Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120
Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario e in particolare l'articolo1, comma 91;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione
delle spese di intercettazione

1. Dopo l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
«Art. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). - 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.

Note all'art. 1:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A) , modificato dal presente decreto
legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
giugno 2002, n. 139, S.O.
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
«Art. 168 (L) - (Decreto di pagamento delle spettanze
agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di
custodia). - 1. La liquidazione delle spettanze agli
ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e'
effettuata con decreto di pagamento, motivato, del
magistrato che procede.
2. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle
parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo
provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto e' titolo
provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto
sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di
reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del
segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico
ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini
dell'opposizione.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
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