Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 agosto 2018, n. 129
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 143, il quale prevede che: «Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attivita' di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, con cui vengono dettate «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, contenente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, che ha sancito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' regolamenti contenenti, tra l'altro, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole, e le istruzioni per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, avente ad oggetto «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 avente ad oggetto «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», recanti disposizioni relative al controllo di regolarita' amministrativa e contabile svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, l'articolo 3 che detta disposizioni volte ad assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'articolo 7, commi 33 e 34, che ha previsto inserimento delle istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione della normativa in materia di tesoreria unica, nonche' l'articolo 1, comma 7, che ha dettato disposizioni in materia di acquisti in forma centralizzata;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»», che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta norme relative alla gestione delle istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia;
Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso in data 20 settembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1693 del 22 febbraio 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge
23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. Il decreto,
emanato in virtu' della legge di delegazione di poteri, L.
3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio
1884, n. 2016 (Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1884, n. 68).
Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
S.O.
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
S.O.
- Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive modificazioni (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 , con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri (80):
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192.
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1999, n. 193:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
(Omissis).».
Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma
dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2011, n. 179.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.
106, S.O.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni (Codice dell'amministrazione
digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, S.O.
La legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O.
La legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n.
302, S.O.
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, S.O.
- Si riporta l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010,
n. 136, e successive modificazioni (Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 2010, n. 196:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane S.p.a., il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6. -.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e
successive modificazioni (Disposizioni recanti attuazione
dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2011, n. 145.
- Si riportano i commi 33 e 34 dell'art. 7 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O.:
«Art. 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei ministeri). - (Omissis).
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali
sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a
versare tutte le disponibilita' liquide esigibili
depositate presso i conti bancari sulle rispettive
contabilita' speciali, sottoconto infruttifero, aperte
presso la tesoreria statale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 9,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
- Si riporta l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.:
«Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure). - (Omissis).
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449
e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale
misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa
e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai
soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si
applica alle procedure di gara il cui bando sia stato
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3
per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al
10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e
per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.
59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1998,
n. 164.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
Il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44
(Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
2001, n. 57, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'art.17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e
principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato condecreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art.1, comma 71,
dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato condecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui aldecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art.4dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, letterap);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
letterag);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, letterai);
e) attuazione delle disposizioni di cui
all'art.59deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni
deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri(80):
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla letteraa)
e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art.
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'art.28deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dallalegge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art.3dellalegge 10 dicembre 1997,
n. 425.».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 21 della citata legge 15 marzo
1997, n. 59 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 e della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono
riportati nelle note alle premesse
 
Art. 2
Principi

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio.
2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresi', ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad apposito successivo provvedimento.
3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.
4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresi' all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:
a) da finanziamenti dell'Unione europea;
b) da altri finanziamenti dello Stato;
c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
e) da entrate proprie.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti al citato decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 143 dell'art. 1 della citata legge
13 luglio 2015, n. 107, e' riportato nelle note alle
premesse
- Il testo dell'art. 21 della citata legge 15 marzo
1997, n. 59, e' riportato nelle note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233:
«Art. 6 (Dotazione finanziaria di istituto). - 1. Gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per il
funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni
scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla
popolazione scolastica e al numero di istituti di
istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o
subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e
perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in
relazione alle condizioni demografiche, orografiche,
economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di
ripartizione delle assegnazioni perequative e' sentito il
parere della conferenza unificata Stato-regioni-citta' e
autonomie locali.
2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del
comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai
dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione
scolastica, in conformita' ai criteri generali e agli
indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo
stesso comma 1.
3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse
finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo
di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle
stesse materie, alle regioni e agli enti locali con
ildecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono
l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello
Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di
privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati
con risorse a destinazione specifica.
5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le
istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e
privati possono stipulare accordi di programma per la
gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4.».
 
Art. 3
Responsabilita' della gestione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.
2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
(Omissis).
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 78, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica
e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il
dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e
nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce
un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi
comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il
buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione,
gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio secondo quanto previsto
dall'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' della valorizzazione delle risorse umane.».
 
Art. 4
Programma annuale e anno finanziario

1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.
2. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.
 
