accertamento, certificazione e ispezione relativa alla navigazione interna;
b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia di navigazione interna;
c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attivita' di accertamento e di certificazione nonche' dell'attivita' ispettiva;
d) programma specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformita' delle unita' navali addette alla navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformita'.
2. L'amministrazione trasmette:
a) alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti a effettuare le visite di cui all'articolo 6 e a rilasciare i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12;
b) alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le informazioni e i dati di cui all'articolo 2.20 dell'allegato V.
 
Art. 5

Conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza

1. Le unita' navali nuove addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto. Tale conformita' e' attestata dai certificati europei della navigazione interna di cui agli articoli 8, 9 e 12.
 
Art. 6

Attivita' di accertamento e di certificazione

1. L'attivita' di accertamento e di certificazione e' svolta secondo le disposizioni del presente decreto dall'autorita' competente di cui all'allegato VI mediante la Commissione territoriale della navigazione interna di cui all'articolo 7.
2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI, in occasione del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati previsti dagli articoli 8, 9 e 12, si assicura che le unita' navali addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto.
3. L'autorita' competente di cui all'allegato VI, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2.03 dell'allegato V, sottopone le unita' navali addette alla navigazione interna alle seguenti visite tecniche:
a) visita iniziale;
b) visita di rinnovo;
c) visita addizionale;
d) visita volontaria.
4. La visita iniziale e' effettuata preventivamente alla messa in servizio dell'unita' navale ed e' propedeutica al rilascio da parte dell'autorita' competente di cui all'allegato VI del certificato europeo della navigazione interna di cui all'articolo 8, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2.03, comma 2, dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare che l'unita' e' conforme ai requisiti previsti dall'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V.
5. La visita di rinnovo e' effettuata prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna e ha lo scopo di verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 5.
6. La visita addizionale e' immediatamente chiesta dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, ed e' effettuata:
a) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorita' competente, la sicurezza dell'unita' navale, l'efficienza o l'integrita' dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa;
b) ogni volta che l'unita' navale subisce riparazioni o innovazioni importanti incidenti sulla conformita' della stessa ai requisiti tecnici di cui all'allegato II riguardanti la propria integrita' strutturale, navigabilita', manovrabilita' o le sue caratteristiche specifiche;
c) quando, nel caso di gravi avarie subite dall'unita' navale o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o ai macchinari della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato europeo della navigazione interna in vigore;
d) dopo un periodo di disarmo dell'unita' navale di durata superiore a un anno, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilita' attestate dal certificato della navigazione interna in vigore.
7. La visita di cui al comma 6 e' eseguita in modo da garantire che il sinistro di cui alla lettera a) non ha comportato alcun danno ai fini della sicurezza della navigazione, che le riparazioni o innovazioni siano state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni e innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti e che l'unita' navale risponda a tutte le prescrizioni del presente decreto. La visita prevede prove in navigazione.
8. La visita volontaria e' effettuata su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, secondo le modalita' stabilite all'articolo 2.10 dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare, laddove richiesto, la conformita' dell'unita' navale ai requisiti aggiuntivi di cui all'allegato III e a quelli ridotti di cui all'articolo 10.
9. L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalle visite di cui al comma 3 se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione di cui all'articolo 19, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici di cui all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12.
 
Art. 7

Commissione territoriale della navigazione interna

1. Le visite tecniche di cui all'articolo 6 e la visita di cui all'articolo 12, comma 1, sono effettuate dalla Commissione territoriale della navigazione interna, istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le autorita' competenti di cui all'allegato VI, secondo quanto disposto dagli articoli 2.03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione effettua anche la visita di cui all'articolo 12, comma 2.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal direttore dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente in relazione al luogo in cui l'unita' navale effettua la visita o da un funzionario, da lui delegato, ed e' composta da:
a) un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile;
b) un ingegnere o perito esperto in materia di costruzioni delle navi addette alla navigazione interna e delle loro macchine;
c) un capitano autorizzato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente.
4. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente e' nominato un supplente.
5. All'atto del conferimento dell'incarico, i componenti della Commissione devono dichiarare preventivamente:
a) di non avere intrapreso alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda l'attivita' ispettiva;
b) di eseguire le visite tecniche con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e di essere liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che puo' influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attivita' di ispezione.
6. All'atto delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, i componenti della Commissione devono dichiarare di non essere intervenuti nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante.
7. La Commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di esperti, anche indicati dall'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, che forniscono contributi su questioni tecniche, scientifiche e giuridiche.
8. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 e' attribuito esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui all'articolo 23, comma 3.
 
