Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 2 agosto 2018
Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante Modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 59, 64 e 90;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate»;
Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271, che, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012, ha stabilito le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell' art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012, n. 794, recante «approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;
Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 64, comma 20, ed all'art. 90 della legge n. 238/2016, all'emanazione di norme sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome in data 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1
Scopo e ambito di applicazione

Il presente decreto ministeriale, di seguito decreto, disciplina, in attuazione dell'art. 64, comma 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di seguito legge, il sistema di controllo e vigilanza dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ai sensi dell'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche.
 
Allegato 1
Documentazione da allegare all'istanza ai fini dell'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge n. 238/2016
A) Organismi di controllo pubblici.
1) Procedura di controllo e certificazione
Istruzioni per la redazione della procedura di controllo e certificazione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, ai sensi dell'art. 64, comma 2, della legge. Requisiti strutturali - Struttura organizzativa e alta direzione (punto 5.1).
Descrizione della struttura, dei compiti, delle responsabilita' e dei poteri della direzione (le persone che hanno l'autorita' e la responsabilita' sulle politiche di funzionamento), del personale di certificazione, del funzionamento dei comitati e delle regole formali per l'assegnazione degli incarichi. Quando le funzioni di controllo e certificazione sono svolte da un'unita' organizzativa autonoma nell'ambito di un ente pubblico con finalita' istituzionali diverse la descrizione della struttura deve comprendere la descrizione delle linee di autorita' e delle relazioni con gli organi dell'Ente stesso. Requisiti per le risorse - Personale dell'organismo di controllo (punto 6.1).
La procedura deve definire i criteri:
a) per la valutazione della competenza (istruzione e esperienza) specifica per i compiti e i ruoli svolti del personale per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
b) del programma di formazione iniziale specifica per il personale di cui al punto a);
c) del programma di formazione-addestramento periodica sui processi di controllo certificazione specifici.
Descrivere i criteri (es. competenza specifica) e le modalita' (es. rotazione del personale) di assegnazione degli incarichi del personale nonche' la loro formalizzazione (proposta - accettazione).
Il personale deve in ogni caso sottoscrivere un documento contenente i seguenti impegni:
a) rispetto delle regole definite dall'organismo di controllo, comprese quelle relative alla riservatezza ed all'indipendenza da interessi commerciali e di altro tipo;
b) dichiarazione di qualsiasi precedente e/o attuale associazione diretta o indiretta, con:
1) un fornitore o progettista di prodotti, o
2) un erogatore o sviluppatore di servizi, o
3) un operatore o sviluppatore di processi,
c) dichiarazione di una qualsiasi situazione di cui sia a conoscenza che possa generare un conflitto di interessi;
d) dichiarazione di non intraprendere alcun rapporto di lavoro e/o consulenza e/o commerciale nei confronti dei clienti sottoposti al controllo.
La procedura descrive, inoltre, le modalita' di tenuta e aggiornamento delle registrazioni riguardanti il personale coinvolto nel processo di controllo e certificazione:
a) nome ed indirizzo;
b) posizione lavorativa ricoperta;
c) livello d'istruzione e qualifica professionale;
d) esperienza e formazione-addestramento;
e) valutazione della competenza;
f) monitoraggio delle prestazioni;
g) abilitazioni acquisite nell'ambito dell'organismo di controllo;
h) data del piu' recente aggiornamento di ciascuna registrazione. Requisito di processo - Valutazione (punto 7.4).
La procedura descrive, le modalita' con la quale e' eseguito il controllo, in funzione del Piano di controllo e del disciplinare di produzione della DO/IG (es. la stima delle rese, modalita' di estrazione degli operatori, modalita' di campionamento, etc.). Requisito di processo - Decisione relativa alla certificazione (punto 7.6).
Il Comitato di certificazione e' composto da personale che non sia stato coinvolto nell'iter di valutazione. Requisito di processo - Documentazione riguardante la certificazione (punto 7.7).
La procedura deve prevedere che il documento ufficiale rilasciato all'operatore deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo;
b) la data in cui la certificazione e' stata rilasciata (la data non deve essere anteriore a quella in cui e' stata completata la decisione relativa alla certificazione);
c) il nome e l'indirizzo dell'operatore cliente;
d) il campo di applicazione della certificazione;
e) il termine o la data di scadenza della certificazione, se la certificazione scade dopo un periodo stabilito;
f) qualsiasi altra informazione richiesta dalla DO.
La documentazione ufficiale di certificazione deve comprendere la firma o altra autorizzazione definita della(e) persona(e) dell'organismo di controllo incaricata(e) di tale responsabilita'. Requisito di processo - Elenco dei prodotti certificati (punto 7.8).
La procedura deve prevedere la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti certificati per operatore. Requisito di processo - Registrazioni (punto 7.12).
La procedura deve descrivere i controlli necessari per l'identificazione, la conservazione, la protezione, l'accessibilita', l'eliminazione delle registrazioni per dimostrare che tutti i requisiti del processo di controllo e certificazione sono stati soddisfatti; Requisito di processo - Reclami e ricorsi (punto 7.13).
La procedura deve descrivere il processo documentato implementato (inclusi i termini) per la presentazione, valutazione e decisione dei reclami e ricorsi. B) Organismi di controllo privati.
1. Numero e data del Certificato di accreditamento.
2. Statuto e Atto Costitutivo.
3. Organigramma funzionale e nominativo.
4. Elenco nominativo del personale ispettivo.
5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati.
6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:
a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita';
b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attivita' di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione;
c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo.
7. Dichiarazione da parte del responsabile legale, di impegno per assicurare:
a. che l'organismo di controllo non svolga ne' direttamente ne' indirettamente attivita' di consulenza nei confronti degli operatori controllati;
b. l'idoneita' morale, l'imparzialita' e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione; prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
i. la rotazione del personale impiegato nell'attivita' di controllo, prevedendo almeno che:
gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive.
 
