Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 ottobre 2018
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-novies, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo», con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Considerato che l'art. 4, comma 1-quinquies del citato decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b) «in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno» e che la predetta procedura e' riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione e specializzazione prescritti, nonche' del requisito specifico di aver svolto almeno due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Preso atto che l'art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 26 settembre 2018;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
in relazione all'art. 6, comma 1, lettera b) non si recepisce la proposta di eliminare il diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso gli istituti magistrali tra i requisiti di ammissione al concorso de quo alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato;
in relazione all'art. 7, comma 2, si conferma, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione di modalita' di presentazione delle domande di partecipazione diverse da quelle ivi previste;
in relazione all'art. 8, commi 2, 3 e 5 si recepiscono in parte le osservazioni del Consiglio in merito alla prova ed al programma di esame, riformulando il comma 2 e revisionando il programma di esame di cui all'allegato A;
in relazione all'art. 11, comma 8, non si puo' recepire la proposta di prevedere l'esonero dal servizio dei componenti della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
in relazione alla Tabella C non si recepisce la proposta di innalzare il punteggio per il percorso di laurea previsto al punto A.1.2, anche per garantire la conformita' alle altre procedure concorsuali;
in relazione alla richiesta di valutare il servizio prestato nelle sezioni primavera ai sensi della normativa vigente, si precisa che la stessa limita la possibilita' di valutazione all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto.
Informate le organizzazioni sindacali in data 21 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e dell'ulteriore requisito di due annualita' di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonche', per i relativi posti, del titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
 
Allegato A

PROGRAMMI CONCORSUALI

A.1 Parte generale

I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, nonche' per i posti di sostegno agli alunni con disabilita', devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico:
1. sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza, delle discipline di insegnamento, e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonche' idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;
2. conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione;
3. conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunita' professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuita' orizzontale e verticale;
4. conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all'obiettivo dell'inclusione scolastica;
5. competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento;
6. conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all'area del miglioramento del sistema scolastico;
7. conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:
a) Costituzione della Repubblica italiana;
b) Legge n. 107/2015;
c) autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero a sei anni:
decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
decreto ministeriale n. 254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
decreto legislativo n. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
decreto legislativo n. 65/2017, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
decreto ministeriale n. 742/2017, Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
e) governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I);
f) stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; decreto ministeriale n. 850/2015 relativo all'anno di formazione e di prova per docenti neo-assunti);
g) compiti e finalita' di Invalsi e Indire;
h) il sistema nazionale di valutazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013);
i) normativa generale per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati):
Legge n. 104/1992 (articoli di interesse);
Legge n. 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
decreto legislativo n. 66/2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita';
l) Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014);
m) Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18 dicembre 2014);
n) Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del 15 aprile 2015);
8. conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa:
a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
b) Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018.

A.2 Scuola dell'infanzia

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze rispondenti al profilo professionale delineato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione e finalizzate a promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia, della competenza.
Il candidato, attesa la specificita' dei bambini e dei gruppi di cui si prende cura, deve possedere adeguate competenze al fine di:
costruire «un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunita'»;
adottare uno stile educativo ispirato «a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacita' di osservazione del bambino, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti»;
Inoltre, il docente deve possedere adeguate competenze:
progettuali, che «si esplicano nella capacita' di dare senso e intenzionalita' a spazi, tempi, routine e attivita', promuovendo un coerente contesto educativo attraverso un'appropriata regia pedagogica»;
riflessive, orientate al «lavoro collaborativo, alla formazione continua in servizio, alla pratica didattica, al rapporto adulto con i saperi e la cultura»;
relazionali, finalizzate alla «costruzione di una comunita' professionale ricca di relazioni, orientata all'innovazione e alla condivisione di conoscenze».
Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, dovra' dimostrare adeguate conoscenze e competenze in merito ai sottoindicati argomenti:
Bambini, bambine, famiglie e contesti di sviluppo e apprendimento
Pedagogia e storia della scuola dell'infanzia in Italia
La condizione dell'infanzia nella societa' contemporanea
La scuola dell'infanzia nella societa' contemporanea: identita', funzioni e compiti
La societa' interculturale: le pratiche inclusive per i bambini con cittadinanza non italiana
La relazione scuola-famiglia
L'attivazione di modalita' e strategie per la prevenzione, l'individuazione e l'intervento precoce per i bambini con bisogni educativi speciali
Il rapporto tra scuola, famiglia, servizi, territorio
I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione italiana e nelle Carte internazionali
La cultura della scuola dell'infanzia e il dibattito pedagogico in Italia e in Europa, con particolare riferimento alla istituzione del sistema integrato dei servizi per bambini tra zero e sei anni (ECEC - Early Childhood Education and Care)
Il sistema integrato delle scuole dell'infanzia e la continuita' educativa, con particolare riferimento a:
scuole statali e scuole paritarie;
il decreto legislativo n. 65/2017 sul sistema integrato dei servizi di istruzione e di educazione per bambini da zero a sei anni: anticipi di iscrizione, rapporti tra nido e scuola dell'infanzia, sezioni primavera, poli per l'infanzia, formazione in servizio; la continuita' con la scuola primaria e con la scuola secondaria di primo grado nell'ambito degli istituti comprensivi e nell'ottica di costruzione del curricolo verticale tre-quattordici anni;
la scuola dell'infanzia come comunita' educativa: collegialita', lavoro in sezione e di team, coordinamento pedagogico.
Il curricolo della scuola dell'infanzia:
Gli ordinamenti della scuola dell'infanzia;
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
Finalita' educative della scuola dell'infanzia, dimensioni dello sviluppo e sistemi simbolico-culturali;
Gli ambienti di apprendimento: organizzazione di spazi, tempi, materiali, gruppi, routine, attivita' di intersezione;
I campi di esperienza, i traguardi di sviluppo e la mediazione didattica;
Le competenze chiave nella scuola dell'infanzia;
Il primo approccio al plurilinguismo e all'insegnamento dell'italiano come L2.
La professionalita' docente:
La relazione e la cura educativa;
Gli stili educativi e i processi di insegnamento-apprendimento;
La gestione dei gruppi, con particolare riferimento ai bambini anticipatari e ai bambini con bisogni educativi speciali;
Le attivita' di progettazione, osservazione, documentazione e valutazione;
La ricerca e la sperimentazione nella scuola dell'infanzia: esperienze, criteri e condizioni;
Le tecnologie informatiche e le loro potenzialita' nella scuola dell'infanzia.
L'autonomia scolastica:
Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);
Collegialita' e relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e rapporti inter-istituzionali;
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV), il Rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