Art. 8

Certificato europeo della navigazione interna

1. Le unita' navali di cui all'articolo 2, comma 1, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'allegato VI, secondo il modello previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato e' appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell'Unione europea previste dall'articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. Il certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale.
2. Il certificato europeo della navigazione interna puo' essere modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07 dell'allegato V.
3. Prima dell'entrata in servizio dell'unita' navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all'autorita' competente di cui all'allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. L'autorita' competente di cui all'allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unita' navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.
5. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V del presente decreto e' annotata nel certificato europeo. Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unita' navale puo' continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui e' stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati. I componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformita' ai sensi del presente comma.
6. Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese.
7. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, chiede all'autorita' competente di cui all'allegato VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validita'. Il certificato e' rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai requisiti tecnici del presente decreto. L'autorita' competente di cui all'allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all'articolo 2.09 dell'allegato V.
8. A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio dell'unita' navale, e' rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unita' navale, oppure il certificato esistente e' modificato di conseguenza. Nel caso in cui il certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di cui all'allegato VI informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.
9. Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente di cui all'allegato VI verifica che non siano stati gia' rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell'Unione europea nonche' validi certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto.
10. Il periodo di validita' del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unita' navali nuove e' fissato dall'autorita' competente di cui all'allegato VI e non supera:
a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unita' veloci;
b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unita' navale.
11. Il periodo di validita' del certificato europeo della navigazione interna e' annotato sul certificato.
12. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, la validita' del certificato europeo della navigazione interna puo' essere prorogata senza visita tecnica dell'autorita' competente di cui all'allegato VI. La proroga della validita' e' indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2016/1629, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Certificato supplementare europeo della navigazione interna

1. Le unita' navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'allegato I senza necessita' del certificato di cui all'articolo 8.
2. Le unita' navali provviste del certificato di cui al comma 1 che intendono usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 10 sono munite di un certificato supplementare europeo della navigazione interna, rilasciato su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, dall'autorita' competente di cui all'allegato VI secondo il modello previsto nell'allegato VII e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata e alle condizioni di cui all'articolo 10.
 
Art. 10

Riduzione dei requisiti tecnici

1. Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all'allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici di cui all'allegato II e delle disposizioni amministrative di cui all'allegato V, limitatamente agli elementi di cui all'allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici e' prevista con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione della Commissione europea.
2. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dai certificati di cui agli articoli 8 e 9.
3. L'amministrazione notifica la riduzione dei requisiti tecnici alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
 
Art. 11

Deroghe

1. Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri dell'Unione europea, puo' autorizzare deroghe all'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali.
2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI annota nel certificato europeo della navigazione interna e, laddove previsto, nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 le deroghe di cui al comma 1 e le deroghe di cui agli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.
3. L'amministrazione notifica le deroghe autorizzate ai sensi del comma 1 alla Commissione europea.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2016/1629, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Certificato provvisorio europeo della navigazione interna

1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante, un certificato provvisorio europeo della navigazione interna all'unita' navale che:
a) con l'autorizzazione di una delle autorita' competenti di cui all'allegato VI, effettua un viaggio per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna;
b) ha smarrito o danneggiato il certificato europeo della navigazione interna o cui e' stato temporaneamente revocato lo stesso;
c) a seguito di visita tecnica con esito positivo, e' in attesa di rilascio o di rinnovo del certificato europeo della navigazione interna;
d) non soddisfa i requisiti previsti per ottenere il certificato europeo della navigazione interna;
e) avendo subito danni, non mantiene la conformita' ai requisiti previsti per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna;
f) beneficia di una deroga agli allegati II e V conformemente agli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629, in attesa della adozione dei pertinenti atti di esecuzione da parte della Commissione europea.
2. L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, o del suo rappresentante, il certificato di cui al comma 1 a un galleggiante e a un impianto galleggiante, nel caso in cui l'ente competente in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione interna, subordina l'autorizzazione a effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di detto certificato.
3. Nel certificato di cui al comma 1, rilasciato a seguito dell'accertata sicura idoneita' alla navigabilita' delle unita' navali, degli impianti galleggianti e dei galleggianti, sono inserite le prescrizioni dettate dall'autorita' competente di cui all'allegato VI. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII, ha validita':
a) per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo non superiore a un mese nei casi previsti dal comma 1, lettere a), d) ed e), e dal comma 2;
b) non superiore a due mesi nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c).
4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), il certificato provvisorio europeo della navigazione interna e' valido per sei mesi e puo' essere prorogato per periodi di sei mesi finche' la Commissione europea non adotta i propri atti di esecuzione previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2016/1629, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore dell'unita' navale o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di cui all'articolo 12 relativo ai galleggianti e agli impianti galleggianti, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario o dal suo rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui i certificati sono danneggiati, l'autorita' competente che li ha rilasciati provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.
 
