Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109
Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Commissario straordinario per la ricostruzione

1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, (( di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario» )). La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture (( e dei trasporti )) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unita', (( di cui una unita' di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unita' di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unita' di personale non dirigenziale )), dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza(( , che resta a carico della medesima )). Al personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. (( Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario.Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario )). Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 45.
3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle societa' a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unita', fino a due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e puo' essere rinnovato.
5. (( Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme )). Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. (( Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese )) chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita' dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilita'. (( Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'art. 1-bis )). In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario puo' individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore (( al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali )). Per assicurare il celere avvio delle attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu' operatori economici (( diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da societa' o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio )). L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attivita', una struttura giuridica con patrimonio e contabilita' separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.
(( 8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo' avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 15, commi 2 e 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998)). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale,
alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (Omissis).
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e',
altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti
incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e
degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei
componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di
cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi
dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la
durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile
ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono
essere rendicontati eventuali rimborsi di spese,
corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente
dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali
si adeguano alle disposizioni del presente comma
nell'ambito della propria autonomia.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.
- Si riporta l'art. 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta l'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE):
«Art. 32. (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione). - 1. Nei casi e nelle circostanze specifici
di cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici
aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione.
2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata nei casi seguenti:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di
quest'ultima.
Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta
alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente
inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle
esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti
specificati nei documenti di gara. Una domanda di
partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore
economico interessato deve o puo' essere escluso a norma
dell'art. 57 o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'art. 58;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
ii) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
iii) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano
solo quando non esistono sostituti o alternative
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato
di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere
utilizzata nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di
studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in
forza della presente lettera non comprendono la produzione
in quantita' volta ad accertare la redditivita' commerciale
del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di
sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo', come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle
legislazioni o regolamentazioni nazionali.
4. La procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata per i servizi quando l'appalto in
questione consegue a un concorso di progettazione
organizzato secondo la presente direttiva e debba, in base
alle norme previste nel concorso di progettazione, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale
concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi
gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario
dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi
siano conformi a un progetto di base e che tale progetto
sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo
una procedura in conformita' dell'art. 26, paragrafo 1. Il
progetto di base indica l'entita' di eventuali lavori o
servizi complementari e le condizioni alle quali essi
verranno aggiudicati.
La possibilita' di avvalersi di questa procedura e'
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e'
preso in considerazione dalle amministrazioni
aggiudicatrici per l'applicazione dell'art. 4.
Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio
successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.».
- Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile):
«Art. 4 (Componenti del Servizio nazionale della
protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge
225/1992)) - (Omissis).
2. Le componenti del Servizio nazionale possono
stipulare convenzioni con le strutture operative e i
soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2 o con
altri soggetti pubblici.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 36, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
pubblicita' degli atti). - 1. Tutti gli atti del
Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni
di collaboratori e consulenti, alla predisposizione
dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 1, nonche'
alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni
di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove
non considerati riservati ai sensi dell'art. 112 ovvero
secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito
istituzionale del commissariato straordinario, nella
sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e
sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli
ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.».
 
(( Art. 1 bis
Misure per la tutela del diritto all'abitazione

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilita', il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche', per ciascuna unita' immobiliare, l'indennita' di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennita' per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.
3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennita' di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
4. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 45, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 45 (L) (Disposizioni generali). - 1. Fin da
quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino
alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il
proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto
beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del
bene o della sua quota di proprieta'. (L)
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai
sensi dell'art. 37, con l'aumento del dieci per cento di
cui al comma 2 dell' art. 37;
b) se riguarda una costruzione legittimamente
edificata, e' calcolato nella misura venale del bene ai
sensi dell'art. 38;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai
sensi dell'art. 40, comma 3;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata
direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando
per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. In
tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di cui
all'art. 40, comma 4. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non
corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del capo X. (L)».
- Si riporta l'art. 24, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio). -
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per
iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo
beneficiario, con il verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere
compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia
mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione
sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel
caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i
titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da
chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L)
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di
esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione
in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio
ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)».
La legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39
(Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.)
per agevolare la realizzazione delle grandi opere
infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione
territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3
dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento
regionale nel settore abitativo), e' pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della regione Liguria 12 dicembre
2007, n. 20, parte prima.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
20 dicembre 2017 (Adeguamento delle modalita' di calcolo
dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in
ragione della nuova misura del saggio di interessi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n.
301.».
 
(( Art. 1 ter
Interventi di messa in sicurezza e gestione
delle tratte autostradali


1. Per l'esecuzione delle attivita' di cui all'art. 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorita' rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attivita' di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario ))
.
 
Art. 2
Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali

1. Per far fronte alle necessita' conseguenti all'evento, la Regione Liguria (( , gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale )), la Citta' metropolitana di Genova, il Comune di Genova (( e le societa' controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova )), previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza (( del Capo del Dipartimento della protezione civile )) n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, (( fino a 300 unita' )), in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresi' con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unita' di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario (( delegato )) provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati.
(( 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unita' di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per l'anno 2019 )).
4. La contabilita' speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, e' integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
(( 4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento )).

Riferimenti normativi

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 20 agosto 2018, n. 539 (Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza dell'emergenza
determinatasi a seguito del crollo di un tratto del
viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata
del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 539) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194.
- Si riporta l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) (Abrogata);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
(Omissis).
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta l'art. 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Art. 5,
legge n. 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali».».
 
Art. 3
Misure in materia fiscale

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso (( alla data di entrata in vigore del presente decreto )) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attivita' economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne' all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
(( 5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo )).
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 45.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base
imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. (Abrogato).
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11. (Abrogato).
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis. (Abrogato).
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014»,
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la
finanza locale» si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi',
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta
dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni
compresi nel territorio della regione Friuli Venezia
Giulia;
b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il
comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31
dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre».
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite
dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'». L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi
1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4».
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. (Soppresso).».
- Si riporta l'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014):
«Art. 1. - (Omissis).
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
(Omissis).».
Il regolamento 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento 27 giugno 2014, n. 717/2014 (Regolamento
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 28 giugno 2014, n. L 190.
- Si riportano gli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al
pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da
notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis, e dell'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art.
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento
impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall' art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo
versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai
periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla
notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il
rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,
previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'art. 19 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del
carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso
avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'art. 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'art. 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'art. 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'art. 319-bis del codice penale, dopo le parole:
«alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di
tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'art. 182-ter del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dall'art. 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, nonche' al fine della definizione
delle procedure amichevoli relative a contribuenti
individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione
90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99,
la responsabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo.».
«Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di
riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti
degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3. (Soppresso).
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7. - 12 (Soppressi).
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
- Si riporta l'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). -
(Omissis).
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
(Omissis).».
 
(( Art. 4
Sostegno a favore delle imprese danneggiate
in conseguenza dell'evento

1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e' riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri e le modalita' per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 46, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni)
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)».
- Si riporta l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539
(Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del
crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada
A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi,
avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n.
539):
«Art. 1 (Nomina Commissario delegato e piano degli
interventi). - 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'evento di cui in premessa, il Presidente della Regione
Liguria e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla
presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a
titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli
uffici regionali, della Citta' metropolitana di Genova, di
quelli del Comune di Genova e delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, anche individuandoli come
soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle
risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano
degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile che interessi,
quanto alle infrastrutture stradali, anche il territorio
portuale quale parte integrante dell'ambito comunale. Gli
interventi in parola, in ragione dell'urgenza del
ripristino delle normali condizioni di vita della
popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima
dell'approvazione del Piano. Con il Piano si dispone in
ordine:
a) alla ricognizione, per il successivo rimborso, dei
costi sostenuti per assicurare gli interventi di soccorso e
di prima assistenza alla popolazione interessata
dall'evento, gia' posti in essere nell'ambito del Centro di
coordinamento dei soccorsi istituito con provvedimento del
Prefetto di Genova e del Centro operativo comunale
istituito dal Comune di Genova, nonche' per
l'organizzazione e l'effettuazione degli ulteriori
eventuali interventi di soccorso e di assistenza alla
popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici ivi compresi quelli per il servizio sanitario
regionale e delle infrastrutture di reti strategiche,
nonche' agli interventi, anche infrastrutturali, necessari
ad assicurare la continuita' delle attivita' portuali, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, delle
terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure
volte a garantire la continuita' amministrativa nel
territorio di Genova.
4. In particolare, il Piano di cui al precedente comma
contiene misure per il ricovero e per la sistemazione
temporanea della popolazione destinataria di ordinanza di
sgombero o evacuata dal luogo della propria dimora stabile
e continuativa, ivi compresa la previsione della
concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione,
secondo quanto disciplinato al successivo art. 4. Gli
interventi predetti possono essere attuati anche mediante
recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e a canone sociale di
proprieta' pubblica gia' esistenti e all'uopo disponibili;
interventi di rimozione macerie dall'alveo del torrente
Polcevera e dalla viabilita' comunale; attivita' per
l'individuazione e l'allestimento delle aree di deposito
temporaneo o stoccaggio macerie; interventi urgenti per
assicurare la viabilita' alternativa cittadina e portuale;
iniziative volte al ripristino dell'operativita' del
servizio di gestione rifiuti, svolto dalla ditta
municipalizzata AMIU ed al potenziamento del sistema dei
trasporti locali sia stradale che ferroviario, anche
attraverso la realizzazione di piste veicolari, nonche' al
potenziamento temporaneo dei presidi medici al fine di
assicurare l'erogazione delle necessarie prestazioni
sanitarie.
5. Il Piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere
la descrizione tecnica di ciascun intervento con la
relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime
di costo.
6. Il predetto Piano puo' essere successivamente
rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui
all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di cui al
comma 2 formano oggetto di rendicontazione ed attestazione
della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione
di emergenza di cui in premessa. Tale rendicontazione e'
supportata da documentazione in originale, da allegare al
rendiconto del Commissario delegato di cui all'art. 1,
comma 1, della presente ordinanza.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono
dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.».
- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis).».
 
(( Art. 4 bis
Sostegno a favore degli operatori economici
danneggiati in conseguenza dell'evento

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari delle predette unita' immobiliari, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprieta'. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
3. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
6. Per assicurare la ripresa delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
7. Le indennita' di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalita' del presente articolo.
8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
9. La contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 8, e' incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennita' di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse gia' programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennita' di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'art. 45.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 45, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 45 (L) (Disposizioni generali). - 1. Fin da
quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino
alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il
proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto
beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del
bene o della sua quota di proprieta'. (L)
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai
sensi dell'art. 37, con l'aumento del dieci per cento di
cui al comma 2 dell' art. 37;
b) se riguarda una costruzione legittimamente
edificata, e' calcolato nella misura venale del bene ai
sensi dell'art. 38;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai
sensi dell'art. 40, comma 3;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata
direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando
per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. In
tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di cui
all'art. 40, comma 4. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non
corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del capo X. (L)».
- Si riporta l'art. 24, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio). -
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per
iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo
beneficiario, con il verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere
compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia
mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione
sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel
caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i
titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da
chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L)
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di
esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione
in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio
ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)».
- Si riporta l'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 11 (Attivita' promozionali). - (Omissis).
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).».
 
(( Art. 4 ter
Sostegno al reddito dei lavoratori


1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della citta' metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennita'. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis).».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale,
di autotrasporto e viabilita'

1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita' cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale gia' attivati nonche' per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalita' di trasporto nel territorio della citta' metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalita' provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella citta' metropolitana di Genova ((, con priorita' per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno )). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali (( e stradali )) aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 (( , che sono trasferiti direttamente alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato )). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'art. 45.
(( 3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilita', come individuate nel piano strategico della mobilita' genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilita' sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo' essere concessa, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come «fascia di rispetto di Pra'». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ))
.
4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' differito al 31 dicembre 2019.
5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilita' alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario puo' autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'art. 106 del (( codice dei contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (( all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili )), nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 1230, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono
attribuite con riferimento alla consistenza del personale
in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilita' interno.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«Art. 1. - (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
All'art. 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
«534-quater. Nelle more del riordino del sistema della
fiscalita' regionale, secondo i principi di cui all'art.
119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui
all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo di
4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a
decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
a decorrere dall'anno 2017.».
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di
cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei
seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei
proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei
medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con
rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'art. 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni
successivi, la quota e' incrementata del cinque per cento
dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere
il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi
standard, di cui all'art. 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota
si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo,
sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
percentuali regionali di cui alla tabella allegata al
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di
servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sostituiscono le
predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di
spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo
da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto
pubblico locale e regionale non risultino affidati con
procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di
gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di
cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti adottate ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera
f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
qualora bandite successivamente all'adozione delle predette
delibere. La riduzione non si applica ai contratti di
servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche' per i servizi
ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione
entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso ai sensi dell'art. 7,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione,
applicata alla quota di ciascuna regione come determinata
ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al quindici per
cento del valore dei corrispettivi dei contratti di
servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse
derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre
Regioni con le modalita' di cui al presente comma, lettere
a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole
certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto
derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo'
determinare per ciascuna regione una riduzione annua
maggiore del cinque per cento rispetto alla quota
attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in
misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
primo quinquennio di applicazione il riparto non puo'
determinare per ciascuna regione, una riduzione annua
maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite
nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di
riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del
Fondo medesimo;
e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento
dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 106, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'art. 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia e' considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o
piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'art. 72 per i settori ordinari e all'art.
130 per i settori speciali. Per i contratti di importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 35, la pubblicita'
avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l' Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'art. 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'art. 213. In caso di inadempimento agli
obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in
corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13.».
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' stato abrogato dall' art. 217, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).».
 
Art. 6
Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel porto di Genova

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. (( Per l'esecuzione )) delle suddette attivita' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilita', per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova e' assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo (( delle capitanerie di porto )) secondo il principio di prossimita', all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi (( oneri )), pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
(Omissis).».
 
(( Art. 6 bis
Assunzioni di personale presso l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli


1. Al fine di preservare la capacita' ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unita' di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unita' di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attivita' di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacita' assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalita' inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, e' consentita, su richiesta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 30 e 34-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)). - 1.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
- Si riporta l'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti
doganali e revisione delle procedure di accertamento e
controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del
24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.
82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di
esportazione delle merci comunitarie):
«Art. 1 (Orario degli uffici del dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme restando le
disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli
impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di
apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00
nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle
ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei
giorni festivi.
(Omissis).».
 
