Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2018, n. 116
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 40;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante delega al Governo per emanare uno o piu' decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il comma 4 del citato articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2018;
Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del
bilancio dello Stato nonche' integrazioni ai documenti allegati al
disegno di legge di bilancio.

1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.».
2. All'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 della
citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle
missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'articolo 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge
di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente
articolo.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4
dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo
unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria):
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu'
decreti legislativi per il completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e
delle missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e
flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata
legge n. 196 del 2009.
3. (Omissis).
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dai commi 2 e
3.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
(Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 maggio 2016, n. 125.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 della legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la
revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche'
per il riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di
cassa):
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine finale per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni»;
c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016».
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132 (Regolamento concernente le modalita' di
adozione del piano dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2013, n.
279, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
13 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo
e codificazione. - Legge di semplificazione 2001):
«Art. 13 (Disposizioni relative all'attivita' della
Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti, previsto
dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale termine, si procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle unita' elementari
di bilancio sottostanti. Per ciascuna unita' elementare di
bilancio sono indicate le risorse finanziarie per il
triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna unita' elementare di bilancio, e i
relativi indicatori di risultato in termini di livello dei
servizi e di interventi, in coerenza con il programma
generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b);
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e);
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
 
Allegato 1

Principi contabili generali (1)
1. Principio della annualita'.

I documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.
Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
2. Principio dell'unita'.

Il bilancio dello Stato rappresenta una entita' giuridica unica e unitaria, articolata in uno stato di previsione dell'entrata e tanti stati di previsione della spesa corrispondenti al numero dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e il Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune entrate alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa. Il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalita' delle spese durante la gestione.
3. Principio dell'universalita'.

Il sistema di bilancio comprende tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio.
4. Principio dell'integrita'.

Il principio dell'integrita', che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalita', richiede che tutte le entrate del bilancio, sia in fase di previsione che di rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, allo stesso modo, le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. E' incompatibile con il principio l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato.
Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa, ai fini della gestione e della rendicontazione, di particolari entrate, ove previste da apposita disposizione legislativa. Il medesimo principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali.
5. Principio della veridicita'.

Il principio della veridicita' fa riferimento alla necessita' di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicita' si applica ai documenti di rendicontazione e di gestione e anche a quelli di previsione. In questi ultimi il principio si applica attraverso la rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti.
Il principio della veridicita' e' integrato dai principi di attendibilita' e correttezza e deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.
I bilanci che non rispettano il principio della veridicita' non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile.
6. Principio dell'attendibilita'.

Il principio dell'attendibilita', strettamente connesso con il principio della veridicita', prevede che le previsioni e in generale tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede che si faccia riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli, determinate in conformita' alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti. Le predette informazioni sono altresi' considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali. L'applicabilita' di tale principio e' estesa anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai relativi documenti accompagnatori.
7. Principio della correttezza.

Il principio della correttezza impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione, controllo e rendicontazione. Esso si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previsti da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al Governo della finanza pubblica.
8. Principio della chiarezza.

Le informazioni contenute nei bilanci devono essere comprensibili per gli utilizzatori e devono essere esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attivita' svolta. I documenti di bilancio devono presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali coerente con le definizioni e le classificazioni del bilancio stesso.
L'adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica e consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualita' della spesa. Il principio della chiarezza rafforza il contenuto del principio della veridicita', in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.
9. Principio della significativita' e rilevanza.

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. Il procedimento di formazione del bilancio implica elaborazione di previsioni: la correttezza dei dati di bilancio si riferisce sia all'esattezza aritmetica e contabile, sia alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione e del rendiconto. L'informazione e' rilevante se la sua omissione o errata presentazione puo' influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.
10. Principio della flessibilita'.

Il principio di flessibilita' riguarda il bilancio nelle sue fasi di previsione e gestione; la sua attuazione risponde all'esigenza di evitare una eccessiva rigidita' nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento. Il principio favorisce l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle amministrazioni derivanti da circostanze imprevedibili o straordinarie, garantendo nel contempo l'invarianza della spesa attraverso il reperimento della compensazione nell'ambito degli stanziamenti della medesima unita' di voto approvata dal Parlamento e nel rispetto della legislazione vigente. La disciplina vigente di contabilita' e finanza pubblica stabilisce varie modalita' di applicazione del principio di flessibilita' alle quali si rimanda.
11. Principio della congruita'.

La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalita' perseguite. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La congruita' va assicurata attraverso la comparazione tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione riportati nel rendiconto.
La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata, altresi', in relazione agli obiettivi programmati, ai risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso, nonche' della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.
12. Principio della prudenza.

Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilita' economico-patrimoniale, ai sensi della legislazione vigente, si affianca a fini conoscitivi. Nel bilancio di previsione finanziario, devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento. Nei documenti contabili del rendiconto, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.
Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili del bilancio. Il suo mancato rispetto e' pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.
13. Principio della coerenza.

Il principio della coerenza presuppone l'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione.
Tali fasi del bilancio e i documenti contabili e non contabili a esse connessi, devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi prefissati. Devono infatti essere collegati da un nesso logico tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
La coerenza interna implica che: in sede preventiva gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale siano conseguenti agli obiettivi programmatici prefissati e coerenti con i vincoli programmati di bilancio; in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e non pregiudichino gli equilibri finanziari e economici; in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.
La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita' ai principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione e nel rendiconto. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.
La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione e le direttive e le scelte dell'amministrazione strategiche di altri livelli di Governo anche secondo i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
14. Principio della continuita', della comparabilita' e della
costanza.

Il principio della continuita' si fonda sul presupposto che ogni sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di durare nel tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di continuare a essere validi nel tempo, nel rispetto del principio dell'annualita', se le condizioni gestionali non richiedono significativi cambiamenti. L'applicazione di tale principio assolve alla finalita' di garantire la stabilita' dell'applicazione delle regole generali di finanza pubblica consentendo la comparabilita' nel tempo e nello spazio tra i settori, i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei documenti contabili. Il requisito di comparabilita' non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi piu' adeguati alla specifica operazione.
I dati contabili rilevati nella successione del tempo devono poi essere correttamente rappresentati nelle scritture contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.
I principi della continuita' e della comparabilita' sopra richiamati sono integrati dal principio della costanza che richiede la stabilita' dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e prescrive, nel caso di deroghe ai criteri di valutazione per intervenute modifiche adottate a livello normativo o amministrativo, che siano descritte nei documenti allegati al bilancio le motivazioni che le hanno determinate, evidenziando i relativi effetti sui bilancio di previsione e sul rendiconto.
15. Principio della verificabilita'.

Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione devono essere verificabili. La verificabilita' impone che si possa ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni compatibilmente con gli obiettivi e le priorita' prefissate e alla definizione dei contenuti dei bilanci e dei rendiconti.
16. Principio della neutralita' e imparzialita'.

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per far venir meno l'imparzialita', la ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica, tenendo sempre in considerazione la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione vigente.
17. Principio della trasparenza.

Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici rientra tra gli obiettivi da conseguire per il bilancio dello Stato. La classificazione della spesa per finalita' per missioni e programmi costituisce uno dei principali strumenti che consente di rafforzare il legame tra le risorse stanziate, ai sensi delle autorizzazioni legislative di spesa, e gli obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. La classificazione della spesa secondo la finalita', le missioni e i programmi, permette, inoltre, di allocare in modo piu' efficace ed efficiente le risorse disponibili tra i diversi settori di intervento e di rappresentare con maggiore chiarezza gli obiettivi perseguiti dall'azione amministrativa. Secondo tale principio i sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e con quella funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari. L'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilita' economica a quella finanziaria, che si realizza mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili e mediante l'utilizzo del piano dei conti integrato, garantisce la qualita' dei dati di finanza pubblica e rende possibile una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile e una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili stessi.
18. Principio della pubblicita'.

Il sistema di bilancio assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati. Affinche' i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale, devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. Il rispetto del principio della pubblicita' presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione nel contesto della comunita' amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali e ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; cio' e' fondamentale per la fruibilita' delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. Per promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, le Amministrazioni rendono disponibili nei propri siti web istituzionali, specifiche sezioni (Amministrazione trasparente, OpenData ecc.) attraverso cui sono resi accessibili al cittadino i dati e le informazioni previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal «Freedom of Information Act» o FOIA per garantire la trasparenza.
19. Principio del pareggio di bilancio.

Il principio del pareggio di bilancio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilita' economico-patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economico-patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio. Nel sistema del bilancio dello Stato, il principio del pareggio finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che in fase di rendicontazione. Il pareggio finanziario di bilancio va inteso considerando tra le entrate destinate a assicurare la realizzazione delle spese previste in fase previsionale anche l'accensione di prestiti.
20. Principio della competenza finanziaria.

