Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 ottobre 2018
Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalita' tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL SEGRETARIO GENERALE
del ministero della salute

Visto l'art. 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263, attuativo del comma 7 del predetto art. 12;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE (INI);
Considerata la necessita' di potenziare i servizi resi disponibili dall'INI, al fine di garantire l'operativita' del FSE a livello nazionale, senza disservizi per l'assistito, in caso di trasferimento di assistenza di un assistito a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o SASN;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 27 settembre 2018 ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
b) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter del predetto art. 12, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, della quale lo stesso assume la titolarita' del trattamento dei dati, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto;
c) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
d) «Codice privacy», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
e) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) «SASN», i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
g) «assistito», il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
h) «assistito SASN», il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio assistenza sanitaria per il personale navigante;
i) «RdA», la regione o provincia autonoma ovvero SASN di assistenza dell'assistito;
j) «Decreto 4 agosto 2017», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE (INI);
 
Art. 2

Modifiche al decreto 4 agosto 2017

1. Al decreto 4 agosto 2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a. all'art. 3, comma 1, dopo le parole «e. messa a disposizione dei dati del Sistema TS, ai sensi dell'art. 12, comma 15-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono aggiunte le seguenti parole «; f. servizi on-line per l'assistito volti a garantire l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali»;
b. all'art. 10, e' aggiunto il seguente comma:
«2. Al fine di garantire all'assistito continuita' nell'accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza di cui al presente articolo, tale accesso e' consentito anche tramite il portale www.fascicolosanitario.gov.it attraverso i servizi messi a disposizione da INI, secondo le specifiche tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze;»;
c. al titolo dell'art. 11, la rubrica «Indice dei documenti sanitari per assistiti per i quali non risulta associata una RdA oppure SASN» e' sostituita dalla seguente «Indice dei documenti sanitari per assistiti per i quali non risulta associata una RdA oppure SASN ovvero per il caso di trasferimento di assistenza di un assistito, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o SASN»;
d. all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma:
«2. In caso di trasferimento di assistenza di un assistito di cui all'art. 10, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o SASN, su richiesta della regione ovvero provincia autonoma ovvero del Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'INI, predispone e gestisce per il tempo strettamente necessario l'indice con i metadati dei documenti sanitari relativi agli assistiti risultanti in ANA. A seguito dell'avvenuta operativita' del FSE della nuova RdA o SASN, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla cancellazione del predetto indice con i metadati dei documenti sanitari relativi agli assistiti.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2018

Il ragioniere generale
dello Stato
Franco Il segretario generale
Ruocco
 
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