Art. 14
Rifiuto di rilascio, di rinnovo e revoca dei certificati europei
della navigazione interna

1. Il diniego sul rilascio o rinnovo dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 e' motivato e notificato all'interessato. I certificati sono revocati dall'autorita' competente di cui all'allegato VI, nel caso in cui l'unita' navale non e' piu' conforme ai requisiti tecnici del certificato.
 
Art. 15
Riconoscimento di certificati di navigabilita' interna emessi da
Paesi terzi

1. Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilita' tra l'Unione europea e i Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono effettuare navigazione interna nel territorio nazionale, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presentino una istanza all'autorita' competente di cui all'allegato VI per il riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottopongano l'unita' navale a visita tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna.
2. Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo.
 
Art. 16

Registro dei certificati

1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI detiene un registro, conforme all'allegato VIII, di tutti i certificati rilasciati o rinnovati ai sensi del presente decreto, secondo le disposizioni amministrative di cui all'articolo 2.17 dell'allegato V.
 
Art. 17

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1. Ad ogni unita' navale e' assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all'allegato II e all'articolo 2.18 dell'allegato V.
2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) e' attribuito dall'autorita' competente di cui all'allegato VI ed e' inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.
3. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti di cui al comma 2.
 
Art. 18

Banca dati europea degli scafi

1. L'autorita' competente di cui all'allegato VI tempestivamente inserisce per ogni unita' nella banca dati europea degli scafi (EHDB) le seguenti informazioni e documentazione:
a) i dati identificativi dell'unita' navale;
b) i dati relativi ai certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati nonche' all'autorita' competente che li rilascia;
c) copia digitale di tutti i certificati rilasciati;
d) i dati relativi a eventuali istanze respinte o sospese di rilascio dei certificati;
e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d).
2. Nel caso di demolizione dell'unita' navale, l'autorita' competente di cui all'allegato VI elimina dalla banca dati europea degli scafi (EHDB) i dati e le informazioni di cui al comma 1.
3. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati europea degli scafi (EHDB) e' consentito all'amministrazione e ai seguenti soggetti:
a) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. L'amministrazione puo' trasferire i dati di cui al comma 1 a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, purche' il trasferimento sia effettuato per singole unita' e siano soddisfatti i requisiti della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
5. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia e dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'accesso alla banca europea degli scafi (EHDB).

Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 8 e 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.
[Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o
privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi
magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di
qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, e'
tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero
dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro
il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
stato installato od abbia avuto un principio di
attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo
informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai
fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela
del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il
proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che
ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila
lire a tre milioni.»
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'articolo 154 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del
regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57,
paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di
propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in
conformita' alla disciplina vigente e nei confronti di uno
o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di
loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei
dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del
regolamento, e delle disposizioni del presente codice,
anche individuando con proprio regolamento modalita'
specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente
le priorita' delle questioni emergenti dai reclami che
potranno essere istruite nel corso dell'anno di
riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei
casi di cui all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente
ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e
al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello
cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta'
fondamentali degli individui dando idonea attuazione al
Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti
ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello
Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste
dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti
comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e
Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e
sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio
2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e
2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica
il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla
mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli
Stati membri e alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per
l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e
per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da
Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento
(UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati
tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del
Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la
consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da
parte delle autorita' designate degli Stati membri e di
Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati
gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo
rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal
presente codice, il Garante disciplina con proprio
Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le
modalita' specifiche dei procedimenti relativi
all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti
dal Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorita'
amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli
36, paragrafo 4, del Regolamento, e' reso nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita'
giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non e' competente per il controllo dei
trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie
nell'esercizio delle loro funzioni.».
 
