Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2018 (vai al sommario)
LEGGE 9 novembre 2018, n. 128
Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- L'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
«Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi
la Corte dei conti). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante il
riordino e la ridefinizione della disciplina processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono
innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi
pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di
parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che
ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite
disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
coordinandole con le norme del codice di procedura civile
espressione di principi generali e assicurando la
concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della
giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo
conto della peculiarita' degli interessi pubblici oggetto
di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai
principi della concentrazione e dell'effettivita' della
tutela e nel rispetto del principio della ragionevole
durata del processo anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero,
nonche' le funzioni e le attivita' del giudice e delle
parti, attraverso disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione dei principi vigenti in materia di
giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle
competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale
di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico
ministero per una sola volta e per un periodo massimo di
due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la
sospensione del termine per il periodo di durata del
processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per
il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente
fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva,
prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base
alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito
ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire
l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie
all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilita'
amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento
del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico
ministero consenta la definizione del giudizio di primo
grado per somma non superiore al 50 per cento del danno
economico imputato, con immediata esecutivita' della
sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di
richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il
giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per
cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in
citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del
potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e
dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita'
ai seguenti principi:
1) specificita' e concretezza della notizia di
danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre,
nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali
del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a
base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di
inammissibilita' dell'azione, dell'audizione personale
eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con
facolta' di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalita' di esercizio dei
poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso
l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di
archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in
causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi
e motivate ragioni di soggetto gia' destinatario di
formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in
materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di
tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine
di favorire l'adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di
consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici
albi regionali, con indicazione delle modalita' di
liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi gia'
in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di
strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti
integrandole e coordinandole con le norme e i principi del
codice di procedura civile relativamente ai seguenti
aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle
notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle
preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di
prove, dell'integrazione del contraddittorio e
dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a
seguito di translatio, in conformita' ai principi della
speditezza procedurale, della concentrazione, della
ragionevole durata del processo, della salvaguardia del
contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e
terzieta' del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela
cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del
credito erariale tramite le azioni previste dal codice di
procedura civile, nonche' i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo
V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle
impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del
processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le
norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto
devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione
della decisione di primo grado ove impugnata, il regime
delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la
disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a
quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio
ai principi del giusto processo e della durata ragionevole
dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il
deferimento di questioni di massima e di particolare
importanza, i conflitti di competenza territoriale e il
regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano
la sospensione necessaria del processo, proponibili alle
sezioni riunite della Corte dei conti in sede
giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto
compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e
della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni
concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di
condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico
ministero contabile la titolarita' di agire e di resistere
innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o
immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del credito
erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del
libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra
risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di
controllo e documentazione ed elementi probatori
producibili in giudizio, assicurando altresi' il rispetto
del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei
conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore
degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per
il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati,
nell'ambito di un eventuale procedimento per
responsabilita' amministrativa, anche in sede istruttoria,
ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza
dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso
di causalita'.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede
altresi' a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura,
il rinvio alla disciplina del processo civile, con
l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del
rito processuale civile compatibili e applicabili al rito
contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative
oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento
in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai
giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo
di cui al comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo
del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della
Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del
libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza
diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle
sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.
273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e,
successivamente, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il
decreto puo' essere comunque adottato, anche senza i
predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei
ministri.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le
disposizioni integrative e correttive che l'applicazione
pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 novembre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
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