Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 26 ottobre 2018 |
Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dogliani». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non rilevanti, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Dogliani»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato modificato il disciplinare della predetta DOP; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015, con il quale e' stato, da ultimo, ulteriormente modificato il disciplinare della DOP «Dogliani»; Vista la nota della Regione Piemonte del 12 luglio 2017, con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Dogliani», concernente alcune modifiche sostanziali agli articoli 4 e 5 e alcune modifiche minori all'art. 7, che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative all'inserimento dell'uso delle unita' geografiche aggiuntive, piu' piccole della zona di produzione della denominazione, ai sensi dell'art. 29, comma 4 della richiamata legge n. 238/2016, ed i relativi criteri di etichettatura; Vista la successiva nota del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani del 4 ottobre 2018, n. 158/18, con la quale e' stato richiesto che per la modifica contenuta all'art. 7 della citata domanda di modifica del disciplinare della DOCG dei vini «Dogliani», sia applicata la procedura semplificata stabilita ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla richiesta del citato Consorzio di tutela, espresso con nota classificata 7.60.120/7/2017° del 10 ottobre 2018; Considerato che per le citate modifiche rilevanti di cui agli articoli 4 e 5 del disciplinare in questione si rimanda alla procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, mentre per la predetta modifica minore di cui all'art. 7 del disciplinare di produzione in questione sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate, di cui all'art. 10, comma 8, del piu' volte citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta: in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Piemonte; ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e' stato acquisito il parere favorevole della citata regione; sono state ritenute valide le motivazioni alle modifiche proposte, che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007; Ritenuto altresi' di effettuare, per motivi di chiarezza e coerenza normativa, la pubblicazione dell'intero testo dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Dogliani» cosi' come modificato; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta: Articolo unico
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 17 aprile 2015 richiamati in premessa, e' modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto. 2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero. 3. Il presente decreto e il disciplinare della DOCG «Dogliani» aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP; la stessa modifica sara' comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2018
Il dirigente: Polizzi |
| Allegato
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dogliani»
Art. 7 (Designazione e presentazione). - L'intero articolo e' sostituito con il seguente testo:
Art. 7. Etichettatura e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione dei vini «Dogliani» e «Dogliani» superiore la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere seguita dal nome di una delle unita' geografiche aggiuntive previste nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 29, comma 4 della legge n. 238/2016. Nell'etichettatura, detta unita' geografica aggiuntiva non potra' figurare in caratteri di dimensioni superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani»; inoltre l'unita' geografica aggiuntiva riferita al comune, di cui alla parte A) del predetto allegato 1, deve essere preceduta dalla dicitura «del Comune di». 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna», a condizione che venga rivendicata anche la «unita' geografica aggiuntiva» e purche': tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale, ai sensi dell'art. 31 comma 10, del decreto-legge n. 238/2016, venga riportata sia nella denuncia delle uve sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati. Inoltre, tale utilizzo puo' essere effettuato esclusivamente dai soggetti che effettuano congiuntamente le operazioni di vinificazione e imbottigliamento del relativo vino. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione non superiore al 50% di quelli usati per la denominazione «Dogliani». 5. L'indicazione «superiore» deve essere riportata con gli stessi caratteri per dimensione, colore, tipo a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani». L'indicazione «superiore» dovra' essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione «Dogliani» 6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |
| Allegato 1
Elenco unita' geografiche aggiuntive: A. Riferite al nome di uno dei seguenti Comuni:
Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Briaglia, Carru', Castellino Tanaro, Ciglie', Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Mondovi', Murazzano, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Ciglie', Roddino, S. Michele Mondovi', Somano, Vicoforte. B. Riferite al nome di una delle seguenti frazioni o localita', la cui delimitazione particellare e' riportata all'allegato 1B:
Arazza, Archisa, Borgne, Bricco Fornera, Bricco Mollea, Bricco Rosso, Briccotto, Brucialepre, Cantalupo, Chicchivello, Conzia, Cornole, Corradini, Crotte, Cursalet, Dorino-Boassi, Garino, Ghigliani, Gorrea, Griero-Pepe, La Costa, Lo Sbaranzo, Lorena, Madonna Delle Grazie, Marenca, Martina, Masanti, Moncucco, Monsignore, Monterustico, Obinea, Patriano, Pazzello, Perticali, Pianbosco, Piandeltroglio, Pianezzo, Roanchi, Rua Lunga, San Bernardo, San Carlo, San Fiorenzo, San Grato, San Luigi, San Sebastiano, Sant'Eusebio, Santa Lucia, Spinardi, Surie, Tarea, Taricchi, Valdiba', Viapiana, Vigne Dolci, Zovetto. Avvertenza:
Il testo dell'allegato 1B, concernente la «Delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive riferite a frazioni o localita' (particelle catastali)», e' pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al seguente indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT /IDPagina/12093 |
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