Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016; Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Monferrato», da ultimo consolidato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP; Esaminata la documentata domanda e la successiva documentazione integrativa, presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato con sede a Costigliole d'Asti (AT), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Monferrato»; Considerato che per la citata modifica del disciplinare e' stata applicata la procedura di cui agli articoli 7, 10 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per la predetta modifica e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 20 settembre 2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato»; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato»; Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato»
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato» e' sostituito con il testo di seguito riportato:
Art. 1. Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Monferrato» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Vini bianchi: «Monferrato» bianco; «Monferrato» Casalese Cortese. Vini rosati: «Monferrato» Chiaretto o Ciaret. Vini rossi: «Monferrato» rosso, anche Novello; «Monferrato» Dolcetto, anche Novello; «Monferrato» Freisa, anche Novello; «Monferrato» Nebbiolo anche Superiore. |
| Art. 2. Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Monferrato» senza alcuna specificazione e' riservata al vino bianco o rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 2. La denominazione di origine controllata «Monferrato» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione varietale: Chiaretto o Ciaret: Barbera e/o Bonarda e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Nebbiolo, da soli o congiuntamente per almeno l'85%; possono concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte; Dolcetto: vitigno Dolcetto per almeno l'85%; possono concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte; Freisa: vitigno Freisa per almeno l'85%; possono concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte; Nebbiolo: vitigno Nebbiolo per almeno il 90%; possono concorrere, per un massimo del 10% altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte. 3. La denominazione di origine controllata «Monferrato» accompagnata dalla menzione geografica «Casalese» e seguita dalla specificazione Cortese e' riservata al vino ottenuto da uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85% dal vitigno Cortese; possono concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Monferrato» bianco, «Monferrato» rosso, «Monferrato» Chiaretto o Ciaret, «Monferrato» Dolcetto, «Monferrato» Freisa, «Monferrato» Nebbiolo, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate: Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano, Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carentino, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavi, Grognardo, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Visone. Provincia di Asti: l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale -, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio. 2. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Monferrato» Casalese Cortese, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate: «Monferrato» Casalese: Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti comuni: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bosio, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Parodi, Pontestura, Ponzano, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio. |
| Art. 4. Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve); e' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
Tipologie | t./ha | Titolo alcolometrico | | volumico naturale minimo % ===============================+=======+=========================== "Monferrato" rosso | 11,0 | 10,00 -------------------------------+-------+--------------------------- "Monferrato" bianco | 11,0 | 9,50 -------------------------------+-------+--------------------------- Monferrato" Chiaretto o Ciaret | 11,0 | 10,00 -------------------------------+-------+--------------------------- "Monferrato" Dolcetto | 9,0 | 10,50 -------------------------------+-------+--------------------------- "Monferrato" Casalese Cortese | 10,0 | 10,00 -------------------------------+-------+--------------------------- "Monferrato" Freisa | 9,5 | 10,00 -------------------------------+-------+--------------------------- "Monferrato" Nebbiolo | 9,0 | 11,50 -------------------------------+-------+--------------------------- "Monferrato" Nebbiolo superiore| 8,0 | 12,00 Nelle annate particolarmente abbondanti, i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4. La possibilita' di destinare alla rivendicazione della DOC «Monferrato» i superi di produzione delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: |===============================|==========|========================| | Tipologie | Resa | Produzione max di vino:| | | uva/vino | l./ha | |===============================|==========|========================| |"Monferrato" rosso | 70% | 7.700 | |-------------------------------|----------|------------------------| |"Monferrato" bianco | 70% | 7.700 | |-------------------------------|----------|------------------------| |"Monferrato" Chiaretto o Ciaret| 70% | 7.700 | |-------------------------------|----------|------------------------| |"Monferrato" Dolcetto | 70% | 6.300 | |-------------------------------|----------|------------------------| |"Monferrato" Casalese Cortese | 70% | 7.000 | |-------------------------------|----------|------------------------| |"Monferrato" Freisa | 70% | 6.650 | |-------------------------------|----------|------------------------| |"Monferrato" Nebbiolo | 70% | 6.300 | |-------------------------------|----------|------------------------| |"Monferrato" Nebbiolo Superiore| 70% | 5.600 | |-------------------------------|----------|------------------------| Eventuali eccedenze di resa, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto interessato. 3. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:
=============================================================== | | |Decorrenza a partire | | Tipologie | Durata mesi | dal: | +=========================+=============+=====================+ | | |1° novembre dell'anno| | «Monferrato» Nebbiolo | 12 |di raccolta delle uve| +-------------------------+-------------+---------------------+ | | 18 di cui | | | «Monferrato» Nebbiolo |almeno 6 mesi|1° novembre dell'anno| | Superiore | in legno |di raccolta delle uve| +-------------------------+-------------+---------------------+ |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Monferrato» rosso: colore: rosso; odore: vinoso, gradevole; sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Monferrato» rosso Novello: colore: rosso rubino con sfumature violacee; odore: fruttato, persistente; sapore: armonico, fresco titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Monferrato» bianco: colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, intenso, gradevole; sapore: fresco, secco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Monferrato» Chiaretto o Ciaret: colore: rosato o rosso rubino chiaro; odore: vinoso, delicato, gradevole; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Monferrato» Dolcetto: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Monferrato» Dolcetto Novello: colore: rosso rubino con sfumature violacee; odore: fruttato, persistente; sapore: armonico, fresco titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Monferrato» Freisa: colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato; odore: caratteristico, delicato; sapore: asciutto ed amabile, amarognolo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Monferrato» Freisa Novello: colore: rosso rubino con sfumature violacee; odore: fruttato, persistente; sapore: armonico fresco titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Monferrato» Nebbiolo e Monferrato Nebbiolo Superiore: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: fruttato e caratteristico; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol., con la menzione Superiore: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l, con la menzione Superiore: 24,0 g/l . «Monferrato» Casalese Cortese: colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino; odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente; sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini puo' evidenziare lieve sentore di legno. |
| Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «riserva», «vecchio» e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione l'indicazione della menzione «Casalese» dovra' figurare in caratteri di dimensione inferiore o uguale a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Monferrato», con obbligo di uguaglianza per tipo di carattere, colore, indice colorimetrico. 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» bianco e rosso la specificazione del colore e' facoltativa. 5. Ai vini a denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso, «Monferrato» bianco, «Monferrato» Freisa e' consentito utilizzare in etichetta la menzione «vivace». |
| Art. 8. Confezionamento
1. Per le tipologie «Monferrato» rosso e «Monferrato» bianco e' consentito l'uso di tutti i contenitori previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, relativamente al tipo di materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti ed alle capacita'. 2. Per tutte le altre tipologie previste dall'art. 1, «Monferrato» Dolcetto, «Monferrato» Freisa, «Monferrato» Nebbiolo, «Monferrato» Casalese Cortese e «Monferrato» Chiaretto o Ciaret le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, ma comunque non inferiori a litri 0, 187 e con l'esclusione del contenitore da litri 2. 3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Monferrato» di cui all'art. 1 e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con esclusione del tappo a corona. |
| Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica.
Il Monferrato e' una regione storica del Piemonte. Il suo territorio, quasi esclusivamente di natura collinare, e' compreso principalmente all'interno delle Province di Alessandria e Asti e si estende verso sud a partire dalla destra idrografica del Po sino a giungere ai piedi dell'Appennino ligure sul confine con la Provincia di Genova e la Provincia di Savona. La natura collinare del territorio, lo rende particolarmente vocato per la viticoltura, che si esprime attraverso la coltivazione e produzione di svariate qualita' di uve, da cui derivano numerosi vini bianchi e rossi. La base ampelografica costituita per le tipologie generiche rosso e bianco da tutti i vitigni autorizzati porta alla produzione di diverse tipologie di vini: Rosso, Bianco, Chiaretto, o Ciaret, Dolcetto, Freisa e casalese Cortese. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La matrice dei terreni e' calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, con tessitura variabile, argillosa, limosa, sabbiosa, nelle varie combinazioni, tipica dei suoli della zona di produzione, caratterizza, ricchi di note fruttate, che si ottengono da questo particolare «terroir». C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Questa doc offre la possibilita' di utilizzare le uve nel modo migliore, senza rigidita' eccessive, diversificando i vini in base alle scelte vendemmiali e alle richieste del mercato .In questo modo si e' aperta la via a sperimentazioni enologiche oltre la tradizione, che hanno prodotto nuovi vini, spesso i vini di punta aziendali, ottenuti assemblando uve provenienti da vitigni autoctoni e da vitigni internazionali. Per il Monferrato Rosso, i vitigni autoctoni piu' utilizzati sono il Barbera e il Nebbiolo; tra gli internazionali il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Pinot Nero. Il Monferrato Bianco si ottiene dagli autoctoni Cortese e Favorita, assemblati agli internazionali Chardonnay, Sauvignon e a volte Muller Thurgau o altri. |
| Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia S.r.l. - Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 Roma. Tel. +3906-45437975 - mail: info@valoritalia.it Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Via Valtiglione, 73 - 14057 Isola d'Asti (AT). La Societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012. |
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