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio e' applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio. Le previsioni del bilancio finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo i limiti per le autorizzazioni di impegno e pagamento. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'amministrazione, devono essere registrate nelle scritture contabili. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale l'amministrazione prevede di riscuotere le entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; il titolo giuridico che supporta il credito; l'individuazione del soggetto debitore; l'ammontare del credito; la relativa scadenza. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'assunzione dell'impegno e' possibile solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno e', altresi', consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. Nella contabilita' finanziaria (per l'intero sistema di bilancio), accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria di pertinenza del bilancio dello Stato. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria per conto del bilancio dello Stato. L'ordinazione e il pagamento della spesa avviene previa predisposizione di un piano finanziario che tiene conto della esigibilita' della spesa stessa. Gli incassi e i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati.
21. Principio della competenza economica.

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilita' economiche cedute e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari. Il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilita' integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilita' finanziaria a base giuridica, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualita' e trasparenza dei dati di finanza pubblica.
Il principio si applica anche alle rilevazioni di contabilita' analitica (budget e rendiconto economico). L'analisi economica delle operazioni richiede la preliminare individuazione del cosiddetto mercato relativo alla produzione di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato: data la peculiarita' di tali Amministrazioni la loro produzione (mercato per la collettivita') ha natura prevalentemente non vendibile, pur potendo essere presenti anche beni e servizi con caratteristiche simili ai beni e servizi privati. A partire da tale fondamentale caratteristica va operata una distinzione tra fatti direttamente collegati a un processo di scambio (acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito), che danno luogo a costi e/o ricavi, e fatti per i quali il processo di scambio sul mercato di beni e servizi e' assente, in quanto relativi ad altre attivita' istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, altro) che danno luogo a proventi e oneri. Occorre, quindi, definire gli elementi necessari per l'imputazione dei ricavi e dei costi per le Amministrazioni centrali dello Stato e anche per gli altri componenti economici positivi e negativi. Nel caso di processo di scambio sul mercato attraverso acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito, la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile ai contenuti dei principi contabili nazionali applicati alla contabilita' civilistica (OIC 11), applicabili anche agli altri componenti positivi e negativi della gestione dell'esercizio. I ricavi, come regola generale, devono essere rilevati quando si verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato; 2) lo scambio e' gia' avvenuto, si e' cioe' verificato il passaggio sostanziale e non solamente formale del titolo di proprieta' per i beni e servizi resi. Tale momento e' convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o messa a disposizione del bene o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili, se servizi di tipo vendibile, o sono resi quando si tratta di servizi messi a disposizione a titolo semi gratuito. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio, se si tratta di un bene o servizio vendibile. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica e intende esprimere la necessita' di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti. D'altra parte, considerando che la produzione delle Amministrazioni centrali dello Stato consiste prevalentemente nel mettere a disposizione dell'intera collettivita', e anche dei singoli individui, beni o servizi a titolo gratuito o semi gratuito la correlazione sopra indicata non e' riscontrabile nella maggior parte dei casi. Pertanto, in tali casi i costi associati al processo produttivo che comunque ha avuto luogo, vanno rappresentati in corrispondenza all'erogazione del servizio o della prestazione o della messa a disposizione del bene. Per quanto riguarda le altre operazioni non connesse alla produzione di beni e servizi ma di natura erogativa o impositiva (nelle quali rientrano i proventi tributari, gli oneri per trasferimenti e contributi senza controprestazione) che rappresentano una consistente parte delle attivita' delle Amministrazioni centrali dello Stato dando luogo a proventi e oneri, la rilevazione avviene quando l'evento e' certo; l'effettivita' dell'evento puo' essere collegata anche alla relativa manifestazione finanziaria, salvo specifiche operazioni a destinazione vincolata.
22. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma costituisce una specificazione del principio della veridicita'. L'informazione contabile deve rappresentare fedelmente e in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l'esercizio; e' necessario, quindi, che tali operazioni e fatti siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva, tenendo conto della realta' che li ha generati. La sostanza finanziaria, economica e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ciascuna amministrazione rappresenta, congiuntamente alla disciplina autorizzatoria, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
____________

(1) I principi contabili generali si applicano a partire dalla data
di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni recate dai
decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016 e loro successive
modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2

