Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124
Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere g), h) e r);
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta';
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, recante attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'articolo 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle norme sull'ordinamento
penitenziario in tema di trattamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.»;
b) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.
3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu' posti.
4. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu' posti.
5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, e' preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu' posti.
6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e' garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.
7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»;
c) all'articolo 8 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.
Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.».
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1975, n. 212, S.O., come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 5 (Caratteristiche degli edifici penitenziari). -
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo
tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o
internati.
Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali
per le esigenze di vita individuale e di locali per lo
svolgimento di attivita' lavorative, formative e, ove
possibile, culturali, sportive e religiose.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 8 (Igiene personale). - E' assicurato ai detenuti
e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi
igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri
oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.
Nelle camere di pernottamento i servizi igienici,
adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio
separato, per garantire la riservatezza.
In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il
periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.
Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto
soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.».
 
Art. 2

Modifiche alle norme sull'ordinamento
penitenziario in tema di lavoro penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Lavoro). - 1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della liberta' devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresi', essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato.
3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
4. Presso ogni istituto penitenziario e' istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicita', provvede a:
a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilita' lavorative possedute, e privilegiando, a parita' di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis;
b) individuare le attivita' lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);
c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).
8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunita' di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata e' data adeguata pubblicita' con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui e' situato l'istituto.
10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attivita' lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.
11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.
12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attivita' di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attivita' lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'attivita' in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.
13. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche' per l'assunzione della qualita' di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita' derivanti da condanne penali o civili.
15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.»;
b) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'art. 20,» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente:
«Art. 20-ter (Lavoro di pubblica utilita'). - 1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilita', tenendo conto anche delle specifiche professionalita' e attitudini lavorative.
2. La partecipazione ai progetti puo' consistere in attivita' da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunita' montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attivita' relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.
3. Le attivita' di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.
4. La partecipazione a progetti di pubblica utilita' deve svolgersi con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.
6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attivita' all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilita' svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilita' svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonche' del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
7. Il numero e la qualita' dei progetti di pubblica utilita' promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorita' nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalita' stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.»;
d) all'articolo 21, comma 4-bis, le parole: «la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20»;
e) all'articolo 21, comma 4-ter, sono soppressi il primo periodo e, al secondo periodo, la parola «inoltre»;
f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Determinazione della remunerazione). - 1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.»;
g) all'articolo 25-bis, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.»;
h) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
«Art. 25-ter (Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali). - 1. L'amministrazione penitenziaria e' tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.»;
i) all'articolo 46 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono piu' sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.»;
l) all'articolo 74, quinto comma, il numero 3) e' abrogato.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalita' connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, le parole: «d'intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con ANPAL».
4. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attivita' all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 20-bis (Modalita' di organizzazione del lavoro).
- 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la
direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la
specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e
concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti,
d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite,
a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se
necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o
private ed acquistando le relative progettazioni.
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove
la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie
anche mediante apposite convenzioni da stipulare con
imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete
di distribuzione commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i
privati che commissionano forniture all'Amministrazione
penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato e a quelle di contabilita' speciale,
effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le
consuetudini vigenti.
4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n.
971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 maggio 1920, n. 1908.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere
disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei
condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 13
dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati possono essere
assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle
vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni
caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti
e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del
presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto
compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.».
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro
penitenziario). - 1. Sono istituite le commissioni
regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute
dal provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per
la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio
interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai
rappresentanti, in sede locale, delle associazioni
imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai
rappresentanti della regione che operino nel settore del
lavoro e della formazione professionale e da un
rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni,
come sopra individuate, non spetta la corresponsione di
alcun compenso, gettoni di presenza, indennita', rimborsi
spese e altri emolumenti comunque denominati.
2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla
base di direttive, dai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni
regionali per il lavoro penitenziario nonche' le direzioni
dei singoli istituti.
3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione
penitenziaria devono essere quantitativamente e
qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di
ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella
predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono
separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni
interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.
4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresi'
indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso
imprese pubbliche o private associazioni cooperative
nonche' i posti relativi alle produzioni che imprese
private o associazioni cooperative intendono organizzare e
gestire direttamente all'interno degli istituti.
5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed
indica il piano di lavoro in relazione al numero dei
detenuti, all'organico del personale civile e di polizia
penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.
6. La tabella, che puo' essere modificata secondo il
variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale
sono approvati dal provveditore regionale
dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione
regionale per il lavoro penitenziario.
7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le
attivita' lavorative che possono aver esecuzione in luoghi
a sicurezza attenuata.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 46 (Assistenza post-penitenziaria). - I detenuti
e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo
di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e
per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera e'
agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in
collaborazione con gli enti indicati nell'articolo
precedente.
I dimessi affetti da gravi infermita' fisiche o da
infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati, per la
necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla
tutela della sanita' pubblica.
Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o
che non sono piu' sottoposti a misura di sicurezza
detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui
all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta
nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.».

- Si riporta il testo dell'art. 74 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354. Cosi' come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 74 (Consigli di aiuto sociale). - Nel capoluogo
di ciascun circondario e' costituito un consiglio di aiuto
sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un
magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del
tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui
designato, da un magistrato di sorveglianza, da un
rappresentante della regione, da un rappresentante della
provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile
dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un
suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente
dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato
dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti
penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei
componenti nominati dal presidente del tribunale fra i
designati da enti pubblici e privati qualificati
nell'assistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalita'
giuridica, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero di
grazia e giustizia e puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la
loro opera gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, puo'
essere disposta la fusione di piu' consigli di aiuto
sociale in un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti
del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza
penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:
1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di
cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge
23 maggio 1956, n. 491;
3) (abrogato).
4) con i fondi ordinari di bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio
dell'ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti
del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e
dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le
assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente
e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre
contribuzioni ricevute dall'ente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le
modalita' del funzionamento del consiglio di aiuto sociale,
che delibera con la presenza di almeno sette componenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 (Attribuzioni degli
organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e
decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e
servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4,
lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n.
274, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 6 (Attribuzioni dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti
con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario
nazionale). - 1. Sono affidate ai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni
in materia di rapporti con gli enti locali, con le regioni
e con il servizio sanitario nazionale:
a) pianificazione ed attuazione di programmi di
intervento in materia di sanita', di formazione
professionale, di avviamento al lavoro, di attivita'
scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i
detenuti e gli internati, nonche' in materia di formazione
professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti
sottoposti a misure privative e limitative della liberta';
b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa
per le materie indicate nella lettera a), con particolare
riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcooldipendenti
sottoposti a misure privative e limitative della liberta',
eccettuati gli atti di rilevanza nazionale;
c) pianificazione ed attuazione dei programmi di
intervento, d'intesa con ANPAL, per concrete iniziative in
materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e
limitative della liberta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n.
231):
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- (Omissis).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
(Omissis).».
 
Art. 3

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, pari a complessivi euro 530.000 per l'anno 2018, ad euro 2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro 3.530.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 4:
- La legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2017, n. 154.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 475, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O):
«475. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo
penale e dell'ordinamento penitenziario.».
 
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