Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 ottobre 2018 |
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: 3-Fenilpropanoilfentanil, 4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF), Benzodiossolfentanil, Benzilfentanil, Benzoilfentanil, Carfentanil, Ciclopentilfentanil, Ciclopropilfentanil, Metossiacetilfentanil, Tetraidrofuranilfentanil (THF-F), Tetrametilciclopropanfentanil e Tiofenefentanil. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»; Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope contenute in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali; Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico; Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettera a) punto 1), il quale dispone che nella tabella I devono essere indicati l'oppio e le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee; Tenuto conto delle note pervenute nel corso dell'anno 2017 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di decessi registrati in Svezia correlati all'uso di 4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF) nel periodo giugno-ottobre 2016 e all'uso di Ciclopropilfentanil nel periodo giugno-agosto 2017 e di ulteriori decessi correlati all'assunzione di Metossiacetilfentanil nel periodo dicembre 2016 - giugno 2017 e le comunicazioni relative all'identificazione per la prima volta in Europa in materiali sequestrati, delle sostanze Tetraidrofuranilfentanil (THF-F), Ciclopentilfentanil, Benzoilfentanil, 3-Fenilpropanoilfentanil, Tetrametilciclopropanfentanil, in Svezia, nel periodo giugno 2016 - novembre 2017, della sostanza Tiofenefentanil in Polonia nel mese di novembre 2017, e delle sostanze Benzodiossolfentanil e Benzilfentanil, in Slovenia, rispettivamente nei mesi di marzo e novembre 2017; Visto il comunicato stampa dell'Agenzia nazionale del crimine del Regno Unito del 27 aprile 2017, trasmesso dal citato Sistema di allerta, che avverte la popolazione della rilevazione di un oppioide sintetico mortale nell'eroina da spaccio nel Regno Unito, riferita alla sostanza Carfentanil; Considerato che la sostanza Carfentanil e' un oppioide analogo del Fentanil, presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e che al consumo della citata sostanza sono stati associati un elevato numero di decessi; Considerato che le sostanze 4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF), Ciclopropilfentanil e Metossiacetilfentanil sono derivati della molecola Fentanil, presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e che al consumo delle citate sostanze sono stati associati casi di morte sul territorio europeo e internazionale; Considerato che la sostanza Tetraidrofuranilfentanil (THF-F) e' un oppioide di sintesi derivato del Fentanil presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e che la citata sostanza, oggetto di sequestri in Svezia, e' stata inoltre identificata analiticamente in 5 casi di decessi per droga presso un laboratorio di medicina forense svedese; Considerato che anche le sostanze Benzodiossolfentanil, Tetrametilciclopropanfentanil, Benzoilfentanil, 3-Fenilpropanoilfentanil, Tiofenefentanil, Benzilfentanil appartengono alla classe dei derivati della molecola Fentanil e che la sostanza Ciclopentilfentanil e' una molecola analoga al Fentanil presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, da cui deriva la potenziale tossicita', pur in assenza di studi sul potere tossicomanigeno nell'uomo, tenuto conto della diffusione di dette sostanze sul territorio europeo, riferita ai citati sequestri; Considerato inoltre che la diffusione di molecole sintetizzate per aggirare il divieto internazionale sulla molecola Fentanil crea motivo di allarme sociosanitario, poiche' alcuni derivati possiedono potenza notevolmente superiore alla molecola originale e gli utilizzatori che non sanno esattamente cosa stanno assumendo possono essere soggetti facilmente a depressione respiratoria per l'elevata potenza su recettori oppiacei; Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' reso con nota del 12 marzo 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 delle sostanze: 3-Fenilpropanoilfentanil, 4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF), Benzodiossolfentanil, Benzilfentanil, Benzoilfentanil, Carfentanil, Ciclopentilfentanil, Ciclopropilfentanil, Metossiacetilfentanil, Tetraidrofuranilfentanil (THF-F), Tetrametilciclopropanfentanil e Tiofenefentanil; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 12 giugno 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 delle sostanze: 3-Fenilpropanoilfentanil, 4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF), Benzodiossolfentanil, Benzilfentanil, Benzoilfentanil, Carfentanil, Ciclopentilfentanil, Ciclopropilfentanil, Metossiacetilfentanil, Tetraidrofuranilfentanil (THF-F), Tetrametilciclopropanfentanil e Tiofenefentanil; Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico a tutela della salute pubblica, tenuto conto dei casi di decesso registrati in Europa e in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 3-Fenilpropanoilfentanil (denominazione comune): N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-benzenepropanamide (denominazione chimica); N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-3-fenilpropanamide (altra denominazione); 4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF) (denominazione comune): N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide (denominazione chimica); N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propamide (altra denominazione); N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]prop anamide (altra denominazione); Benzodiossolfentanil (denominazione comune): N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxol e-5-carboxamide (denominazione chimica); N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-2H-1,3-benzodiossol-5 -carbossamide (altra denominazione); Benzilfentanil (denominazione comune): N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide (denominazione chimica); N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamide (altra denominazione); Benzoilfentanil (denominazione comune): N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide (denominazione chimica); N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]benzamide (altra denominazione); Fenilfentanil (altra denominazione); Carfentanil (denominazione comune): methyl 1-(2-phenylethyl)-4-(N-propanoylanilino)piperidine-4-carboxylate (denominazione chimica); acido 4-[(1-ossopropil)-fenilammino]-1-(2-feniletil)-4-piperidincarbossilic o metil estere (altra denominazione); acido 4-[(1-ossopropril)-fenilammino)-1-(2-feniletil)-4-piperidinoico metil estere (altra denominazione); Ciclopentilfentanil (denominazione comune): N-(1-phenylethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentanecarboxamide (denominazione chimica); N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-fenilciclopentanecarbossamide (altra denominazione); N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]ciclopentanecarbossamide (altra denominazione); Ciclopropilfentanil (denominazione comune): N-phenyl-N-[1-(2-pheylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxam ide (denominazione chimica); N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanocarbossami de (altra denominazione); Metossiacetilfentanil (denominazione comune): 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-yl]acetamid e (denominazione chimica); 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamide (altra denominazione); Tetraidrofuranilfentanil (THF-F) (denominazione comune): N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-c arboxamide (denominazione chimica); N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetraidrofuran-2-carbo ssamide (altra denominazione); Tetrametilciclopropanfentanil (denominazione comune): N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethy lcyclopropane-1-carboxamide (denominazione chimica); N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-2,2,3,3-tetrametilcic lopropan-1-carbossamide (altra denominazione); Tiofenefentanil (denominazione comune): N-(1-phenethylipiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide (denominazione chimica); N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofene-2-carbossamide (altra denominazione). Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2018
Il Ministro: Grillo |
|
|
|