Introduzione delle azioni e aggiornamento
note integrative

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 8, le parole da: «ed e' conseguentemente aggiornata» fino alla fine del comma medesimo sono sostituite dalle seguenti: «. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6»;
2) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.»;
b) all'articolo 21, comma 11, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al quarto periodo le parole «unita' elementari di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;
2) al quinto periodo le parole «unita' elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione»;
3) all'ultimo periodo le parole «unita' elementare di bilancio» sono sostituite dalla seguente: «azione».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 25-bis e 21, comma
11, della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25-bis (Introduzione delle azioni). - 1. I
programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2,
secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni.
2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei
programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita'
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun
programma, tenendo conto della legislazione vigente.
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono
presentare le seguenti caratteristiche:
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al
raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto
previsto al comma 4;
b) specificano la finalita' della spesa in termini
di:
1) settori o aree omogenee di intervento;
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
3) tipi di attivita' omogenee;
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o
contribuzioni in denaro;
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente
le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni
di spesa, sotto il profilo delle finalita';
d) sono significative sotto il profilo finanziario e,
quanto piu' possibile, stabili nel tempo.
4. Le azioni possono contenere spese di natura
economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le spese di personale di ciascun
programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica
azione.
5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e'
assicurata l'analisi della spesa sulla base delle
pertinenti voci della classificazione economica, in
coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter,
distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da
quella in conto capitale.
6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3,
sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.
7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi
informativi delle istituzioni competenti in materia di
formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello
Stato nonche' di valutare l'efficacia dell'introduzione
delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si
applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino
alla conclusione dell'esercizio precedente a quello
individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo
periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni,
effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo,
riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella
prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione,
dall'articolo 25, comma 2-bis.
8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in
cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei
conti, predispone una relazione annuale in merito
all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da
trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la
presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui
all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale
valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di
cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a
decorrere dal quale le azioni costituiscono le unita'
elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo
periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai
sensi del comma 6.
8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7,
l'elenco delle azioni puo' essere aggiornato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i
decreti di variazioni di bilancio conseguenti
all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i
presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare
quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di
cui al comma 7.».
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1.-10. (Omissis).
- 11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b);
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e);
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 3

Revisione dell'allegato alla Nota di aggiornamento
al Documento di economia e finanza

1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione da' conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota riporta i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile e' esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilita' assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, nonche' del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa.»;
b) il comma 4 e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 10-bis (Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza). - 1. La Nota di aggiornamento del DEF
contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
al fine di stabilire una diversa articolazione di tali
obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma
2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 243;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa
del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di
stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui
all'articolo 9, comma 1;
c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di
intervento della manovra di finanza pubblica per il
triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli
effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini
di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla lettera a);
d).
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere
entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo
periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali
di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in
apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di
contributi pluriennali, per i quali, a seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la
suddetta sezione da' conto della valutazione degli effetti
sui saldi di finanza pubblica. La nota riporta i quadri
contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e
programma, con indicazione della relativa scadenza,
dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o
definanziamenti, le somme complessivamente stanziate,
quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi
residui. In apposita sezione del quadro contabile e'
esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge,
tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilita'
assunti ai sensi dell'art. 34 comma 2, nonche' del piano
finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi
dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della
nota illustrativa.
4. (Abrogato).
5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3
costituisce la base informativa per le procedure di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata altresi' da un rapporto programmatico nel quale
sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali in tutto o in parte
ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a
programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il
Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente
periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi
di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della
salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono
oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione,
modifica o conferma.
6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso
alla Nota di aggiornamento del DEF.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.».
 
Art. 4
Disposizioni in materia di relazioni tecniche di provvedimenti
normativi e di variazioni e flessibilita' di bilancio.

