Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 ottobre 2018
Deleghe di attribuzione del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con cui l'on. Giulia Grillo e' stata nominata Ministro della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con cui il prof. Armando Bartolazzi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;
Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute prof. Armando Bartolazzi;

Decreta:

Art. 1

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi e' delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:
a) all'attivita' di monitoraggio e di valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria;
b) alle materie relative all'organizzazione delle attivita' connesse alla valutazione delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale e relativo contenzioso;
c) alle competenze in materia di relazioni tra il Ministero della salute e le organizzazioni sindacali, ove il Ministro non intenda attendervi personalmente;
d) alla tenuta dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie;
e) al coordinamento delle attivita' relative all'organizzazione del 68° Comitato regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita';
f) ai procedimenti concernenti forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attivita' espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi opera in costante raccordo con il ministro stesso.
3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
 
Art. 2

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi e' delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo sottosegretario di Stato.
2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato prof. Armando Bartolazzi e' delegata:
a) la partecipazione alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-citta' e autonomie locali, salvo che il ministro non ritenga di attendervi personalmente;
b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;
c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.
 
Art. 3

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:
a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del segretario generale e delle Direzioni generali, nonche' degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;
b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonche' le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, aziende, collegi, commissioni e comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attivita' di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 decreto legislativo n. 150 del 2009;
e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento dell'attivita' tra Direzioni generali del Ministero;
f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal ministro a se' avocati o direttamente compiuti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2018

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 3321
 
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