Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2018 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA
DECRETO RETTORALE 2 ottobre 2018
Emanazione del nuovo Statuto.



IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
Visto lo Statuto di autonomia della LUISS Libera universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 171 del 19 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 3 agosto 2011;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 luglio 2018, con la quale e' stata approvata la proposta di nuovo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
Vista la nota prot. n. 9600 del 24 luglio 2018 con la quale la proposta di nuovo Statuto e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la nota prot. n. 11703 del 21 settembre 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante alcune osservazioni alla proposta di nuovo Statuto;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta del 28 settembre 2018, con la quale sono state parzialmente recepite le suddette osservazioni ed e' stato approvato il nuovo Statuto di autonomia dell'Ateneo

Decreta:

E' emanato il nuovo Statuto di autonomia della LUISS Libera universita' degli studi sociali Guido Carli.
Detto Statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2018

Il rettore: Prencipe
 

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LUISS LIBERA UNIVERSITA'
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
Art. 1.

La LUISS Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli, piu' brevemente denominata LUISS Guido Carli, e' una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione.
La LUISS Guido Carli, per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed europeo innovativi e qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell'alta formazione.
L'universita' si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilita' di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle professioni liberali con:
conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici;
atteggiamenti professionali etici orientati all'analisi e alla elaborazione di strategie operative;
capacita' di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

 
Art. 2.

La LUISS Guido Carli e' promossa dall'Associazione per la libera Universita' internazionale degli studi sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.
Oltre all'ente promotore, svolge attivita' di supporto all'universita' l'Associazione Amici della LUISS che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e di ricerca.

 
Art. 3.

La LUISS Guido Carli, con sede in Roma e' un'universita' non statale, avente personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 della legge n. 243/1991.
La vigilanza e' esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

 
Art. 4.

Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il regolamento didattico d'Ateneo e' approvato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione.
Il regolamento generale di Ateneo, che disciplina le strutture dell'Ateneo, e' approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentito il senato accademico.
Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo.
I regolamenti concernenti il personale docente sono approvati dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del senato accademico.
Il codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo e' approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. Sulle violazioni delle norme del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 21, decide il Consiglio di amministrazione.
Il regolamento sul nucleo di valutazione e' approvato dal comitato esecutivo.
Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi e' approvato dal comitato esecutivo.
Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta del presidente e/o del rettore.

 
Art. 5.

Sono organi dell'universita':
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente, il vice presidente esecutivo e il vice presidente ove nominato;
d) il direttore generale;
e) il rettore;
f) il senato accademico;
g) il Consiglio di dipartimento;
h) il nucleo di valutazione;
i) il collegio di disciplina.

 
Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione e' cosi' composto:
a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
b) undici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, di cui almeno tre in rappresentanza degli enti o delle persone fisiche che hanno maggiormente contribuito al finanziamento dell'universita';
c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS;
d) il rettore;
e) il direttore generale;
f) un professore di ruolo dell'universita';
g) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
h) uno studente in corso all'atto della nomina;
i) il presidente dell'Associazione laureati che non appartenga al personale docente dell'universita' e che comunque non abbia rapporti di dipendenza o collaborazione con la stessa.
Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e h), avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno su designazione dell'ALUISS il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Con le modalita' previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.
I componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi di cui al comma precedente, nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il tempo residuale.
La funzione di segretario del Consiglio di amministrazione e' esercitata dal direttore generale.

 
Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente Statuto.
Il Consiglio di amministrazione:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'universita' in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto; delibera, inoltre, i relativi programmi indicando le finalita' da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;
b) approva il piano strategico, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza, sentito il comitato esecutivo; il piano strategico si compone del piano economico-finanziario e delle linee guida di sviluppo dell'Ateneo con particolare riferimento anche al numero complessivo di docenti da chiamare per ciascun dipartimento;
c) approva il budget ed il bilancio dell'universita' predisposti dal direttore generale e delibera gli investimenti immobiliari;
d) nomina, su proposta del presidente, il rettore scegliendolo tra i professori ordinari in servizio delle Universita' italiane;
e) nomina, su proposta del rettore, scegliendoli tra i professori ordinari dell'universita', i direttori dei dipartimenti e gli eventuali prorettori;
f) nomina, su proposta del presidente, i presidenti delle scuole;
g) nomina, su proposta del rettore, sentiti il direttore generale e i presidenti delle scuole, i direttori delle scuole;
h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;
i) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta del senato accademico, in conformita' al piano strategico, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle scuole;
j) stabilisce, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonche' l'entita' dei contributi accademici, sulla base della proposta istruita dal comitato esecutivo;
k) puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi componenti;
l) esercita tutte le altre funzioni demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti escluse quelle attribuite dallo statuto ad altri organi o a questi delegate.