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile.»;
b) all'articolo 23, comma 3, dopo le parole: «saldi di finanza pubblica» e' inserita la seguente: «programmati» e, alla lettera a), le parole da «relative ai fattori legislativi» fino a «del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nonche' alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo»;
c) all'articolo 30, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2.»;
d) all'articolo 33, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge.»;
e) all'articolo 34, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.
6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:
a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;
c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio interessate, e' disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche' i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche chi cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 23
della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1.-2. (Omissis).
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
stato di previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente, relative ai fattori
legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai
sensi dell'articolo 30, comma 2, nonche' alle altre
autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle
medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto
previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al
comma 1-ter del presente articolo restando comunque
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale
per finanziare spese correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente relative ai fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto
capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di
competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le
amministrazioni centrali dello Stato possono assumere
impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di
bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma
1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica
delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 33 (Assestamento e variazioni di bilancio). - 1.
Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del disegno di legge di bilancio indicando,
per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le dotazioni di
competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi
pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla
presentazione del disegno di legge di bilancio i cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di
legge.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
previste a legislazione vigente, anche relative ad unita'
di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri
inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5
dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun
Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di
effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo
comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti in conto capitale per finanziare spese
correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le
variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei
piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, variazioni
compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati;
4-septies. Il disegno di legge di assestamento e'
corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto
della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione e'
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di
assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11,
lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge
di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge
a seguito dell'esame parlamentare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di
mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
assunte o programmate dai funzionari delegati sono
esigibili, sulla base di un programma di spesa,
opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione
dai medesimi funzionari delegati e commisurato
all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi
ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di
quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui
all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni
assunti per l'esercizio finanziario di riferimento.
L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile
solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da
impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A
valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione
dispone una o piu' aperture di credito in funzione
dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate
dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
a fronte delle aperture di credito ricevute non si
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno
comunicazione all'amministrazione per la corrispondente
riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
di riduzione rientra nella disponibilita'
dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
esercizio finanziario in favore di altri funzionari
delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita'
di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di
spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura
dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle
aperture di credito non interamente utilizzati dai
funzionari delegati entro il termine di chiusura
dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e
possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base
all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari
delegati, fermi restando i termini di conservazione dei
residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione
dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme
vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le
procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico
di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del
relativo ordine di accreditamento.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e
servizi, sia di parte corrente che in conto capitale,
l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti
i Ministeri per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che
ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
al personale, sono imputate alla competenza del bilancio
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi
pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data.
6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le
risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono
conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:
a) all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate
nell'ultimo mese dell'anno;
c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio
interessate, e' disposta con il predetto decreto di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.
6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con
variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura
dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al
comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta
eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni
compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
relative alle competenze fisse e continuative del personale
finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche'
i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
dei conti entro il 15 marzo.
7. Al fine di garantire una corretta programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio
statale, il dirigente responsabile della gestione, in
relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle
spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo
di predisporre ed aggiornare, contestualmente
all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e
paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha
l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
con riferimento alle unita' elementari di bilancio di
propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in
assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a
provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
di gestione.
7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, il piano
finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal
dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore,
supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il
diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione.
8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto
acquisito dai creditori sono considerati prioritari i
provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente
emesse.
9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario
dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento
necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni
singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza
mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi
7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente
non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di
cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto
monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi.
11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese
relative a fitti, censi, canoni, livelli.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche'
delle competenze fisse ed accessorie al personale dello
Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa
fissa informatici.».
 
Art. 5

Entrate finalizzate per legge

1. All'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, con riferimento alle entrate finalizzate per legge, sono illustrati, per ciascun Ministero e per unita' elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attivita' prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 36 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 36 (Elementi del conto del bilancio e del conto
del patrimonio). - 1. I risultati della gestione dell'anno
finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto
generale dello Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio, in relazione alla
classificazione del bilancio, comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai
sensi dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per
ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, del bilancio
distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che
si tramandano all'esercizio successivo.
3. Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie e
patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del
bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra
la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.
4. Il conto generale del patrimonio e' corredato del
conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria
statale, con allegati il movimento generale di cassa e la
situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti
di tesoreria.
5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto
generale dello Stato sono illustrate le risultanze
economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono
rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti
per programma e per centri di costo. La rilevazione dei
costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto
di riconciliazione che collega le risultanze economiche con
quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel
conto del bilancio.
6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre,
in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze
delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti
ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate
per finalita' di protezione dell'ambiente, riguardanti
attivita' di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo
sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal
fine, le amministrazioni interessate forniscono al
Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni
necessarie secondo gli schemi contabili e le modalita' di
rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere
generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i
regolamenti commutali in materia.
6-bis. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto
generale dello Stato, con riferimento alle entrate
finalizzate per legge, sono illustrati, per ciascun
Ministero e per unita' elementare del bilancio dell'entrata
e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute
nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attivita'
prestati dalle amministrazioni centrali a favore di
soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di
ciascuna voce di spesa.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella
gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati
controlli anche a carattere economico-finanziario.».
 
Art. 6
Revisione del Conto riassuntivo del tesoro e progressiva eliminazione
delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali
o conti correnti di tesoreria.

