Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 ottobre 2018
Contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

Visto l'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nella formulazione introdotta dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico»;
Visto il comma 1, del predetto art. 41-bis, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019»;
Visto il comma 1-bis del citato art. 41-bis, che dispone, per gli anni 2018 e 2019, che il contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce quanto segue: «I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio ..... del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019 .... La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita';
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.»;
Visto il comma 3 dello stesso art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il successivo comma 3-bis del ripetuto art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce l'ordine di priorita' ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 27 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2018, con il quale e' stato approvato il modello di certificato, informatizzato, che i comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 devono inviare al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali («AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati»), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;
Viste le istanze presentate al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 giugno 2018, al fine dell'assegnazione del contributo dell'anno 2018, per un ammontare complessivo di euro 144.770.625,55;
Ritenuto che in assenza di indicazione di un CUP valido, ai sensi del comma 2 del ripetuto art. 41-bis, la richiesta risulta inammissibile al contributo;
Visto il comma 4 ed il secondo periodo del comma 5 dello stesso art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, in base ai quali le richieste di contributo, suddivise secondo le priorita' di cui al comma 3-bis, sono ordinate in base alla maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, tenendo conto dei dati desunti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche e che non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non abbiano trasmesso alla banca dati stessa l'ultimo rendiconto della gestione approvato;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il rendiconto della gestione e in particolare il comma 3 dell'art. 4 che prevede per le Autonomie speciali e i loro enti e organismi strumentali l'invio dei bilanci, dei rendiconti e dei dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) a decorrere dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria;
Considerato l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che prevede, per i comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che le informazioni di cui al primo periodo del medesimo comma 5 sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
Ritenuto altresi' di equiparare, al fine della rilevazione delle informazioni di cui al ripetuto primo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, i comuni dissestati che rientrano nel termine di cui all'art. 264, comma 2, del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato che a seguito delle verifiche di cui al predetto comma 2 ed al secondo periodo del comma 5, dell'art. 41-bis, l'entita' delle richieste ammissibili e' pari ad euro 92.689.195,13, come riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante;
Considerato, pertanto, che l'ammontare del contributo da attribuire alle richieste ammissibili e considerate presentate da ciascun comune, deve essere determinato in base ai criteri di priorita' dettati dal comma 3-bis del citato art. 41-bis, privilegiando i comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 e dal secondo periodo del comma 5 del richiamato art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
Considerato altresi' che a seguito della verifica di cui al comma 2 ed al secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis, l'entita' delle richieste ammissibili per la priorita' di cui alla lettera a) del precitato comma 3-bis e' pari ad euro 28.939.935,99, superiore all'entita' del fondo stanziato, per cui occorre procedere alla formazione di una graduatoria dei comuni assegnatari del contributo relativamente alle richieste ricadenti nella sola lettera a) secondo il criterio previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 41-bis;
Ritenuto, ai sensi del citato comma 4, di utilizzare le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione sia dei comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che per i comuni dissestati che rientrano nel termine di cui all'art. 264, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali le informazioni di che trattasi sono ricavate dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
Considerato che, dall'applicazione dei suddetti criteri alle richieste ammissibili per la priorita' di cui alla lettera a) del richiamato comma 3, tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi 4 e 5, discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo, fino a concorrenza dell'ammontare disponibile, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018, come riportata nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Considerato che nella suddetta graduatoria le richieste classificate dal n. 1 al n. 265, in relazione al fondo di euro 25.000.000,00, ammontano ad euro 24.082.139,70 e che, pertanto, le risorse residuali di euro 917.860,30 sono ampiamente insufficienti a soddisfare le richieste di euro 4.857.796,29 classificate in identica posizione n. 266 in quanto recanti tutti il parametro del rapporto tra fondo di cassa e risultato di amministrazione pari a zero;
Considerato che il citato art. 41-bis non prevede modalita' di attribuzione delle risorse in caso di insufficienza delle stesse a soddisfare le richieste di enti classificati in identica posizione;
Ritenuto di dover procedere all'attribuzione di risorse alle sole richieste classificate dal n. 1 al n. 265 dell'allegato 2, che ammontano ad euro 24.082.139,70 con una quota residuale di euro 917.860,30 che rimane comunque destinata alle finalita' del Fondo;
Visto il comma 6 del citato art. 41-bis, che disciplina le modalita' di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;
Considerato che, riguardo l'affidamento della progettazione, ai sensi del comma 7 del citato art. 41-bis, e' previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);
Considerato che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 41-bis, occorre individuare un termine certo per l'affidamento della progettazione e che lo stesso, stante il combinato disposto dei commi 6 e 7, puo' essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volonta' di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalita' di cui alla delibera dell'ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;
Visto l'art. 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 concernente l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Determinazione delle richieste ammissibili e considerate ai fini del
contributo

1. Le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini del contributo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato 1

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E 2 di cui all'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato ai sensi dell'articolo 17-quater, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 ,convertito con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E 2 di cui all'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato ai sensi dell'articolo 17-quater, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 ,convertito con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Comuni assegnatari del contributo

1. Ai sensi dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai comuni che hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e considerate di cui all'allegato 1, relative alla priorita' di cui alla lettera a) del precitato comma 3-bis dell'art. 41-bis, indicate nella graduatoria di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla posizione numero 1 al numero 265, per un totale complessivo di euro 24.082.139,70.
2. Non si procede all'assegnazione della quota residuale del fondo, pari ad euro 917.860,30, rimanendo comunque destinata alle finalita' del Fondo.
 
Art. 3

Monitoraggio delle attivita' di progettazione

1. Ciascun comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi del precedente art. 2, e' tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni».
3. Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di richiesta del CIG sul sistema dell'Autorita' nazionale anticorruzione, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento.
 
Art. 4

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell'interno provvedera' ad erogare il contributo assegnato ai comuni individuati ai sensi del precedente art. 2, entro il 15 novembre 2018, al fine di garantire la corretta imputazione dell'entrata relativa al contributo di cui al presente decreto.
 
Art. 5

Rendicontazione

1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente ai dati finanziari e di avanzamento procedurale trasmessi al predetto sistema.
2. Nel caso di economie di spesa realizzate sull'affidamento dell'attivita' di progettazione, desunte dal ripetuto sistema di monitoraggio classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni», il Ministero dell'interno precedera' a recuperare dette risorse secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2018

Il Capo Dipartimento
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