Art. 5
Redazione del programma annuale

1. Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalita' di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attivita' amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purche' coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresi', in modo specifico, le finalita' e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonche' quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.
8. Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed e' proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarita' contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che puo' essere acquisito anche con modalita' telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
9. La delibera di approvazione del programma annuale e' adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarita' contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.
10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.
11. Il programma annuale e' pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dei commi 145 e seguenti,
dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate
agli investimenti in favore di tutti gli istituti del
sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di
nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il
potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a
interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti,
spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle
erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al
50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e'
riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non
commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e
non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le
medesime spese.
147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di
cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel
limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun
periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito
d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la
ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e'
utilizzabile tramite compensazione ai sensi
dell'art.17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, e non rileva ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione
che le somme siano versate in un apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme
sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie.
Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente
iscritte annualmente sul predetto fondo e' assegnata alle
istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle
erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media
nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al primo periodo.
148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le
erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti
effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate
su un conto corrente bancario o postale intestato alle
scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di
pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie
sono tenute a:
a) comunicare mensilmente al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di
riferimento, provvedendo altresi' a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio
sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina
dedicata e facilmente individuabile, e sul portale
telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui
aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle
erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento
nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalita' di
cui al terzo periodo del medesimo comma.
148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi
del comma 148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo
delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web
istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e
facilmente individuabile, e nel portale telematico del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in
euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro 15 milioni per
l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in euro
13,3 milioni per l'anno 2020 e in euro 5,8 milioni per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e
seguenti.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva
erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del
fondo di funzionamento in relazione alla quota
corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre
e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva
l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto
eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilita',
relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il
mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che
sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio
a legislazione vigente entro e non oltre il mese di
febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il
decreto di cui al comma 143 e' determinata la tempistica di
assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle
istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli
di programmazione finanziaria a carattere pluriennale
dell'attivita' delle scuole. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dei commi 17 e 136 dell'art. 1
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di
permettere una valutazione comparativa da parte degli
studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza
e pubblicita' dei piani triennali dell'offerta formativa,
che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136.
Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali
revisioni del piano triennale.
(Omissis).
136. E' istituito il Portale unico dei dati della
scuola.
(Omissis).».
 
Art. 6
Gestione provvisoria

1. Nei casi in cui il programma annuale non e' approvato dal Consiglio d'istituto entro la data del 31 dicembre il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attivita' pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente.
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all'Ufficio scolastico regionale competente l'avvio della gestione provvisoria. L'Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all'approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.
3. La gestione provvisoria e' realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio e non puo' eccedere i termini stabiliti dal comma 2 per l'approvazione del programma da parte del commissario ad acta.
 
Art. 7
Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. Nel programma annuale e' iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
2. Al programma annuale e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilita' finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
3. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento. Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.
 
Art. 8
Fondo di riserva

1. Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.
3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.
 
Art. 9
Partite di giro

1. Le partite di giro comprendono:
a) le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio;
b) la dotazione del fondo economale di cui all'articolo 21.
 
Art. 10
Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilita' finanziarie dell'istituto, nonche' lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.
2. L'attivita' di verifica e' effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonche' i pagamenti eseguiti.
3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
 
Art. 11
Attivita' gestionale

1. Spetta al dirigente scolastico la realizzazione del programma annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Il D.S.G.A., sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 41 e su indicazione del dirigente scolastico, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilita' riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo 5, comma 5, sono costantemente aggiornate a cura del D.S.G.A. medesimo, con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente scolastico puo' ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci percento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 8.

Note all'art. 11:
- Il testo del comma 2, dell'art. 25, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' riportato nelle
note all'art. 3.
 
Art. 12
Accertamento delle entrate

1. L'accertamento delle entrate e' di competenza del D.S.G.A. che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento.
2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi da ricomprendersi tra le disponibilita' del conto del patrimonio.
 