1. All'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa alla gestione tramite funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato.»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al fine di mantenere l'operativita' delle gestioni contabili interessate, gli introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonche', limitatamente ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle relative gestioni, dall'Unione europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati negli stati di previsione dei Ministeri interessati.»;
3) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Le restanti somme riguardanti versamenti effettuati dall'Unione europea affluiscono sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite secondo le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuita' operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unita' elementari di bilancio.»;
b) al comma 8 dopo le parole «Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita' speciali» sono inserite le seguenti: «o conti correnti di tesoreria» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie societa' in house o a societa' a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilita' ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarita' amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo.».
2. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 44-quater e' sostituito dal seguente:
«Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale). - 1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale e' consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.
3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.
5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.
6. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.».
3. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale). - 1. Al fine di garantire l'unita' del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui e' effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui e' effettuata la riconduzione. L'esito della ricognizione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La riconduzione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sono fatte salve, dalla riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio, le gestioni che presentino la caratteristica della rotativita' e che siano autorizzate espressamente dalla legge. Fanno altresi' eccezione la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessita'.
4. Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti di tesoreria centrale, dall'articolo 44-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, per le contabilita' speciali, dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite, anche secondo un profilo pluriennale da stabilire nell'ambito della legge di bilancio.
6. Le amministrazioni interessate, alla chiusura delle gestioni oggetto di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilita' ordinaria.
Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.».
4. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
«3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, sono assoggettati al solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci giorni dal ricevimento degli stessi.»;
b) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
«Art. 13-ter (Rendicontazione delle spese per il reintegro delle disponibilita' delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni titolari di fondi scorta). - 1. Nei rendiconti delle spese effettuate dai funzionari delegati ai quali sono accreditate le risorse dalle pertinenti unita' elementari del bilancio per il reintegro delle disponibilita' delle strutture centrali e periferiche facenti capo ai medesimi funzionari delegati, originariamente provenienti dalle anticipazioni dei fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, sono consolidati anche i dati relativi alle spese realizzate dalle predette strutture. A questi fini la documentazione giustificativa della spesa effettuata dalle strutture confluisce nella rendicontazione del funzionario delegato.»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita' riguardo ai rendiconti amministrativi di cui all'articolo 13-ter, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. Il funzionario delegato, o il responsabile della struttura interessata per il tramite di quest'ultimo, rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione. Restano ferme le responsabilita' di ciascuna struttura in relazione alle competenze e alle gestioni concretamente svolte, secondo i rispettivi ordinamenti.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 44-ter della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione
dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di
tesoreria da ricondurre al regime di contabilita'
ordinaria, con contestuale chiusura delle predette
gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di
contabilita' ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema
SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalita'
per l'emissione dei titoli di spesa in forma
dematerializzata. In alternativa alla gestione tramite
funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono
stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a
valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della
chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti
imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero,
qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A
decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al
fine di mantenere l'operativita' delle gestioni contabili
interessate, gli introiti derivanti da erogazioni
effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi
pubblici e privati nonche', limitatamente ai rimborsi di
missione ed agli emolumenti in favore del personale
riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle
relative gestioni, dall'Unione europea, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
negli stati di previsione dei Ministeri interessati.
L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati
di contabilita' ordinaria e' determinato tenendo conto dei
versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo
precedente. Le restanti somme riguardanti versamenti
effettuati dall'Unione europea affluiscono sull'apposito
conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono
gestite secondo le disposizioni riguardanti il medesimo
Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuita'
operativa delle gestioni contabili nella fase di
riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, nel primo
esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del
presente comma, ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di
ordini di pagamento sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o
conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto
salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente
giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere
riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro
richiesta, limitatamente all'importo necessario
all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente
perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della
predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento
viene data comunicazione al titolare della gestione
contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
definite le modalita' per la soppressione in via definitiva
delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi
alle quali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche
con riferimento alla destinazione delle risorse residue.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge,
i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e
necessita'.
5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di
tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre
anni dall'ultima movimentazione e non siano state
effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le
modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Per le
contabilita' speciali, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma
39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui
al comma 1 la disponibilita' di somme di parte corrente non
spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la
legge di bilancio, possono essere individuate le voci di
spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
7. Per le contabilita' speciali non oggetto di
soppressione o di riconduzione al regime di contabilita'
ordinaria, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2,
resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter,
lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita'
speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano
costituiti mediante il versamento di somme iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve
le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40,
comma 2. Nel caso di affidamento della gestione di
specifici interventi a proprie societa' in house o a
societa' a controllo statale come definite dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le
amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei
pagamenti, possono nominare funzionari delegati di
contabilita' ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i
quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione
delegante e al controllo di regolarita' amministrativa e
contabile da parte dei competenti organi di controllo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1.
Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita'
amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali
derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad
eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni,
dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di
autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i
seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti
aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di
riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di
personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione
giuridica o della base stipendiale del personale statale in
servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa,
di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente
normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali
stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei
Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del
competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di
somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di
previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto
del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed
altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita'
delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in
tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero
aventi carattere di complementarita' rispetto alla
programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le
disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti
assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni
contestualmente agli Uffici di controllo, per
l'effettuazione del controllo preventivo di regolarita'
contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti
per l'effettuazione del controllo di legittimita'. Gli atti
soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere
b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici
di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa
e contabile.
3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
sono assoggettati unicamente al controllo successivo
qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste
dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.
3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui
fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, sono assoggettati al
solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci giorni
dal ricevimento degli stessi.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui
all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo
della Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge n. 123 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (Procedimento di controllo dei rendiconti). -
1. I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio
di controllo competente entro il venticinquesimo giorno
successivo al termine dell'esercizio finanziario di
riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa
della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi
indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo. Per le
Prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno.
Sono fatte salve tutte le disposizioni normative di
carattere speciale che prevedono termini diversi o la
preventiva trasmissione dei rendiconti alla competente
amministrazione centrale per i riscontri che ritenga
necessari.
2. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati,
il rendiconto e' reso a cura del funzionario delegato in
carica alla data prevista per la sua presentazione, sulla
base di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali
sono allegati al rendiconto. In caso di oggettiva
impossibilita', al rendiconto e' allegata una specifica
dichiarazione del funzionario in carica che ne attesti le
ragioni. In tale ipotesi, ciascun funzionario delegato e'
comunque responsabile per gli atti di spesa della propria
gestione.
3. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la
relativa documentazione, verificando che sia data
dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei
titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente,
delle somme prelevate in contanti.
4. Gli uffici di controllo, entro l'esercizio
finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti,
provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li
restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di
regolarita' amministrativo-contabile, unitamente alla
documentazione originale, debitamente obliterata.
5. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', gli
uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano
al funzionario delegato una nota di osservazione. I
funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta
giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione.
5-bis. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita'
riguardo ai rendiconti amministrativi di cui all'articolo
13-ter, gli uffici di controllo non discaricano i
rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di
osservazione. Il funzionario delegato, o il responsabile
della struttura interessata per il tramite di quest'ultimo,
rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento
della predetta nota di osservazione. Restano ferme le
responsabilita' di ciascuna struttura in relazione alle
competenze e alle gestioni concretamente svolte, secondo i
rispettivi ordinamenti.
6. Qualora il funzionario delegato non fornisca
riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le
controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi
formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi,
l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al
funzionario delegato responsabile, informandone
contestualmente l'amministrazione che ha disposto
l'apertura di credito.
7. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel
termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il
funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine
per la presentazione, e ne informa l'amministrazione
centrale di appartenenza. Decorso senza esito tale termine,
il rendiconto e' predisposto d'ufficio a cura
dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito,
con oneri finanziari a carico del funzionario delegato
inadempiente.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, l'ufficio di
controllo informa la competente sezione di controllo della
Corte dei conti. Fatte salve le eventuali responsabilita'
amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento
del funzionario si tiene conto anche ai fini della
corresponsione della quota del trattamento economico
accessorio collegato alla produttivita' individuale e della
retribuzione di risultato.».
 