Art. 2
Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
b) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
c) «ufficio territoriale» l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato;
d) «Regioni e PP.AA.»: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) «categorie di operatori della filiera vitivinicola»: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, etichettatori, intermediari e altri specifiche categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie, inseriti nel sistema di controllo;
f) «DO», «DOP», «DOCG» e «DOC»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;
g) «IG», «IGP» e «IGT»: le sigle utilizzate per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica;
h) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e i Sistemi informativi regionali, ove presenti;
i) «organismo di controllo/organismi di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l'autorita' competente ha delegato compiti di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 c ss..mm.., e che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'art. 5 di detto regolamento;
j) «fascicolo di controllo»: insieme delle informazioni e dei documenti funzionali all'attivita' di controllo di cui dispongono gli organismi di controllo, relativi a ogni operatore immesso nel sistema di controllo e alle attivita' di tale operatore;
k) «vigilanza»: complesso delle attivita' svolte dall'autorita' competente, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell'organismo di controllo nell'espletamento dei compiti delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi;
l) «BdV»: l'acronimo di Banca dati Vigilanza istituita ai sensi decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
m) «schedario viticolo»: lo strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, parte integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
n) «registro telematico»: il registro tenuto con modalita' telematiche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell' impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;
o) «imbottigliamento»: la definizione riportata all'art. 56 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009;
p) «operazioni di etichettatura»: apposizione sui prodotti gia' imbottigliati delle informazioni sui recipienti;
q) «R.U.C.I.»: Registro unico dei controlli ispettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2015.
 
