Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 settembre 2018
Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e, in particolare, l'art. 15 il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo nazionale per l'efficienza energetica nel quale confluiscono le risorse stanziate con il fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 4-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e con i proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, volto a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, societa' di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche o intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica;
Visto il comma 7, del predetto art. 15, il quale prevede la garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a) secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 marzo 2018, n. 54, con il quale, in attuazione all'art. 15, comma 5, sono state individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento e le relative prime dotazioni;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del 22 dicembre 2017, il quale prevede che la gestione del Fondo e' affidata ad Invitalia (di seguito: «Gestore»), sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: «amministrazioni affidanti»);
Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del predetto decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: «Fondo»).
 
Art. 2

Operativita' della garanzia dello Stato

1. A norma dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di garanzia del Fondo, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e al Gestore trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. Il Gestore, in nome e per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza, il Gestore fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze e alle amministrazioni affidanti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo e sulla sua sostenibilita', con particolare riferimento alla rischiosita' degli interventi ammessi alla garanzia, all'adeguatezza dei relativi accantonamenti e alla congruita' delle risorse disponibili sul Fondo.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo', entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, acquisire ulteriori informazioni. Qualora dall'insieme delle informazioni acquisite emergano squilibri economico-finanziari che possano compromettere la sostenibilita' del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' proporre alle amministrazioni affidanti l'adozione di misure finalizzate al contenimento dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica. Le amministrazioni affidanti, entro i successivi novanta giorni, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, una relazione in ordine alle misure adottate e ai risultati conseguiti.
3. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 2 non fossero ritenute idonee a ristabilire l'equilibrio e la sostenibilita' economico-finanziaria del Fondo con possibili ripercussioni sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica, il Direttore generale del Tesoro sentito il Gestore e le amministrazioni affidanti, puo', con decreto, sospendere l'operativita' della garanzia dello Stato in relazione a nuovi interventi da ammettere alla garanzia del Fondo, sino all'accertato superamento dei citati squilibri.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2018

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.1207
 
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