A.3 Scuola Primaria

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze rispondenti alle specifiche finalita' della scuola primaria delineate nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.
In particolare, il candidato deve:
saper progettare un percorso didattico nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosita', riconoscere ed intervenire sulle difficolta', assumere sempre maggiore consapevolezza di se', avviarsi a costruire un proprio progetto di vita;
promuovere l'acquisizione dei traguardi di competenza relativi alle discipline previste dalle Indicazioni nazionali e alle competenze chiave europee;
saper predisporre un ambiente di apprendimento idoneo a promuovere esperienze significative, a valorizzare le conoscenze degli alunni, a favorire l'esplorazione e la scoperta, a incoraggiare l'apprendimento collaborativo, a promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, a realizzare attivita' didattiche in forma laboratoriale;
attuare interventi finalizzati all'accoglienza e all'inclusione di ciascun alunno attraverso la predisposizione di percorsi personalizzati ed individualizzati e l'adozione di specifiche strategie organizzative e didattiche;
promuovere le competenze sociali e di cittadinanza attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se' stessi, degli altri, dell'ambiente e di partecipare da protagonisti alle scelte nei diversi contesti di appartenenza.
Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, dovra' dimostrare adeguate conoscenze e competenze in merito ai sottoindicati argomenti:
Caratteristiche e dinamiche dei diversi contesti di sviluppo e apprendimento (gruppo dei pari, famiglia, scuola, territorio)
Pedagogia e storia della scuola primaria in Italia;
Teorie relative ai processi di apprendimento in contesti formali e informali;
Teorie relative alla relazione educativa: la relazione adulto-bambino, la relazione tra pari, la relazione tra alunni;
Gli stili di insegnamento e i modelli di conduzione dell'azione didattica;
Modelli di riferimento, strategie e metodologie di intervento nella didattica inclusiva, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;
Caratteristiche e bisogni della societa' interculturale: questioni linguistiche, sociali e culturali;
La funzione della scuola primaria nella societa' contemporanea ed i suoi rapporti con la famiglia e le agenzie educative;
Il disagio sociale, lo svantaggio socio-culturale e la prevenzione dell'insuccesso scolastico.
Didattica delle discipline e mediazione didattica
Le discipline e la trasversalita' dell'insegnamento
Le competenze nei diversi ambiti del sapere e le competenze chiave europee
L'educazione al territorio, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile
Il plurilinguismo e l'apprendimento dell'italiano come L2
Progettazione didattica
Conoscenza critica delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
La scuola come ambiente di apprendimento
Gli spazi e i materiali nella didattica
Le metodologie didattiche
Il ruolo del gruppo nell'apprendimento e nell'organizzazione didattica
Didattica esperienziale e laboratoriale
Teoria e modelli di didattica inclusiva e di didattica interculturale
La valutazione formativa e sommativa relativa ai traguardi di competenze
Gli strumenti per la documentazione didattica e la valutazione
Organizzazione della scuola primaria
Il tempo scuola e la flessibilita' organizzativa
Gli anticipi di iscrizione nella scuola primaria
La continuita' orizzontale e verticale
Rapporto scuola-territorio
Autonomia scolastica
Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)
Collegialita' e relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e rapporti inter-istituzionali
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV), il Rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