Art. 7
Sistema di contabilita' finanziaria economico-patrimoniale e piano
dei conti integrato

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'allegato 1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, come inserito dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
b) all'articolo 38-sexies, comma 1, primo periodo, le parole «della durata di due» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a tre anni».

Note all'art. 7:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento
della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196):
«Art. 8 (Sistema di contabilita' finanziaria
economico-patrimoniale e piano dei conti integrato). - 1.
Dopo l'articolo 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 38-bis (Sistema di contabilita' integrata
finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di
perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano,
nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la
contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla
contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema
integrato di scritture contabili che consenta la
registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente
rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle
rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura
economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le
scritture di contabilita' integrata finanziaria ed
economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato
verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle
scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
contabili di cui al presente articolo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si
coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure
di controllo contabile di rispettiva competenza ivi
compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L'ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto
legislativo, definiti in conformita' con i corrispondenti
principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91, al fine di garantire l'armonizzazione e il
coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica.
Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali
sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente
della Repubblica per tenere conto delle disposizioni
europee in materia di sistemi contabili e di bilancio,
nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'articolo
38-sexies e delle eventuali modifiche connesse
all'esercizio della delega di cui all'articolo 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31
ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi
contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni
centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle
rispettive funzioni di programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere
modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze anche a seguito della sperimentazione di cui
all'articolo 38-sexies.
Art. 38-ter. (Piano dei conti integrato). - 1. Le
Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune
piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e
le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti
economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di
contabilizzazione.
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di
contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue
le seguenti finalita':
a) l'armonizzazione del sistema contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre
amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti
legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del
rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei
bilanci pubblici e del coordinamento della finanza
pubblica;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni
contabili di natura finanziaria e quelle di natura
economica e patrimoniale;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione,
gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei
costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio
in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle
amministrazioni centrali dello Stato;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni
nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore
attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili
anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il
sistema di contabilita' integrata.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono definite:
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito
dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in
termini di contabilita' finanziaria e dai conti
economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le
operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti
economico patrimoniali ai documenti contabili e di
bilancio;
c) il livello minimo di articolazione del piano dei
conti per le fasi di riferimento del bilancio;
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo
38-sexies.
Art. 38-quater (Transazione contabile elementare e sua
codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto in essere
dai funzionari responsabili della gestione del sistema di
contabilita' integrata costituisce nelle rilevazioni
contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da
una codifica che consente di tracciare le operazioni
contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano
dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della
sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
il contenuto della codifica della transazione elementare ed
i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.
Art. 38-quinquies (Adeguamento SIOPE). - 1. Con le
modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, e in base
agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo
38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni
centrali dello Stato e' sostituita con quella prevista
dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente
alla contabilita' finanziaria.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni
previste dal piano dei conti integrato.
Art. 38-sexies (Sperimentazione). - 1. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di
cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata
un'attivita' di sperimentazione della durata di due
esercizi finanziari, con verifica dei risultati a
consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione
della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato
e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di bilancio
unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui
all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di
cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e'
introdotta una codifica provvisoria delle transazioni
elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine
di tracciare le operazioni contabili movimentando
contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario
economico e patrimoniale."».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
38-sexies della citata legge n. 196 del 2009, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38-sexies (Sperimentazione). - Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di
cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata
un'attivita' di sperimentazione di durata non superiore a
tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a
consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione
della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato
e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di bilancio
unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui
all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di
cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e'
introdotta una codifica provvisoria delle transazioni
elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine
di tracciare le operazioni contabili movimentando
contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario
economico e patrimoniale.».
 
Art. 8

Bilancio di genere

1. All'articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere» sono sostituite dalle seguenti: «anche al fine di perseguire la parita' di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da universita' ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
38-septies della citata legge n. 196 del 2009, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38-septies (Bilancio di genere). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita
sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per
la valutazione del diverso impatto della politica di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro,
servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche al fine di
perseguire la parita' di genere tramite le politiche
pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le
risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli
indicatori di benessere equo e sostenibile di cui
all'articolo 10, comma 10-bis.
1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi
metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Comitato composto da un rappresentante del medesimo
Ministero, da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'ISTAT, da
un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), nonche' da due esperti della materia di
comprovata esperienza scientifica provenienti da
universita' ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal
funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del
Comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di
presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque
denominato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, viene definita la metodologia generale del
bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche
tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci
degli enti territoriali.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono
al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni
necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici
e modalita' di rappresentazione stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con
i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione
di cui al comma 1 e successivamente sui risultati
dell'adozione definitiva.».
 
Art. 9

Abrogazione e modificazione di norme

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, le parole «l'anno successivo nonche' per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio.»;
b) all'articolo 39, comma 4, primo periodo, le parole «nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41,» e le parole: «, nonche' delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41», sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le parole «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 3, e 39,
comma 4, della citata legge n. 196 del 2009, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Fondi speciali). - 1.-2. (Omissis).
3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a disegni di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione
dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti
presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore
entro l'anno successivo. Per le leggi approvate entro
l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno
successivo la copertura finanziaria prevista per il primo
anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio.
Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti
elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero
dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o
maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio
dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le
norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter,
lettera a).».
«Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). - 1.-3.
(Omissis).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e
condivide con le amministrazioni centrali dello Stato,
nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una
apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni
necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1 del presente articolo. La banca dati raccoglie le
informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire
attraverso una procedura da definire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di
cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero
dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. (Omissis).
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. (Omissis).».
 
Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta). - 1. Considerata la natura di necessita' e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'articolo 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuita' nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, puo' autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica contabilita' speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilita' dell'amministrazione, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio. La predetta richiesta e' inviata almeno trenta giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette esigenze sono gestite unicamente con le modalita' di cui all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con conseguente chiusura della contabilita' speciale e versamento delle disponibilita' eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di definire anticipatamente il sistema di gestione piu' efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilita' in regime di contabilita' ordinaria, le amministrazioni interessate individuano l'elenco delle articolazioni che, gia' nel periodo di operativita' della predetta contabilita' speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative al fondo scorta integralmente in regime di contabilita' ordinaria. L'elenco di tali articolazioni e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilita' speciale o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti.
2. Considerata la necessita' di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
3. In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilita' alle nuove modalita' operative.».
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6, comma 3, capoverso articolo 7-ter, del presente decreto che entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 settembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone