Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2018 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2018
Attuazione del Titolo IV-bis, Capo I, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento.



IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, cosi' come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;
Visto, in particolare, il Titolo IV-bis, Capo I, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e, segnatamente, gli articoli 34-bis, comma 6, e 34-ter, comma 2, in virtu' dei quali la Banca d'Italia definisce modalita' e termini per l'invio delle informazioni da parte degli schemi di carte di pagamento necessarie alla verifica del rispetto di taluni obblighi,

E m a n a
il seguente provvedimento:

Il regolamento (UE) n. 751/2015 (di seguito «regolamento») si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo delle carte di pagamento attraverso una riduzione del costo di accettazione delle stesse nonche' tramite la definizione di regole di condotta che accrescano la concorrenza in tale segmento di mercato.
Il regolamento stabilisce pertanto dei massimali al valore delle commissioni interbancarie che possono essere applicate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) in relazione all'utilizzo di carte di pagamento. Lascia tuttavia agli Stati membri la possibilita' di prevedere che, al ricorrere di determinate condizioni, per le operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, si possa fare ricorso a una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie piu' flessibile.
Tali opzioni sono state esercitate dal legislatore italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che, in attuazione del regolamento, ha introdotto un nuovo Titolo IV-bis, Capo I, all'interno del decreto legislativo n. 11/2010, prevedendo cosi' una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie basata: i) sulla media del valore delle operazioni di pagamento nazionali effettuate nell'anno di riferimento piuttosto che sul valore della singola operazione di pagamento, fino a dicembre 2020 (art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010); ovvero ii) su un ammontare fisso - pari a euro 0,05 - eventualmente in combinazione con una parte percentuale, senza alcun limite di tempo (art. 34-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 11/2010).
Inoltre, con l'obiettivo di accrescere l'utilizzo delle carte per i pagamenti di importo limitato, i nuovi articoli 34-bis, comma 4, e 34-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010 prevedono che le commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento nazionali, sia con carte di debito che di credito, di importo inferiore a 5 euro, siano ridotte rispetto a quelle applicate alle altre operazioni.
In linea con quanto stabilito dal regolamento, resta fermo l'obbligo, in caso di mancato utilizzo delle citate opzioni, di non applicare commissioni bancarie superiori allo 0,2% e allo 0,3% del valore di ciascuna operazione di pagamento effettuata, rispettivamente, con carta di debito o di credito.
Per poter verificare il rispetto del menzionato obbligo posto a carico del PSP, il decreto legislativo n. 11/2010 richiede il coinvolgimento dello schema di carte di pagamento nel calcolo delle commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento effettuate all'interno del predetto schema. Anche la verifica del rispetto dell'obbligo di applicazione di una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro si basa su informazioni e dati elaborati dallo schema. Il decreto legislativo n. 11/2010, dunque, pone in capo agli schemi di carte di pagamento obblighi di reporting nei confronti della Banca d'Italia.
Il presente provvedimento, applicabile agli schemi di carte di pagamento che prestano i propri servizi nel territorio della Repubblica e la cui governance authority ha sede legale ubicata in Italia o in un altro Stato membro, individua dunque, in attuazione dei citati articoli 34-bis e 34-ter del decreto legislativo n. 11/2010, le informazioni e i dati che detti schemi sono tenuti a notificare alla Banca d'Italia, nonche' la tempistica e le modalita' di trasmissione delle segnalazioni per consentire la verifica del rispetto dei massimali alle commissioni interbancarie.
Il regolamento stabilisce anche una serie di obblighi di condotta, alcuni dei quali indirizzati direttamente agli schemi di carte di pagamento. Per consentire un controllo efficace del rispetto di tali previsioni, in linea con l'art. 13 del regolamento, il provvedimento individua le informazioni che la governance authority dello schema deve trasmettere alla Banca d'Italia. Al fine di ridurre gli oneri in capo agli operatori, tale comunicazione andra' effettuata una tantum e andra' aggiornata solo in caso di cambiamenti relativi alle informazioni comunicate.
Per facilitare il dialogo con gli operatori, tutte le informazioni summenzionate devono essere trasmesse alla Banca d'Italia tramite l'ufficio di rappresentanza che gli schemi operanti in Italia sono tenuti a istituire. Laddove espressamente richiesto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento devono essere certificate da un revisore indipendente. Il requisito dell'indipendenza verra' valutato tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Negli altri casi indicati nel provvedimento, la certificazione potra' essere effettuata anche dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita'.

CAPITOLO I
Disposizioni generali
1.1 Ambito di applicazione.
Il presente provvedimento si applica agli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale in Italia o in un altro Stato membro e che offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica per il tramite di:
i) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un contratto di partecipazione allo schema stesso;
ii) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un contratto di licenza per l'emissione di carte di pagamento e/o di convenzionamento delle operazioni di pagamento;
iii) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un accordo commerciale - diverso da quelli sub i) e ii) - per l'utilizzo e l'accettazione di carte di pagamento recanti il marchio di pagamento dello schema;
iv) partner di carta multimarchio in cobranding o agenti che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un accordo commerciale per l'emissione di carte di pagamento recanti anche il marchio di pagamento dello schema.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 751/2015, alle operazioni di cui al servizio previsto dall'art. 2, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. «cash-back»), si applicano i Capitoli II, III e IV del presente provvedimento.
Ai fini del calcolo della commissione interbancaria applicabile alle operazioni previste nel capoverso precedente, si considera come valore complessivo quello risultante dalla somma tra l'importo dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi e l'importo del contante fornito al pagatore dal beneficiario. 1.2 Ufficio di rappresentanza.
Gli schemi di carte di pagamento che gia' offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza e a darne comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) denominazione legale e indirizzo dell'ufficio di rappresentanza;
b) persone responsabili dell'ufficio di rappresentanza e relativi recapiti;
c) indirizzo di posta elettronica certificata.
Gli schemi di carte di pagamento che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza e a darne comunicazione alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia. Tale comunicazione dovra' contenere le informazioni di cui al capoverso precedente.
Qualsiasi cambiamento delle informazioni trasmesse ai sensi del presente paragrafo deve essere comunicato alla Banca d'Italia senza indugio.
Le comunicazioni trasmesse ai sensi del presente paragrafo devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.
L'ufficio di rappresentanza e' responsabile della trasmissione alla Banca d'Italia di tutte le comunicazioni previste dal presente provvedimento. 1.3 Schemi di carte di pagamento a tre parti.
Ai fini dell'applicazione dei Capitoli II, III e IV del presente provvedimento, gli schemi di carte di pagamento di cui al precedente Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv), sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una copia dell'accordo stipulato con il partner di carta multimarchio in cobranding o con l'agente indicando, in particolare, il modello di remunerazione concordato.
Gli schemi di carte di pagamento che gia' offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al precedente capoverso alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.
Gli schemi di carte che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al primo capoverso alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'. 1.4 Definizioni.
Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 751/2015, nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Per «governance authority» si intende l'organo decisionale, l'organizzazione o l'entita' responsabile del funzionamento dello schema di carte di pagamento.
Per «soggetti terzi» si intendono i soggetti che trasmettono allo schema di carte di pagamento informazioni relative alle operazioni effettuate con carte di pagamento recanti il marchio di pagamento dello schema, diversi dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni facenti parte della stessa persona giuridica o dello stesso gruppo cui appartiene lo schema.

CAPITOLO II
Disposizioni in materia di operazioni nazionali
basate su carte di debito a uso dei consumatori
2.1 Ambito di applicazione.
Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento per le operazioni nazionali basate su carte di debito a uso dei consumatori.
Il presente Capitolo si applica anche agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv), in cui e' previsto lo scambio di una commissione interbancaria o altra forma di remunerazione avente oggetto o effetto analogo.
Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii). 2.2 Commissione interbancaria media ponderata.
Gli schemi di carte di pagamento possono applicare la commissione interbancaria media ponderata di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento (UE) n. 751/2015 fino al 9 dicembre 2020, fermo restando in ogni caso l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro. 2.2.1 Relazione illustrativa.
Gli schemi di carte di pagamento che intendono applicare la commissione interbancaria di cui al precedente paragrafo 2.2 trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente l'indicazione delle categorie individuate ai fini del calcolo della commissione interbancaria, precisando i settori merceologici, le tipologie di beneficiario, le classi di importo, in linea con i criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita'; le operazioni di pagamento di importo inferiore a 5 euro sono considerate una categoria autonoma. 2.2.2 Altre informazioni.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria media ponderata che indichi per ciascuna categoria di cui al paragrafo 2.2.1:
la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
l'importo medio dell'operazione;
la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario;
e) dichiarazione che attesti che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato A. 2.3 Commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro per operazione.
Gli schemi di carte di pagamento possono applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 euro, anche in combinazione con una percentuale massima non superiore allo 0,2%, nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5. 2.3.1 Relazione illustrativa.
Gli schemi di carte di pagamento che intendono applicare la commissione interbancaria di cui al precedente paragrafo 2.3 trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente l'indicazione delle categorie individuate ai fini del calcolo della commissione interbancaria, precisando i settori merceologici, le tipologie di beneficiario, le classi di importo, in linea con i criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita'; le operazioni di pagamento di importo inferiore a 5 euro sono considerate una categoria autonoma. 2.3.2 Altre informazioni.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri per ciascuna categoria di cui al paragrafo 2.3.1:
la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
l'importo medio dell'operazione;
la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario;
e) dichiarazione che attesti che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato B. 2.4 Commissione interbancaria applicabile in caso di mancato utilizzo delle metodologie di calcolo di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3.
Gli schemi di carte di pagamento che non intendono applicare le commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 applicano la commissione in conformita' all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5. 2.4.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri:
la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
l'importo medio dell'operazione;
la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 751/2015;
e) dichiarazione che attesti che i massimali sulle commissioni interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione e che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato C. 2.5 Disposizioni comuni. 2.5.1 Periodo di riferimento.
I valori di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 sono calcolati su base annuale.
Il periodo di riferimento per il calcolo delle commissioni interbancarie ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare precedente a quello in cui trovano applicazione le commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3.
Le commissioni interbancarie calcolate dallo schema di carte di pagamento in linea con i paragrafi 2.2 e 2.3 si applicano a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento e hanno effetto per i dodici mesi successivi.
Il periodo di riferimento per il primo calcolo delle commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 per gli schemi di carte di pagamento che gia' offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica ha inizio il 1° gennaio 2018 e termina il 31 dicembre 2018.
La commissione interbancaria media ponderata applicata a decorrere dal 1° aprile 2020 ha effetto fino al 9 dicembre dello stesso anno. 2.5.2 Modalita' di trasmissione delle informazioni.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.
Le informazioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 devono essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2.4.1 entro il 30 aprile di ciascun anno solare tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.
Le informazioni di cui al paragrafo 2.4.1 devono essere certificate dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita'; le informazioni relative all'applicazione della commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5 devono, tuttavia, essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

CAPITOLO III
Disposizioni in materia di operazioni nazionali
basate su carte di credito a uso dei consumatori
3.1 Ambito di applicazione.
Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento per le operazioni nazionali basate su carte di credito a uso dei consumatori.
Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv), in cui e' previsto lo scambio di una commissione interbancaria o altra forma di remunerazione avente oggetto o effetto analogo.
Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii). 3.2 Commissione interbancaria.
Gli schemi di carte di pagamento applicano la commissione di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5. 3.2.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali con carte di credito a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri:
la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
l'importo medio dell'operazione;
la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 751/2015;
e) dichiarazione che attesti che i massimali sulle commissioni interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione e che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato D. 3.3 Modalita' di trasmissione delle informazioni.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 3.2.1 entro il 30 aprile di ciascun anno solare tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.
Le informazioni di cui al paragrafo 3.2.1 devono essere certificate dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita'; le informazioni relative all'applicazione della commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5 devono, tuttavia, essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

CAPITOLO IV
Disposizioni in materia di operazioni
transfrontaliere basate su carte di debito
e carte di credito a uso dei consumatori
4.1 Ambito di applicazione.
Il presente Capitolo si applica alle commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e di credito a uso dei consumatori.
Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iv), in cui e' previsto lo scambio di una commissione interbancaria o altra forma di remunerazione avente oggetto o effetto analogo.
Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii). 4.2 Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e carte di credito a uso dei consumatori.
Gli schemi di carte di pagamento applicano le commissioni interbancarie di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4 del regolamento (UE) n. 751/2015. 4.2.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) numero e valore delle operazioni di pagamento transfrontaliere cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;
b) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri:
la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
l'importo medio dell'operazione;
la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto dei limiti di cui agli articoli 3, comma 1, e 4 del regolamento (UE) n. 751/2015;
c) dichiarazione che attesti che i massimali sulle commissioni interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato E per le operazioni con carte di debito e quello contenuto nell'allegato F per le operazioni con carte di credito. 4.3 Modalita' di trasmissione delle informazioni.
Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 4.2 entro il 30 aprile di ciascun anno solare tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.
Le informazioni di cui al paragrafo 4.2.1 devono essere certificate dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita'.

CAPITOLO V
Altre disposizioni
5.1 Ambito di applicazione.
Il presente Capitolo si applica a tutti gli schemi di carte di pagamento di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1.
Il presente Capitolo si applica alle operazioni effettuate con carte di pagamento a uso dei consumatori e a quelle effettuate con carte aziendali. 5.2 Obblighi di reporting. 5.2.1 Prima notifica.
Gli schemi di carte di pagamento che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica comunicano alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia, le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale della governance authority, gruppo di appartenenza;
b) ove esistente, autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attivita' di sorveglianza;
c) regole degli schemi di carte di pagamento che indichino i livelli di commissioni interbancarie applicabili;
d) regole degli schemi di carte di pagamento che attestino il rispetto degli articoli 5; 6; 8, paragrafi 1, 3, 4 e 6; 10, paragrafo 1; 11, paragrafi 1 e 2, di cui al Capo III del regolamento (UE) n. 751/2015;
e) regole degli schemi di carte di pagamento o altre evidenze documentali che attestino il rispetto dell'art. 7, paragrafi 1, 3 e 4 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
f) per gli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale ubicata nel territorio della Repubblica, una relazione che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 751/2015 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1093/2010. Tale relazione e' certificata da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135;
g) elenco dei soggetti terzi;
h) caratteristiche distintive per l'emissione di carte aziendali. 5.2.2 Notifiche successive.
Qualora intervengano cambiamenti alle informazioni rese ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1, lo schema di carte di pagamento ne informa senza indugio la Banca d'Italia. 5.2.3 Disciplina transitoria.
Gli schemi di carte di pagamento che gia' offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica effettuano la comunicazione di cui al paragrafo 5.2.1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Alle notifiche successive alla predetta data si applica il paragrafo 5.2.2. 5.2.4 Modalita' di trasmissione delle informazioni.
Le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.

CAPITOLO VI
Disposizioni finali
6.1 Entrata in vigore.
Il presente provvedimento entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Governatore: Visco
 
Allegato A
Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate
con carte di debito in caso di utilizzo della media ponderata

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito per le commissioni interbancarie non superiori a
0.05 euro

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito in caso di mancato utilizzo delle metodologie di
calcolo di cui agli Allegati A e B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate
con carte di credito

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Schema segnaletico applicabile alle operazioni transfrontaliere
effettuate con carte di debito

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F
Schema segnaletico applicabile alle operazioni transfrontaliere
effettuate con carte di credito

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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