Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 3 agosto 2018 |
Modifiche al decreto 9 agosto 2000 di recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio; Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ed in particolare l'art. 5, paragrafo 5; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 recante attuazione della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2000, ed in particolare l'art. 3, comma 2; Vista la direttiva 1999/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante modifica della direttiva 93/49/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000 recante recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2000 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2000; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 16, paragrafo 3; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Vista la decisione di esecuzione 2018/490/UE della Commissione del 21 marzo 2018 recante abrogazione della decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); Vista la direttiva di esecuzione 2018/484/UE della Commissione del 21 marzo 2018 che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di Palmae in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); Considerato che il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), e' ormai diffuso in gran parte del territorio italiano e causa gravi danni alle piante delle specie ospiti appartenenti alla famiglia Palmae; Ritenuto opportuno stabilire requisiti specifici per garantire la qualita' dei materiali di moltiplicazione di determinati generi e specie di Palmae piu' comunemente commercializzati per ridurre il rischio della loro infestazione e della conseguente diffusione di detto organismo nocivo; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 luglio 2018;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 3 del decreto ministeriale 9 agosto 2000, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Requisiti fitosanitari dei materiali). - 1. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni, il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali dev'essere, almeno ad una ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonche' dei relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualita' e da ridurre la possibilita' di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato I del presente decreto, per quanto concerne il genere o la specie considerati. 2. Fatte salve le norme relative alle zone protette adottate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera h), e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione di Palmae appartenenti ai generi e alle specie di cui all'allegato e aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) sono stati coltivati durante l'intero ciclo di vita in un'area che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) durante i due anni precedenti la loro commercializzazione, sono stati coltivati in un sito all'interno dell'Unione soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a detto organismo nocivo. I materiali sono soggetti a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono confermati indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).». 2. Nella tabella dell'allegato I del decreto ministeriale 9 agosto 2000, dopo la voce «Narcissus L.» e' inserita la voce «Palmae», come riportato nell'allegato al presente decreto. 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2018. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 769 |
| Allegato
======================================+============================ Generi o specie | Organismi nocivi | e malattie specifici ======================================+============================ - Palmae, per quanto riguarda i | Insetti, acari e nematodi, generi e le specie seguenti | in tutte le fasi del - Areca catechu L. | loro sviluppo - Syagrus romanzoffiana | - Rhynchophorus (Cham.) Glassman | ferrugineus (Olivier) - Arenga pinnata (Wurmb) Merr. | - Bismarckia Hildebr. & H.Wendl. | - Borassus flabellifer L. | - Brahea armata S. Watson | - Brahea edulis H.Wendl. | - Butia capitata (Mart.) Becc. | - Calamus merrillii Becc. | - Caryota maxima Blume | - Caryota cumingii Lodd. ex Mart. | - Chamaerops humilis L. | - Cocos nucifera L. | - Corypha utan Lam. | - Copernicia Mart. | - Elaeis guineensis Jacq. | - Howea forsteriana Becc. | - Jubaea chilensis (Molina) Baill. | - Livistona australis C. Martius | - Livistona decora (W. Bull) Dowe | - Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. | - Metroxylon sagu Rottb. | - Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook | - Phoenix canariensis Chabaud | - Phoenix dactylifera L. | - Phoenix reclinata Jacq. | - Phoenix roebelenii O'Brien | - Phoenix sylvestris (L.) Roxb. | - Phoenix theophrasti Greuter | - Pritchardia Seem. & H.Wendl. | - Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier | - Sabal palmetto (Walter) Lodd. | ex Schult. & Schult.f. | - Trachycarpus fortunei (Hook.) | H. Wendl. | - Washingtonia H. Wendl. |
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