Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 10 ottobre 2018
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 20621).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE»;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del citato testo unico;
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Considerato che l'art. 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto la definizione di «PMI» di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico;
Considerato che la predetta disposizione, come successivamente modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, prevede che «La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.»;
Considerato che e' opportuno emanare le anzidette disposizioni di attuazione, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dei requisiti di capitalizzazione e di fatturato degli emittenti interessati, agli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti e alle modalita' di pubblicazione dell'elenco, pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;
Considerato che e' opportuno prevedere, in sede di prima applicazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, l'obbligo per gli emittenti quotati che rientrano nella definizione di PMI di comunicare alla Consob l'indicazione del possesso della qualifica di PMI, unitamente all'esercizio di decorrenza della stessa, nonche' i valori della capitalizzazione e del fatturato, con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato, anche riferiti gli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica, ai fini della successiva pubblicazione nel sito internet, da parte della stessa, degli elementi informativi necessari per la corretta informazione del pubblico e per garantire il regolare funzionamento del mercato;
Considerato che e' opportuno modificare le disposizioni regolamentari concernenti gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, anche al fine di risolvere taluni aspetti problematici emersi nella prassi applicativa concernenti in particolare i criteri definitori della qualificazione di emittente strumenti finanziari diffusi di particolari tipologie di societa', nonche' le modalita' di aggiornamento dell'elenco degli stessi emittenti tenuto dalla Consob;
Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento concernente la disciplina degli emittenti in materia di definizione di PMI ed elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, pubblicato in data 24 novembre 2017;
Considerato che e' necessario procedere a una revisione delle disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 116 del testo unico, al fine di tenere conto delle modifiche apportate a tale articolo dal citato decreto legislativo n. 107/2018;
Considerato che e' opportuno altresi' procedere a una revisione delle disposizioni contenute nel predetto regolamento per tenere conto delle modifiche apportate al citato testo unico dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, in materia di ammissione a quotazione e ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, e dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016»;
Ritenuto non necessario sottoporre a pubblica consultazione le modifiche regolamentari da ultimo richiamate;

Delibera:

Art. 1

Disposizioni di attuazione della definizione di PMI

1. Alla parte I del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo» sono inserite le parole «1, comma 1, lettera w-quater.1), dell'articolo»;
b) dopo l'art. 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-ter (Disposizioni attuative della definizione di PMI). - 1. Le condizioni richieste dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, sono verificate in base:
a) alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'esercizio sociale annuale; nel caso di quotazione di piu' categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di societa' le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione e' calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile;
b) al fatturato risultante dal progetto di bilancio di esercizio, o, per le societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal bilancio consolidato del medesimo esercizio, calcolato in conformita' ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del regolamento sul procedimento sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche; in caso di societa' le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni sono prese in considerazione le informazioni finanziarie appositamente predisposte ai fini del prospetto di ammissione alle negoziazioni o, se non disponibili, il progetto di bilancio di esercizio o, per le societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio o, se redatto, il bilancio consolidato del medesimo esercizio.
2. Gli emittenti azioni riportano nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, prevista dall'art. 123-bis del testo unico, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione e del fatturato, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 5.
3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, il cui fatturato, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), e' superiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico, l'acquisto della qualifica di PMI e' verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi:
a) come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;
b) in assenza dell'offerta:
i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o
ii) in caso di azioni gia' ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato sulla sede di negoziazione di provenienza.
Nei casi di cui alla lettera a), gli emittenti perdono la qualifica di PMI qualora entrambi i valori di capitalizzazione e di fatturato risultino superiori alle soglie previste dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico, alla data di approvazione del primo bilancio successivo all'ammissione alle negoziazioni.
4. Gli emittenti azioni quotate, che siano veicoli di investimento il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente sia l'investimento in societa', imprese, aziende o rami di azienda, con qualsiasi modalita' effettuato, nonche' lo svolgimento di attivita' strumentali, perdono la qualifica di PMI, acquisita in sede di avvio delle negoziazioni, qualora entrambi i valori di capitalizzazione e di fatturato risultino superiori alle soglie previste dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico, alla data di approvazione del primo bilancio successivo alla prima operazione di investimento posta in essere come previsto dall'oggetto sociale.
5. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione e del fatturato da essa calcolati.».
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, le PMI effettuano una comunicazione alla Consob entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, contenente le seguenti informazioni:
a) l'indicazione del possesso della qualifica di PMI, unitamente all'esercizio di decorrenza della stessa;
b) i valori della capitalizzazione e del fatturato, con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato, anche riferiti agli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica.
 
Allegato 3G
Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in
misura rilevante

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3G-bis
Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in
misura rilevante

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3G-ter
Comunicazione degli emittenti che hanno perduto la qualifica di emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura
rilevante

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche della disciplina applicabile agli emittenti strumenti
finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante

1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella Parte I,
i) all'art. 1, le parole «116, comma 1,» sono sostituite dalle parole «116, commi 1 e 1-bis»;
ii) all'art. 2-bis, 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) superino due dei tre limiti indicati dall'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I limiti quantitativi di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al comma 1, abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'art. 94 del testo unico o altro documento previsto dall'art. 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b);
in presenza delle condizioni stabilite nel comma 1, costituiscano oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'art. 94 del testo unico o altro documento previsto dall'art. 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b);
siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;
siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non si considerano emittenti diffusi, anche in deroga all'art. 108, comma 1:
a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attivita' di impresa;
b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio, o in continuita' indiretta, dalla data di omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria;
c) gli emittenti nei cui confronti e' dichiarato il fallimento o posti in liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi speciali;
d) gli emittenti nei cui confronti e' stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.»;
4) al comma 4, dopo le parole «emittenti italiani di obbligazioni» sono inserire le parole «, anche relative a diverse emissioni in corso,»;
b) nella parte III, titolo II, capo VI,
i) all'art. 108, 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:
a) trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'art. 2-bis, nonche' in caso di variazione delle informazioni, indicate nella sezione 1 degli stessi allegati, precedentemente trasmesse;
b) comunicano alla Consob il venir meno delle condizioni previste dall'art. 2-bis, trasmettendo senza indugio la comunicazione indicata nell'allegato 3G-ter e fornendone ogni idonea documentazione;
c) pubblicano e mantengono sul proprio sito internet la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi almeno dalla data in cui si considerano tali ai sensi del comma 1.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le comunicazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse alla Consob tramite posta elettronica certificata, secondo le modalita' indicate sul proprio sito internet.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Consob pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute con le comunicazioni previste dal presente articolo.»;
ii) all'art. 109, 1) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni ai sensi dell'art. 116, comma 1-bis, del testo unico»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni ai sensi dell'art. 116, comma 1-bis, del testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi dei fatti, definiti nella medesima disposizione, il pubblico sia stato informato quanto prima possibile mediante apposito comunicato diffuso ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due con diffusione nazionale, o avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet.»;
3) al comma 2, lettera a), le parole «degli eventi e delle circostanze» sono sostituite dalle parole «dei fatti»; nella lettera b), le parole «indicate nel capo I» sono sostituite dalle parole «previste dal presente articolo», e nella lettera c) le parole «eventi e circostanze rilevanti» sono sostituite dalla parola «fatti»;
iii) all'art. 109-ter, 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono ritardare le comunicazioni al pubblico previste dall'art. 116, comma 1-bis, del testo unico al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi».
2) il comma 2, alinea, e' sostituito dal seguente:
«2. Le circostanze da valutarsi ai fini del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico delle informazioni puo' compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero puo', per ragioni inerenti alla non adeguata definizione dei fatti, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:»
3) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'immediata diffusione delle comunicazioni al pubblico di cui all'art. 116, comma 1-bis, del testo unico qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni;
4) al comma 4, le parole «dell'art. 114, comma 3, del testo unico» sono sostituite dalle parole «del presente articolo»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nelle comunicazioni al pubblico di cui all'art. 116, comma 1-bis, del testo unico puo' richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob puo' provvedere direttamente a spese degli interessati.»;
iv) all'art. 110, al primo periodo le parole «ovvero avvalendosi di uno SDIR» e nel secondo periodo le parole «, lettera b)» sono soppresse;
v) all'art. 111,
1) al comma 1, primo periodo, le parole «tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR» sono sostituite dalle parole «con le modalita' indicate dall'art. 109, comma 1» e nel secondo periodo le parole «dell'art. 84-bis, commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle parole «dell'art. 84-bis, comma 1»;
2) al comma 2, le parole «tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR» sono sostituite dalle parole «con le modalita' indicate dall'art. 109, comma 1»;
vi) all'art. 112, le parole «114, comma 1» sono sostituite dalle parole «116, comma 1-bis» e le parole «dell'art. 67, comma 2, del testo unico e alle SICAV» sono sostituite dalle parole «dell'art. 70 del testo unico e le SICAV».
2. Nell'allegato 3 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le discipline degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni:
a) l'allegato 3G «Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» e l'allegato 3G-bis «Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» sono rispettivamente sostituiti dall'allegato 3G e dall'allegato 3G-bis acclusi alla presente delibera;
b) dopo l'allegato 3G-bis, e' aggiunto l'allegato 3G-ter (Comunicazione degli emittenti che hanno perduto la qualifica di emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante) accluso alla presente delibera.
 
Art. 3

Ulteriori modifiche del regolamento emittenti

1. Nel testo del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, e nei rispettivi allegati, ovunque ricorrano, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la societa' di gestione del mercato» sono sostituite dalle parole «il gestore del mercato»;
b) le parole «alla societa' di gestione del mercato» sono sostituite dalle parole «al gestore del mercato»;
c) le parole «dalla societa' di gestione del mercato» sono sostituite dalle parole «dal gestore del mercato»;
d) le parole «le societa' di gestione del mercato» sono sostituite dalle parole «i gestori del mercato»;
e) le parole «alle societa' di gestione del mercato» sono sostituite dalle parole «ai gestori del mercato»;
f) le parole «dalle societa' di gestione del mercato» sono sostituite dalle parole «dai gestori del mercato».
2. Al regolamento di cui al comma 1 sono apportate altresi' le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, la lettera b) e' soppressa e la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) «certificates»: i titoli negoziabili quali definiti all'art. 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014;»;
b) all'art. 52, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o di altra persona che chiede l'ammissione.»;
c) all'art. 63, comma 1, dopo le parole «necessari per lo svolgimento dell'offerta» sono inserite le parole «e per l'ammissione alle negoziazioni»;
d) all'art. 66, la parola «informazione» e' sostituita dalla parola «pubblicazione»;
e) all'art. 116-quinquies, comma 1, lettera c), le parole «114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle parole «17, del regolamento (UE) n. 596/2014».
 
Art. 4

Disposizioni finali

La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2018

Il Presidente vicario: Genovese
 
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