Art. 13
Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 20, previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. L'istituto cassiere non puo' rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorche' non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. L'istituto cassiere, all'atto del versamento sulla contabilita' speciale intestata alla istituzione scolastica presso la Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assoggettamento al sistema di tesoreria unica, provvede alla corretta imputazione delle entrate al pertinente sottoconto fruttifero o infruttifero.
4. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti e' effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale).
5. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore a quindici giorni, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.
6. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 14
Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso sono firmate dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A. Il contenuto delle reversali di incasso e' il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione;
c) l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice;
d) la causale della riscossione;
e) il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
 
Art. 15
Impegni

1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale e nelle eventuali variazioni apportate al medesimo.
3. Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, ad eccezione di quelli relativi a:
a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni. I pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilita' finanziarie di ogni esercizio;
b) spese per l'estinzione di mutui;
c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all'articolo 5, comma 6, ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
4. Dopo la chiusura dell'esercizio, non possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto.
5. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, da ricomprendersi tra le passivita' del conto del patrimonio.
6. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente scolastico ed e' registrato dal D.S.G.A.
 
Art. 16
Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarita' della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. I pagamenti sono ordinati, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia, con mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.
 
Art. 17
Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., fermo restando l'obbligo di fatturazione in forma elettronica previsto dalla normativa vigente. Il contenuto dei mandati di pagamento e' il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e la data di emissione;
c) l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare e la causale del pagamento;
d) i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza;
e) il progetto al quale la spesa si riferisce;
f) la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 41;
g) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento e' sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario e' annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre, allegato il verbale di collaudo.
 
Art. 18
Modalita' di estinzione dei mandati

1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;
c) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di tracciabilita' dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni a cura dell'istituto cassiere.
 
Art. 19
Pagamento con carta di credito

1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, e' consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche.
2. Il titolare della carta di credito e' il dirigente scolastico, il quale ne puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del D.S.G.A. o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti cosi' effettuati, documentati da ricevute intestate all'istituzione scolastica, il D.S.G.A. provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di credito non puo', in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 20.
 
Art. 20
Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa risponde alle disposizioni vigenti in materia di tesoreria unica e ha per oggetto:
a) la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate;
b) la custodia e l'amministrazione di titoli e valori.
2. Il servizio di cassa e' affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche sulla base degli schemi di cui al comma 5.
3. In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al precedente comma l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalita' stabilite dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente scolastico stipula apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi d'interesse attivi e passivi, il costo delle operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parita', con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base degli schemi tipo predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. L'affidamento del servizio di cassa puo' essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtu' di una delega ad essa conferita.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' adottare schemi di atti di gara per l'affidamento del servizio di cassa, al fine di uniformare le relative procedure selettive.
6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione.
 
Art. 21
Fondo economale per le minute spese

1. Ciascuna istituzione scolastica puo' costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entita', necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attivita'.
2. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonche' la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, e' stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.
3. E' sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.
4. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. puo' nominare uno o piu' soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
5. Il fondo economale per le minute spese e' anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata e' prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
6. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite puo' essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.
7. A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.
8. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.
 
Art. 22
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonche' l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
d) il rendiconto delle singole attivita' e dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto delle eventuali attivita' di vendita di beni e di servizi a favore di terzi;
g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonche' il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entita' complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.
 
Art. 23
Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo e' predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed e' corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresi', in modo specifico le finalita' e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonche' quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
2. Il conto consuntivo e' sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, e' quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.
3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformita' dal parere espresso dai revisori dei conti, e' trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonche' a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo e' stato approvato in difformita' dal parere dei revisori dei conti.
4. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scolastico ne da' comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissarioad actail quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
5. Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

Note all'art. 23:
- Il testo dei commi 145 e seguenti e il testo dei
commi 17 e 136, dell'art. 1 della citata legge 13 luglio
2015, n. 107, sono riportati nelle note all'art. 5.
 
Art. 24
Armonizzazione dei flussi informativi

1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attivita' sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale, anche ai fini della valutazione dell'istituzione scolastica e del dirigente scolastico.
 
