Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 26 ottobre 2018 |
Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifiche dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto l'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' l'incremento di trecento unita' della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco; Visto l'art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017, che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le assunzioni ivi previste al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e deroga il limite di eta' anche per le assunzioni di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 30 maggio 2005, n. 2, costitutivo della sezione cinofila nazionale e dei nuclei cinofili territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che i citati art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 e art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, prevedono che con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, nonche', per le unita' cinofile, il conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica e modalita' abbreviate per il corso di formazione; Ravvisata, inoltre, l'esigenza di individuare le modalita' di espletamento della procedura selettiva ai fini della formazione della graduatoria di merito, anche assicurando la verifica dei requisiti di idoneita' operativa, allo scopo di garantire l'incolumita' del personale interessato allo svolgimento dei servizi di istituto, nonche' dei terzi.
Decreta:
Art. 1
Requisiti per l'accesso
1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del corrispondente ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene nei limiti e per le finalita' di cui all'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' di quelli di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, mediante procedura speciale di reclutamento a domanda, riservata al personale volontario di cui al penultimo periodo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che abbia maturato entro il 1° gennaio 2018 i requisiti previsti dall'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, ovvero, in relazione al personale volontario utilizzato nei nuclei cinofili territoriali del medesimo Corpo, che abbia conseguito la prescritta certificazione operativa alla data dell'11 aprile 2017. 2. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Non e' ammesso alla procedura speciale di reclutamento il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande e comunque sino alla data di assunzione, l'eta' prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. |
| Allegato A (art. 2, comma 2, lettera a)
Per il computo dei «giorni di servizio» del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si osservano i seguenti criteri: a) per il personale volontario richiamato in servizio per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun giorno di richiamo, ivi comprese le assenze per malattia conseguente ad infortunio in servizio; b) per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si considera giorno di servizio ciascun giorno in cui il medesimo personale inserito nel dispositivo di soccorso provinciale abbia effettuato almeno un intervento. |
| Allegato B (art. 2, comma 2, lettera c) PATENTI ==================================================================== | PATENTI |PUNTI| +=========+=======+==========================================+=====+ | | |autoveicoli diversi da quelli delle | | | | |categorie D1 o D la cui massa massima | | | | |autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non| | | | |superiore a 7500 kg, progettati e | | | | C1 |costruiti per il trasporto di non piu' di | 0,6 | | | |otto passeggeri, oltre al conducente; agli| | | | |autoveicoli di questa categoria puo' | | | | |essere agganciato un rimorchio la cui | | | | |massa massima autorizzata non sia | | | | |superiore a 750 kg; | | | +-------+------------------------------------------+-----+ | | |autoveicoli diversi da quelli delle | | | | |categorie D1 o D la cui massa massima | | | | |autorizzata e' superiore a 3500 kg e | | | | |progettati e costruiti per il trasporto di| | | | C |non piu' di otto passeggeri, oltre al | 0,8 | | | |conducente; agli autoveicoli di questa | | | | |categoria puo' essere agganciato un | | | | |rimorchio la cui massa massima autorizzata| | | | |non superi 750 kg; | | |categoria+-------+------------------------------------------+-----+ | C | |complessi di veicoli composti di una | | | | |motrice rientrante nella categoria C1 e di| | | | |un rimorchio o di un semirimorchio la cui | | | | |massa massima autorizzata e' superiore a | | | | |750 kg, sempre che la massa autorizzata | | | | |del complesso non superi 12000 kg; | | | | C1E | | 1 | | | |complessi di veicoli composti di una | | | | |motrice rientrante nella categoria B e di | | | | |un rimorchio o di un semirimorchio la cui | | | | |massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, | | | | |sempre che la massa autorizzata del | | | | |complesso non superi 12000 kg. | | | +-------+------------------------------------------+-----+ | | |complessi di veicoli composti di una | | | | CE |motrice rientrante nella categoria C e di | 1 | | | |un rimorchio o di un semirimorchio la cui | | | | |massa massima autorizzata superi 750 kg; | | | +-------+------------------------------------------+-----+ | | CQC |veicoli della categoria C1, C e/o C+E per | 1 | | | Merci |trasporto professionale; | | +---------+-------+------------------------------------------+-----+ | | |autoveicoli progettati e costruiti per il | | | | |trasporto di non piu' di 16 persone, oltre| | | | |al conducente, e aventi una lunghezza | | | | D1 |massima di 8 metri; agli autoveicoli di | 0,6 | | | |questa categoria puo' essere agganciato un| | | | |rimorchio la cui massa massima autorizzata| | | | |non superi 750 kg; | | | +-------+------------------------------------------+-----+ | | |autoveicoli progettati e costruiti per il | | | | |trasporto di piu' di 8 persone oltre al | | | | D |conducente; a tali autoveicoli puo' essere| 0,8 | | | |agganciato un