A.4 Sostegno infanzia e primaria

Il docente per le attivita' di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui l'alunno e' protagonista dell'apprendimento quali che siano le sue capacita', le sue potenzialita' e le sue eventuali difficolta'. A tal fine, possiede competenze finalizzate ad una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del team docente, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione.
Il candidato, in relazione al settore per cui concorre, deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze con riferimento ai seguenti ambiti: Ambito Normativo
E' richiesta al candidato la conoscenza del sistema normativo relativo ai diritti delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'inclusione scolastica.
In particolare, il candidato deve dare prova di conoscere le principali disposizioni normative riferite all'inclusione scolastica con riguardo alla disabilita', all'intercultura, ai disturbi specifici di apprendimento:
Articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate;
ICF: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute, 2001;
Legge 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilita';
Nota Miur del 4 agosto 2009, Linee Guida sull'integrazione degli alunni con disabilita';
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita';
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di apprendimento allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011;
Disposizioni relative agli strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali;
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014. Ambito psicopedagogico e didattico
Il candidato deve dare prova di possedere adeguata conoscenza dei fondamenti generali di pedagogia speciale e didattica speciale, di psicologia dell'eta' evolutiva, psicologia dell'apprendimento scolastico, con riferimento allo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, nonche' possedere competenze pedagogico-didattiche finalizzate ad una didattica inclusiva centrata sui processi dell'apprendimento per:
progettare e realizzare approcci didattici e forme efficaci di individualizzazione e di personalizzazione dei percorsi formativi in classi eterogenee per una gestione integrata del gruppo;
utilizzare strumenti di osservazione e di valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti nonche' di certificazione delle competenze, anche al fine di facilitare i momenti di passaggio tra i diversi gradi di scuola;
attuare modalita' di interazione e di relazione educativa con i bambini e con gli alunni ai fini della promozione di comportamenti di prosocialita' tra pari e tra membri di una comunita';
conoscere i contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici essenziali, cosi' come delineati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di progettare percorsi di apprendimento finalizzati all'acquisizione delle competenze, anche utilizzando le nuove tecnologie;
utilizzare strumenti di osservazione ed esperienze di mediazione per la promozione dei processi di interazione comunicativa con gli alunni disabili, utilizzare strumenti compensativi e attivare misure dispensative a sostegno della mediazione didattica, conoscere ed utilizzare strumenti per l'individuazione di situazioni di rischio;
attivare positive relazioni scuola-famiglia per la costruzione di percorsi educativi condivisi e per la definizione del patto di corresponsabilita' educativa. Ambito della conoscenza della disabilita' e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale
Il candidato deve dimostrare di saper lavorare in ambienti scolastici inclusivi, tenendo conto di tutte le forme di diversita'. A tal fine, deve dar prova di conoscere le diverse tipologie di disabilita' e di saper utilizzare le didattiche speciali per le disabilita' sensoriali, intellettive e della comunicazione in modo da:
osservare e valutare il funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS (versione «ICF Children and Youth Version»);
costruire il Profilo dinamico funzionale, predisporre e attuare i Piani educativi individualizzati e i Piani didattici personalizzati attraverso l'uso dell'ICF;
attuare interventi psico-educativi nei disturbi relazionali, comportamentali e della comunicazione;
conoscere le interazioni tra componenti emotive, motivazionali e metacognitive nell'apprendimento;
per la scuola primaria, conoscere i codici comunicativi dell'educazione linguistica e del linguaggio logico e matematico al fine di utilizzare strategie di intervento metacognitivo nelle difficolta' di apprendimento (lettura, problem solving, matematica, memoria, abilita' di studio);
per la scuola primaria, favorire la partecipazione degli alunni con disabilita' alle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'INVALSI Ambito organizzativo e della governance
Al fine di realizzare la governance dell'inclusione, il candidato deve possedere le seguenti competenze organizzative e relazionali:
promozione di una cultura inclusiva che, a partire dall'ICF, valorizzi le diversita' delle persone;
organizzazione di procedure finalizzate all'inclusione delle diversita' nella classe e nel sistema scuola: accoglienza, integrazione, individuazione dei bisogni educativi speciali, attivazione di modalita' organizzative in grado di rispondere alle esigenze di personalizzazione;
partecipazione alla costruzione di un curricolo inclusivo di istituto finalizzato all'individuazione degli elementi di essenzialita' accessibili a tutti gli alunni e collaborazione alla stesura del Piano annuale di inclusivita';
capacita' di lavorare in gruppo con gli operatori della scuola e con le famiglie, con altri professionisti e con gli operatori dei servizi sociali e sanitari per la costruzione di partnership e alleanze e per la progettazione di percorsi o di piani personalizzati;
attivazione della opportuna flessibilita' organizzativa in funzione dell'eta' degli alunni e della specifica disabilita' (laboratori, classi aperte, attivita' di compresenza, utilizzo di esperti);
conoscenza dei contesti informali di apprendimento e dell'associazionismo;
conoscenza del ruolo e delle funzioni dei CTI (Centri territoriali di inclusione), dei CTS (Centri territoriali di supporto) e dei Gruppi per l'inclusione scolastica.
 


