Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 settembre 2018 |
Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che detta disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 133, che dispone il trasferimento al Ministero della salute dell'Osservatorio di cui all'art. 7, comma 10, del citato decreto-legge n. 158 del 2012; Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, che istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; Visto il Capo III del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con il quale sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA); Visto, in particolare, l'art. 9-bis che, al comma 1, dispone che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo; Considerato che il comma 2 del richiamato art. 9-bis recita che «con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilita', la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute"»; Considerato che l'art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 stabilisce che «e' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto»; Considerato che il comma 1-bis dell'art. 9 del menzionato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dispone che «nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo" (DGA)»; Considerato che il comma 5 del richiamato art. 9-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 lascia fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Considerato, in particolare, che il comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi; Ritenuto opportuno inserire nei tagliandi delle lotterie istantanee indicazioni sul telefono verde nazionale attivo per i disturbi legati al gioco d'azzardo; Sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella seduta del 13 settembre 2018;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee. |
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Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Contenuto del testo delle avvertenze
1. I tagliandi cartacei devono riportare nell'area dedicata, sul fronte, la dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute» e la dicitura «puo' causare dipendenza patologica» e, sul retro, la dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute» e le diciture «il gioco d'azzardo e' vietato ai minori di 18 anni» e «telefono verde nazionale 800 55 8822 per i disturbi legati al gioco d'azzardo». 2. Per le lotterie telematiche il messaggio deve essere visibile, fino all'attivazione del gioco, in un'area dedicata che viene automaticamente visualizzata attraverso una apposita finestra «popup» sull'interfaccia grafica. Tale finestra deve riprodurre la dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute», la dicitura «puo' causare dipendenza patologica» e la dicitura «telefono verde nazionale 800 55 8822 per i disturbi legati al gioco d'azzardo». |
| Art. 3 Caratteristiche grafiche delle avvertenze
1. Le avvertenze di cui all'art. 2 sono riportate, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sul fronte dei tagliandi cartacei, in nero su fondo bianco e, sul retro dei medesimi tagliandi, in bianco su fondo nero; per i biglietti delle lotterie telematiche le medesime avvertenze sono riportate in nero su fondo bianco. 2. In conformita' a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le avvertenze sono riprodotte su un'area pari ad almeno il 20 per cento della superficie di ciascun lato del tagliando. 3. Per riprodurre le avvertenze di cui all'art. 2 del presente decreto, si utilizza il grassetto condensato Neue Frutiger con caratteri di dimensioni uniformi. 4. La dimensione minima dei caratteri della dicitura principale e' pari a 6 pt e la dimensione minima delle altre diciture e' pari a 5 pt; lo spazio tra le righe e' maggiore di 2 pt della dimensione dei caratteri. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la dimensione dei caratteri delle diciture deve essere adeguata in relazione alla superficie dell'area dedicata alle avvertenze, in modo tale da garantirne la massima visibilita' possibile. |
| Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 18 settembre 2018
Il Ministro: Grillo |
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