Art. 7
Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto
di Genova e relativo sistema di navettamento

1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attivita' economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, e' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, (( Arquata Scrivia, )) Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, (( Dinazzano, Milano Smistamento, )) Melzo e Vado Ligure.
(( 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1 )).
2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
(( 2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova e' concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-ter. Al fine di garantire l'operativita' portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, e' previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non e' cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalita' ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attivita' di manovra derivanti, a parita' di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, e' riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unita'. Le modalita' di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019.
2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 62, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di
protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali interessate, e regimi procedimentali speciali,
recanti accelerazione dei termini procedimentali ed
adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente
applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa
delibera del Consiglio dei ministri;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1230, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono
attribuite con riferimento alla consistenza del personale
in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilita' interno.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio
2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei
beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e
le procedure per l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2017, n. 190:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete Autostrade
Mediterranee S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di
istruttoria, gestione operativa e monitoraggio
dell'intervento;
c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella
stessa unita' di carico o sullo stesso veicolo stradale,
che utilizza due o piu' modi di trasporto e che non implica
l'handling della merce nelle fasi di scambio modale;
d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le
merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto
su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di
carico;
e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la
separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci,
inclusi gli interporti;
f) interporto: complesso organico di strutture e
servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra
le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendenti
uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione;
g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese,
cosi' come definite dall'art. 2082 del codice civile, che
commissionano treni completi a imprese ferroviarie,
attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto
intermodale e trasbordato;
h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto
che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo
conto, che non agisce come preposto o mandatario del
mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di
trasporto multimodale e che assume la responsabilita'
dell'esecuzione del contratto;
i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o
privata titolare di licenza, ai sensi del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne
garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che
forniscono la sola trazione;
l) treno completo: il treno acquistato in tutta la
sua capacita' di prestazioni da un unico cliente.».
- Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 8
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno
alle imprese colpite dall'evento

1. Nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e' istituita una zona franca (( urbana )) il cui ambito territoriale e' definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al (( valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017 )), possono richiedere, ai fini della prosecuzione (( delle proprie attivita' )) nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona franca.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.
5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di (( 10 milioni )) di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'art. 45.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 340, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione
sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalita'
di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
periodo precedente, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di
programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo
di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di
spesa.
(Omissis).».
Il regolamento 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
Il regolamento 27 giugno 2014, n. 717/2014 (Regolamento
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 28 giugno 2014, n. L 190.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
aprile 2013 (Condizioni, limiti, modalita' e termini di
decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in
favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone
Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n.
161.».
- Si riporta l'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221:
«Art. 37 (Finanziamento delle agevolazioni in favore
delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo
Convergenza). - 1. La riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del
Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d)
del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di
micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano
entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle
Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009
dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate ammissibili
nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle
ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle
regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui
all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui
all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia'
avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
autovetture e abbiano registrato un numero di addetti,
precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di
cui all'art. 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296
del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale
propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del
comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini
di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si
applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi
di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato
ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse
effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di
spesa.».
 
Art. 9
Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attivita' dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'art. 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorita' di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.
(( 1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operativita' delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 18-bis, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale):
«Art. 18-bis (Autonomia finanziaria delle Autorita' di
sistema portuale e finanziamento della realizzazione di
opere nei porti). - 1. Al fine di agevolare la
realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani
regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per
il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi
nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei
porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza,
alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli
ambiti portuali, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un
fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1
per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90
milioni (*) di euro annui.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge
23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita')
«Art. 1 (Interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del
trasporto combinato). - 1. La presente legge si propone di
consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di
evolvere verso forme e modalita' di servizio piu' evolute e
competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal
fine la presente legge ha la finalita' di favorire la
ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano
attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare
le aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle
imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione
di capacita' di carico complessiva. La presente legge si
propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza
nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto
ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea
in materia.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per autotrasporto di cose per conto di terzi,
l'attivita' di cui all'art. 40 della legge 6 giugno 1974,
n. 298 ;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298 ;
c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un
raggruppamento, che esercita l'attivita' di autotrasporto
di cose su strada per conto di terzi e che e' iscritta
all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro
Stato dell'Unione europea;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui
all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ;
e) per raggruppamento, le strutture societarie
costituite a norma del libro V titolo VI, capo I o del
libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice
civile;
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per
cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
i veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore
effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su
strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile
interna o per mare.
3. Per il conseguimento di maggiori piu' adeguati
livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente
dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale
di cose, nonche' per determinare, sulla base del Piano
generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno
sviluppo delle quote di traffico che le imprese di
autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche
intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia,
strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e
della navigazione adotta con proprio decreto un piano
complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle
risorse per la concessione di benefici a favore delle
imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono
destinati alle seguenti finalita':
a) investimenti innovativi delle imprese di
autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per
ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte
delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse
complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese
di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento
delle risorse complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di
autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15
per cento delle risorse complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del
trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature
necessarie alla movimentazione delle unita' di carico
specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia,
per mare e per vie navigabili interne, nonche' agevolazioni
al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle
risorse complessive.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener
conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore,
le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
a) il comitato centrale opera in posizione di
autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e
della navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il
Ministro dei trasporti e della navigazione per la
definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione
amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello
sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la
propria consulenza su tutte le questioni afferenti il
settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi
comprese quelle concernenti il rispetto della normativa
comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri
accordi internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori
sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto
di cose prima della loro adozione da parte del Ministero
dei trasporti e della navigazione, nonche' sulla
predisposizione della relativa normativa di attuazione, in
conformita' ai principi di cui all'art. 92 del trattato
CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei
trasporti e della navigazione la normativa ed i
provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento
delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di
svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per
l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento
della professionalita' conformemente alla normativa
comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei
segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei
trasporti e della navigazione, che provvede con proprio
decreto, i criteri per l'accertamento della
rappresentativita' delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della
designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e
provinciali;
g) il comitato centrale cura le attivita' formative
interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal
comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi
strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti
dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi
volontariamente versati da organismi privati e da acquisire
con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 ;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui
all'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate
dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per
l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge,
nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi. A tal fine la normativa contabile per
l'amministrazione delle quote versate dagli
autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del
comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri
provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del
comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito
della deliberazione dello stesso comitato, con
provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente
delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei
trasporti e della navigazione utilizzando le risorse
iscritte nel relativo bilancio.
5. I componenti del comitato centrale e dei comitati
regionali e provinciali per l'albo nazionale degli
autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno
1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino
al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi
mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere
iscritte all'albo degli autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui
all'art. 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione
riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge,
sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al
riequilibrio della domanda di trasporto tra strada,
ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli
effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla
rispondenza degli interventi attuati alle normative
dell'Unione europea.».
«Art 2 (Investimenti innovativi e formazione
professionale). - 1. Gli interventi previsti dal presente
articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle
iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle
apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle
attivita' di formazione di cui alla successiva lettera e);
a tali iniziative e' riservato il 10 per cento delle
risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a);
b) la partecipazione alla realizzazione di terminals
per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il
38 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3,
lettera a);
c) la riconversione e modifica del parco veicolare
circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per
conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza
stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli
immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per
consentire una riduzione nonche' il miglioramento
dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard piu'
elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore.
L'intervento dello Stato e' limitato sino alla
compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento
agli standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni
e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato il 46 per
cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera
a);
d) interventi di adeguamento per la riduzione di
emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita'
dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere
concesso un contributo fino al 25 per cento del costo
totale documentato dalle aziende interessate; a tali
iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse
previste dall'art. 1, comma 3, lettera a);
e) la formazione professionale degli operatori e dei
loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse
attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea;
a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse
previste dall'art. 1, comma 3, lettera a).
2. A favore delle operazioni di cui al comma 1,
realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio
1998-2001, possono essere concessi mutui al tasso di
interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con
rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti,
con le seguenti caratteristiche:
a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera a),
mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento,
nel limite massimo di lire 550 milioni;
b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b),
mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel
limite massimo di lire un miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c),
mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento,
nel limite massimo di lire 1 miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d),
possono essere concessi contributi a copertura delle spese
documentate fino al 25 per cento del costo totale. Sono
ammesse anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma
1, lettere a) e c), possono essere concessi alla medesima
impresa anche per piu' operazioni a condizione che prima
dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata
almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia' in
essere.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione
delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al
presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai
soggetti indicati all'art. 10, comma 1, nei limiti delle
risorse autorizzate, tenuto conto:
a) della tipologia della impresa richiedente, dando
priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4,
alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di
minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera e);
b) dei benefici, rapportati ai costi
dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui
al comma 1, con particolare riferimento alla tutela
ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come
disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e dando priorita' ai
veicoli a minore impatto di inquinamento;
c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle
misure destinate a favorire l'intermodalita' ed il
trasporto combinato;
d) degli effetti occupazionali permanenti indotti
dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui
all'art. 6, comma 1;
e) (Abrogata).
5. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, incaricati
dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilita' che
l'investimento prospettato dall'impresa possa essere
ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento
agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla
presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'art. 8
prospettera' al richiedente tale possibilita' e indichera'
la parte di investimento che mediante la presente legge
potra' essere finanziata. Analogamente si procedera' ove il
finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile
con la presente legge.
6. (Abrogato).».
«Art 3 (Incentivazione all'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione
volontaria dell'offerta di trasporto). - 1. Per l'esodo
volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato
alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed
alla riduzione della capacita' di trasporto complessiva,
sono concessi contributi a favore di imprenditori che
rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi e' subordinata
congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attivita' sia
direttamente che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o
dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli
autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione
dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno
1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori avra' effetto per dieci anni e inibira'
all'interessato di figurare quale socio, direttamente o
indirettamente, in aziende che siano iscritte o che
intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori
che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di
terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita'
un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di
massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con
un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli
imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data
di entrata in vigore della presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge presentino domanda di
cessazione dell'attivita' e contestuale richiesta di
cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con
effetto dalla data di ammissione al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di
cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i
comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori,
l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al
presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate,
sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui
all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo
di attivita'. I comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori si pronunciano entro il termine
perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale
termine, il Comitato di cui all'art. 8 delibera
l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla
base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art.
10, comma 1.
5. Il contributo e' riconosciuto nella misura
forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore
titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa
complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la
possibilita' di agganciamento di rimorchi e di lire 110
milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione
per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed e'
erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta
giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui
all'art. 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al
presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'art.
16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
6. - 9 (Abrogati).».
«Art. 4 (Incentivi per l'aggregazione di imprese di
autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi
intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto
stradale). - 1. Per i processi di aggregazione che
interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati
ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da
realizzare anche una riduzione della capacita' di carico
complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle
condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu'
adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una
migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono
concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture
societarie, per gli investimenti connessi al progetto di
aggregazione, ed agevolazione sui costi del personale
occupato nelle nuove strutture risultanti dalle
aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti
criteri di procedure per la concessione dei benefici,
tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e della necessita' di assicurare che i progetti di
aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e
producano un'effettiva riduzione della capacita' di
trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art.
1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente
articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di
entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma
1 e fino al 31 dicembre 2001:
a) le piccole e medie imprese che risultano da
fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di
imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre
alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni
materiali o immateriali ammortizzabili, nonche'
partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima
impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una
volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da
fusioni o conferimenti tra societa' appartenenti al
medesimo gruppo, controllate o collegate;
b) le piccole e medie imprese che si associano in
raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia'
esistenti;
c) i raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui
al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non
abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni
precedenti la data medesima. Analogamente possono
beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i
requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a
fondersi tra loro.
3. Dai processi di aggregazione di cui al presente
articolo dovra' risultare una riduzione della capacita' di
trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti
interessati, qualora a seguito di tali processi la
capacita' di trasporto risulti pari o superiore alle 260
tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto
dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e
modalita' per il conseguimento della riduzione della
capacita' di trasporto.
4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle
operazioni di cui al presente articolo sono concessi
contributi per la partecipazione dei propri titoli ed
addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi
l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la
partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli
oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per
importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna
iniziativa.
5. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione
delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti di cui
al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita
dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nei limiti delle
risorse autorizzate, tenuto conto:
a) del numero di imprese monoveicolari che
partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali
indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi
di cui al comma 1;
b) del numero di imprese monoveicolari che siano
coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre
che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici,
rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.».
«Art. 5 (Interventi e agevolazioni per il trasporto
combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili
interne). - 1. A favore delle iniziative previste all'art.
1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a
realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere
concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di
riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel
limite massimo di lire 1,5 miliardi.
2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono
destinate:
a) alla realizzazione di terminal per il trasporto
combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori
per la movimentazione delle unita' di carico;
b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature
elettroniche e telematiche riferiti alla catena di
trasporto combinato;
c) all'acquisizione di unita' di trasporto combinato
e delle relative attrezzature.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a),
potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera
concorrenza e coerenti con una razionale sviluppo del
trasporto combinato.».
 
(( Art. 9 bis
Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilita' e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la citta' di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di sistema portuale e da altri soggetti ))
.
 
(( Art. 9 ter
Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo


1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuita' delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' prorogata per cinque anni.
2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.
3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA) ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 17, della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli
articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16,
comma 3. La presente disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne' deve
essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu'
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'art. 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria
attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del
1997.
9. (Soppresso).
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,
possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo'
essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi
successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese
portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
porti italiani (Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.».
 
Art. 10
Norme in materia di giustizia amministrativa
e di difesa erariale

1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, nonche' ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (( e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria )).
2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo.
3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del (( testo unico di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 125, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo):
«Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche). - 1.
Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell'art. 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'art. 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all'art. 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'art. 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.».
- Si riporta l'art. 1, del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
«Art. 1 (La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato). - Gli avvocati dello Stato,
esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le
giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di
mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie
richiedono il mandato speciale, bastando che consti della
loro qualita'.».
 
Art. 11
Surrogazione legale dello Stato nei diritti
dei beneficiari di provvidenze

1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato e' surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'art. 1203, (( numero 5) )), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1203, del codice civile:
«Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche'
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di
essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo
pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che,
fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o
piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario,
che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.».
 