 
Art. 8.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) presiede le adunanze del Consiglio stesso e del comitato esecutivo e convoca tali organi secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14;
b) ha la legale rappresentanza dell'universita' anche in giudizio;
c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
d) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato esecutivo, o delegarne l'adozione al vice presidente esecutivo, riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza;
e) propone al Consiglio d'amministrazione la nomina del rettore, del direttore generale e dei presidenti delle scuole;
f) puo' delegare l'esercizio di sue funzioni al vice presidente esecutivo.

 
Art. 9.

Il comitato esecutivo, presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente esecutivo, e' cosi' composto:
a) dal presidente del Consiglio di amministrazione che lo presiede;
b) dal vice presidente esecutivo;
c) dal vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
d) dal rettore;
e) dal direttore generale;
f) dal vice presidente ove nominato.
La funzione di segretario del comitato esecutivo e' esercitata dal direttore generale.
Il comitato esecutivo informa periodicamente il Consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.

 
Art. 10.

Il comitato esecutivo delibera, in conformita' al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'universita' ed esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi, che comportino entrate oppure spese, nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal Consiglio di amministrazione.
In particolare, il comitato esecutivo:
a) valuta, ai fini della presentazione in Consiglio di amministrazione, il piano strategico;
b) delibera, su proposta del senato accademico, i posti di ruolo vacanti e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;
c) nomina, su proposta del rettore, formulata sulla base delle graduatorie espresse dal dipartimento, i professori di ruolo e i ricercatori;
d) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
e) approva, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
f) approva, su proposta delle giunte di dipartimento, sentito il senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento;
g) delibera, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di dipartimento o le scuole competenti, l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
h) assegna alle unita' organizzative titolari di budget le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal budget approvato dal Consiglio di amministrazione;
i) delibera sulle assunzioni di personale amministrativo e adotta i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni;
j) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'universita'.

 
Art. 11.

Il rettore e' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica svolta nell'universita' e delle attivita' del personale docente e di ricerca. Dura in carica un triennio e puo' essere rinnovato per un solo mandato.
Il rettore:
a) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
c) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti;
d) elabora per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico;
e) puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'universita' rientranti nelle sue competenze e puo' proporre al Consiglio di amministrazione che ad alcuni di essi sia conferita la qualifica di prorettore;
f) ha la rappresentanza scientifica della comunita' accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facolta' di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del direttore generale in presenza di impegni economici.
La nomina del rettore e' comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

 
Art. 12.

Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede e lo convoca secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14;
b) dai prorettori;
c) dai direttori di dipartimento;
d) dai direttori delle scuole.
L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' inviato al presidente del Consiglio di amministrazione.
Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale il quale esercita la funzione di segretario.
Quando siano all'ordine del giorno argomenti di preminente interesse degli studenti, viene invitato alla seduta del senato il rappresentante degli studenti in Consiglio d'amministrazione.
Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dallo statuto, dal regolamento generale di Ateneo e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario.
Esso opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.
In particolare, il senato accademico valuta le linee guida di sviluppo dell'universita' che vanno a comporre il piano strategico e la conformita' con questo delle proposte dei dipartimenti, delle scuole e delle giunte di dipartimento. La valutazione viene trasmessa al comitato esecutivo.
Il senato accademico nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'universita':
a) individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
b) propone, attraverso il rettore, al comitato esecutivo, sentiti i consigli di dipartimento, i posti di ruolo e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;
c) elabora progetti didattici, proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
d) propone al comitato esecutivo, sentiti i consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
e) esprime parere in merito alle proposte di conferimento dei contratti di insegnamento avanzate dalle giunte di dipartimento;
f) propone al comitato esecutivo, valutate le proposte dei consigli di dipartimento o delle scuole competenti, l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

 
Art. 13.

Il Consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai corsi di laurea del medesimo dipartimento.
Il Consiglio di dipartimento e' presieduto dal direttore che lo convoca secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14.
Il direttore di dipartimento, che dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato per un solo mandato, puo' farsi sostituire da un componente della giunta di dipartimento in caso di assenza o impedimento.
Il direttore di dipartimento formula al rettore e al direttore generale proposte relative alla predisposizione del piano strategico.
Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito del budget assegnato e in conformita' al piano strategico:
a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;
b) esprime al senato accademico parere in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;
c) propone, attraverso il rettore, al senato accademico i posti di ruolo vacanti e posti di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;
d) all'esito dell'attivita' istruttoria disciplinata dal regolamento generale di Ateneo, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, una graduatoria di nominativi e la propone al rettore;
e) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti, tenuto conto delle indicazioni dei prorettori;
f) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca.
La giunta di dipartimento e' composta da:
a) il direttore di dipartimento che la presiede e la convoca secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14;
b) i direttori dei corsi di studio nominati dal direttore;
c) i direttori delle scuole, afferenti al dipartimento, ove presenti;
d) il coordinatore del programma di dottorato di ricerca.
Alle adunanze della giunta partecipano, con voto consultivo, i prorettori.
La giunta:
a) propone al senato accademico il conferimento di contratti di insegnamento;
b) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti;
c) nomina la commissione istruttoria per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato.

 
Art. 14.

La convocazione degli organi accademici avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonche' l'ordine del giorno della stessa, inviato dal presidente dell'organo accademico o da suo delegato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.
L'invio puo' essere effettuato con e-mail o altro mezzo idoneo.
L'organo e' validamente costituito ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto; nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza.
La seduta non e' in alcun caso valida se non e' presente il presidente o suo delegato e, comunque, se non e' presente almeno ΒΌ dei componenti aventi diritto al voto.
Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce), che il segretario.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato; gli astenuti sono comunque presi in considerazione al fine della determinazione del quorum e non si considerano astenuti, bensi' assenti non giustificati, coloro che si allontanano al momento della votazione.

 
Art. 15.

Le scuole organizzano la didattica post lauream prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle professioni e organizzano programmi di ricerca finanziati dall'esterno sui temi di attinenza delle proprie attivita'.
L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai relativi regolamenti.
Il direttore della scuola formula al rettore e al direttore generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico.
Le scuole possono proporre al dipartimento competente, nei limiti dei rispettivi budget, proposte di chiamate di professori di ruolo e di ricercatori, da attuarsi eventualmente attraverso cofinanziamento.
Ai fini del presente statuto sono scuole la LUISS Business School, la School of Government, la LUISS School of European Political Economy e la LUISS School of Law, nonche' ogni altra Scuola assimilabile che sara' attivata ai sensi dell'art. 7, lett. i).

 
Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'universita' le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.
Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento economico e di quiescenza e previdenza in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale.
Al rettore, ai prorettori e ai direttori di dipartimento e delle scuole puo' essere riconosciuta un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.

 
Art 17.

Il direttore generale, oltre ad assolvere le funzioni previste dall'ordinamento universitario e di legge, sovrintende alla esecuzione di tutte le attivita' di amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'universita', nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal comitato esecutivo e dal presidente o dal vice presidente esecutivo.

 
Art. 18.

L'universita' istituisce un nucleo di Ateneo per la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' dei servizi per gli studenti.
I membri del nucleo sono nominati dal comitato esecutivo, sentito il senato accademico.
L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento approvato ai sensi dell'art. 4.

 
Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico nomina il collegio di disciplina, composto da cinque professori di ruolo in regime di tempo pieno, quali membri effettivi e tre membri supplenti. Il collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri effettivi. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile una sola volta.
Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori, fatte salve le eventuali responsabilita' civili e/o penali, ed esprime in merito parere conclusivo.
Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 20.

L'ente promotore concorre a mettere a disposizione dell'universita' gli immobili per lo svolgimento delle attivita' universitarie.
Qualora l'universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passivita', e' devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilita' dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.
Per assicurare il mantenimento dell'universita', l'ente promotore puo' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verra' definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessita' della LUISS Guido Carli.
La LUISS Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilita' finanziarie, puo' contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.

 
Art. 21.

L'universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
L'universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi, fermo il nesso di strumentalita' di cui al comma precedente.
La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal comitato esecutivo, sentito, ove di sua competenza, il senato accademico, dandone periodica informazione al Consiglio di amministrazione.

 
Art. 22.

Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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