ALLEGATO B - Griglia di valutazione prova orale scuola dell'infanzia - posto comune

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la padronanza dei campi di esperienza in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base ai criteri e sulla base dei punteggi di seguito indicati.

|=|==============|===================================|==============| | | Criteri | Descrittori | Punteggio | |=|==============|===================================|==============| | |Capacita' di |Inquadramento generale e specifico;| | | |progettazione |definizione delle diverse fasi | | | |didattica |della progettazione; realizzazione | | |1| |del percorso didattico; |Fino a 8 punti| | | |originalita' e pertinenza nella | | | | |trattazione | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Padronanza dei|Scelte metodologiche in relazione | | | |contenuti dei |all'argomento assegnato; | | | |campi di |individuazione dei linguaggi, dei | | | |esperienza in |metodi e delle risorse strumentali;| | |2|relazione alle|definizione delle azioni di |Fino a 8 punti| | |competenze |osservazione; riferimento alle | | | |metodologiche |Indicazioni nazionali per il | | | | |curricolo | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Competenza |Scelta ed utilizzo efficace delle | | | |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione | | | |delle |alla progettazione del percorso | | |3|tecnologie |didattico |Fino a 4 punti| | |dell'informa- | | | | |zione e della | | | | |comunicazione | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo | | | |con la |chiaro, coerente, argomentato, | | | |commissione |adeguato alle richieste; inquadra- | | | |sui contenuti |mento generale e specifico delle | | | |dell'argomento|tematiche oggetto di | | | |assegnato e |interlocuzione; conoscenza della | | |4|sui contenuti |normativa di settore |Fino a 5 punti| | |del programma | | | | |generale e | | | | |specifico | | | | |di cui | | | | |all'Allegato A| | | | |del Decreto | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Abilita' di |Capacita' di comprensione, di | | | |comprensione |argomentazione e di esposizione; | | | |scritta e |correttezza grammaticale e | | |5|produzione |sintattica; capacita' di utilizzare|Fino a 5 punti| | |orale in |correttamente espressioni di ordine| | | |______(livello|generale e professionale | | | |B2 QCER) | | | |=|==============|===================================|==============|

Griglia di valutazione prova orale scuola primaria - posto comune

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e le relative competenze didattiche. La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base ai criteri e sulla base dei punteggi di seguito indicati. L'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese viene conseguita dal candidato a cui viene attribuito un punteggio pari o superiore a 3 (tre) nella valutazione dell'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in inglese e delle relative competenze didattiche.

|=|==============|===================================|==============| | | Criteri | Descrittori | Punteggio | |=|==============|===================================|==============| | |Capacita' di |Inquadramento generale e specifico;| | | |progettazione |definizione delle diverse fasi | | | |didattica |della progettazione; realizzazione | | |1| |del percorso didattico; |Fino a 8 punti| | | |originalita' e pertinenza nella | | | | |trattazione | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Padronanza dei|Scelte metodologiche in relazione | | | |contenuti |all'argomento assegnato; individua-| | | |disciplinari |zione dei linguaggi, dei metodi e | | |2|in relazione |delle risorse strumentali; defini- |Fino a 8 punti| | |alle |zione delle azioni di verifica e | | | |competenze |valutazione; riferimento alle | | | |metodologiche |Indicazioni nazionali per il | | | | |curricolo | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Competenza |Scelta ed utilizzo efficace delle | | | |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione | | | |delle |alla progettazione del percorso | | |3|tecnologie |didattico |Fino a 4 punti| | |dell'informa- | | | | |zione e della | | | | |comunicazione | | | | |applicate alla| | | | |didattica | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo | | | |con la |chiaro, coerente, argomentato, | | | |commissione |adeguato alle richieste; | | | |sui contenuti |inquadramento generale e specifico | | | |dell'argomento|delle tematiche oggetto di | | |4|assegnato e |interlocuzione; conoscenza della |Fino a 5 punti| | |sui contenuti |normativa di settore | | | |del programma | | | | |generale e | | | | |specifico | | | | |di cui | | | | |all'Allegato A| | | | |al Decreto | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Abilita' di |Capacita' di comprensione, di | | | |comprensione |argomentazione e di esposizione; | | | |scritta e |correttezza grammaticale e | | | |produzione |sintattica; capacita' di utilizzare| | |5|orale in |correttamente espressioni di ordine|Fino a 5 punti| | |inglese |generale e professionale, | | | |(livello B2 |appropriate scelte didattico | | | |QCER) e compe-|metodologiche. | | | |tenza in | | | | |didattica | | | | |della lingua | | | | |inglese. | | | |=|==============|===================================|==============|

Griglia di valutazione prova orale scuola dell'infanzia - sostegno

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno ai bambini con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base ai criteri e sulla base dei punteggi di seguito indicati.