Art. 25
Aziende agrarie e aziende speciali

1. Alle istituzioni scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalita' giuridica propria, con finalita' didattiche e formative perseguite mediante attivita' pratiche e dimostrative.
2. La direzione dell'azienda spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze, la direzione dell'azienda puo' essere affidata dal dirigente a un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica e finanziaria.
3. La gestione dell'azienda deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur soddisfacendo le finalita' di cui al comma 1. Al fine di non compromettere il perseguimento dei predetti criteri di gestione, l'attivita' didattica, che puo' riferirsi a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente scolastico.
4. La gestione dell'azienda annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale il programma stesso indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese.
5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare in particolare:
a) l'indirizzo economico produttivo;
b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
c) le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime;
d) le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica, necessarie per conseguirlo secondo quanto previsto dal comma 9.
6. I risultati della gestione dell'azienda in termini di utili e perdite sono riportati nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica, cui e' allegata una specifica relazione illustrativa del direttore dell'azienda.
7. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con le regole e i meccanismi contabili stabiliti dal codice civile e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
8. I ricavi rinvenienti dalla predetta attivita' sono impiegati per la copertura dei relativi costi. Gli eventuali utili sono accantonati in un apposito fondo dello stato patrimoniale, destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche.
9. Qualora il fondo di cui al comma 8 non sia sufficiente alla copertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono essere coperte, previa delibera del Consiglio d'istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica.
10. Nei casi in cui la perdita di gestione dell'azienda sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda medesima, il Consiglio d'istituto ne dispone la chiusura e il direttore dell'azienda provvede alla liquidazione del patrimonio, destinando le attivita' eventualmente residuate a finalita' didattiche e formative.
11. Le riscossioni e i pagamenti dell'azienda sono gestiti, unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, su un solo conto corrente per il servizio di cassa e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria unica, mantenendo a livello di contabilita' interna la separazione contabile tra le due gestioni.
12. In relazione alle dimensioni e alle capacita' produttive dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 20, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda. In ogni caso, le entrate derivanti dalla gestione dell'azienda sono riversate dall'istituto cassiere sul sottoconto fruttifero della contabilita' speciale di tesoreria statale intestata all'istituzione scolastica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assoggettamento al sistema di tesoreria unica.
13. I beni delle aziende agrarie o speciali sono iscritti nel relativo inventario dell'istituzione scolastica.
14. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto. Alle altre aziende speciali si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente secondo il tipo di attivita' svolta.
 
Art. 26
Attivita' per conto terzi

1. Le istituzioni scolastiche possono svolgere attivita' di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative.
2. La gestione delle attivita' per conto terzi deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1.
3. La gestione delle attivita' per conto terzi costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonche' una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell'istituzione scolastica.
4. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare:
a) il tipo di attivita' che si intende realizzare;
b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione;
c) gli obiettivi che si intendono perseguire;
d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attivita' didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime;
e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.
5. Le attivita' per conto terzi sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilita' della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attivita' per conto terzi».
6. I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica e specificamente illustrati nella relazione di cui all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. Qualora i proventi non coprano tutte le spese previste, il Consiglio d'istituto dispone l'immediata cessazione delle attivita' a favore di terzi.
7. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli dell'istituzione scolastica con un solo conto corrente e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale.
8. Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario.
 
Art. 27
Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche

1. I convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con finalita' di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti, sono privi di personalita' giuridica e di autonomia proprie.
2. La direzione e l'amministrazione dei convitti di cui al comma 1 e' affidata agli organi delle istituzione scolastiche cui sono annessi secondo le disposizioni normative vigenti e le attribuzioni previste dal presente regolamento.
3. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
4. La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonche' una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell'istituzione scolastica.
5. La relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare:
a) il tipo di attivita' che si intende realizzare;
b) i criteri di amministrazione e le modalita' della gestione;
c) gli obiettivi che si intendono perseguire;
d) le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi;
e) le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.
6. Le attivita' convittuali sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilita' della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attivita' convittuali».
7. I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica e specificamente illustrati nella relazione di cui all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica ed e' prioritariamente utilizzato per la riduzione della retta dei convittori e il miglioramento delle attrezzature per le attivita' convittuali. Qualora per piu' di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del Consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attivita', destinando le strutture a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima.
8. Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, con un solo conto corrente e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale.
9. Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione puo' svolgere attivita' e servizi convittuali a favore di terzi con le modalita' previste dall'articolo 26. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonche' a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attivita' e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
10. I beni dei convitti ed educandati sono iscritti nel relativo inventario dell'istituzione scolastica.
11. Per le attivita' previste dal presente articolo sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario vigente.
 
Art. 28
Gestione dei convitti e degli educandati
con istituzioni scolastiche annesse

1. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi.
2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. La gestione dei convitti e degli educandati e' condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita' e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
4. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilita' e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Essa si conforma, altresi', alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
 
Art. 29
Beni

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformita' alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche si osservano, oltre che le disposizioni del codice civile, quelle impartite dagli enti medesimi.
3. Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresi', disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' trasmesso all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente.
 