Allegato 2
Indicazioni per la redazione del piano e dello schema dei controlli
dei vini a DO e dei vini a IG e per l'esecuzione dei relativi
controlli
a) Scopo.
Il piano di controllo si compone di una parte descrittiva e dello schema dei controlli.
Le attivita' di controllo e certificazione sono svolte in conformita' alla normativa vigente comunitaria e nazionale che disciplina i vini a DO e a IG, con particolare riferimento al potenziale viticolo, alla tenuta del registro telematico e della contabilita' di cantina, alle pratiche ed ai trattamenti enologici, alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici ed organolettici, alle regole d'etichettatura e di presentazione dei vini, alla gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO, ivi compresi gli specifici disciplinari di produzione dei vini DO e IG. b) Criteri per l'esecuzione dei controlli.
Le attivita' di verifica della conformita' dei vini a DO e a IG, sono basate sulle seguenti azioni obbligatorie:
a) acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della DO e della IG, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla DO e alla IG;
b) conoscenza della reale situazione della DO e della IG: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato;
c) controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa rispetto alle scritture contabili annotate nel registro telematico finalizzati al riscontro della rispondenza quantitativa rispetto alle movimentazioni e alle operazioni di imbottigliamento dei vini a DO e IG e destinati alla DO e IG;
d) controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di certificazione dei prodotti destinati alla DO con il relativo rilascio dei certificati di idoneita' per i vini a DO.
L'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto, individua preliminarmente, separatamente per ciascuna DO e IG, gli operatori da sottoporre a controllo ispettivo annuale tramite sorteggio, secondo i criteri che seguono:
a) viticoltori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) i cui vigneti sono iscritti allo schedario viticolo nazionale e che hanno presentato la dichiarazione vendemmiale (rivendicazione delle uve) entro il termine previsto dalla normativa vigente;
b) intermediari di uve destinate alla vinificazione - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione.
L'organismo di controllo svolge le attivita' di controllo nel periodo della vendemmia/vinificazione e comprendono anche la verifica dei requisiti ampelografici;
c) vinificatori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che hanno presentato la dichiarazione di produzione (scelta vendemmiale) entro il termine previsto dalla normativa vigente.
L'organismo di controllo svolge le attivita' di controllo preferibilmente nel periodo della vinificazione e previa verifica dell'effettiva presenza prodotti vitivinicoli destinati alla DO/ rivendicati a IG;
d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso.
L'organismo di controllo svolge le attivita' di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza prodotti vitivinicoli destinati alla DO/rivendicati a IG;
e) gli imbottigliatori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) iscritti all'organismo di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza di vino gia' certificato e atto alla DO/ rivendicato a IG;
f) altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) iscritti all'organismo di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza del prodotto vitivinicolo atto o gia' certificato alla DO/ rivendicato a IG.

Parte di provvedimento in formato grafico

1 Il campione e' da estrarre dal bacino dei viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente campagna da superfici iscritte esclusivamente ad IG allo schedario viticolo nazionale.