|=|==============|===================================|==============| | | Criteri | Descrittori | Punteggio | |=|==============|===================================|==============| | |Capacita' di |Inquadramento generale e specifico;| | | |progettazione |definizione delle diverse fasi | | |1|didattica |della progettazione; realizzazione |Fino a 8 punti| | | |del percorso didattico; | | | | |originalita' e pertinenza della | | | | |trattazione | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Definizione |Scelte metodologiche in relazione | | | |dell'ambiente |alla/e tipologia/e di disabilita'; | | | |di apprendi- |individuazione dei linguaggi, dei | | | |mento per una |metodi e delle risorse strumentali;| | |2|didattica |definizione delle attivita' educa- |Fino a 8 punti| | |inclusiva |tive e delle azioni di osservazione| | | | |in coerenza con il Piano educativo | | | | |individualizzato; riferimento ai | | | | |campi di esperienza delle Indica- | | | | |zioni nazionali per il curricolo | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Competenza |Scelta ed utilizzo efficace delle | | | |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione | | | |delle tecno- |alla progettazione del percorso | | | |logie |didattico inclusivo | | |3|dell'informa- | |Fino a 4 punti| | |zione e della | | | | |comunicazione | | | | |applicate alla| | | | |didattica | | | | |inclusiva | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo | | | |con la |chiaro, coerente, argomentato, | | | |commissione |adeguato alle richieste; inquadra- | | | |sui contenuti |mento generale e specifico | | |4|dell'argomento|delle tematiche oggetto di |Fino a 5 punti| | |assegnato e |interlocuzione; conoscenza della | | | |sui contenuti |normativa di settore | | | |del programma | | | | |generale e | | | | |specifico | | | | |di cui | | | | |all'Allegato A| | | | |del Decreto | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Abilita' di |Capacita' di comprensione, di | | | |comprensione |argomentazione e di esposizione; | | |5|scritta e |correttezza grammaticale e |Fino a 5 punti| | |produzione |sintattica; capacita' di utilizzare| | | |orale in |correttamente espressioni di ordine| | | |lingua _______|generale e professionale | | | |(livello B2 | | | | |QCER) | | | |=|==============|===================================|==============|

Griglia di valutazione prova orale scuola primaria - sostegno

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e le relative competenze didattiche speciali. La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base ai criteri e sulla base dei punteggi di seguito indicati. L'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese viene conseguita dal candidato a cui viene attribuito un punteggio pari o superiore a 3 (tre) nella valutazione della capacita' di comprensione e conversazione in inglese.

|=|==============|===================================|==============| | | Criteri | Descrittori | Punteggio | |=|==============|===================================|==============| | |Capacita' di |Inquadramento generale e specifico;| | | |progettazione |definizione delle diverse fasi | | |1|didattica |della progettazione; realizzazione |Fino a 8 punti| | | |del percorso didattico; | | | | |originalita' e pertinenza nella | | | | |trattazione | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Definizione |Scelte metodologiche in relazione | | | |dell'ambiente |alla/e tipologia/e di disabilita'; | | | |di apprendi- |individuazione dei linguaggi, dei | | | |mento per una |metodi e delle risorse strumentali;| | |2|didattica |definizione delle azioni di |Fino a 8 punti| | |inclusiva |verifica e valutazione in coerenza | | | | |con il Piano educativo | | | | |individualizzato; riferimento alle | | | | |Indicazioni nazionali per il | | | | |curricolo | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Competenza |Scelta ed utilizzo efficace delle | | | |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione | | | |delle tecno- |alla progettazione del percorso | | | |logie |didattico inclusivo | | |3|dell'informa- | |Fino a 4 punti| | |zione e della | | | | |comunicazione | | | | |applicate alla| | | | |didattica | | | | |inclusiva | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo | | | |con la |chiaro, coerente, argomentato, | | | |commissione |adeguato alle richieste; inquadra- | | | |sui contenuti |mento generale e specifico | | | |dell'argomento|delle tematiche oggetto di | | |4|assegnato e |interlocuzione; conoscenza della |Fino a 5 punti| | |sui contenuti |normativa di settore | | | |del programma | | | | |generale e | | | | |specifico | | | | |di cui | | | | |all'Allegato A| | | | |del Decreto | | | |-|--------------|-----------------------------------|--------------| | |Abilita' di |Capacita' di comprensione, di | | | |comprensione |argomentazione e di esposizione; | | | |scritta e |correttezza grammaticale e | | | |produzione |sintattica; capacita' di utilizzare| | | |orale in |correttamente espressioni di ordine| | |5|inglese |generale e professionale, |Fino a 5 punti| | |(livello B2 |appropriate scelte | | | |QCER) e compe-|didattico-metodologiche | | | |tenza in | | | | |didattica | | | | |speciale della| | | | |lingua inglese| | | |=|==============|===================================|==============|