Art. 30
Consegnatario, sostituto consegnatario,
sub-consegnatario

1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilita' del dirigente scolastico in materia, provvede a:
a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
2. Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o piu' impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Nel caso di particolare complessita' e di dislocazione dell'istituzione scolastica su piu' plessi, il dirigente scolastico puo' nominare, con proprio provvedimento, uno o piu' sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario mediante apposito prospetto.
4. E' fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilita' dei medesimi e dei loro sostituti.
5. Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale ed e' effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio.
 
Art. 31
Inventari

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:
a) beni mobili;
b) beni di valore storico-artistico;
c) libri e materiale bibliografico;
d) valori mobiliari;
e) veicoli e natanti;
f) beni immobili.
2. I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantita' o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. L'inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.
3. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col quale e' stato iscritto in inventario.
4. I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti.
5. Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalita' di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa.
6. Non si inventariano altresi', pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalita' previste dal regolamento dell'istituzione, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
7. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario e' annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
8. L'inventario e' tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilita' del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35.
9. Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
 
Art. 32
Valore di beni inventariati

1. Ad ogni bene iscritto in inventario e' attribuito un valore che corrisponde:
a) al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto;
b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto;
c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il prezzo e' inferiore al valore nominale, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario o, se il prezzo e' superiore, al loro valore nominale, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
 
Art. 33
Eliminazione dei beni dell'inventario

1. Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilita' amministrativa, con adeguata motivazione.
2. Al provvedimento di cui al comma 1 e' allegata copia della denuncia presentata alla locale autorita' di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero e' allegato il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 34, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.
3. Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento di cui al comma 1 e', altresi', allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.
 
Art. 34
Vendita di materiali fuori uso
e di beni non piu' utilizzabili

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non piu' utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione e' fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico inventariale di cui all'articolo 33, comma 1, da' atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4. I soli beni non piu' utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.
 
Art. 35
Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico,
dei laboratori e delle officine

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29.
2. L'affidamento di cui al comma 1 deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal D.S.G.A. e dall'interessato. L'affidatario assume tutte le responsabilita' connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilita' cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalita' dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico.
3. Qualora piu' docenti o insegnanti di laboratorio devono avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente scolastico individua colui al quale affidarne la direzione tra i soggetti di cui al comma 1. Il relativo incarico comporta l'affidamento e le responsabilita' di cui al comma 2.
 
Art. 36
Le opere dell'ingegno

1. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.
3. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
4. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo' autonomamente intraprendere tali attivita'.
5. All'istituzioni scolastica spetta la meta' dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori.
 
Art. 37
La proprieta' industriale

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d'autore, spettano all'istituzione scolastica i diritti di proprieta' industriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali prodotti nello svolgimento delle attivita' scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali.
2. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprieta' industriale dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
3. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprieta' industriale e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo' autonomamente intraprendere tali attivita'.
4. All'istituzione scolastica spetta la meta' dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprieta' industriale. La parte restante compete all'autore o ai coautori.
 
Art. 38
Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che cio' sia compatibile con finalita' educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico puo' avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.
3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed e' gravato in via esclusiva di ogni responsabilita' connessa alle attivita' che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonche' alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresi', l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile con un istituto assicurativo.

Note all'art. 38:

- Si riporta l'art. 1, comma 22, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107:
«22. Nei periodi di sospensione dell'attivita'
didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali,
anche in collaborazione con le famiglie interessate e con
le realta' associative del territorio e del terzo settore,
possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, attivita' educative, ricreative,
culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli
edifici scolastici.».
 
Art. 39
Manutenzione degli edifici scolastici

1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attivita' didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attivita' proprie, ovvero per effetto di eredita', legati e donazioni.
4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.

Note all'art. 39:

- Si riporta l'art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio
1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15.
«Art. 3 (Competenze degli enti locali). - (Omissis).
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
(Omissis).».
 
Art. 40
Scritture contabili

1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) gli inventari;
e) il registro delle minute spese;
f) il conto consuntivo;
g) il registro del conto corrente postale.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. Della tenuta della contabilita', delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali e' responsabile il D.S.G.A.
 