Le suindicate percentuali della tabella sono ridotte del 50% per le filiere a DO con numero di operatori complessivo assoggettato al sistema di controllo nell'anno precedente inferiore a 20.
Fermo restando il rispetto complessivo delle percentuali di operatori da sottoporre a controllo indicate nella tabella di cui al paragrafo precedente, gli organismi di controllo possono individuare gli operatori da sottoporre a controllo annuale, per ciascuna categoria, fino ad un massimo di operatori pari a 1/5 delle percentuali di riferimento, con metodi non casuali, sulla base di un sistema di analisi del rischio che tiene conto dei seguenti criteri:
NC gravi emesse nei tre anni precedenti a carico di determinati operatori;
eventi climatici avversi attestati da dichiarazioni di calamita' naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento;
risultati conosciuti dei controlli delle Autorita' competenti;
valore economico della DO/IG interessata;
dimensioni e assetto organizzativo dell'impresa;
livelli di produzione certificata dell'impresa nell'ultimo triennio.
Gli organismi di controllo comunicano all'ICQRF, preventivamente al sorteggio, i criteri utilizzati per ciascuna DO o IG e forniscono evidenza della rilevanza del criterio ai fini dell'analisi del rischio, che sara' oggetto di valutazione in fase di vigilanza. c) Elementi dello schema di controllo.
Lo schema deve essere predisposto secondo la struttura che segue.
1. Soggetti.
Gli operatori presenti nella filiera del vino a DO e ad IG, facenti parte di una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate:
a) viticoltori - Imprese dotate di vigneti che provvedono alla produzione di uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009;
b) intermediari di uve destinate alla vinificazioni - Imprese che, ai sensi del DM 30 giugno 1995, provvedono all'acquisto e alla vendita di uve da vino, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta e si notificano all'ICQRF che non effettuano alcuna trasformazione;
c) vinificatori - Imprese che provvedono alla trasformazione di uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009;
d) intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG - Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita vino e sono iscritte all'organismo di controllo che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento;
e) imbottigliatori / etichettatori - Imprese che provvedono all'imbottigliamento ed, eventualmente, all'etichettatura ovvero alla sola operazione di etichettatura dei vini DO e IG e sono iscritte all'organismo di controllo.
L'organismo di controllo provvede, in considerazione di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, all'individuazione di ulteriori categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie e le include nello schema dei controlli.
2. Fase di processo.
Per ciascun soggetto viene definita la/e fase/i di processo in cui svolge la propria attivita'.
3. Requisiti.
Per ciascuna fase di processo sono indicati i parametri che devono essere rispettati per poter partecipare al circuito della produzione della DO o IG, previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa UE e nazionale.
4. Dati e documentazione.
Insieme della documentazione, su qualsiasi supporto disponibile, relativa a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, necessaria all'organismo fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo e certificazione.
5. Attivita' di controllo.
Individuazione - previa acquisizione e valutazione dei dati e della documentazione di cui al punto 4 - delle minime attivita' di verifica da svolgere a carico di ognuna delle categorie di soggetti della filiera sorteggiati:
a) viticoltori - Verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva, in particolare dei requisiti ampelografici delle superfici vitate e della superficie reale dei vigneti in funzione della stima della resa di uva per ettaro rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione;
b) intermediari di uve destinate alla vinificazione - Verifica dei requisiti tecnici e ampelografici rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione;
c) vinificatori - Verifica dei requisiti di processo rispetto a quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione;
d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG - Verifica dei requisiti di processo rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione;
e) imbottigliatori - Verifica di rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura; campionamento di vino confezionato gia' certificato, per la verifica di rispondenza dei requisiti analitici e/o organolettici accertati per la singola partita di vino imbottigliata e confezionata laddove previsti. In particolare, la rispondenza dei requisiti analitici e' fatta rispetto alla certificazione d'idoneita' originariamente emessa per ciascuna partita a DO dall'organismo di controllo, fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla vigente normativa e dal metodo di analisi.
Il Comitato di certificazione degli organismi di controllo - coerentemente ai requisiti previsti al punto 6.1. della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - deve valutare la conformita' degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e, se previsti, a quelli organolettici stabiliti dal disciplinare.
La rispondenza dei requisiti organolettici e' valutata rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare.
Tutte le attivita' di controllo sono eseguite in presenza della parte.
L'organismo di controllo provvede, in considerazione di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, all'individuazione di eventuali ulteriori attivita' di controllo a carico dei soggetti rientranti nella filiera vitivinicola regolamentata e le include nel piano dei controlli.
L'organismo di controllo provvede all'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici, per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera b), della legge. In ogni caso, il campione di operatori da sottoporre a verifica, ai fini della valutazione della conformita' ai parametri chimico-fisici e organolettici stabiliti dal disciplinare, non puo' essere inferiore al 30% gli operatori che movimentano o commercializzano prodotto a DO.
6. Tipo e entita' del controllo.
Nello schema si riportano l'entita' minima delle verifiche, nonche' la relativa tipologia di controllo:
ispettivo (indicato nel piano con la lettera «I»), comprensivo anche di un controllo a campione, pertinente la verifica dei requisiti nell'ambito della specifica fase di processo, dei dati e della documentazione e/o
analitico sul vino gia' certificato o atto alla DO e rivendicato ad IG (indicato con la lettera «A»).
7. Non conformita' (NC).
Per ciascun requisito individuato dallo specifico disciplinare di produzione il piano dei controlli riporta l'elencazione delle possibili non conformita'. La non conformita' e' generata da un mancato soddisfacimento dei requisiti specificati.
8. Gravita' della non conformita'.
Per non conformita' lieve si intendono irregolarita' di tipo formale che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito ne' sul mantenimento della tracciabilita';
Per non conformita' gravi si intendono le irregolarita' non risolvibili che hanno effetti irreversibili - sostanziali o documentali - sulla materia prima e/o sul prodotto finito, ivi compresa la perdita di tracciabilita' ovvero non conformita' gia' considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive.
9. Trattamento.
Per trattamento si intende il complesso delle azioni finalizzate alla gestione del prodotto e/o del processo a seguito della non conformita' accertata a carico dei soggetti, ivi comprese le comunicazioni alle autorita' competenti.
10. Azione correttiva.
Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese dai soggetti al fine di eliminare le cause di non conformita' accertate.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Sistema di controllo

1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG.
2. Il Ministero delega i compiti di controllo ad uno o piu' organismi di controllo ed e', altresi', l'autorita' responsabile della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'art. 64, commi 1, 2 e 17, della legge.
3. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'ICQRF.
4. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino e' effettuata da organismi di controllo iscritti nell' «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo», di cui all'art. 64, comma 3, della legge.
5. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata secondo le modalita' stabilite nell'art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge e dell'art. 4 del decreto.
6. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.
7. Ogni produzione riconosciuta, comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, e' soggetta al controllo di un solo organismo di controllo, salvo il caso di cui all'art. 64, comma 14, ultimo periodo.
 
Allegato 3

Criteri per l'applicazione delle tariffe e modalita' di pagamento

L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG deve contenere il dettaglio delle voci di spesa sostenute dall'organismo di controllo relativamente allo svolgimento delle attivita' di verifica documentale, ispettiva e analitica.
La fatturazione e' effettuata:
per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati;
per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione, sui quantitativi di uve venduti;
per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato o sui quantitativi di prodotto per i quali e' richiesta la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo;
per gli intermediari di vini sfusi, sui quantitativi di prodotto venduti, destinati alla DO e IG o gia' certificati;
per gli imbottigliatori sui quantitativi di vino imbottigliati a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento.
Nel caso di imbottigliamento di vino oggetto di riclassificazione o declassamento, la tariffa applicate e' quella relativa alla DO o IG effettivamente imbottigliata, decurtata delle quote gia' versate dalle precedenti categorie di operatori.
L'etichettatore e' esonerato dal pagamento della tariffa a meno che non chieda la certificazione del vino a DO che intende etichettare.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture devono essere emesse entro e non oltre un anno dall'esecuzione delle attivita' di controllo e certificazione.
Le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a DO, sono costituite dalla tariffa applicata del laboratorio scelto dall'organismo di controllo.
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili sono a carico del soggetto richiedente il quale individua il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.
Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi e quelle per le analisi di revisione sono poste a consuntivo a carico della parte soccombente e devono essere commisurate agli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle rispettive attivita', nonche' al valore del prodotto da certificare.
Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema. TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI

Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFE PER LE ANALISI

Parte di provvedimento in formato grafico

Modalita' di pagamento.
Il pagamento sara' effettuato direttamente all'organismo di controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l'organismo di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, per ciascuna delle categorie ricoperte.
Analoga modalita' potra' essere eseguita nel caso di cantine cooperative.
 
Art. 4
Scelta dell'organismo di controllo

1. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o della IG e, per le denominazioni o indicazioni gia' riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero.
2. In assenza dei Consorzi di tutela, le Regioni e PP.AA., nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni delle uve e del vino rivendicati, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero, per ciascuna DO e IG, l'organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. Nel caso di denominazioni interregionali e nel caso di mancato accordo, la scelta e' effettuata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la maggiore produzione di uve e di vino rivendicati, con riferimento alla media dell'ultimo biennio.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all'ICQRF, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, l'organismo di controllo scelto per la singola DO o IG.
 
Allegato 4

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

Iscrizione nell'elenco, autorizzazione, revoca e sospensione degli
organismi di controllo

1. L'organismo di controllo che intende proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche, presenta apposita istanza al Ministero, ai sensi dell'art. 64, comma 3, della legge, unitamente alla documentazione indicata nell' allegato 1 e redatta secondo le istruzioni ivi previste.
2. L'organismo di controllo scelto per il controllo della specifica DO o IG presenta all'ICQRF, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, un'istanza di autorizzazione, unitamente al certificato di accreditamento aggiornato, se organismo di controllo privato, alla procedura di controllo e certificazione aggiornata, se organismo di controllo pubblico, al piano di controllo e al tariffario, per ciascuna DO e IG per la quale e' richiesta l'autorizzazione.
3. Il piano di controllo si compone di una parte generale, facente esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 2, e di un'eventuale parte speciale contenente disposizioni specifiche di controllo rese necessarie dal disciplinare di produzione di ciascuna DO/IG ovvero dalla scelta di effettuare controlli analitici e organolettici a campione per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera b) della legge.
4. Il tariffario e' redatto secondo i criteri previsti dall'allegato 3.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali puo' svolgerli. L'autorizzazione e' rilasciata dall'ICQRF entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
6. L'autorizzazione ha durata triennale ed e' rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata ai sensi dell'art. 64, commi 12, 13 e 14, della legge. In caso di riconoscimento di nuove DO o IG, la relativa autorizzazione all'organismo di controllo avra' la medesima scadenza delle autorizzazioni gia' rilasciate per il triennio in corso.
7. La documentazione di cui all'art. 64, comma 5, della legge e' approvata con apposito provvedimento in caso di modifica della stessa nel corso del triennio di validita' dell'autorizzazione a seguito di presentazione di istanza motivata, dimostrando la preventiva comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto o alla Regioni e PP.AA. competenti.
8. Ai sensi dell'art. 64, comma 7, l'autorizzazione puo' essere sospesa in caso di:
a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorita' competente;
d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
e) adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
9. La sospensione, a seconda della gravita' dei casi, puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, e' sottoposto, in ogni caso, ad attivita' di vigilanza da parte dell'ICQRF.
10. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di:
a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
b) tre provvedimenti di sospensione, ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
11. La revoca e' immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attivita' di controllo fino a sostituzione. Nelle altre ipotesi, la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilita' di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
12. In caso di revoca immediata, i soggetti legittimati di cui all'art. 64, commi 12, 13 e 14, comunicano, nel termine di venti giorni, la scelta del nuovo organismo di controllo.
13. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta ovvero una singola sede operativa dell'organismo di controllo.
14. Prima della scadenza del triennio, i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 64, commi 12, 13 e 14 della legge, possono, a seguito di provvedimenti di sospensione o a seguito di ordinanza ingiunzione emessa per gli illeciti di cui all'art. 80 della legge, scegliere un altro organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. La nuova scelta deve essere comunicata all'ICQRF per l'apertura del nuovo procedimento di autorizzazione.
15. L'ICQRF comunica ai soggetti legittimati di cui all'art. 64, commi 12, 13 e 14 i provvedimenti rilevanti ai fini dei commi 8 e 11.
16. L'ICQRF pubblica, sul sito internet del Ministero, i piani di controllo e i tariffari approvati e cura la tenuta dell'elenco di cui all'art. 64, comma 4 della legge.
17. Gli organismi di controllo sono cancellati dall'elenco di cui all'art. 64, comma 4, in caso di revoca e se, al termine del quarto anno di iscrizione nello stesso, non sono stati scelti per effettuare il controllo di alcuna DO o IG. In caso di revoca, la nuova iscrizione nell'elenco puo' essere richiesto solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla cancellazione.
18. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG puo' avvalersi, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 64, comma 4, della legge. In tal caso le relative attivita' devono essere svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, sulla base di una convenzione. L'organismo di controllo autorizzato e' responsabile delle attivita' affidate ad altro organismo di controllo. Le attivita' di certificazione non possono essere affidate a terzi.
 
Allegato 5
DATI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA
SULLA DO O IG NELL'ANNO PRECEDENTE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6
Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo assicurano per l'intera durata dell'autorizzazione:
a) la verifica dell'idoneita' morale, dell'imparzialita' e dell'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione; prevedendo anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi e per quest' ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
b) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
c) che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
d) che il ruolo di valutazione sia distinto dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
e) l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
f) l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
g) una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
h) la rotazione del personale impiegato nell'attivita' di controllo, compreso il personale addetto al prelievo dei campioni, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive.
2. Gli organismi di controllo comunicano al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione.
3. Gli organismi di controllo non svolgono ne' direttamente ne' indirettamente attivita' di consulenza e di servizi, ivi compreso la fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici.
4. Il personale degli organismi di controllo nello svolgimento dell'attivita' di controllo e' incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale.
5. Gli organismi di controllo utilizzano esclusivamente i laboratori di analisi autorizzati dal Ministero.
6. L'accertamento di non conformita' comporta l'applicazione puntuale del livello di gravita' e del trattamento previsto dal piano di controllo autorizzato.
7. In caso di subentro, nel corso dell'anno, da parte di altro organismo nell'attivita' di controllo e certificazione, a ciascuno degli organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro.
8. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, gli organismi di controllo hanno, inoltre, l'obbligo di:
a) comunicare all'ICQRF e, per gli aspetti di competenza, alle Regioni e PP.AA., territorialmente competenti, i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogniqualvolta sia richiesto;
b) deliberare, entro quindici giorni lavorativi, la non conformita' rilevata nel corso delle verifiche;
c) di decidere i ricorsi entro trenta giorni dalla presentazione;
d) trasferire i fascicoli di controllo all'organismo di controllo subentrante entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione e concludere le attivita' di controllo in corso;
e) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorita' di cui all'art. 3.
 
Art. 7
I soggetti della filiera vitivinicola

1. L'attivita' di controllo e certificazione per i vini a DO e IG e' svolta dagli organismi di controllo su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e con le modalita' stabiliti nei rispettivi piani di controllo e nei tariffari approvati.
2. Ai sensi dell'art. 64, comma 16, della legge, tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione.
3. La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG.
4. Gli imbottigliatori e gli etichettatori, per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'organismo di controllo autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura.
5. L'organismo di controllo assoggetta al controllo anche gli imbottigliatori esteri ove previsto dal piano dei controlli della singola DO/IG.
6. Il piano dei controlli approvato e il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, sono resi disponibili ai soggetti della filiera vitivinicola interessata anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell'organismo di controllo.
7. L'organismo di controllo deve tenere un elenco aggiornato dei soggetti iscritti.
 
Art. 8
Attivita' di controllo e certificazione

1. Gli organismi di controllo svolgono l'attivita' di controllo e certificazione nel rispetto del piano di controllo e del tariffario approvato, delle norme cogenti, delle istruzioni impartite dall'autorita' competente e delle procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema, per gli organismi privati, e nella procedura di controllo e certificazione, per gli organismi pubblici.
2. L'organismo di controllo verifica la conformita' ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e la rintracciabilita' del prodotto a DO e IG certificato e destinato alla certificazione e assicura la corrispondenza dei quantitativi certificati o destinati alla certificazione con le risultanze della contabilita' ufficiale.
3. L'organismo di controllo, per ciascuna DO o IG controllata, deve assicurare l'evidenza documentale delle azioni e delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato. Tale documentazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti c deve essere trasmessa all'organismo di controllo subentrante, in caso di revoca dell'autorizzazione o nuova scelta effettuata dai soggetti legittimati.
4. Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale e' determinato tramite sorteggio. L'estrazione del campione deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria della filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'allegato 2 del decreto.
5. Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare di sorteggio e sia per assicurare lo svolgimento dei controlli nel periodo piu' funzionale al controllo stesso.
6. L'organismo di controllo trasmette all'ICQRF gli elenchi degli operatori assoggettati, suddivisi per categoria, alla specifica DO e IG indicando quelli oggetto di sorteggio per l'anno solare in corso.
7. Il Comitato di certificazione dell'organismo di controllo, in caso di non conformita' rilevata nell'ambito del piano dei controlli di una specifica DO e IG, valuta l'impatto della non conformita' anche rispetto ai requisiti dei disciplinari delle DO e a IG coesistenti sulla stessa unita' vitata nonche' rispetto alla possibilita' di eventuali riclassificazioni e declassamenti ad altra DO o IG.
8. Ai fini della certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge e le relative norme attuative. In caso di giudizio di idoneita', l'organismo di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita.
9. Gli imbottigliatori di vini DOCG e DOC richiedono i contrassegni all'organismo di controllo autorizzato o al Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato a tal fine dal organismo di controllo autorizzato.
10. L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto nel registro telematico, consegna i contrassegni richiesti o autorizza alla consegna il Consorzio di tutela riconosciuto, se delegato.
11. Gli organi di controllo ufficiali tengono conto, ai fini della programmazione delle attivita' di controllo, delle verifiche eseguite dagli organismi di controllo e dei relativi esiti, attraverso la consultazione del R.U.C.I.
 
