Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122 |
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l'articolo 1, commi 18 e 19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del 13 settembre 2018; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili
1. All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.».
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2017, n. 154: «18. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana; b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato e' necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonche' comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati; c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita', quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita' meno gravose. 19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo A). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 3. (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere; c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale; f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza, nonche' quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale; i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova , nonche' le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale; i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale; l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327; o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni; p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno; [q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;] r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189; s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189; t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti gia' iscritti; u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia. ». |
| Art. 2
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»; b) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita. 2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, ovvero di rescissione del giudicato o a norma degli articoli 669 e 673 , del codice di procedura penale; b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale; c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione; d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia; e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile; f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile; g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato; h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato; i); l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo; l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato. 3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo. 4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.» «Art. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni). - Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: a) per morte della persona alla quale si riferiscono; b) alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale. ». |
| Art. 3
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) le parole: «Art. 15 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15 (L-R)»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).»; b) all'articolo 19: 1) le parole: «Art. 19 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 19 (L-R)»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 15 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 15 (L-R) (Ufficio iscrizione). - 1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L). 2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 1. 3. L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge. 4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto. 5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43. 6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorita' competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha emesso il provvedimento. 7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.» Art. 19 (L-R) (Ufficio centrale). - 1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza; d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarita'; g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. 2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi. 2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. 2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. 3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia. 4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15. 5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L). 5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri di condanna; b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea; c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad apolidi; e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e apolidi; f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo; g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati membri, per fini diversi da un procedimento penale. 6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attivita' di supporto: a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali; c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri. ». |
| Art. 4
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 23 e' abrogato; b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»; 2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»; 3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»; 4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»; 5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»; 6) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»; c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati; d) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa; 2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»; e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»; f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»; g) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4. 3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. 4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta. 5. Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39. 6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18: a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39; b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo; c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione. 7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale. 8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1. 9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo; 10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»; h) all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»; i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»; l) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). - 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita' delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. 3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, nonche' le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni e' stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e' acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5. 5. Le modalita' tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. 6. La consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni.»; m) all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 24, 25-bis, 25-ter, 27, 228-bis, 33 e 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 24 (L) (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. 01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta). - 1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali; f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate; m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; n). 1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo 2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore. «Art. 25-bis (Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro). - 1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. 2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.» «Art. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato). - 1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda; c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; f ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; f quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.» «Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. 2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. 3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte: a) nel casellario giudiziale; b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.» «Art. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato). - 1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per le modalita' telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. 4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.» «Art. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002). - 1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).». |
| Art. 5
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie
1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L - R)»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).»
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 47 (L-R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale). - 1. Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni. 1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L). 2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale e' quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.». |
| Art. 6
Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»; b) all'articolo 51, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del titolo e dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.» «Art. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico). - 1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico. 1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.». |
| Art. 7
Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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