 
Allegato C
Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-octies del Decreto Legge,
a) la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della presente tabella non puo' eccedere i settanta punti e, qualora superiore, e' ricondotta a tale limite massimo;
b) la somma delle valutazioni delle sezioni A, B e C non puo' superare i venti punti e, qualora superiore, e' ricondotta a tale limite massimo;
c) la valutazione della sezione D non puo' superare i 50 punti e, qualora superiore, e' ricondotta a tale limite massimo.
===================================================================== | | Tipologia | Punteggio | +=======+==============================+============================+ | A | Punteggio per il titolo di | | | | accesso alla procedura | | | | concorsuale | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | A.1 | Punteggio per il titolo di | | | | accesso alla procedura | | | |concorsuale a posto comune per| | | | la scuola dell'infanzia o | | | | primaria | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | A.1.1 |Abilitazione specifica, | Punti | | |diploma di istituto magistrale| - p ≤ 75: 0 punti | | |conseguito entro l'anno | | | |scolastico 2001/2002 o titolo | - p > 75: | | |di abilitazione conseguito | | | |all'estero riconosciuto dal | p-75 | | |Ministero dell'istruzione, | ----punti, arrotondati | | |dell'universita' e della | 5 | | |ricerca ai sensi del decreto | al secondo decimale | | |legislativo 9 novembre 2007, | dopo la virgola | | |n. 206, come modificato dal | | | |decreto legislativo 28 gennaio| ove p e' il voto del | | |2016, n. 15, recante | titolo di abilitazione | | |attuazione della direttiva | espresso in centesimi | | |2013/55/UE e dell'articolo 49 | | | |del decreto del Presidente | | | |della Repubblica 31 agosto | | | |1999, n. 394, e successive | | | |modificazioni, sulla base del | | | |punteggio conseguito. Le | | | |abilitazioni diversamente | | | |classificate sono riportate a | | | |100. Le eventuali frazioni di | | | |voto sono arrotondate per | | | |eccesso al voto superiore solo| | | |se pari o superiori a 0,50. | | | |Qualora non sia indicato il | | | |punteggio ovvero il giudizio | | | |finale non sia quantificabile | | | |in termini numerici, sono | | | |attribuiti Punti 1,56 | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | A.1.2 |In aggiunta al punteggio di | | | |cui al punto A.1.1, | | | |l'abilitazione specifica | | | |conseguita attraverso la | | | |laurea in Scienze della | | | |Formazione primaria ovvero | | | |attraverso altra laurea | | | |magistrale conseguita | | | |all'estero, riconosciuta dal | | | |Ministero dell'istruzione, | | | |dell'universita' e della | Punti 5 | | |ricerca ai sensi del decreto | | | |legislativo 9 novembre 2007, | | | |n. 206, come modificato dal | | | |decreto legislativo 28 gennaio| | | |2016, n. 15, recante | | | |attuazione della direttiva | | | |2013/55/UE e dell'articolo 49 | | | |del decreto del Presidente | | | |della Repubblica 31 agosto | | | |1999, n. 394, e successive | | | |modificazioni, comporta | | | |l'attribuzione di ulteriori | | | | | | | |Nel caso di abilitazioni per | | | |infanzia e primaria conseguite| | | |attraverso un unico percorso, | | | |il punteggio aggiuntivo di cui| | | |al presente punto e' | | | |attribuito a ciascuna delle | | | |relative procedure | | | |concorsuali. | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | A.2 | Punteggio per il titolo di | | | | accesso alla procedura | | | | concorsuale a posti di | | | | sostegno alle classi con | | | | alunne ed alunni con | | | | disabilita' | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | A.2.1 |Diploma di specializzazione | Punti | | |sul sostegno per lo specifico | - p ≤ 75: 0 punti | | |grado di istruzione o titolo | | | |di specializzazione estero | - p > 75: | | |riconosciuto valido dal | | | |Ministero dell'istruzione, | p-75 | | |dell'universita' e della | ----punti, arrotondati | | |ricerca ai sensi del decreto | 5 | | |legislativo 9 novembre 2007, | al secondo decimale | | |n. 206, come modificato dal | dopo la virgola | | |decreto legislativo 28 gennaio| | | |2016, n. 15, recante | ove p e' il voto del | | |attuazione della direttiva | titolo di abilitazione | | |2013/55/UE e dell'articolo 49 | espresso in centesimi | | |del decreto del Presidente | | | |della Repubblica 31 agosto | | | |1999, n. 394, e successive | | | |modificazioni, sulla base del | | | |punteggio conseguito. Le | | | |specializzazioni diversamente | | | |classificate sono riportate a | | | |100. Le eventuali frazioni di | | | |voto sono arrotondate per | | | |eccesso al voto superiore solo| | | |se pari o superiori a 0,50. | | | |Qualora non sia indicato il | | | |punteggio ovvero il giudizio | | | |finale non sia quantificabile | | | |in termini numerici, sono | | | |attribuiti Punti 1,56 | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | A.2.2 |In aggiunta al punteggio di | | | |cui al punto A.2.1, la | | | |specializzazione specifica | | | |conseguita attraverso la | | | |frequenza di percorsi di | | | |specializzazione tramite | | | |procedure selettive pubbliche | | | |per titoli ed esami, anche | | | |qualora conseguita all'estero | | | |e riconosciuta dal Ministero | | | |dell'istruzione, | | | |dell'universita' e della | Punti 5 | | |ricerca ai sensi del decreto | | | |legislativo 9 novembre 2007, | | | |n. 206, come modificato dal | | | |decreto legislativo 28 gennaio| | | |2016, n. 15, recante | | | |attuazione della direttiva | | | |2013/55/UE e dell'articolo 49 | | | |del decreto del Presidente | | | |della Repubblica 31 agosto | | | |1999, n. 394, e successive | | | |modificazioni, comporta | | | |l'attribuzione di ulteriori | | | | | | | |Nel caso di specializzazioni | | | |conseguite attraverso un unico| | | |percorso per piu' gradi, il | | | |punteggio aggiuntivo di cui al| | | |presente punto e' attribuito a| | | |ciascuna delle relative | | | |procedure concorsuali. | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B | Punteggio per i titoli | | | |professionali, culturali e di | | | |servizio ulteriori rispetto al| | | | titolo di accesso | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.1 |Inserimento nella graduatoria | | | |di merito di un precedente | | | |concorso ordinario per titoli | Punti 3,5 | | |ed esami per lo specifico | | | |posto, per ciascun titolo | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.2 |Diploma di laurea, laurea | | | |specialistica o laurea | | | |magistrale costituente titolo | | | |di accesso alle classi di | Punti 2,5 | | |concorso A-24 e A-25 per la | | | |lingua inglese (si valuta un | | | |solo titolo) | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.3 |Diploma di