Art. 12
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali ((, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova )). L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce (( le risorse )) umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia (( e' dotata di personalita' giuridica e )) ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo (( e vigilanza )), che esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3 ((, comma 1, )) lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE (( del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, )) sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessita' di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e' aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
(( 4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art. 11» sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali» ))
.
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e' compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia' applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (( ferma restando l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 )). L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. (( Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile )). I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e' deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unita', di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal (( contratto collettivo nazionale di lavoro )) di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unita', destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unita' di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unita' di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e' garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'art. 13 ((, nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14 )).
18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti (( di cui ai commi 8 e 9 )) sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del (( testo unico di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 8 e 9, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Si riporta l'art. 4, del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE
e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie), abrogato dalla presente legge:
«Art. 4 (Istituzione e ordinamento). - 1. E' istituita,
con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie definita alla lettera g) dell'art. 3, di
seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della
sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa
previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per
l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto
previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo
quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le infrastrutture
transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita'
preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva
2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni
internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo
binazionale.
3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di
personalita' giuridica ed autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed
opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), della direttiva
2004/49/CE.
4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di
vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente
relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta ai sensi
dell'art. 7 del presente decreto. Per l'esercizio della
funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il
direttore e' scelto fra personalita' con comprovata
esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato
direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
quattro dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato
direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei
revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in
carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I
componenti del collegio sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al
Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello
statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del
personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento
unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26,
nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8,
nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato
comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel
limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico
stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella
materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
presente decreto e gia' esercitate dal Ministero dei
trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto,
e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6
del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e'
assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di
duecentocinque unita' di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai
ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico
dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'art. 26,
con personale tecnico, avente riconosciute capacita' e
competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A.
e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con
procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che
non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A.,
dall'Agenzia.
9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da
individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia'
utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo,
per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa'
vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle
eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede
dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con
provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro
dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione
dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle
effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che
accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti
collocazione professionale equivalente a quella ricoperta
nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
mantenimento del trattamento economico di provenienza
mediante assegno ad personam non riassorbibile e non
rivalutabile.
12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva
diversa disposizione recata del presente decreto
legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale
di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
normativa vigente in materia; tale personale puo' essere
assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove
dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia
del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e'
ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del
predetto Ministero.».
- Si riporta l'art. 2, del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE
e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano
con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente
articolo.
2. Il presente decreto riguarda i requisiti di
sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza
della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e
l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori
dell'infrastruttura.
3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti
competenze degli Organi statali interessati per quanto
riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la
sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del
Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e
soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero
delle infrastrutture in materia di norme tecniche
costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su
sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura
ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.
4. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di
trasporto leggero su rotaia;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese
ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti, fino
al 30 giugno 2019;
c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata
esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le
sue operazioni di trasporto di merci;
c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche
che operano su una propria rete, comprese le officine di
manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali» (ANSFISA) individua le norme
tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario
nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti,
tenendo conto delle caratteristiche delle tratte
ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto,
fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali
per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30
giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che
operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza
le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel
rilasciare le autorizzazioni di propria competenza,
l'ANSFISA valuta le misure mitigative o compensative
proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi
del rischio che tenga conto delle caratteristiche della
tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di
trasporto.».
- Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai soli fini
dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di
natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni
nonche' la gestione e l'esercizio del sistema nel suo
complesso;
(Omissis).».
Il Capo IV della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE, relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica
della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza
delle ferrovie), reca: «Autorita' preposta alla sicurezza».
- Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE
e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie):
«Art. 6 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e'
preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni
previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di
regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita'
con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte
dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui
al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri
necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti
compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di
sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare
anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle
Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di
sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le
disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese
ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale
di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la
ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla
lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi
di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario,
a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 8 ottobre
2010, n. 191;
e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e
prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla
manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema
ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti
essenziali;
f) verificare che i componenti di interoperabilita'
siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'art. 10
del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale
rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale
nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di
una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle
dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di
omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un
prodotto generico, di un'applicazione generica o di un
componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal
gestore dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i
pertinenti elementi che compongono i certificati di
sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a
norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano
soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino
conformemente ai requisiti del diritto comunitario o
nazionale;
l) assicurare che i veicoli siano debitamente
immatricolati nel RIN e che nei registri
dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in
materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di
immatricolazione nazionale del materiale rotabile
autorizzato ad essere messo in servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca,
approfondimento in materia di sicurezza del trasporto
ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle
indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere
attivita' di consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a
problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od
autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle
imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia
di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e
procedure necessarie ed utili al perseguimento della
sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive
funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo
di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di
sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione
delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in
vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e
monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria
europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di
sicurezza per i processi di omologazione;
r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di
particolari categorie di veicoli che circolano sulla
infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del
presente decreto, compresi i veicoli storici.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere
trasferite o appaltate ad alcun gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di
Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri
organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti
rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui
all'art. 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche
preposte alla regolazione economica del settore.».
Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione
della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81.
- Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali):
«Art. 6 (Ispezioni di sicurezza art. 6, direttiva
2008/96/CE). - 1. L'organo competente, sulla base di un
programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza,
da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da aggiornare con
cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche
connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti,
effettua ispezioni periodiche sulle strade aperte al
traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di
cui all'art. 4, comma 7. Si applicano i casi di
incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto,
le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti
di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando
le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad
assicurare la corretta applicazione di tale decreto.».
- Si riporta l'art. 19, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229):
«Art. 19 (Vigilanza ispettiva). - 1. Il Corpo nazionale
esercita, con i poteri di polizia amministrativa e
giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della
normativa di prevenzione incendi in relazione alle
attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti ad essa assoggettati nonche' nei luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La
vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche,
verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso
Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale
puo' avvalersi di amministrazioni, enti, istituti,
laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
ispettiva siano rilevate condizioni di rischio,
l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi
ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo
nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure
urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e
da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati
ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle
altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle
determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di
competenza.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di
vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n.
221.
- Si riportano gli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione
della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea):
«Art. 11 (Funzioni ispettive). - 1. La Commissione e'
responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e delle
verifiche funzionali per tutte le gallerie situate sulle
strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel
territorio nazionale. La Commissione per tali attivita',
fino all'entrata in operativita' dell'elenco di cui
all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2008/96/CE, si avvale di ingegneri, che
hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall'art.
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, con particolare riferimento alla
funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui
all'art. 11 dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonche' all'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture,
che si avvalgono di collaboratori appartenenti
all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo
Ministero, nonche' dei soggetti di cui all'art. 12, comma
4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operativita' del
predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti
inseriti nell'elenco stesso.
2. La Commissione si avvale di ingegneri del
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con
competenza specifica nelle materie attinenti
all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle
problematiche di difesa civile, che si avvalgono di
collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell'interno.
(Omissis).».
«Art. 12 (Ispezioni periodiche). - 1. La Commissione
verifica che le ispezioni periodiche eseguite dal personale
di cui all'art. 11, commi 1 e 2, vengano effettuate al fine
di garantire la conformita' delle gallerie di cui all'art.
1, comma 2, alle disposizioni del presente decreto.
2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni
consecutive di una galleria non deve superare i sei anni.
3. La Commissione, se in base alla relazione di
ispezione, constata che una galleria non e' conforme alle
disposizioni di cui al presente decreto, comunica al
Gestore ed al Responsabile della sicurezza le misure
destinate ad accrescere la sicurezza della galleria. La
Commissione definisce le condizioni per il mantenimento in
esercizio o la riapertura della galleria che si
applicheranno fino al completamento degli interventi
correttivi, nonche' qualsiasi altra restrizione o
condizione pertinente.
4. Qualora le restrizioni per la circolazione abbiano
durata superiore alle quarantotto ore o qualora si abbia
giustificato motivo che potrebbero sorgere problemi di
ordine pubblico, queste devono essere adottate d'intesa con
gli Uffici territoriali del Governo competenti.
5. La galleria e' soggetta ad una nuova autorizzazione
di esercizio, secondo la procedura prevista dall'allegato
4, nei casi in cui gli interventi correttivi comportino
modifiche sostanziali nella costruzione e nel
funzionamento, una volta realizzati tali interventi.
6. I Gestori provvedono a predisporre tutte le misure
necessarie allo svolgimento delle ispezioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure
previste dal presente articolo i gestori provvedono senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva
2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della
rete stradale transeuropea), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie). -
(Omissis).
5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione
delle misure di sicurezza di cui all'art. 3 predisposti dal
Gestore della galleria.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 9, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014
(Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'art. 16,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297, S.O. n. 96:
«Art. 9 (Funzioni delle Direzioni generali
territoriali). - 1. Le Direzioni generali territoriali si
articolano in uffici di livello dirigenziale non generale
ed in unita' organizzative di livello non dirigenziale
(sezioni), individuati sulla base dei criteri di
funzionalita' e di territorialita' al fine di garantire la
massima presenza e fruibilita' possibile in relazione
all'utenza ed al servizio reso sul territorio.
2. Detti uffici sono distinti, in relazione alle
attivita' svolte in: Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.),
Centri Prova Autoveicoli (C.P.A.), Centro Superiore
Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.),
e Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.),
ciascuno con proprie sezioni.
3. Gli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.), nonche'
le sezioni a questi afferenti, nel rispettivo ambito
territoriale di competenza, svolgono i seguenti compiti:
attivita' in materia di conducenti: esami per
conducenti di veicoli e loro rimorchi e relativo rilascio
di patenti e certificati di abilitazione e formazione
professionale, duplicati, certificazioni ed attestazioni
inerenti i conducenti, conversioni di patenti militari ed
estere, provvedimenti di revisione, sospensione a tempo
indeterminato e revoca delle patenti;
parere tecnico alle Prefetture in materia di
sospensioni patenti;
esami per il conseguimento dell'idoneita' alla guida
dei ciclomotori;
attivita' in materia di collaudi e revisione dei
veicoli in circolazione: visite e prove veicoli ex articoli
75 e 76 del Codice della Strada; collaudo di veicoli
industriali per l'allestimento della carrozzeria;
visite e prove per l'aggiornamento delle
caratteristiche tecniche dei veicoli ex art. 78 del Codice
della Strada;
visite e prove per l'accertamento di idoneita' alla
circolazione di macchine agricole e macchine operatrici (ex
articoli 107 e 114 del Codice della Strada); prove
periodiche su veicoli allestiti con cisterne per il
trasporto di merci pericolose;
collaudi su recipienti per gas compressi o GPL e
rilascio certificato di idoneita';
collaudi sulle attrezzature a pressione e
trasportabili (contenitori e cisterne) e rilascio
certificato di idoneita';
revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi (ex
art. 80 del Codice della Strada);
procedura per l'autorizzazione alla circolazione di
veicoli e di contenitori ammessi al trasporto
internazionale sotto il sigillo doganale;
accertamento idoneita' tecnica delle imprese
costruttrici delle unita' navali per la navigazione
interna;
visite tecniche iniziali, collaudo e accertamenti
tecnici delle unita' navali e vigilanza sulle unita'
navali;
accertamenti tecnici sulle unita' navali in corso di
costruzione; parere su richieste di deroghe, emissione del
certificato comunitario da parte delle Autorita' Competenti
e tenuta dei registri, ai sensi del decreto legislativo 24
febbraio 2009, n. 22;
stazzatura delle unita' navali e rilascio del
certificato di stazza;
esami per il conseguimento dei titoli per il
personale navigante, rilascio dei relativi attestati e dei
libretti di navigazione, tenuta dei registri;
accertamenti tecnici ed emissione dei relativi
certificati in relazione al trasporto di merci pericolose
in applicazione dell'Accordo ADN.
tenuta dei registri delle unita' navali (iscrizioni,
reiscrizioni; cancellazioni; estratti cronologici,
trascrizioni di proprieta', trasferimenti ad altri
registri; ecc)
conservatoria e trascrizione nei registri nautici di
diritti reali o di godimento, ipoteche o loro
cancellazione, etc.
rilascio, rinnovo licenza di navigazione;
aggiornamento licenza; duplicato licenza per
deterioramento, furto o smarrimento;
rilascio autorizzazione navigazione temporanea,
occasionale o di prova;
esami per il conseguimento della patente nautica;
estensione delle abilitazioni; rilascio, duplicazione e
riclassificazione patente; conversione patenti;
aggiornamento dati su patente (convalida, residenza);
revisione, sospensione e revoca patente;
aggiornamento dati sulla patente (conferma validita',
aggiornamento della residenza);
attivita' in materia di immatricolazione veicoli:
immatricolazione veicoli a motore e rimorchi con rilascio,
carta di circolazione; rilascio targhe e contrassegni;
rilascio targhe CD, EE;
rilascio autorizzazioni per la circolazione di prova;
aggiornamento della carta di circolazione;
reimmatricolazione; rilascio del documento tecnico per la
circolazione, sul territorio nazionale, di veicoli o
complessi eccezionali immatricolati all'estero o per
l'effettuazione di trasporti eccezionali da parte di
vettori esteri;
duplicati;
circolazione e sicurezza stradale: prevenzione,
informazione e repressione sull'uso improprio o scorretto
delle strade;
provvedimenti di sospensione della carta di
circolazione;
divulgazione ed informazione ai cittadini sulle
tematiche della sicurezza stradale;
iniziative pilota, a supporto delle iniziative a
livello centrale ed in sinergia con organismi locali e con
le Forze di Polizia, per migliorare la sicurezza stradale;
partecipazione alle Commissioni per l'autorizzazione
alle competizioni sportive su strada;
verifica tecnica su strada sui veicoli commerciali
circolanti nella comunita' (direttiva 2000/30/CEE);
Commissioni d'esame per consulenti per il trasporto
di merci pericolose (d.lgs 4 febbraio 2000, n. 40);
vigilanza sulle autolinee di competenza statale;
Osservatorio della sicurezza stradale in riferimento
alla localizzazione degli incidenti ed ai punti neri delle
strade;
verifiche sulla sicurezza dei percorsi e delle
fermate per autolinee statali (D.P.R. n. 753 del 1980);
rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e
gli Enti locali: partecipazione alla Commissione consultiva
per la gestione dell'Albo provinciale autotrasportatori;
partecipazione alla Commissione provinciale per
l'accertamento della capacita' professionale per
l'attivita' di autotrasportatore per conto di terzi;
partecipazione alla Commissione consultiva presso la
Provincia per il rilascio delle licenze in conto proprio;
partecipazione alle Commissioni provinciali di
abilitazione alle mansioni di istruttore ed insegnante
presso le autoscuole, alle mansioni di responsabile tecnico
presso le officine di autoriparazione e per l'esercizio
dell'attivita' di consulente automobilistico (legge n. 264
del 1991);
partecipazione alle Commissioni mediche provinciali
per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica alla guida;
funzioni di certificazione di qualita', ispezione e
controllo tecnico: nulla osta di idoneita' allo svolgimento
dei corsi ADR e controllo sulla loro effettuazione;
controllo sull'attivita' delle autoscuole in
relazione all'effettuazione dei corsi per il recupero
punti;
controllo tecnico sulle imprese di autoriparazione
che effettuano servizio di revisione;
controllo sull'attivita' svolta dagli studi di
consulenza relativamente all'esercizio di sportello
telematico dell'automobilista;
espletamento del Servizio di Polizia Stradale di cui
all'art. 12 del Codice della strada: verifiche e controlli
sul circolante in collaborazione con gli organi di Polizia
su veicoli nazionali ed internazionali;
attivita' in materia di autotrasporto: ordinanze di
sospensione delle Carte di circolazione dei veicoli ex art.
82 del Codice della Strada (provvedimenti di sospensione
delle Carte di circolazione ex articoli 82, 83, 84, 85, 86,
87 e 88 del Codice della Strada);
rilascio copie conformi licenze comunitarie;
rilascio certificati CEMT per i Paesi
extracomunitari;
rilascio certificazioni ATP;
rilascio autorizzazioni per gli autobus destinati a
servizio di noleggio per l'impiego in servizio di linea e
viceversa;
gestione delle autolinee di competenza statale
(attivita' istruttoria, autorizzativi e di vigilanza per le
autolinee di competenza statale) e documenti di viaggio per
servizi internazionali trasporto viaggiatori;
autorizzazione all'accesso alla professione di
autotrasportatore e provvedimenti connessi;
gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
supporto alle Direzioni generali a livello centrale del
Dipartimento per gestione ricorsi;
supporto per i ricorsi gerarchici in materia di
segnaletica;
consulenza, assistenza, servizio, su base
convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici
anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca:
supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della
sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti
terrestri;
supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata
alla sicurezza del veicolo e dei conducenti;
supporto alla ricerca e sperimentazione su
dispositivi.
4. Gli uffici Centri Prova Autoveicoli (C.P.A.) e le
sezioni a questi afferenti ed il Centro Superiore Ricerche
e prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) e le
sezioni a questo afferenti, svolgono i seguenti compiti:
attivita' in materia di omologazione dei veicoli a
motore, loro rimorchi, delle macchine agricole, delle
macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
unita' tecniche indipendenti: prove tecniche e procedure
per l'omologazione e l'approvazione dei veicoli a motore,
dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unita'
tecniche indipendenti; omologazione delle attrezzature
tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni;
prove tecniche per l'omologazione od approvazione di
singoli dispositivi dei veicoli (dispositivi luminosi,
catadiottri, specchi retrovisori, dispositivi acustici,
vetri, silenziatori, ganci di traino, ecc.); omologazione
ed approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature
isotermiche per il trasporto su strada di merci deperibili;
omologazione e approvazione di attrezzature a pressione
trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi per
il trasporto di merci pericolose;
funzioni di certificazione di qualita', ispezione e
controllo tecnico: vigilanza sull'attivita' degli «esperti
A.T.P.» e delle «stazioni di controllo» relativamente alle
prove e certificazioni delle furgonature ed ai gruppi
refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al
trasporto delle merci deperibili;
espletamento del Servizio di Polizia Stradale di cui
all'art. 12 del Codice della strada: verifiche e controlli
sul circolante in collaborazione con gli organi di Polizia
su veicoli nazionali ed internazionali;
attivita' in materia di collaudi e revisione dei
veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie su
veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci
pericolose; prove periodiche di isotermia delle furgonature
e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli
stradali destinati al trasporto delle merci deperibili;
consulenza, assistenza, servizio, su base
convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici
anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca:
supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della
sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti
terrestri; supporto alla ricerca e sperimentazione
finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti;
supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi.
II C.S.R.P.A.D., oltre ai compiti sopraelencati, svolge
anche, per il territorio nazionale:
omologazione delle attrezzature tecniche necessarie
all'effettuazione delle attivita' omologative in genere e
della attivita' di controllo dei veicoli circolanti;
omologazione, verifica e prova primitiva e
accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per
l'accertamento del tasso alcoolemico;
tenuta dei registri ed autorizzazioni relative ai
veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico.
5. Gli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi
(U.S.T.I.F.) e le sezioni a questi afferenti, nel
rispettivo ambito territoriale di competenza, svolgono i
seguenti compiti:
attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi di competenza statale:
istruttorie e verifiche tecniche su schemi di regolamento
di esercizio nonche' su progetti di sistemi di trasporto ad
impianti fissi e loro impianti accessori per l'approvazione
o rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza;
verifiche e prove per l'esercizio di sistemi di trasporto a
impianti fissi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, loro impianti, accessori
e materiale mobile (rotaie e rotabili della rete locale,
opere d'arte, impianti e rotabili delle metropolitane,
impianti a fune, impianti di trasporto pubblico); verifiche
e prove di laboratorio su funi e componenti di impianti a
fune; verifiche di idoneita' ed abilitazione del personale
tecnico di macchina e di movimento per sistemi di trasporto
ad impianti fissi; supporto tecnico in materia di inchieste
condotte a seguito di incidenti accaduti su sistemi di
trasporto ad impianti fissi; tenuta dei registri degli
impianti elevatori e degli impianti a fune;
funzioni di certificazione di qualita', ispezione e
controllo tecnico: attivita' di supporto alle funzioni di
certificazione attribuite all'organismo notificato di cui
all'art. 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23
luglio 1996 e in generale tutte le funzioni di
certificazione in applicazione delle norme della serie En
29000 e 45000 nell'ambito dei sistemi, sottosistemi,
prodotti, processi o altri servizi afferenti ai trasporti
terrestri;
consulenza, assistenza, servizio, su base
convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici
che ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca:
supporto alla ricerca ed indagini tecniche nel settore
funiviario.
6. Gli U.M.C., i C.P.A., il C.S.R.P.A.D. e gli
U.S.T.I.F., oltre ai compiti di cui ai precedenti commi 3,
4 e 5, svolgono - anche per le sezioni a ciascuno afferenti
- le seguenti funzioni:
gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali;
relazioni istituzionali ed esterne e relazioni
sindacali;
verifica periodica delle attivita' delle sezioni
coordinate e referto alla competente Direzione generale
territoriale;
rapporti con gli organi di controllo.».
- Si riportano gli articoli 14 e 15, del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere
accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di
sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o
soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha
elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI,
di altre pertinenti disposizioni della normativa
comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini
del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di
trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza dell'impresa
ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i
requisiti specifici necessari per la prestazione, in
condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in
questione. Detti requisiti possono riguardare
l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della
rete, l'accettazione dei certificati del personale e
l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli
utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e'
basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa
ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa
ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita'
specificando il tipo e la portata delle attivita'
ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma
2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della
Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario
equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in
possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una
Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della
Comunita' europea e che intende effettuare servizi
supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione
aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b),
relativa alla rete italiana o parte della rete italiana
sulla quale intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato
parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la
portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il
titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle
condizioni che hanno consentito il rilascio della parte
pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre
all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o
l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte
pertinente del certificato di sicurezza in seguito a
modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di
sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la
certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
parte a) e b) del certificato, motivando la propria
decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di
sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione
nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza,
l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei
certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La
notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa
ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione
e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di
revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del
certificato di cui al presente articolo da richiedersi a
cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e
9.».
«Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori
dell'infrastruttura). - 1. Per poter gestire e far
funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore
dell'infrastruttura, su richiesta del legale
rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di
sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo'
contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza
comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza del gestore
dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per
soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la
manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo
del traffico e di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovata a richiesta del gestore
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e'
aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono
apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al
segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il
titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza
indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione
dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche
sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di
sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni,
l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione
motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle
autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la
denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita'
dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la
motivazione della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed
aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in
vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a
richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a
proseguire la propria attivita' fatta salva
l'applicabilita' dei commi 4 e 5.».
- Si riporta l'art. 15, della legge 1° agosto 2002, n.
166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Programma per il miglioramento della
sicurezza stradale sulla rete nazionale). - 1. Per la
realizzazione di un programma di interventi ed azioni
diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla
rete classificata nazionale, con priorita' per le strade ad
elevata incidentalita' e con particolare attenzione alla
installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti
autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano
nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, e'
autorizzato un limite di impegno quindicennale di
20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni
finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o
gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono
autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' tenuto ad adottare il regolamento di cui
all'art. 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilita'.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si
procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade,
come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui
cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore
a 200.000 euro, il disposto dell'art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante
pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su
un quotidiano a diffusione locale.
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
nonche' di completamento della rete autostradale affidata
in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente
ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto
nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali
iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una
relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti
Commissioni parlamentari.
6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.».
Il Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), recano,
rispettivamente: «le sanzioni amministrative», «Principi
generali», «Applicazione».
- Si riporta l'art. 19, commi 3 e 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998)). - (Omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
(Omissis)
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 2403, del codice civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri,
da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
297.
- Si riporta l'art. 1, del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
«Art. 1 (La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato). - Gli avvocati dello Stato,
esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le
giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di
mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie
richiedono il mandato speciale, bastando che consti della
loro qualita'.».
 
