Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 ottobre 2018
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone».



IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non rilevanti, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la nota della Regione Lazio n. 0592227 del 28 settembre 2018, con la quale e' stata presentata la domanda del Consorzio per la tutela dei vini DOC «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere una modifica minore del disciplinare di produzione, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa in particolare ad un adeguamento della base ampelografica dei vigneti;
Considerato che per la citata modifica minore del disciplinare di produzione sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:
in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Lazio;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e' stato acquisito il parere favorevole della citata regione;
sono state ritenute valide le motivazioni alla modifica proposta, che risulta conforme alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano modifiche del legame con l'ambiente geografico;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine protetta «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:
Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e' modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.
2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero.
3. Il presente decreto e il disciplinare della DOP «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP; la stessa modifica sara' comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2018

Il dirigente: Polizzi
 
Allegato

Modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»

Il testo dell'art. 2, recante disposizioni sulla base ampelografica: «I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano, localmente detto procanico dal 50% al 65%;
Trebbiano giallo, localmente detto rossetto dal 25 al 40%;
Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.»,
e' sostituito con il seguente testo:
«Articolo 2 - Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano, localmente detto procanico dal 50% al 65%;
Trebbiano giallo, localmente detto rossetto dal 5 al 40 %;
Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;
possono concorrere altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 35%.».
 
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