Art. 41
Modulistica e contabilita' informatizzata

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca stabilisce i modelli e le relative codifiche necessarie per assicurare l'omogeneita' e la confrontabilita' dei documenti contabili di cui all'articolo 40, nonche' dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e f) del comma 1 del medesimo articolo 40, la suddetta predisposizione e' compiuta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito del proprio sistema informativo, predispone, aggiorna e implementa appositi applicativi informatici, coerenti con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilita' delle istituzioni scolastiche e delle eventuali gestioni economiche separate, in collegamento con l'amministrazione scolastica. Nell'ambito del medesimo sistema informativo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone, aggiorna e implementa linee guida per la corretta gestione della contabilita' delle istituzioni scolastiche.
3. Il pacchetto puo' essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti, i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa e l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori dei conti.
 
Art. 42
Formazione, archiviazione e conservazione digitale
della documentazione amministrativo-contabile

1. Le istituzioni scolastiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. Il dirigente scolastico e il D.S.G.A. adottano le misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti amministrativo-contabili, anche mediante dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
3. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie alla protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno di dieci anni, dei documenti amministrativo-contabili, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesime decreto legislativo n. 82 del 2005.

Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dei commi 22, 40 e seguenti e del
comma 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se sono formati ai sensi dell'art. 20,
comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione
sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di
un documento analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza
della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, secondo le Linee guida
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se
la loro conformita' all'originale non e' espressamente
disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6.»
«Art. 40 (Formazione di documenti informatici). - 1. Le
pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e
pubblici registri, con mezzi informatici secondo le
disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.
2. -.
3. -.
4. -.
Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1.Formano
comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o
sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto
previsto all'art. 3-bis, nonche' le istanze e le
dichiarazioni di cui all'art. 65in conformita' alle Linee
guida
Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale).
- 1.La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo
sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a
facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di
pubblicita' legale, trasparenza o a registrazione di
protocollo ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui
all'art. 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui
all'art. 41, nonche' a consentirne l'accesso on-line ai
soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina
vigente.
(Omissis).»
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
[1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.]
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
 
Art. 43
Capacita' ed autonomia negoziale

1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacita' ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonche' della partecipazione a societa' di persone e societa' di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di societa' a responsabilita' limitata, nonche' la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.
3. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonche' la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
4. Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalita' di lucro.
5. Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredita' anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalita' indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalita' istituzionali. Qualora i predetti atti di liberalita' implichino la partecipazione a societa' di persone e societa' di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di societa' a responsabilita' limitata o accordi di rete ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprieta' di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredita'. In tali casi, ai sensi della normativa vigente, esse provvedono allo smobilizzo immediato dei predetti titoli, salvo che non si tratti di titoli dello Stato italiano ovvero di buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale o che l'atto di liberalita' non contenga uno specifico vincolo di destinazione al lascito.
7. Nell'ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in direttive che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca elabora per le procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi assicurativi.
8. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe alle linee guida e agli schemi di cui al comma 7.
9. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materiadi acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
10. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce con proprio provvedimento, nell'ambito di una programmazione nazionale a carattere triennale, in base alle effettive esigenze emerse, i settori rispetto ai quali le esigenze possono essere soddisfatte ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
«Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
essi per il raggiungimento delle proprie finalita'
istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita'
coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo
prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato,
oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
collegio dei docenti delle singole scuole interessate per
la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di
docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano
al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie
messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni;
l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole,
ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne
copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e
prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano
situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere
istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a
livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale
scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con universita' statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita'
di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, piu' scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e
convenzioni sono depositati presso le segreterie delle
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o
aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di
cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo.».
- Si riporta il testo dei commi 70, 71 e 72 dell'art. 1
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 70. Gli uffici scolastici regionali promuovono,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del
medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il
30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle
risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e
di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale, da definire sulla base
di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito
territoriale, definiti «accordi di rete».
Art. 71. Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei
docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti in materia di non discriminazione sul
luogo di lavoro, nonche' di assistenza e di integrazione
sociale delle persone con disabilita', anche per
insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e
di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta
formativa di piu' istituzioni scolastiche inserite nella
rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il
perseguimento delle proprie finalita';
d) le forme e le modalita' per la trasparenza e la
pubblicita' delle decisioni e dei rendiconti delle
attivita' svolte.
Art. 72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti
amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche,
l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal
servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni,
progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di
fine rapporto del personale della scuola, nonche' sugli
ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione
della singola istituzione scolastica, puo' essere svolta
dalla rete di scuole in base a specifici accordi.».
 