Art. 13
Istituzione dell'archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche - AINOP

1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria(( , compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento ));
e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.
3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 (( del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )), i dati e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilita' (( con la BDAP )), istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa (( intesa in sede di Conferenza unificata )) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.
6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo (( esercitano )) attivita' di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato open data, con le modalita' definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera.
(( 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019» )).
8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e (( la determinazione )) del grado di priorita' dei medesimi.
9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.
10. (( Per l'attuazione delle disposizioni )) del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 ((, alla quale )) si provvede ai sensi dell'art. 45.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 3 e 29, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
b) «autorita' governative centrali», le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»,
tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono
autorita' governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di
cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui
agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni
aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)
del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o
esclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delle
attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati
conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una
procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'
e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi
del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti
IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla
lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)
nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati
tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
codice;
h) « joint venture», l'associazione tra due o piu'
enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una
serie di progetti o di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono
attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attivita' di committenza ausiliarie;
l) «attivita' di centralizzazione delle committenze»,
le attivita' svolte su base permanente riguardanti:
1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati
a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di
accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a
stazioni appaltanti;
m) «attivita' di committenza ausiliarie», le
attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
attivita' di committenza, in particolare nelle forme
seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle
stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome
e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza
iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o
giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e'
stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa
ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un
organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto
sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare piu' della meta' dei membri
del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento,
con o senza personalita' giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si
intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
oppure che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore;
2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' di
rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le
imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono
medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno
meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha
sollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare a
una procedura ristretta, a una procedura competitiva con
negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura
per l'aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha
presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti
di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'art. 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti
stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
uno o piu' operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle
attivita' di cui all'allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva
e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul
tipo o sulla progettazione dell'opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o
cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,
comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici;
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,
manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la
soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessita' in relazione alla tipologia delle
opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,
alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'
logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la
categoria di lavori, generale o specializzata, di importo
piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la
categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla
categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10
per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'art. 89, comma 11;
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei
manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le
componenti, degli impianti e delle opere connesse,
mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua
funzionalita';
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei
manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine
di migliorare le prestazioni, le caratteristiche
strutturali, energetiche e di efficienza tipologica,
nonche' per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalita';
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e
forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di
appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche
incompiute di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra
una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di
forniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla
gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla
gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto
della concessione. La parte del rischio trasferita
all'operatore economico deve comportare una reale
esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico
non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al
ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei costi, a
inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato
completamento dell'opera;
bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato
alla capacita', da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per
standard di qualita' previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai
diversi volumi di domanda del servizio che il
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato
alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese
a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore
dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della
tutela dei beni culturali e archeologici, della
pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici
ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il
quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno o
piu' operatori economici per un periodo determinato in
funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalita' di finanziamento fissate, un complesso di
attivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio
della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo
modalita' individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli
profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle
decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacita' del progetto di creare
valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita' adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la
capacita' del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'», il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per
messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio
dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di
riservare a un unico operatore economico l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da
un'autorita' competente mediante una disposizione
legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa
pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di
riservare a due o piu' operatori economici l'esercizio di
un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'
di altri operatori economici di esercitare tale attivita';
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e
le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni
appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare
elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando
di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia
utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso
periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi
generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento
prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione
appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli
elementi della concessione o della procedura, compresi il
bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le
condizioni proposte per la concessione, i formati per la
presentazione di documenti da parte di candidati e
offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di
protezione sociale e del lavoro come condizione per
svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
per accedere a benefici di legge e agevolazioni
finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,
l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento
in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico puo'
chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
piu' di essi le condizioni dell'appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di
affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue
necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le
offerte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che
consentono lo svolgimento delle procedure di cui al
presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di
uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una
stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza
che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti
telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di
negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,
sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o
interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative
condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia
prima o dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
all'utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti
che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,
servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la
pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona
fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di
media audiovisivo e ne determina le modalita' di
organizzazione;
nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto,
servizio o processo nuovo o che ha subito significativi
miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di
produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che
riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o
organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate,
sonore o non, che costituiscono un singolo elemento
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della
radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si
considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la
compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i
servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici»,
CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la
corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori
economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i
lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni
indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e
i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo,
necessitano di lavorazioni caratterizzate da una
particolare specializzazione e professionalita';
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che
interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati
al movimento di persone e beni materiali e immateriali,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale e
interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo
contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unita' di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la
gestione comune di alcune o di tutte le attivita' di
programmazione, di progettazione, di affidamento, di
esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto
di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma
procedura, definito su base qualitativa, in conformita'
alle varie categorie e specializzazioni presenti o in
conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei
tre livelli di sviluppo della progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali
e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle
alternative progettuali», il documento in cui sono
individuate ed analizzate le possibili soluzioni
progettuali alternative ed in cui si da' conto della
valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il
profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti
di beni e servizi», il documento che le amministrazioni
adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio, necessari al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati
dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori
pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al
fine di individuare i lavori da avviare nel triennio,
necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco
degli interventi ricompresi nel programma triennale dei
lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della
prima annualita' del programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di
forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale
di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che
viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
antecedente alla programmazione dell'intervento e che
individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione
alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare
gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettivita' posti a base dell'intervento, le specifiche
esigenze qualitative e quantitative che devono essere
soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,
anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla
quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il
documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche
tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi,
infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera
costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,
stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare
nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non
all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da
parte dell'appaltatore.».
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, alla
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula
dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi
dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione «Amministrazione trasparente»,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.
120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo,
sono altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80, nonche' la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il
medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati
e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'art. 5-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo
negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine
per l'impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2-bis,
decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo
periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art.
73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti
giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di
pubblicazione sul profilo del committente.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 53, sono, altresi', pubblicati sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite
i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse
tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di
competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice,
tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse,
garantendo l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i
sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo
generale per definire le regole di interoperabilita' e le
modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le
rispettive banche dati, nel rispetto del principio di
unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita'
dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il
protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e
degli atti condivisi nell'ambito del protocollo
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di
pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti
pubblici.».
- Si riporta l'art. 2, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9,
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti):
«Art. 2 (Comunicazione dei dati). - 1. I dati
anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle
opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati
di cui all'art. 1, a decorrere dalla data prevista dal
decreto di cui all'art. 5, sono resi disponibili dai
soggetti di cui al medesimo art. 1, con cadenza almeno
trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella
fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, alla banca dati
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito
denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».».
- Si riporta l'art. 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
- Si riporta l'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n.
3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
- Si riportano gli articoli 3 e 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta l'art. 50-ter, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire
la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo
detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle
autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione, nonche' alla condivisione dei dati
tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione
della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata al
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda
digitale non oltre il 15 settembre 2019.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti,
delle condizioni e delle modalita' stabilite dal Garante
per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui
al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle
autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel
rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a
garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche
amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I
soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di
cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta
del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo
al fine di favorire la condivisione dei dati fra le
pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai
dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese, ed e'
identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle
autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili
per le finalita' di cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' di
acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.».
 