laurea, laurea | | | |specialistica o laurea | | | |magistrale o diploma ISEF | | | |costituente titolo di accesso | Punti 2,5 | | |alle classi di concorso A-48 e| | | |A-49 per scienze motorie (si | | | |valuta un solo titolo) | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.4 |Diploma di laurea, laurea | | | |specialistica o laurea | | | |magistrale; diploma accademico| | | |di II livello o diploma di | | | |conservatorio costituente | Punti 2,5 | | |titolo di accesso alle classi | | | |di concorso A-29, A-30, A-55 e| | | |A-56 di ambito musicale (si | | | |valuta un solo titolo) | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.5 |Diploma di laurea, laurea | | | |specialistica, laurea | | | |magistrale, diploma accademico| | | |di vecchio ordinamento e | Punti 2 | | |diploma accademico di II | | | |livello, non altrimenti | | | |valutati, per ciascun titolo | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.6 |Laurea triennale nelle classi | | | |di laurea L-11 e L-12, purche'| | | |il piano di studi abbia | | | |ricompreso 24 crediti nei | | | |settori scientifico | | | |disciplinari L-LIN 01 ovvero | Punti 1,5 | | |L-LIN 02 e 36 crediti nei | | | |settori scientifico | | | |disciplinari L-LIN 11 ovvero | | | |L-LIN 12, non cumulabile con | | | |il punteggio di cui al punto | | | |B.2 | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.7 |Abilitazione all'insegnamento | | | |con metodo didattico | Punti 1 | | |Montessori, Pizzigoni o | | | |Agazzi, per ciascun titolo | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.8 |Ulteriore abilitazione sullo | Punti 2 | | |specifico posto | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.9 |Dottorato di ricerca; diploma | | | |di perfezionamento equiparato | | | |per legge o per statuto e | | | |ricompreso nell'allegato 4 nel| Punti 5 | | |Decreto del Direttore Generale| | | |per il personale della scuola | | | |31 marzo 2005, per ciascun | | | |titolo | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | |Abilitazione scientifica | | | B.10 |nazionale a professore di I o | Punti 5 | | |II fascia, per ciascun titolo | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.11 |Attivita' di ricerca | | | |scientifica sulla base di | | | |assegni ai sensi dell'articolo| | | |51, comma 6, della legge 27 | | | |dicembre 1997 n. 449, ovvero | Punti 5 | | |dell'articolo 1, comma 14, | | | |della legge 4 novembre 2005 n.| | | |230, ovvero dell'articolo 22 | | | |della legge 30 dicembre 2010, | | | |n. 240, per ciascun titolo | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.12 |Diploma di specializzazione | | | |universitario di durata | Punti 1,5 | | |pluriennale | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.13 |Titolo di specializzazione sul| | | |sostegno alle alunne ed alunni| | | |con disabilita' (non | Punti 1,5 | | |valutabile per le procedure | | | |concorsuali sul sostegno) | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.14 |Titolo di perfezionamento | | | |all'insegnamento in CLIL | | | |conseguito ai sensi | | | |dell'articolo 14 del DM | Punti 1,5 | | |249/2010 ovvero titolo | | | |abilitante all'insegnamento in| | | |CLIL in un Paese UE | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.15 |Certificazione CeClil o | | | |certificazione ottenuta a | | | |seguito di positiva frequenza | | | |dei percorsi di | | | |perfezionamento in CLIL di cui| | | |al Decreto del Direttore | | | |Generale per il personale | | | |scolastico 16 aprile 2012, n. | Punti 1 | | |6 o per la positiva frequenza | | | |di Corsi di perfezionamento | | | |sulla metodologia CLIL della | | | |durata pari a 60 CFU, purche' | | | |congiunti alla certificazione | | | |nella relativa lingua | | | |straniera di livello almeno B2| | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.16 |Certificazioni linguistiche di| | | |livello almeno C1 in lingua | | | |straniera conseguite ai sensi | | | |del decreto del Ministro | | | |dell'istruzione, | | | |dell'universita' e della | | | |ricerca 7 marzo 2012, prot. | C1 Punti 2 | | |3889, pubblicato sulla G.U. n.| C2 Punti 3 | | |79 del 3 marzo 2012 ed | | | |esclusivamente presso gli Enti| | | |certificatori ricompresi | | | |nell'elenco degli Enti | | | |certificatori riconosciuti dal| | | |Miur ai sensi del predetto | | | |decreto | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.17 |Diploma di perfezionamento | | | |post diploma o post laurea, | | | |master universitario di I o II| | | |livello, corrispondenti a 60 | Punti 0,5 | | |CFU con esame finale, per un | | | |massimo di tre titoli, | | | |conseguiti in tre differenti | | | |anni accademici | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | B.18 |Titolo di specializzazione in | | | |italiano L2 di cui | | | |all'articolo 3, comma 2, e | Punti 1,5 | | |all'allegato A al DM 25 | | | |febbraio 2016, n. 92 | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | C | Pubblicazioni | | | | (Massimo punti 3) | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | C.1 |Per ciascun libro o parte di | | | |libro, dai contenuti inerenti | | | |ai percorsi della scuola | | | |dell'infanzia e primaria | | | |ovvero alle aree trasversali | | | |della pedagogia, della | | | |didattica e della didattica | Punti 1 | | |inclusiva o dell'utilizzo | | | |delle Tecnologie per | | | |l'informazione e la | | | |comunicazione nella didattica,| | | |purche' risulti evidente | | | |l'apporto individuale del | | | |candidato | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | C.2 |Per ciascun articolo dai | | | |contenuti inerenti alla | | | |specifica classe di concorso | | | |ovvero alle aree trasversali | | | |della pedagogia, della | | | |didattica e della didattica | Punti 0,2 | | |inclusiva o dell'utilizzo | | | |delle Tecnologie per | | | |l'informazione e la | | | |comunicazione nella didattica,| | | |pubblicato su riviste | | | |ricomprese negli elenchi ANVUR| | +-------+------------------------------+----------------------------+ | D | Titoli di servizio | | +-------+------------------------------+----------------------------+ | D.1 |Servizio di insegnamento | | | |prestato, su posto comune e di| | | |sostegno, nel solo grado per | | | |cui si procede alla | | | |valutazione, nelle scuole | | | |statali o paritarie e nelle | | | |istituzioni convittuali | | | |statali. Il servizio prestato | Punti 5 | | |nei percorsi di istruzione dei| Per ciascun anno di | | |Paesi UE e' valutato ove | servizio | | |riconducibile alla | | | |specificita' del posto. Il | | | |servizio a tempo determinato | | | |e' valutato ai sensi | | | |dell'articolo 11, comma 14, | | | |della legge 3 maggio 1999, n. | | | |124. | | +-------+------------------------------+----------------------------+

