Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2018 (vai al sommario) |
UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018 |
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. |
|
|
IL DIRETTORE dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia
Visto l'art. 1, comma 2, lettera hh), del decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (infra, decreto legislativo n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le «Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»; Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (infra, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (infra, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalita' e i termini della relativa comunicazione nonche' gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette; Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;
A d o t t a
le seguenti istruzioni:
Art. 1
Comunicazioni
1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta. 2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attivita' istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato. 3. La comunicazione e' inviata alla UIF anche quando le pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione. 4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. 5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo puo' desumersi altresi' dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017. 6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. 7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Indicatori di anomalia
1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneita' delle comunicazioni medesime. 2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o piu' degli indicatori non e' sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma e' comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili. 4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attivita' istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attivita'. 5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attivita' criminosa delle risorse economiche e finanziarie. 6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui e' riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici. 7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attivita' o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualita', illogicita', elevata complessita' dell'attivita'. |
| Art. 3
Modalita' e termini
1. Le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line. 2. La comunicazione e' contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF. 3. Le modalita' per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF. 4. Per agevolare le comunicazioni, le pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalita' di inoltro stabilite nel presente Capo. |
| Art. 4
Contenuto della comunicazione
1. Il contenuto della comunicazione si articola in: a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione; b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi; c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operativita' oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto; d) eventuali documenti allegati. 2. Gli standard e le compatibilita' informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF. 3. Il contenuto della comunicazione e' soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalita' disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello e' a richiesta delle pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrita' e la compatibilita' delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione. |
| Art. 5
Dati identificativi della comunicazione
1. La comunicazione indica se nell'operativita' e' stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento. |
| Art. 6
Elementi informativi in forma strutturata
1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attivita' amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti. 2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa e' riferita. 3. La comunicazione puo' contenere il riferimento a piu' operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresi' riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operativita' descritta o del sospetto manifestato. |
| Art. 7
Elementi descrittivi in forma libera
1. Gli elementi descrittivi dell'operativita' si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 6 delle presenti istruzioni. 2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operativita' oggetto della comunicazione. 3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi. 4. Le pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operativita' complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato. |
| Art. 8
Documenti allegati
1. I documenti che le pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operativita' sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico. 2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi. |
| Art. 9
Comunicazione sostitutiva
1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. 2. La comunicazione sostitutiva riporta: a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita; b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati; c) il motivo della sostituzione. 3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione. |
| Art. 10
Collegamento tra comunicazioni
1. Deve essere indicato il collegamento tra piu' comunicazioni, qualora: siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi; si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate; debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione gia' comunicata. |
| Art. 11
Rapporti con la UIF
1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. 2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line. |
| Art. 12
Disposizioni finali
1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresi' modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF. 2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonche' sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.
Roma, 23 aprile 2018
Il direttore: Clemente |
|
|
|