Art. 14
Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita'
e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare (( alle infrastrutture )) stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto (( , che presentano )) condizioni di criticita' connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse (( anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM )). Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'art. 13.
2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa (( intesa in sede di Conferenza unificata )) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.
3. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticita', il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.
(( 3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 )).
4. Nell'ambito delle attivita' di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attivita' culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonche' i necessari ordini di priorita' dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosita' territoriale e di vulnerabilita' individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonche' le modalita' di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 3 e 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1039, lettera d), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei
costi di adeguamento degli impianti di trasmissione
sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a
seguito della liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario,
dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono
assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali
per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva
di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli da 29 a 44, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicita' e di
ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta
anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
di conservazione e inventariazione sono assoggettati i
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'art. 13. Copia degli inventari e
dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza,
nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di
cui all'art. 125.».
«Art. 31 (Interventi conservativi volontari). - 1. Il
restauro e gli altri interventi conservativi su beni
culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi
dell'art. 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si
pronuncia, a richiesta dell'interessato,
sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali
previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente
il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste
dalla legge.
2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai
contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e'
disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare
delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.».
«Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il
Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero
provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
obblighi di cui all'art. 30, comma 4.».
«Art. 33 (Procedura di esecuzione degli interventi
conservativi imposti). - 1. Ai fini dell'art. 32 il
soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la
necessita' degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario,
possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le
sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli
atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la
fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni
immobili il progetto presentato e' trasmesso dalla
soprintendenza al comune e alla citta' metropolitana, che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene
non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o
non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del
soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il
progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.».
«Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi
imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina
l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da'
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.».
«Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1.
Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della
stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.».
«Art. 36 (Erogazione del contributo). - 1. Il
contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal
beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli
acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in
tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero
delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla
normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.».
«Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.».
«Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni culturali
oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi
con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo
modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli
proprietari all'atto della assunzione dell'onere della
spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del
contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune e alla citta' metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.».
«Art. 39 (Interventi conservativi su beni dello Stato).
- 1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione
dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri
soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto
medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al
rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza
sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il
progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla
citta' metropolitana.».
«Art. 40 (Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali). - 1. Per i beni
culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, le misure previste dall'art. 32 sono
disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad
accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti
delle prescrizioni di cui all'art. 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che
coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali nonche' altri soggetti pubblici e privati,
sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi
programmatici.».
«Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
dei documenti conservati dalle amministrazioni statali). -
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato
versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre
trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono
versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe
cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato
e i direttori degli archivi di Stato possono accettare
versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano
stati definiti appositi accordi con i responsabili delle
amministrazioni versanti.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il
versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno
parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi
correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei
documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di
curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare
gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal
Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero degli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.».
«Art. 42. (Conservazione degli archivi storici di
organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di
accesso agli atti conservati presso l'archivio storico
della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
conservano i loro atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di
presidenza.
3. La Corte costituzionale conserva i suoi atti presso
il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente
normativa in materia di costituzione e funzionamento della
Corte medesima.
3-bis. (Abrogato).».
«Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha
facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai
sensi dell'art. 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate
di archivio di cui all'art. 30, comma 4, secondo periodo,
ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici
che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In
alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del
soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma
sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene.
Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque,
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.».
- Si riporta l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015):
«Art. 1. - (Omissis).
9. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, al
fine di assicurare risorse stabili alla tutela del
patrimonio culturale, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo il Fondo per la tutela del
patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
(Omissis).».
 
Art. 15
Assunzione di personale presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attivita' previste dal presente decreto, garantendo, altresi', l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unita' di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'art. 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta' di avvalersi della previsione di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;
b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 227, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuita'
nell'attuazione delle attivita' di ricerca, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della
emanazione dei decreti di riordino di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e
gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del
personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015,
mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di
contratti a tempo determinato a valere sulle risorse
disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
nonche', nel limite del 30 per cento, sulle risorse
derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 565, 566, 567, 570 e 571,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
565. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili
attivita' in materia di sicurezza stradale, di valutazione
dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui
veicoli e sulle attivita' di autotrasporto, e di fornire
adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese,
e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente,
l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unita' di
personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III,
nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80 unita' nel
2018, per 60 unita' nel 2019 e per 60 unita' nel 2020.
566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565
la dotazione organica relativa al personale delle aree del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
rimodulata, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
567. In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad
avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto
previsto all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'art.
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facolta' di avvalersi
della previsione di cui all'art. 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(Omissis).
570. Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi
resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
materia di infrastrutture e di garantire l'assolvimento
degli ulteriori compiti attribuiti al consiglio superiore
dei lavori pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, e dell'art. 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e' autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il
Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e
statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di 70 unita' di personale, in prevalenza di
profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della
III area. Le assunzioni sono ripartite nel triennio nella
misura di 28 unita' nell'anno 2018, di 21 unita' nell'anno
2019 e di 21 unita' nell'anno 2020.
571. Le assunzioni di cui al comma 570 sono effettuate,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta
alle percentuali di assunzione previste dall'art. 1, comma
227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018.
La dotazione organica relativa al personale delle aree del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralita'
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 4, commi 3 e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
(Omissis).
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.».
- Si riporta l'art. 30, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)). - 1.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta l'art. 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
61. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (Modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e
21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della
direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva
2006/126/CE, concernente la patente di guida):
«Art. 11 (Disposizioni in materia di tariffe). 1. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in
materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della
tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il maggior
gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad
apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello
Stato ed e' riassegnato per la parte eccedente l'importo di
euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per
l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno
2020, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere
destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato
dal presente decreto.».
- Si riporta l'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed
il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma
dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112):
«Art. 12 (Entrate del RID). - 1. Costituiscono entrate
del RID:
(Omissis).
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o
convenzioni di cui all'art. 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui
all'art. 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle
spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti
dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 6,
commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel
rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi
conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione
avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e
prima dell'inizio dello stesso.
(Omissis).».
 
(( Art. 15 bis
Assunzione di personale presso
il Ministero della giustizia


1. Per far fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonche' per garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'art. 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalita' semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui e' autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della citta' di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ))
.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 30 e 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)). - 1.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000)). - (Omissis).
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
l'applicabilita' dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. n.
113.
- Si riporta l'art. 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000)). - (Omissis).
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
475. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo
penale e dell'ordinamento penitenziario.
(Omissis).».
 
Art. 16
Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni
in materia di tariffe e di sicurezza autostradale.

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonche' per quelle di cui all'art. 43, (( comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 ))»;
(( a-bis) all'art. 37, comma 6, alinea, le parole: «Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge,»;
a-ter) all'art. 37, comma 6, lettera b), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione» ))
;
b) all'art. 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;
c) all'art. 43, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia' inclusi in tariffa.».
(( 1-bis. All'Autorita' di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unita' di personale di ruolo. L'Autorita' provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorita' ancora in corso di validita', nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorita' nell'ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo )).
2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;
b) al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019» (( e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» )) sono aggiunte le seguenti: (( «, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo» ));
c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;
(( d) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.» )).

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 37 e 43, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), come modificati dalla presente legge:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di
proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo
e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti
di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1. Gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al
piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2,
lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi
tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro
trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che non comportano le variazioni o le
modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione
concedente.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente,
sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica
l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione
degli investimenti gia' inclusi in tariffa.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia'
stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'art.
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, e il comma 4 dell'art. 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'art. 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste
all'art. 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni, ovvero all'art. 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono
fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di
concessioni di cui all'art. 253, comma 25, del predetto
decreto legislativo».
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti
tecnologici e relative opere civili strettamente connesse
alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori
e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali
esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati
completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformita' alla normativa pro tempore
vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine
di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia
necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,
a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita'
e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le
quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli
organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di
interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi
nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui
territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia
stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di
scarico e la conseguente necessita' e urgenza della
rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano
idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il
materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti
interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi
dell'art. 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 e
ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8
del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari
o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di
ritenuta di cui all'art. 93, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica
nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di
derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i
relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le
disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i
documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, i
concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a
fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e
idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate
scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal
predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari
e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti
dalle contribuzioni di cui all'art. 2, commi 172 e 173, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate
antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5
novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il
collaudo statico delle opere anche complementari e
accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate
successivamente i concessionari o i richiedenti la
concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata».».
- Si riporta l'art. 22, commi 1 e 4, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 22 (Razionalizzazione delle autorita'
indipendenti). - 1. I componenti dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la
protezione dei dati personali, dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
alla cessazione dall'incarico, non possono essere
nuovamente nominati componenti di una autorita'
indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a
cinque anni.
(Omissis).
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di
personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite
unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra
gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e
l'imparzialita' delle procedure e la specificita' delle
professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle le
procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o
poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in
violazione degli obblighi di cui al presente comma e le
successive eventuali assunzioni. Restano valide le
procedure concorsuali in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 16-bis (Contributo per interventi di ripristino e
messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). -
1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e
Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli
interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta
autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in
conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del
2017, e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della
societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 725, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
725. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16-bis,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, relativa al contributo a favore della societa'
concessionaria Strada dei Parchi Spa, e' incrementata di
108 milioni di euro per l'anno 2018 e di 142 milioni di
euro per l'anno 2019 ed e' ridotta di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 108 milioni di euro
per l'anno 2018 e a 142 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nell'ambito delle risorse non
impegnate del Fondo medesimo. Il medesimo Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2025.
(Omissis).».
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n. 87.
 
(( Art. 16 bis
Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164.

1. Il comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonche' agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per sbloccare gli
interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e
Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per
sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse
nazionale). - 1. L'Amministratore Delegato di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. e' nominato, per la durata di
due anni (*) dall'entrata in vigore del presente decreto,
Commissario per la realizzazione delle opere relative alla
tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'incarico e' rinnovabile con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto
anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla
rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al
primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria
Napoli-Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a
parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre
2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi
progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di
realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la previsione
progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione
ferroviaria in superficie, il Commissario rielabora i
progetti anche gia' approvati ma non ancora appaltati.
Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il
Commissario puo' bandire la gara e tassativamente entro
centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti
dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla
consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti
d'urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere
di invito il Commissario prevede che la mancata
accettazione, da parte delle imprese, delle clausole
contenute nei protocolli di legalita' stipulati con le
competenti prefetture-uffici territoriali del Governo,
riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto
dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonche' per la
verifica della sicurezza e della regolarita' dei luoghi di
lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il
mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole
medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta
la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento
delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di
Commissario. Il Commissario provvede inoltre
all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica
ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della
citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le
strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in
relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
In sede di aggiornamento del Contratto di programma il
Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di
avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma
di realizzazione delle opere, anche ai fini della
valutazione di definanziamento degli interventi. Il
contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in
relazione all'asse ferroviario Napoli-Bari puo' essere
derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di
cui al comma 1.
2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di
cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Resta altresi' ferma l'applicazione
dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime
della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonche' quelli
strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli
interventi sopra citati e' convocata entro quindici giorni
dall'approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata
sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve
essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le
specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. Con riferimento agli interventi di cui al
presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si applica l'art. 14-quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal
citato comma 3 sono ridotti alla meta'.
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli
interventi, necessari anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle
Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla
richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono
acquisiti con esito positivo.
6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per
favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con
i territori interessati, ai fini della migliore
realizzazione dell'opera.
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta
ferroviaria Napoli-Bari e' eseguita a valere sulle risorse
previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato
tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. Il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio
finanziario successivo a quello di riferimento, provvede
alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione
della tratta ferroviaria Napoli-Bari sulla scorta dei
singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando
eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle
opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento
degli interventi. Il rendiconto semestrale e' pubblicato
nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni il cui territorio e' attraversato
dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.
8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del
patto di stabilita' interno, il Commissario e' autorizzato
a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria,
a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via
successiva, sulle risorse di competenza regionale, che
insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria
dell'opera.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del
presente articolo si applicano anche alla realizzazione
dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina,
nonche' agli interventi di manutenzione straordinaria del
ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di
Paderno d'Adda.
10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui
periodo di vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione
degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il
contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti,
sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la societa' Rete
ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Lo schema di
decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere
entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione
del parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere emanato. Una quota pari a 220 milioni di
euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013,
n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI
e' finalizzata agli interventi di manutenzione
straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte
Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento
delle relative tabelle contrattuali. Agli enti locali che
hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite
convenzioni con la societa' RFI Spa per l'esecuzione di
opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche
di interesse regionale, pericolosi per la pubblica
incolumita', e' concesso di escludere, nel limite di tre
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal
computo del patto di stabilita' interno per gli anni 2014 e
2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di
tali interventi, a condizione che la societa' RFI Spa
disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata
cantierabilita', alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si
provvede per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui
all'art. 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle
risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla
ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si
provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve
termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel
settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il
Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria,
con il quale individua, secondo criteri di convenienza
economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da
ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della
Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci
sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano e' redatto in
collaborazione con le associazioni di categoria del settore
ed e' tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti
nei contratti di programma degli aeroporti di interesse
nazionale di cui all'art. 698 del codice della navigazione
sono approvati, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro
centottanta giorni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi
improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di
programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali
aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi
aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e
dagli enti locali interessati sui piani regolatori
aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti,
la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere
inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di
centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla
data di stipulazione dei suddetti contratti.
11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli
investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il
livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro
ottanta giorni dall'apertura della procedura di
consultazione e trasmessi all'Autorita' di regolazione dei
trasporti per la successiva approvazione entro i successivi
quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa
aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri
dell'Autorita' di sospendere il regime tariffario ai sensi
dell'art. 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la
loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista
in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla
consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi
giorni dall'apertura della procedura di consultazione per
gli adeguamenti tariffari.
11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e
11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura
per la risoluzione di controversie tra il gestore
aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non puo' essere
promossa quando riguarda il piano di investimento approvato
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative
conseguenze tariffarie ne' quando il piano di investimento
risulta gia' approvato dalle competenti amministrazioni.
11-quater. Per consentire la prosecuzione degli
interventi previsti nel piano di investimento degli
aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti
alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari
per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di
inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per
l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa
informativa alla International Air Transportation
Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di
biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di
viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in
vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione
dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo
III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni.».
 