Art. 44
Funzioni e poteri del dirigente scolastico
nella attivita' negoziale

1. Il dirigente scolastico svolge l'attivita' negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.
2. Nello svolgimento dell'attivita' negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attivita' istruttoria del D.S.G.A.
3. Il dirigente scolastico puo' delegare lo svolgimento di singole attivita' negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attivita' negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attivita' negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni.
 
Art. 45
Competenze del Consiglio d'istituto
nell'attivita' negoziale

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:
a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredita' e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non puo' eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui e' quinquennale;
e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprieta' industriale;
h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, universita', soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) all'acquisto di immobili, che puo' essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredita' e donazioni.
2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attivita' negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali e' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie e/o attivita' svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.
3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attivita' negoziale e' subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non puo', inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

Note all'art. 45:
Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 46
Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresi', espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti gia' esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

Note all'art. 46:
Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 47
Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attivita' amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attivita' indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilita'.
2. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche, come disciplinate dal presente regolamento, sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilita' di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche' quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilita' dirigenziale e valutazione della dirigenza.
 
Art. 48

Pubblicita', attivita' informative e trasparenza dell'attivita'
contrattuale

1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attivita' negoziale.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attivita' contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalita' di cui all'articolo 42.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
6. L'attivita' negoziale delle istituzioni scolastiche e' soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, alla
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula
dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi
dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione «Amministrazione trasparente»,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' art.
120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo,
sono altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il
medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati
e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'art. 5-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo
negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine
per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis,
decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo
periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art.
73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti
giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di
pubblicazione sul profilo del committente.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 53, sono, altresi', pubblicati sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite
i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse
tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di
competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice,
tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse,
garantendo l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i
sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo
generale per definire le regole di interoperabilita' e le
modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le
rispettive banche dati, nel rispetto del principio di
unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita'
dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il
protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e
degli atti condivisi nell'ambito del protocollo
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di
pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti
pubblici.».
 
Art. 49
Revisori dei conti

1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e' svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale da due revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalita' in rappresentanza, l'uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e l'altro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori dei conti sono nominati con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze dispongono, altresi', in ordine alla cessazione e revoca dell'incarico dei revisori dei conti da ciascuno nominati.
3. L'incarico di revisore dei conti e' conferito per tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale, come individuato ai sensi del successivo articolo 50 e comprende, altresi', il controllo sulle attivita' in conto terzi, le aziende agrarie e speciali, e i convitti annessi alle istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale.
4. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell'incarico del sostituto non puo' eccedere quella del revisore in carica.
5. Per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito un elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti in possesso dei requisiti stabiliti con apposita direttiva del Ministro ed appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri del 14 settembre 2007, per il quadriennio 2006-2009, nonche' i dipendenti appartenenti all'area seconda del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro, che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori legali esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi residuati dopo la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo.
6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli stessi e', inoltre, corrisposto, se dovuto, il rimborso delle spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I compensi e i rimborsi sono liquidati e pagati dall'istituzione scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale di cui al comma 3.

Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett a) e
dell'art. 2, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
(Omissis).
2. Il controllo interno di regolarita' amministrativa e
contabile.
1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e
contabile provvedono gli organi appositamente previsti
dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della
pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di
revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i
servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e,
nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente
legislazione, i servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di
carattere generale.
2. -.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma
dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2011, n. 179.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 616, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni.».
 