rimorchio la cui massa | | |categoria| |massima autorizzata non superi 750 kg; | | | D +-------+------------------------------------------+-----+ | | |complessi di veicoli composti da una | | | | D1E |motrice rientrante nella categoria D1 e da| 1 | | | |un rimorchio la cui massa massima | | | | |autorizzata e' superiore a 750 kg; | | | +-------+------------------------------------------+-----+ | | |complessi di veicoli composti da una | | | | DE |motrice rientrante nella categoria D e da | 1 | | | |un rimorchio la cui massa massima | | | | |autorizzata supera 750 kg; | | | +-------+------------------------------------------+-----+ | | CQC |veicoli della categoria D1, D e/o D+E in | | | |Persone|servizio pubblico di linea o di noleggio | 1 | | | |con conducente; | | +---------+-------+------------------------------------------+-----+ | PATENTI RILASCIATE DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, | | DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE | +------------------------------------------------------------------+ | patenti terrestri: | | 1) patente terrestre di II categoria: punti 0,6 | | 2) patente terrestre di III categoria: punti 0,8 | | 3) patente terrestre di IV categoria: punti 1 | | | +------------------------------------------------------------------+ |
| Art. 2
Modalita' di espletamento della procedura selettiva
1. La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneita' tramite apposita prova di capacita' operativa. 2. L'attribuzione del punteggio viene determinata da: a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo nazionale dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato nell'ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicate dagli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono attribuiti 0,15 punti; c) le patenti di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti ivi indicate entro un massimo di punti 1. I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato; d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,15 punti; e) per le unita' cinofile, in luogo della lettera c), si applica quanto segue: l'aver ricoperto la mansione di formatore cinofilo, attestata dalla Direzione centrale per la formazione, per la quale sono attribuiti punti 1. 3. I requisiti per l'attribuzione del punteggio di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018. |
| Art. 3
Commissione esaminatrice
1. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e' nominata una commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio nonche' per l'accertamento dell'idoneita'. 2. La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale e alla carriera prefettizia. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento. 4. Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, e' prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima. |
| Art. 4
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, riferite rispettivamente al personale da assumere ai sensi dell'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 e dell'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Sulla base di tali graduatorie l'amministrazione redige le graduatorie finali, approvate con decreti del Capo del Dipartimento, pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Qualora, durante il periodo di validita' delle graduatorie, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione degli altri candidati e' subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneita' e dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. 4. Al personale assunto all'esito delle procedure speciali di reclutamento si applica quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 5
Accertamento dell'idoneita'
1. Secondo l'ordine della graduatoria finale per ciascuna delle annualita' previste dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' secondo l'ordine della graduatoria riferita alle unita' cinofile, i candidati sono convocati per l'accertamento dell'idoneita' da parte della commissione esaminatrice. Per le annualita' successive alla prima la commissione esaminatrice e' nominata secondo i criteri stabiliti dall'art. 3. 2. La prova di capacita' operativa, anche allo scopo di garantire la propria e l'altrui incolumita' nei servizi operativi, e' diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, pure con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'. La tipologia della prova e le relative modalita' di esecuzione sono specificate nel bando di concorso. 3. I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita' muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a quarantacinque giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento. 4. Il mancato superamento della prova di capacita' operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonche' determina gli effetti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. |
| Art. 6
Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'art. 5 sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163. 2. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 3. I giudizi di inidoneita' espressi dalla commissione, nominata ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti. 4. Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneita' fisica. 5. Al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna delle annualita' di cui all'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per l'accertamento dell'idoneita' o per l'accertamento dei requisiti psico-fisico ed attitudinali il candidato risulti assente giustificato, si procedera', per l'annualita' in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualita'. |
| Art. 7
Corso di formazione
1. Il corso di formazione, della durata di sei mesi esclusivamente per le finalita' del presente decreto, si articola in due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi. 2. Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale. 3. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo. |
| Art. 8
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2018
Il Ministro: Salvini |
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