Art. 9

Acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e
certificazione

1. L'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa.
2. I soggetti esonerati di cui al precedente comma possono chiedere l'accesso ai servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN.
3. L'operatore aggiorna il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del carico e il rilascio della certificazione.
4. In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri o Paesi terzi, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento.
5. Gli imbottigliatori, qualora non siano previsti termini piu' restrittivi dal decreto 20 marzo 2015, n. 293, aggiornano il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto.
6. Gli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere assolti dall'operatore con la trasmissione all'organismo di controllo, nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti direttamente al consumatore finale con i riferimenti alla certificazione di idoneita', per i casi in cui e' prevista. In tal caso, restano fermi gli obblighi aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.
 
Art. 10
Oneri informativi a carico dell'organismo di controllo

1. L'organismo di controllo comunica all'operatore interessato la non conformita' rilevata nel corso delle verifiche, entro cinque giorni dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione.
2. Le comunicazioni di non conformita' sono redatte secondo il modello di cui all'allegato 4 del decreto e devono dettagliatamente indicare il trattamento, l'azione correttiva, i termini entro i quali e' verificata e le modalita' di risoluzione della stessa, la facolta' per l'operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione, nonche' il termine di presentazione, che non puo' essere fissato oltre il trentesimo giorno dalla notifica all'operatore della non conformita'.
3. L'organismo di controllo comunica all'ufficio territoriale competente le non conformita' gravi deliberate dal Comitato di certificazione, entro venti giorni lavorativi dalla verifica. In tali casi, l'organismo di controllo deve tempestivamente informare l'ufficio territoriale competente del ricorso eventualmente presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito, ai sensi dell'art. 79 della legge.
4. L'ufficio territoriale informa sollecitamente l'organismo di controllo dei provvedimenti adottati in esito alle comunicazioni di cui al comma 3.
5. Le non conformita' lievi, avverso le quali non e' stato presentato ricorso ovvero in caso di rigetto del ricorso presentato, che non sono state risolte nelle modalita' e nei tempi indicati dall'organismo di controllo, diventano gravi a seguito di deliberazione del Comitato di certificazione.
6. L'organismo di controllo comunica mensilmente all'ICQRF le non conformita' lievi diventate definitive per assenza di ricorso o per rigetto del ricorso nonche' i dati relativi alle verifiche a carico di operatori con esito positivo.
7. L'organismo di controllo comunica al soggetto interessato e alla Regione e Provincia Autonoma competente qualsiasi non conformita' riconducibile al vigneto e al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo. Le Regioni e PP.AA., entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformita', verificano l'aggiornamento e la validita' del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformita'. Le comunicazioni di non conformita' effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la compagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge.
8. Gli eventuali disallineamenti, che non costituiscono una violazione del disciplinare di produzione, sono comunicati alle Regioni e PP.AA., ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge, e all'interessato.
9. All'organismo di controllo e' fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro telematico nonche' per l'inserimento dei dati nella BdV.
10. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'art. 41, comma 1, della legge i dati relativi alla quantita' di prodotto a DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiate dai soci del Consorzio medesimo. I medesimi Consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dci soci.
11. L'organismo di controllo deve fornire al Consorzio di tutela, di cui all'art. 41, comma 4, della legge i dati relativi alla quantita' di prodotto DO e IG (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiale precedente a carico di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG anche se non soci del Consorzio di tutela.
12. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BdV.
13. L'organismo di controllo e' tenuto a trasmettere all'ICQRF e alle Regioni e PP.AA. competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, una relazione sulle criticita' riscontrate durante l'anno precedente, nello svolgimento delle attivita' di certificazione e controllo, corredata dai dati previsti nell'allegato 5.
14. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente degli organismi di controllo.
 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.
2. Il decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, e' abrogato.
3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 774
 
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