Art. 17
Ambito di applicazione e Commissario straordinario

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario il cui compenso e' determinato con lo stesso decreto, (( in misura )) non superiore ai limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge (( 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 )), con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19. Con il medesimo decreto e' fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 (( , di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018 )).
3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana (( , finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica )), e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 15, commi 2 e 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta il comunicato della Presidenza del
Consiglio dei ministri (Avviso relativo alla nomina del
consigliere Carlo Schilardi a Commissario straordinario di
Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di
Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto
2017), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre
2018, n. 208:
«Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
2018, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2018,
foglio n. 1709, il consigliere Carlo Schilardi, e'
nominato, per un anno a decorrere dal 9 agosto 2018,
Commissario straordinario di governo per la ricostruzione
nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e
di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento
sismico del giorno 21 agosto 2017, con i poteri di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
 
Art. 18
Funzioni del Commissario straordinario

1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'art. 20, nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata;
(( f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico ))
;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'art. 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
(( i-bis) provvede alle attivita' relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19 )).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1 e 16, dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29
agosto 2017 (Primi interventi urgenti di protezione civile
conseguenti all'evento sismico che ha interessato il
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.
(Ordinanza n. 476):
«Art. 1 (Nomina Commissario e piano degli interventi).
- 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante
dall'evento sismico di cui in premessa, l'arch. Giuseppe
Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania,
e' nominato commissario delegato e provvede ad assicurare
il necessario raccordo tra i centri operativi e di
coordinamento attivati sul territorio nell'immediatezza
dell'evento, ponendo in essere ogni necessaria misura atta
a garantire il proseguimento delle funzioni di
coordinamento degli interventi gia' avviati, nonche' quanto
ulteriormente necessario, definendo, con proprio successivo
provvedimento, le relative modalita' organizzative.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla
presente ordinanza, il commissario delegato si raccorda con
il prefetto della Provincia di Napoli e si avvale della
struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti e
le agenzie ad essa facenti capo, della Citta' metropolitana
di Napoli, oltre che, anche in qualita' di soggetti
attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dall'evento
sismico, che si avvalgono delle rispettive strutture
organizzative, nonche' delle altre componenti e strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile.
L'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania
che opera presso il Segretariato regionale del MiBACT attua
gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al
presente comma e secondo quanto specificamente previsto al
successivo art. 6.
3. Per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite
dalla presente ordinanza, il Commissario si avvale di un
comitato tecnico composto da esperti di comprovata
esperienza, in misura massima di sette unita'. La
costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati
con provvedimenti adottati dal commissario delegato. Per la
partecipazione al comitato tecnico non e' dovuta la
corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri
emolumenti comunque denominati.
4. Per le finalita' di cui al comma 2, il commissario
delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie
di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti
per contrastare il contesto di criticita' in atto da
sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo
del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve
contenere le seguenti attivita' ed interventi, ivi compresi
quelli posti in essere dalla data dell'evento sismico in
rassegna:
a) gli interventi necessari nella fase di prima
emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso,
assistenza e ricovero della popolazione colpita dal
predetto evento calamitoso;
b) le attivita' necessarie inerenti alla messa in
sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni
di pericolo o maggiori danni a persone o a beni.
5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere le stime
di costo delle diverse tipologie di attivita' previste dal
comma precedente e, relativamente agli interventi di cui
alla lettera b), deve, altresi', contenere la descrizione
tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di
durata, nonche' l'indicazione delle rispettive stime di
costo.
6. Il predetto piano puo' essere successivamente
rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui
all'art. 16, previa approvazione del Capo del dipartimento
della protezione civile.
7. I contributi sono erogati agli eventuali Soggetti
attuatori, agli enti locali, nonche' alle altre componenti
e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, sulla base di apposita rendicontazione
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del
nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed
il danno subito. Allo scopo di assicurare l'immediata
attivazione degli interventi urgenti e' consentita
l'erogazione di anticipazioni.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono
dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e
costituiscono variante agli strumenti urbanistici
vigenti.».
«Art. 16 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla
presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella
delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, nel
limite del primo stanziamento di Euro 7.000.000,00.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al
commissario delegato.
3. La regione Campania ed i Comuni interessati
dall'evento sismico di cui in premessa sono autorizzati a
trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2
eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al
superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui
quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni
dalla data di adozione della presente ordinanza.
All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al
presente comma si provvede con apposite ulteriori
ordinanze.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai
sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.».
- Si riporta l'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172:
«Art. 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi
nei territori colpiti da calamita' naturali). - (Omissis).
6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle
attivita' produttive danneggiate dagli eventi sismici del
21 agosto 2017, e' concesso, nei limiti di spesa di
complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019,
alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di
Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento
della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o
totale dell'attivita' nei sei mesi successivi agli eventi
sismici stessi.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920
(Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n.
3920):
«Art. 15. - 1. In considerazione della necessita' di
provvedere all'adozione di misure di carattere
straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le
problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio
di Montaguto, in provincia di Avellino nonche' di
assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti
in capo alle strutture di cui all'art. 2 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' istituita, con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, apposita Unita'
Tecnica-Amministrativa.
2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e'
preposta, altresi', alla gestione delle attivita'
concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle
Unita' Stralcio ed Operativa di cui all'art. 2 del sopra
richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli
interventi anche infrastrutturali;
b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di
accertamento della massa passiva di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a tale scopo;
c) le attivita' solutorie di competenza nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto
conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle
attivita' dei soggetti creditori;
d) le competenze amministrative riferite
all'esecuzione del contratto di gestione del
termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di
servizio nonche' riferite alla convenzione con il Gestore
dei Servizi Energetici;
e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se
richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei
rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di
necessita' ed urgenza normativamente previste.
3. Il piano d'impiego del dispositivo militare
autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e
dei siti di interesse strategico nazionale a norma
dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e'
disposto, dal Capo del Dipartimento della protezione civile
d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
4. L'incarico di Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce
incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere
conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile
ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti numerici ivi previsti.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
puo' provvedere, su proposta del Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di
due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che
coadiuva il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa nello
svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui
al presente comma possono essere conferiti, ai sensi
dell'art. 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
6. Per il soddisfacimento delle esigenze della
Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa e' autorizzato, inoltre, ad
avvalersi, per essere coadiuvato nella gestione delle
attivita' di cui al comma 2, lettere a), b) e c), di
un'unita' di particolare e specifica competenza e
professionalita', cui conferire, sulla base di una scelta
di carattere fiduciario, un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1,
comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art.
3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed
all'art. 72, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', altresi',
autorizzato ad avvalersi di personale gia' in servizio, a
qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione
civile, nonche', nel limite di 40 unita' di:
a) personale militare e civile appartenente a
pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali,
che viene posto in posizione di comando previo assenso
degli interessati anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini
perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle
Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al
trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto
stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 27, comma
1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime
finalita' il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
al comma 1 e' autorizzato ad avvalersi di personale
dipendente da societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente
la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle
medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con
rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto
personale, nonche' degli oneri contributivi ed
assicurativi;
b) personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di
carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1,
comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art.
3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) (Soppressa).
8. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e',
inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto
eccezionale del supporto, nel limite di quattro unita', di
personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad
enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite
massimo di 70 ore mensili.
8-bis. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e'
altresi' autorizzato ad avvalersi di un'unita' di personale
militare da richiamare in servizio dalla posizione di
ausiliaria «senza assegni» cui e' attribuito, per il
servizio prestato in relazione alle esigenze di cui al
presente comma, il trattamento di missione dal luogo di
residenza.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potra' essere
individuato anche nell'ambito delle risorse umane gia' a
disposizione delle Unita' Operativa e Stralcio di cui
all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26.
10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 e'
attribuito, per il servizio prestato nella Regione
Campania, ove non residente nella medesima regione, il
trattamento di missione dal luogo di residenza con oneri a
carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa. Al personale di
cui al comma 7, e' attribuito il trattamento economico
accessorio previsto per il personale di analoga posizione
di stato, in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile.
11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del
personale impiegato per le esigenze afferenti alla
situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del
movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto,
in provincia di Avellino, sono posti a carico del
Dipartimento della protezione civile previa anticipazione
da parte dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui al comma
1.
12. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo e' soppresso l'art. 20 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del 10
novembre 2010.
13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
al comma 1 subentra nella titolarita' delle contabilita'
speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unita'
Stralcio di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilita'
speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita' Operativa di
cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 gennaio 2010.
14. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle
pertinenti contabilita' speciali.».
 
Art. 19
Contabilita' speciale

1. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonche' le risorse provenienti dal fondo di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Sulla contabilita' speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'art. 17 e per l'assistenza alla popolazione.
3. La contabilita' di cui al comma 1 e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 45.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, comma 6-ter, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172:
«Art. 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi
nei territori colpiti da calamita' naturali). - (Omissis).
6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei
territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco
Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto
2017, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno
2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020, da iscrivere in
apposito fondo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 765, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
765. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la
ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma
del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di
euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019
e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020.
(Omissis).».
 
Art. 20
Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 17, con gli atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c).
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal (( regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, )) del 17 giugno 2014, in particolare dall'art. 50.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 50, del regolamento 17 giugno 2014,
n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno
2014, n. L 187:
«Art. 50 (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I regimi
di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da
terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria,
uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine
naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono
esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108,
paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni
di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:
a) le autorita' pubbliche competenti di uno Stato
membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di
calamita' naturale dell'evento; e
b) esiste un nesso causale diretto tra i danni
provocati dalla calamita' naturale e il danno subito
dall'impresa.
3. I regimi di aiuti connessi a una determinata
calamita' naturale sono adottati nei tre anni successivi
alla data in cui si e' verificato l'evento. Gli aiuti
relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal
verificarsi dell'evento.
4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti
come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati
da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita'
nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra
i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad
esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la
perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o
parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi
dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei
danni materiali e' basato sui costi di riparazione o sul
valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della
calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o
la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della
calamita', ossia la differenza tra il valore degli attivi
immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi
della calamita'. La perdita di reddito e' calcolata sulla
base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al
lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di
ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo
stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando
i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi
dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque
anni precedenti il verificarsi della calamita' (escludendo
il migliore e il peggiore risultato finanziario) e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene
calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a
copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di
polizze assicurative, non superano il 100% dei costi
ammissibili.».
 