Art. 19

Organismo di classificazione

1. Gli organismi di classificazione esercitano sulle unita' navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di rilascio dei relativi certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'allegato VI.
2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonche' riconosciuto dalla Commissione europea.
3. L'organismo di classificazione, per essere autorizzato ai sensi del comma 2, deve presentare domanda di autorizzazione all'amministrazione, corredata da tutte le informazioni e la documentazione necessaria per verificare che esso sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IX. L'amministrazione avvia l'attivita' istruttoria e adotta i provvedimenti di autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
4. L'amministrazione presenta alla Commissione europea la domanda di riconoscimento dell'organismo di classificazione, corredata dall'autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro dieci giorni dal riconoscimento da parte della Commissione europea, l'amministrazione trasmette all'organismo di classificazione l'autorizzazione di cui al comma 3 e il provvedimento di riconoscimento della Commissione europea.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 3.
6. L'amministrazione verifica che gli organismi di classificazione svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'amministrazione:
a) svolge visite di sorveglianza periodica, con cadenza almeno biennale;
b) decide sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;
c) valuta le informazioni acquisite ai sensi del comma 9.
8. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state realizzate.
9. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'organismo autorizzato trasmette all'amministrazione:
a) ogni certificato o attestato rilasciato;
b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unita' navali, galleggianti e impianti galleggianti certificati;
c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di attestazione e di certificazione alle proprie esclusive dipendenze;
d) gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 3.
10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'allegato IX, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da parte dell'organismo autorizzato, l'amministrazione limita, sospende o ritira l'autorizzazione di cui al comma 3, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. La misura puo' consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
11. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 10, si applica quando l'organismo di classificazione autorizzato:
a) non ottempera alle disposizioni date dall'amministrazione, nonostante il richiamo scritto;
b) viola norme legislative e amministrative che regolano l'attivita' di controllo tecnico della conformita' delle unita' navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna;
c) non comunica o non trasmette le informazioni o i documenti richiesti da parte dell'amministrazione.
12. La misura della revoca dell'autorizzazione e' sempre disposta quando l'organismo di classificazione autorizzato:
a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio;
b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi;
c) continua a commettere una violazione gia' sanzionata con la sospensione a norma del comma 11.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle misure di cui al comma 10 per le violazioni accertate dall'amministrazione.
14. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo di classificazione autorizzato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. L'amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 11 e 12, indicandone le motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca del riconoscimento.
15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento da parte della Commissione europea.
16. Gli organismi di classificazione gia' riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformita' della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto. Ad essi si estendono integralmente le disposizioni recate dal presente articolo.
17. L'amministrazione comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classificazione per i quali ha richiesto il riconoscimento.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
24 febbraio 2009, n. 22, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE
del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre
2006, n. L 389.
 
Art. 20

Accertamenti supplementari e ispezioni

1. L'attivita' di vigilanza e ispezione sulla rispondenza delle unita' navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti alle disposizioni del presente decreto spetta all'autorita' competente.
2. L'autorita' competente puo' accertare con un'ispezione in qualsiasi momento se una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante a quanto in esso dichiarato. Essa puo' accertare anche se gli stessi rappresentano un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la sicurezza della navigazione.
3. Se nel corso di un'ispezione di cui al comma 2, l'autorita' competente rileva che il certificato di una determinata unita' navale, galleggiante e impianto galleggiante non e' valido o che gli stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comportano alcun pericolo manifesto, obbliga il proprietario, l'armatore o il loro rappresentante, ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito. L'autorita' competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato o prorogato il certificato e' informata entro sette giorni dall'ispezione.
4. Se nel corso dell'ispezione di cui al comma 2, l'autorita' competente rileva che il certificato non e' conservato a bordo o che l'unita' navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante e' manifestamente causa di pericolo, tale autorita' puo' vietare al comandante dell'unita' navale o al responsabile del galleggiante di proseguire il viaggio finche' non siano state adottate le necessarie misure riparatrici.
5. L'autorita' competente, se ritiene che una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante addetto alla navigazione, anche temporanea, su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benche' risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di pericolo palese per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche ai sensi dell'allegato II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'autorita' competente di cui all'allegato VI del presente decreto o all'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
6. L'autorita' competente puo', mediante apposite prescrizioni proporzionate alla situazione di pericolo, autorizzare l'unita' navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante a raggiungere senza rischi apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel caso consentendo anche la cessazione delle operazioni di trasporto in atto.
7. L'autorita' competente che impedisce a una unita' navale, galleggiante e impianto galleggiante di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la sua intenzione di intervenire in tal senso se non e' posto rimedio alle mancanze riscontrate, e' tenuta a informare immediatamente in merito alla decisione adottata o che intende adottare l'autorita' competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, nonche' l'amministrazione. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorita' competente, l'amministrazione informa l'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
8. Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante di proseguire il viaggio, devono essere dettagliatamente motivate e notificate immediatamente alla parte interessata, che e' nel contempo informata della possibilita' di esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti e dei relativi termini di presentazione.
 