Art. 50
Ambiti territoriali di revisione

1. Ciascun Ufficio scolastico regionale, per le finalita' connesse al controllo di regolarita' amministrativa e contabile ed alla nomina dei revisori dei conti di cui all'articolo 49, aggrega le istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza in ambiti territoriali di revisione, tenendo conto dei piani di organizzazione della rete scolastica approvati nella Regione.
2. L'aggregazione e' operata in considerazione:
a) delle disposizioni vigenti in materia di limiti al numero degli ambiti e al numero delle istituzioni scolastiche per ciascun ambito;
b) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
c) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
d) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
 
Art. 51
Compiti dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti, nell'espletamento delle attivita' di controllo di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 49, esprimono il parere obbligatorio a supporto delle determinazioni del Consiglio d'istituto in ordine all'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo, secondo le procedure e i tempi stabiliti nel presente regolamento.
2. I revisori dei conti, con visite periodiche, anche individuali, da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, nonche', ove possibile, attraverso l'uso di strumenti informatici che consentono di effettuare controlli a distanza, procedono:
a) alla verifica della regolarita' e della corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili;
b) alla verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle relative variazioni;
c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture contabili con quelli riportati nei documenti contabili di programmazione e rendicontazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
d) alla verifica della attendibilita' delle valutazioni di stima del programma annuale e della corretta esposizione dei dati contabili nel programma medesimo e nel conto consuntivo;
e) al riscontro, almeno semestrale, sulla consistenza di cassa, dei depositi e dei titoli di proprieta';
f) all'analisi finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione, per individuare informazioni circa stabilita', sostenibilita' o criticita' dell'equilibrio di bilancio;
g) al controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all'uopo assegnate all'istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Nell'esame del conto consuntivo della gestione annuale, i revisori dei conti:
a) riferiscono sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rilevano ed analizzano il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c) evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) esprimono parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi inerenti alle attivita' e ai progetti realizzati dall'istituzione scolastica, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonche' con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.
4. I revisori dei conti svolgono, altresi', su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica. Essi, inoltre, procedono alla verifica del corretto utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attivita' gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' su progetti nazionali ed europei e della connessa rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto, anche attivita' di rendicontazione.
 
Art. 52
Esercizio delle funzioni

1. Nell'esercizio della loro funzione, i revisori dei conti si attengono ai principi della programmazione, della continuita' e del campionamento. I rapporti con le istituzioni scolastiche si uniformano al principio di leale collaborazione.
2. Le verifiche periodiche per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 51 avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata da entrambi i revisori dei conti all'inizio dell'esercizio finanziario e comunicata all'istituzione scolastica. In base a tale programmazione si svolgono le riunioni e le visite periodiche, anche individuali, le quali hanno luogo in ciascuna delle sedi delle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di revisione. La suddetta programmazione puo' subire modifiche per particolari necessita' rilevate dai revisori dei conti, che ne danno tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica.
3. Le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di entrambi i revisori dei conti tutti gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle funzioni ed all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 51.
4. Ove possibile, i revisori dei conti espletano le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.
5. L'Ufficio scolastico regionale e le competenti strutture dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano gli interventi e promuovono le opportune iniziative, al fine di assicurare coordinamento e omogeneita' d'azione nell'esercizio della funzione dei revisori conti.
 
Art. 53
Verbali

1. L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata anche con l'uso di applicativi informatici. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che e' custodito dal D.S.G.A. o da un suo delegato e conservato con le modalita' di cui all'articolo 42.
2. I revisori dei conti trasmettono alle Ragionerie territoriali dello Stato territorialmente competenti, con modalita' telematiche, tutti i verbali concernenti l'attivita' di revisione amministrativo-contabile. All'Ufficio scolastico regionale, con le medesime modalita', sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, e' trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato.
 
Art. 54
Attivita' di consulenza contabile

1. L'Ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca fornisce assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione finalizzato a supportare, anche attraverso specifiche iniziative formative, la gestione di significativi processi di cambiamento nel mondo scolastico, fornire alle istituzioni scolastiche risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale, nonche' sull'utilizzo delle procedure e delle applicazioni a queste correlate, rilevare e valorizzare la condivisione di buone pratiche amministrative tra le istituzioni scolastiche.
 
Art. 55
Applicazione delle nuove istruzioni contabili e rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. Con successivo decreto si provvedera' alla definizione delle modalita' di rappresentazione dei dati di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche.

Note all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91:
«Art. 12 (Classificazione delle spese del bilancio
degli organismi qualificati come unita' locali di
amministrazioni pubbliche). - 1. Per le unita' locali delle
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti
assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 9, con modalita' stabilite con proprio decreto di
natura non regolamentare, adottato di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
schemi di decreto, da adottare entro il 31 dicembre 2012,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati.».
 
Art. 56
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 agosto 2018

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2018 Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3323
 
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