Art. 21
Criteri e modalita' generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'art. 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato (( nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale )) n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
(( 2-bis. Nessun contributo puo' essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale )).
3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2.
4. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'art. 30, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2.
9. La concessione del contributo e' trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'.
10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'art. 17;
b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del (( codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )).
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'art. 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento
dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
di compilazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2011, n. 113, S.O. n. 123.
- Si riporta l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base
imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. (Abrogato).
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11. (Abrogato).
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis. (Abrogato).
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la
finanza locale" si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi',
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta
dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni
compresi nel territorio della regione Friuli Venezia
Giulia;
b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il
comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. (Soppresso).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
S.O. n. 34.
- Si riportano gli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n.
76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze):
«Art. 1. - 1. La presente legge istituisce l'unione
civile tra persone dello stesso sesso quale specifica
formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di
fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di
fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di
due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla
registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo
matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso
sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita'
di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la
costituzione dell'unione civile; in tal caso il
procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui
all'art. 87, primo comma, del codice civile; non possono
altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso
sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano
le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per
omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di
condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e'
pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui
al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone
dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68,
nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,
125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una
delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in
violazione dell'art. 68 del codice civile, puo' essere
impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L'unione civile costituita da una parte durante
l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
l'assenza.
7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il
cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne
alla parte stessa. Puo' essere altresi' impugnata dalla
parte il cui consenso e' stato dato per effetto di errore
sull'identita' della persona o di errore essenziale su
qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo'
essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno
dopo che e' cessata la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora,
tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti
che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica,
tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'art. 122, terzo comma,
numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il
matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone
la nullita' della prima unione civile, tale questione deve
essere preventivamente giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e'
certificata dal relativo documento attestante la
costituzione dell'unione, che deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime
patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati
anagrafici e alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato
civile le parti possono stabilire di assumere, per la
durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,
un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale
di stato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva
l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e
alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita'
di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai
bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle
parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa
convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
beni. In materia di forma, modifica, simulazione e
capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si
applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice
civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III,
IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile.
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile
e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o
morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice,
su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu'
dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter del codice
civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il
giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse
anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo'
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza e' causa di annullamento del contratto
anche quando il male minacciato riguarda la persona o i
beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal
contraente o da un discendente o ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le
indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice
civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione
civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti
dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro
primo del codice civile, nonche' gli articoli 116, primo
comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del
codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della
tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso
sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e
le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli
atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile
tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle norme del codice
civile non richiamate espressamente nella presente legge,
nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia
di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo
III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II
e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice
civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di
una delle parti dell'unione civile ne determina lo
scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi
previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a),
c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le
parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In
tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e'
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione
di volonta' di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e
12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le
disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del
codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i
coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere
il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili,
consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra
persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di
diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione
della disciplina dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie
formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto
analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il
necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al
comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei
ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto puo' essere comunque adottato,
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la
procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'art. 86 del codice civile, dopo le parole: «da
un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione
civile tra persone dello stesso sesso».
33. All'art. 124 del codice civile, dopo le parole:
«impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o
l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello
stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34
acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a
67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di
cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art.
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti
spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento
penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di
fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza
nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le
regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di
assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per
i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro
quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di
salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione
di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in
forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'
di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies del
codice civile, in caso di morte del proprietario della casa
di comune residenza il convivente di fatto superstite ha
diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni
o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due
anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa
coabitino figli minori o figli disabili del convivente
superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare
nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore
a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso
in cui il convivente superstite cessi di abitare
stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di
matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di
fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso
dal contratto di locazione della casa di comune residenza,
il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel
contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono
godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del
libro primo del codice civile, dopo l'art. 230-bis e'
aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente
di fatto che presti stabilmente la propria opera
all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro
prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
subordinato».
47. All'art. 712, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono
inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore,
curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra
parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi
delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui
all'art. 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto,
derivante da fatto illecito di un terzo,
nell'individuazione del danno risarcibile alla parte
superstite si applicano i medesimi criteri individuati per
il risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i
rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con
la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e
la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di
nullita', con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato
che ne attestano la conformita' alle norme imperative e
all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il
professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o
che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma
51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a
trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi
per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione
dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono
effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Il contratto puo' contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalita' di contribuzione alle necessita'
della vita in comune, in relazione alle sostanze di
ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o
casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni,
di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di
convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel
corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla
normativa prevista dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignita' degli
appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono
costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non puo' essere
sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non
apposti.
57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita'
insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi
abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di
un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di eta';
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'art.
88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano
sospesi in pendenza del procedimento di interdizione
giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura
cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88 del
codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza
di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra
un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per
accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere
redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il
contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53,
lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei
beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della
comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni
caso ferma la competenza del notaio per gli atti di
trasferimento di diritti reali immobiliari comunque
discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di
convivenza il professionista che riceve o che autentica
l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al
comma 52, a notificarne copia all'altro contraente
all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la
casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del
recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',
deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni,
concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il
contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve
notificare all'altro contraente, nonche' al professionista
che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza,
l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il
contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto
devono notificare al professionista che ha ricevuto o
autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto
di morte affinche' provveda ad annotare a margine del
contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del
contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di
residenza.
64. Dopo l'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218,
e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai
contratti di convivenza si applica la legge nazionale
comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa
cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la
convivenza e' prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed
internazionali che regolano il caso di cittadinanza
plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il
giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere
dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato
di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per
un periodo proporzionale alla durata della convivenza e
nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, secondo
comma, del codice civile. Ai fini della determinazione
dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 del
codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui
al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli
e sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1
a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in
3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro
per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in
9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di
euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno
2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9
milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro
per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a
1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro
per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7
milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per
l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6
milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei dati comunicati
dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura
previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20
del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'art.
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81,
S.O.
Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
Il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche'
di composizione delle crisi da sovraindebitamento), reca:
«Procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio».
- Si riportano gli articoli 1120, 1121 e 1136, del
codice civile:
«Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell'art. 1136, possono disporre le innovazioni che,
nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare
le barriere architettoniche, per il contenimento del
consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unita' immobiliari o
dell'edificio, nonche' per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti
eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare
o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per
le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non
comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di
cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino
proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino.».
«Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie). -
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.».
«Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione
e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo'
deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e'
regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La
deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter
nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate
con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
articolo.
Le deliberazioni di cui all'art. 1120, primo comma, e
all'art. 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del
valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall'amministratore.».
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano,
altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1
milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura
superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni
pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle
soglie di cui all'art. 35 sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio
del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o
altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in relazione
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica delle opere
da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una
gara con le modalita' previste dall'art. 60 o 61. Oggetto
del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per
i costi della sicurezza.
(Omissis).».
 
Art. 22
Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni (( concernenti la resistenza )) alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso.

Riferimenti normativi

Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2,
commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi
elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica») e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2003, n.
252.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28.
 
Art. 23
Interventi di immediata esecuzione

1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art. 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui all'art. 17 e lo stato della struttura, (( e attesti la valutazione economica )) del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture.
2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'art. 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 18, comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo, nonche' la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 (( del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )).
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'art. 25 fino alla definizione delle relative procedure.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento
dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2011, n. 113, S.O. n. 123.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
luglio 2014 (Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)
per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita'
nell'emergenza post-sismica e approvazione
dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei
danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di
compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2014, n. 243.
- Si riporta l'art. 6-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (Testo A):
«Art. 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di
inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22,
sono realizzabili previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione competente, fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale
l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei
lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale
attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili
con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e'
interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la
comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi
dell'impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la
comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla
prescritta documentazione per la variazione catastale,
quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte
dell'amministrazione comunale ai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate.
4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalita' di effettuazione dei
controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in
loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei
lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione
e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in
corso di esecuzione.».
- Si riporta l'art. 146, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137):
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167,
commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace
per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione
provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'art.
134.
[15. ABROGATO dall'art. 4, comma 16, lettera e), n. 8),
del decreto-legge. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo
- Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.]
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta l'art. 89, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 89 (Autocertificazione). - 1. Fuori dei casi in
cui e' richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto
previsto dall'art. 88, comma 4-bis, i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo
conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati,
autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita
dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67. La
dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato
anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica
amministrazione riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime
autorizzatorio, che possono essere intraprese su
segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del
privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modificazioni.».
- Si riporta l'art. 8, del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015
(Semplificazione in materia di documento unico di
regolarita' contributiva (DURC):
«Art. 8 (Cause ostative alla regolarita'). - 1. Ai fini
del godimento di benefici normativi e contributivi sono
ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle
condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, da parte
del datore di lavoro o del dirigente responsabile,
accertate con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva
l'eventuale successiva sostituzione dell'autore
dell'illecito.
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi
di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' definitivamente precluso per i periodi
indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la
riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono
qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di
prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e
seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e
162-bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato
e' tenuto ad autocertificare alla competente Direzione
territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la
veridicita', l'inesistenza a suo carico di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero
il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato
relativo a ciascun illecito.
5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite
esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata
in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007.».
- Si riporta l'art. 84, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo
pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, mediante
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto
privato autorizzati dall'ANAC.
2. L'ANAC, con il decreto di cui all'art. 83, comma 2,
individua, altresi', livelli standard di qualita' dei
controlli che le societa' organismi di attestazione (SOA)
devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di
natura non meramente documentale. L'attivita' di
monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di
diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la
decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
finanziaria e tecniche e professionali indicati all'art.
83; il periodo di attivita' documentabile e' quello
relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici
da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle
stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di
qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) il possesso di certificazione del rating di
impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83, comma
10.
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera g),
per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di
vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata
e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno
l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli
effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della
premialita' di cui all'art. 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'art. 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita'
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce
i parametri economico-finanziari significativi richiesti,
certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti
preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in
modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa
deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per
gli appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo
disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di
annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee
guida disciplinano, altresi', i criteri per la
determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di
qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla
necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi
stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie
imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in
essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul
proprio sito il criterio e il numero di controlli a
campione da effettuare annualmente sulle attestazioni
rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida
e' punita con le sanzione previste dall'art. 213, comma 13.
Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della
sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai
criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita'
della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice svolgevano la funzione di direttore
tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in
possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'art. 146,
comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
tali funzioni.».
 
Art. 24
Procedura per la concessione
e l'erogazione dei contributi

1. Fuori dai casi disciplinati dall'art. 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 21, comma 2, ai Comuni di cui all'art. 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;
b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita' di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
(( b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia )).
2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
3. I Comuni di cui all'art. 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'art. 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'art. 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 25
Definizione delle procedure di condono

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni (( di cui al presente capo )), i Comuni di cui all'art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla (( legge 24 novembre 2003, n. 326 )), pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
(( 1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'art. 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 )).
2. I comuni di cui all'art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite (( conferenze di servizi )), ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 )).
3. Il procedimento per la concessione dei contributi (( di cui al presente capo )) e' sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette istanze. (( Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono )).

Riferimenti normativi

La legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53, S.O..
La legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, S.O. n.
174.
I Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere abusive), recano, rispettivamente: «Opere sanabili.
Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti
sulla base di decreti-legge non convertiti», «Disposizioni
finali».
- Si riporta l'art. 32, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
«Art. 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali). - 1. Al fine di pervenire
alla regolarizzazione del settore e' consentito, in
conseguenza del condono di cui al presente articolo, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle
opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al
titolo V della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del
territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio
del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto
alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione
della presente normativa e per il coordinamento con la
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e
integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
[6. ABROGATO dall'art. 2, comma 70, della 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
a decorrere dal 1° gennaio 2004]
7. Al comma 1 dell'art. 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.».
8. All'art. 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio».
9. (Abrogato).
10. Per la realizzazione di un programma di interventi
di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali
aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
11. (Abrogato).
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di
50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa
stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai
comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art.
27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di
cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche
disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese
giudiziarie, tecniche e amministrative connesse (**). Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo
stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo
modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al
reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle
informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione
al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro
dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione,
trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'art. 31,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata
una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di
proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale,
ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da
parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta'
dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello
Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004
e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata
dell'attestazione del pagamento all'erario della somma
dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla
allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A
tale domanda deve essere allegata, in copia, la
documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai
commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto
dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante
specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente
diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la
disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al
parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla
tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato devono essere
perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad
ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
quale e' intervenuto il silenzio-assenso con l'attestazione
dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle
condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile e' determinato applicando i
parametri di cui alla Tabella B allegata al presente
decreto ed e' corrisposto in due rate di pari importo
scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31
dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e'
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono
inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di
perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del
diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio
dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a
cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006,
previa presentazione della documentazione di cui al comma
18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di
anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
mercato.
21. - 24 (Abrogati).
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere
abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi. 26. Sono suscettibili
di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui
all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla
lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai
vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con la quale e' determinata la
possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso
edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive
non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente
causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per
l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione
onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti
pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al
presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto della legge 21
novembre 2000, n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree
boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra
richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non
previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e al predetto art. 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate
nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 46
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto
di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad
alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato,
altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti
dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di
cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre
2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione
di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per
la definizione del procedimento amministrativo relativo al
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
possono prevederne, tra l'altro, un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente
decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di
repressione degli abusi edilizi e per la promozione di
interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da
fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione
di quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
si applica quanto previsto dall'art. 37, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli
oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del
100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli
insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori
sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di
riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati
dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme
consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano
eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate
dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo
complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione
degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al
presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'art.
29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
presente articolo, sono disciplinate le relative modalita'
di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi
dell'art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi,
da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale. (166)
36. La presentazione nei termini della domanda di
definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si
prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 35,
della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso del
termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione
di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente
inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo
abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalita' di
versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente
decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si
applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
di sanatoria edilizia puo' essere determinato
dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalita' di cui all'art. 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita'
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande
di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo,
nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di applicazione del presente
comma.
42. All'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico
possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e
privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico,
economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al
finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla
coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle
varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate
dall'abusivismo edilizio.».
43. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
«32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). -
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per
opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni
entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo
edilizio estingue anche il reato per la violazione del
vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento
delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo
la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il disposto del quarto comma
dell'art. 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che
prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi
pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle
varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale
1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16,
17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano
minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma
1 si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o
alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta'
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato anche alla disponibilita' dell'ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni
previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del
suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita'
all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene
espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La
richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore e' stabilito dalla filiale
dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli
immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge
e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca
della costruzione aumentato dell'importo corrispondente
alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, al momento della
determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita',
regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni sessanta, e'
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra
quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione
in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della
proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo,
che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto
al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi
del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380».
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n.
47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle
domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi.
44. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
«l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».
45. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
« 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonche' in
tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a
vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione
delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla
tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi
55 e 56 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono incrementate del cento per cento.
48. - 49 (Soppressi).
49-bis. All'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Tali spese, limitatamente agli
esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella
competenza degli esercizi successivi a quello terminale,
sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio».
49-ter. L'art. 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il
mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco
delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla
demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato
dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
comma 6 dell'art. 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da
eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante
abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il
verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale
titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto, entro
trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma
1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al
proprietario e al responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione
della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della
pubblica incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi
lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa».
49-quater. All'art. 48 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante
vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle
aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e'
ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero
degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di
concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova
del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per
ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000
ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro
2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della
azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24,
si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per
gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per
l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate,
per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei
Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri
relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle
entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 26
Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'art. 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'art. 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, comma 1, del (( codice di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato art. 29. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. La Regione Campania nonche' gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 19, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'.
5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'art. 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
7. Ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque (( soggetti di cui all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 )).
8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita' economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 9.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28.
- Si riporta l'art. 63, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa i
criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art.
59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di
avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e'
computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'art. 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e'
limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Si riporta l'art. 1, commi da 52 a 57, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da
acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua
ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta l'art. 77, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 77 (Commissione giudicatrice). - 1. Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico e' affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
2. La commissione e' costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e, nel
caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili
in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione
speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora
insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono
individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del
principio di rotazione. Tale lista e' comunicata dall'ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla
richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
puo', in caso di affidamento di contratti per i servizi e
le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
di euro o per quelli che non presentano particolare
complessita', nominare alcuni componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessita' le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art.
58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le
forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o
innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di ricerca
e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la
stazione appaltante sulla specificita' dei profili, puo'
selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici
anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.
4. I commissari non devono aver svolto ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara e' valutata con riferimento alla
singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione
della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche
di pubblico amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile,
nonche' l'art. 42 del presente codice. Sono altresi'
esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione
di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e'
individuato dalla stazione appaltante tra i commissari
sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i
commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inesistenza delle cause di incompatibilita' e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni
appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui ai commi
4, 5 e 6 del presente articolo, all'art. 35-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all'art. 42 del presente
codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione
di incompatibilita' dei candidati devono essere
tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto
dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici
sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.
12.».
- Si riporta l'art. 24, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione nonche' alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivita' del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) dai soggetti di cui all'art. 46.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
all'art. 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore
di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 5.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti
stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico e' espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre,
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti
tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati
devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 80 nonche' il possesso dei requisiti e delle
capacita' di cui all'art. 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad
albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito
richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i
requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
gara separatamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, comma
1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara non possono
essere affidatari degli appalti o delle concessioni di
lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati
dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento
degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al
presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti
quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, si applica l'art. 216,
comma 6.
8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata con il soggetto affidatario sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di
ingegneria e architettura la stazione appaltante non puo'
prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o
di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni
culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.».
- Si riporta l'art. 46 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, le societa', per un periodo
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di societa'
di capitali.».
- Si riporta l'art. 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione
delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore
complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.».
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 27
Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) la Regione Campania;
b) il (( Ministero per i beni e le attivita' culturali ));
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) i Comuni;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;
h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione
delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore
complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.».
 