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR.
h) Cun: Consiglio universitario nazionale;
i) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
l) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
m) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico rese ad esaurimento dall'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 3

Concorso straordinario

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, bandito in ciascuna regione, e' riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
 
Art. 4

Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all'art. 8 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'art. 9.
 
Art. 5

Bando di concorso

1. Il bando e' adottato dal direttore generale per il personale scolastico e disciplina:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 6;
b) il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7;
c) l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 8;
d) le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
e) i documenti richiesti per l'assunzione;
f) l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Art. 6

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualita' di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), e' richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Sono altresi' ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141 come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226.
4. Il bando disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso.
5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
 
Art. 7

Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o piu' delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 6. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' posto alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna procedura (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per cui si concorre, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.
7. Il bando puo' prevedere l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in caso di esiguo numero di domande.
 
Art. 8

Prova orale

1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell'infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all'Allegato A e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. La prova orale per la scuola dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione di cui all'art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza didattica.
5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui all'Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno agli allievi con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola dell'infanzia valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui all'art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche e della competenza didattica.
 
Art. 9

Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la commissione di valutazione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 30 punti e a 70 punti.
2. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali, sono riportati nelle griglie di valutazione di cui all'Allegato B.
3. La commissione di valutazione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti, ai sensi della tabella di cui all'Allegato C.
 
Art. 10

Graduatorie di merito straordinarie regionali

1. La commissione di valutazione, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale.
2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui all'art. 8.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1-quater lettera b) del decreto-legge, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma 1-decies, del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
 
Art. 11

Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell'art. 16.
3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua straniera prescelta dai candidati, contestualmente alla formazione della commissione, si procede alla nomina, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, ai sensi dell'art. 14, salvo che tra i componenti della commissione stessa non vi sia un laureato in lingue.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale.
7. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267. Non e' possibile richiedere l'esonero dal servizio.
 
Art. 12

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari, svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
b) per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari, appartenere al settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
b) per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
 
Art. 13

Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio, per almeno cinque anni, su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
3. Per la scuola primaria costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della lingua inglese.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b) aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita';
d) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
e) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;
f) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;
g) laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purche' il piano di studi abbia ricompreso ventiquattro crediti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e trentasei crediti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12;
h) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;
i) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56.
5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.
 
Art. 14

Requisiti dei componenti aggregati

1. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle lingue straniere previste devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento di una delle lingue previste. Per la scuola primaria, la lingua e' esclusivamente l'inglese.
2. In caso di indisponibilita' di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
 
Art. 15

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente
e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni di valutazione, inoltre:
a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
 
Art. 16

Formazione delle commissioni di valutazione

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalita' on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonche' dei docenti del comparto scuola, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e l'insussistenza delle condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni di cui all'art. 15. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:
a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 12;
b) per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 13;
c) per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1;
d) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 15. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 15, comma 2, lettera b) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
e) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
f) l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
g) il curriculum vitae;
h) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
7. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 13, comma 4.
8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze della lingua straniera partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti dichiarano il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 14.
9. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.
10. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione, al Cun, relativamente ai professori universitari;
11. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonche', in caso di necessita', i componenti aggregati.
12. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti internet degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal dirigente preposto all'USR.
13. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalita' di cui al presente articolo.
14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle stesse.
 
Art. 17

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 18
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo Unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
 
Art. 19

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 17 ottobre 2018

Il Ministro: Bussetti
 
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