Art. 21

Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, e' data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 21:
- Il testo dell'articolo 36 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, citata nelle note alle premesse cosi' recita:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per
gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di
cui al presente articolo possono essere adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare
attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
e per le province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.».
 
Art. 22

Sanzioni

1. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 7, l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave ovvero al responsabile del galleggiante speciale nel caso in cui la nave o il galleggiante speciale non sono dotati dei certificati in corso di validita'.
2. Al proprietario, al comandante e all'armatore dell'unita' navale, nonche' al proprietario del galleggiante o dell'impianto galleggiante, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante, ovvero ai loro rappresentanti, che nei casi previsti dall'articolo 12, commi 1 e 2, naviga senza avere ottenuto il rilascio del certificato provvisorio previsto dal medesimo articolo, si applica la pena di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante dell'unita' navale, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante nel caso in cui l'unita' navale, il galleggiante o l'impianto galleggiante non e' dotato del certificato provvisorio in corso di validita'.
3. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita' o non sottopone l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
4. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita' dell'unita' navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
5. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita' del galleggiante o dell'impianto galleggiante nonche' di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
6. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui agli articoli 2.03, comma 1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell'allegato V e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 1548 euro.
7. Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui all'articolo 2.18 dell'allegato V e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032 euro a 3098 euro.
8. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che non detiene a bordo il certificato di cui agli articoli 8, 9, 12, o 15, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.
9. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che non detiene a bordo il certificato di cui all'articolo 12, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.
10. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
11. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione interna.

Note all'art. 22:
- Il testo degli articoli 1193 e 1231 del codice della
navigazione, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 1193 (Inosservanza delle disposizioni sui
documenti di bordo). - Il comandante di nave o di
aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti
prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1549,00 a euro 9.296,00.
La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro
nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca
all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di
bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto
ore dall'accertamento della violazione di cui al primo
comma.
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o
di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di
bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.»
«Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione). - Chiunque non osserva una disposizione di
legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente
dato dall'autorita' competente in materia di sicurezza
della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un
piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a euro 206,00.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 23

Disposizioni tariffarie

1. Le spese relative alle attivita' delle commissioni di cui all'articolo 7 sono a totale carico del proprietario dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale.
2. Gli oneri relativi al rilascio, rinnovo, proroga e alla sostituzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, quelli per il riconoscimento di certificati di navigabilita' interna emessi da Paesi terzi di cui all'articolo 15, quelli per l'istituzione e mantenimento del registro certificati di cui all'articolo 16, per l'esecuzione delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, quelli per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'articolo 17, quelli per le menzioni e modifiche del certificato europeo della navigazione interna di cui all'articolo 2.07 dell'allegato V sono a totale carico del proprietario dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante nonche' dell'armatore dell'unita' navale.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi alle attivita' di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all'articolo 19 sono a totale carico dei medesimi organismi.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti per le attivita' di cui al comma 4 nonche' dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui ai commi 1 e 2.
7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4.

Note all'art. 23:
- Il testo dell'articolo 30 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea). - 1. La legge di delegazione
europea e la legge europea, di cui all'articolo 29,
assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
 
Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.

Note all'art. 25:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 24
febbraio 2009, n. 22, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 1. - Se nel corso di un'ispezione le autorita'
competenti rilevano che il certificato di una determinata
nave non e' valido o che la nave non soddisfa i requisiti
stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita' o la non
conformita' ai requisiti non comporta alcun pericolo
manifesto, il proprietario della nave o un suo
rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre
rimedio alla situazione. L'autorita' che ha rilasciato o,
da ultimo, rinnovato il certificato e' informata entro 7
giorni.».
 
Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Salvini, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
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