Art. 28
Contributi ai privati e alle attivita' produttive
per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attivita' produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'art. 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla (( camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'art. 50.

Riferimenti normativi

Il regolamento 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE
(Regolamento della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo
rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.
 
Art. 29
Legalita' e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni (( di cui all'art. 17 )), si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato art. 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.
2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(( 2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 )).

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 30 e 36, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le
attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e
di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi
agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui
all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero
dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in
avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto
collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui
al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al
rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza
funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di
indirizzo delle sopra-richiamate attivita', in stretto
raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle Province interessate dagli eventi sismici di cui
all'art. 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata
del comitato di cui all'art. 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio,
nei Comuni di cui all'art. 1, delle verifiche finalizzate
alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della programmazione economica e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della
Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la
composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali
della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede
per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, per
la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto o in data
successiva in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe,
previa presentazione della relativa domanda. Qualora
l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data
anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del
presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta
subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le
modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta
dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore
economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute
nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in
altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma
3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
verifiche e la migliore interazione dei controlli
soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati
avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4,
lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati
sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla
Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su
iniziativa dell'operatore economico interessato, previo
aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali
ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o
approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe
riguarda un operatore economico titolare di un contratto,
di un subappalto o di un subcontratto in corso di
esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al
committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
pena di nullita', ai sensi dell'art. 1418 del codice
civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli
interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 159 del
2011. La Struttura, adottato il provvedimento di
cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare
altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso
positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il
relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni
degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile
della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi
agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si
applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei
pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la
realizzazione di interventi pubblici di particolare
rilievo, il comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle
disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136 del
2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n.
50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di
diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa
dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in
caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di
altra operazione atta a conseguire il trasferimento del
contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario;
in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di
appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di
cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le
iniziative per il risanamento ambientale delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle
aree di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 33
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del
2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e
forniture connessi ad interventi per il risanamento
ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano
riservate ai soli operatori economici iscritti negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
190 del 2012.».
«Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
pubblicita' degli atti). - 1. Tutti gli atti del
Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni
di collaboratori e consulenti, alla predisposizione
dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 1, nonche'
alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni
di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove
non considerati riservati ai sensi dell'art. 112 ovvero
secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito
istituzionale del commissariato straordinario, nella
sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e
sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli
ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.».
 
Art. 30
Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e di ingegneria.

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'art. 46 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del (( Ministero per i beni e le attivita' culturali )), con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.
5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'art. 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del (( codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 )), avviene, mediante procedure negoziate con almeno (( cinque soggetti di cui all'art. 46 del medesimo codice )). Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del (( codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 )), si provvede con le risorse di cui all'art. 19, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 46, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, le societa', per un periodo
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di societa'
di capitali.».
- Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n.
76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze):
«Art. 1. - 1. La presente legge istituisce l'unione
civile tra persone dello stesso sesso quale specifica
formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di
fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di
fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di
due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla
registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo
matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso
sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita'
di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la
costituzione dell'unione civile; in tal caso il
procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui
all'art. 87, primo comma, del codice civile; non possono
altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso
sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano
le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per
omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di
condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e'
pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui
al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone
dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68,
nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,
125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una
delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in
violazione dell'art. 68 del codice civile, puo' essere
impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L'unione civile costituita da una parte durante
l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
l'assenza.
7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il
cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne
alla parte stessa. Puo' essere altresi' impugnata dalla
parte il cui consenso e' stato dato per effetto di errore
sull'identita' della persona o di errore essenziale su
qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo'
essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno
dopo che e' cessata la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora,
tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti
che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica,
tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'art. 122, terzo comma,
numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il
matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone
la nullita' della prima unione civile, tale questione deve
essere preventivamente giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e'
certificata dal relativo documento attestante la
costituzione dell'unione, che deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime
patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati
anagrafici e alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato
civile le parti possono stabilire di assumere, per la
durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,
un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale
di stato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva
l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e
alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita'
di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai
bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle
parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa
convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
beni. In materia di forma, modifica, simulazione e
capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si
applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice
civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III,
IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile.
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile
e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o
morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice,
su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu'
dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter del codice
civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il
giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse
anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo'
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza e' causa di annullamento del contratto
anche quando il male minacciato riguarda la persona o i
beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal
contraente o da un discendente o ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le
indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice
civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione
civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti
dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro
primo del codice civile, nonche' gli articoli 116, primo
comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del
codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della
tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso
sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e
le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli
atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile
tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle norme del codice
civile non richiamate espressamente nella presente legge,
nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia
di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo
III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II
e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice
civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di
una delle parti dell'unione civile ne determina lo
scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi
previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a),
c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le
parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In
tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e'
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione
di volonta' di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e
12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le
disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del
codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i
coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere
il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili,
consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra
persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di
diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione
della disciplina dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie
formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto
analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il
necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al
comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei
ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto puo' essere comunque adottato,
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la
procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'art. 86 del codice civile, dopo le parole: «da
un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione
civile tra persone dello stesso sesso».
33. All'art. 124 del codice civile, dopo le parole:
«impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o
l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello
stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34
acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a
67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di
cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art.
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti
spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento
penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di
fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza
nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le
regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di
assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per
i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro
quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di
salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione
di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in
forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'
di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies del
codice civile, in caso di morte del proprietario della casa
di comune residenza il convivente di fatto superstite ha
diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni
o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due
anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa
coabitino figli minori o figli disabili del convivente
superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare
nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore
a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso
in cui il convivente superstite cessi di abitare
stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di
matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di
fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso
dal contratto di locazione della casa di comune residenza,
il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel
contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono
godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del
libro primo del codice civile, dopo l'art. 230-bis e'
aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente
di fatto che presti stabilmente la propria opera
all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro
prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
subordinato».
47. All'art. 712, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono
inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore,
curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra
parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi
delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui
all'art. 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto,
derivante da fatto illecito di un terzo,
nell'individuazione del danno risarcibile alla parte
superstite si applicano i medesimi criteri individuati per
il risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i
rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con
la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e
la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di
nullita', con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato
che ne attestano la conformita' alle norme imperative e
all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il
professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o
che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma
51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a
trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi
per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione
dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono
effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Il contratto puo' contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalita' di contribuzione alle necessita'
della vita in comune, in relazione alle sostanze di
ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o
casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni,
di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di
convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel
corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla
normativa prevista dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignita' degli
appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono
costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non puo' essere
sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non
apposti.
57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita'
insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi
abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di
un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di eta';
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'art.
88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano
sospesi in pendenza del procedimento di interdizione
giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura
cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88 del
codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza
di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra
un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per
accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere
redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il
contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53,
lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei
beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della
comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni
caso ferma la competenza del notaio per gli atti di
trasferimento di diritti reali immobiliari comunque
discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di
convivenza il professionista che riceve o che autentica
l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al
comma 52, a notificarne copia all'altro contraente
all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la
casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del
recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',
deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni,
concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il
contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve
notificare all'altro contraente, nonche' al professionista
che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza,
l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il
contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto
devono notificare al professionista che ha ricevuto o
autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto
di morte affinche' provveda ad annotare a margine del
contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del
contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di
residenza.
64. Dopo l'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218,
e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai
contratti di convivenza si applica la legge nazionale
comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa
cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la
convivenza e' prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed
internazionali che regolano il caso di cittadinanza
plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il
giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere
dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato
di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per
un periodo proporzionale alla durata della convivenza e
nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, secondo
comma, del codice civile. Ai fini della determinazione
dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 del
codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui
al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli
e sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1
a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in
3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro
per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in
9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di
euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno
2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9
milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro
per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a
1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro
per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7
milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per
l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6
milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei dati comunicati
dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura
previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20
del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'art.
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'art. 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione
delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore
complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.».
- Si riporta l'art. 23, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). -
(Omissis).
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle
ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
(Omissis).».
 
Art. 31
Struttura del Commissario straordinario

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita' organizzative (( , )) con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita' tecnica di cui all'art. 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1 unita' di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonche' alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale prevista dall'art. 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonche' ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilita' speciale di cui all'art. 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita' speciale di cui all'art. 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, (( commisurato )) ai giorni di effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1, comma 2, e 7, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).»
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998)). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale,
alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione
delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O. n. 61.
 
Art. 32
Proroghe e sospensioni dei termini

1. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle societa'» sono aggiunte le seguenti: «nonche' ai fini del (( calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» )) e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».
(( 1-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo )).
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'art. 17 la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il (( Commissario straordinario )) e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso art. 1, commi 667 e 668.
4. All'art. 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: (( «; i comuni )) provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
5. All'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
6. All'art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019 e 2020»;
c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilita' speciale di cui all'art. 19.
(( 7-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» )).

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi
nei territori colpiti da calamita' naturali). - (Omissis).
5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di
Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017,
in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle societa' nonche' ai fini del
calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2019. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
fino all'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 28 febbraio 2018,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche
nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per
il rimborso ai comuni interessati del minor gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
(Omissis).».
Si riporta l'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). -
(Omissis).
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 . Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 (*), individuando anche le modalita'
per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove
opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 639, 667 e 668, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - (Omissis).
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
(Omissis).
667. Al fine di dare attuazione al principio «chi
inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
dal diritto dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
(Omissis).».
- Si riportano i commi 733, 734 e 752, dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi
dal 2018 al 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e
Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
ancora effettuato alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi; i
comuni provvedono alla reimputazione contabile degli
impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese.
734. Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino al
31 dicembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui concessi
dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere
finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali,
commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli
eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso
agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari
dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le banche e gli intermediari finanziari
informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi,
nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per
l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca
o l'intermediario finanziario non fornisca tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono
sospese fino al 31 dicembre 2020, senza oneri aggiuntivi
per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate
in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione
bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un
accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei
mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente
comma.
(Omissis).
752. Per assicurare la funzionalita' degli uffici
impegnati nelle attivita' connesse alla ricostruzione, i
comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono
assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6
unita' per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita' per
gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4
unita' per gli anni 2019 e 2020, con contratti di lavoro a
tempo determinato nei limiti temporali di cui all'art. 19
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai
vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nonche' in deroga all'art. 259, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro
500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo di
cui al comma 765 per la successiva assegnazione ai comuni
di cui al primo periodo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a
favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive
modificazioni e integrazioni). - 1. Al fine di consentire
il completamento delle attivita' amministrative, contabili
e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali
e di amministrazione straordinaria nell'ambito della
gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28
gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2019 e opera in seno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
(Omissis).».
 
Art. 33
Sospensione del pagamento del canone RAI

1. Nei territori dei comuni di cui all'art. 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'art. 45.

Riferimenti normativi

Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
(Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni),
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
- Si riporta l'art. 13, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli
6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
[4. ABROGATO dall'art. 7, del decreto legislativo 26
gennaio 2001, n. 32 (Disposizioni correttive di leggi
tributarie vigenti, a norma dell'art. 16 della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del
contribuente)]
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
 
Art. 34
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

1. Nei Comuni di cui all'art. 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45.
 
Art. 35
Sospensione dei termini per la notifica
delle cartelle di pagamento

1. Nei Comuni di cui all'art. 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'art. 45.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al
pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da
notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis, e dell'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art.
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento
impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo
versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai
periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla
notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il
rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,
previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'art. 19 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del
carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso
avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'art. 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'art. 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'art. 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'art. 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'art. 319-bis del codice penale, dopo le parole:
«alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di
tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'art. 182-ter del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dall'art. 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, nonche' al fine della definizione
delle procedure amichevoli relative a contribuenti
individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione
90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99,
la responsabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo.»
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».
 
Art. 36
Interventi volti alla ripresa economica

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

Riferimenti normativi

La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell'agriturismo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2006, n. 63.
Il regolamento 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE
(Regolamento della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.
Il regolamento 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Si riporta la rubrica del Capo IV, come sostituita
dalla presente legge:
«Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in
Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017».
 
Art. 37
Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche
al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'art. 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento» ));
1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata;
(( 1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;
1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e nella realizzazione» ))
;
2) al comma 5, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;
b) all'art. 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuita';» e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita' agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;
(( b-bis) all'art. 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative,» sono inserite le seguenti: «nonche' le spese per le attivita' professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,»;
b-ter) all'art. 14, comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella» ))
;
c) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' (( e di importo )) inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
(( c-bis) all'art. 15, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: «gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i lavori», la parola: «intervento» e' sostituita dalla seguente: «lavoro» e le parole: «ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse;
2) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;
c-ter) all'art. 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti»;
c-quater) all'art. 34:
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari»;
2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo».
1-bis. All'art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2 (*), su richiesta degli interessati che dimostrino il
nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e
gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si
provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile. In deroga alle
previsioni di cui all'art. 24, comma 3, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma
puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei
ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici
mesi.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».
- Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'art. 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'art. 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo
svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) (abrogata);
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello,
come definita negli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti
dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i
limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi
degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e
comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della
sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34
del presente decreto ovvero, in mancanza, purche'
attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
47 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel
citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del
comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda
di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1), da
parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Commissario
straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a
valere sulle disponibilita' previste all'alinea della
presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione,
per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene,
mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 34 del presente decreto. Agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le
risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art.
3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella
realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati
attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'art. 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al
fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio
degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'art. 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il
monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al
fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di
aiuti di Stato.».
- Si riporta l'art. 5, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei
contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il
Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato
distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento
sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico
delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o
distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri
e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli
edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico
degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili
gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante
specifiche indicazioni dirette ad assicurare una
architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello
di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera
b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le relative procedure e modalita' di
attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello
di danneggiamento per i quali i principi di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di
ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione
puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita'
produttive distrutti o che presentano danni gravi e
definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni, su
proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali,
i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di
essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli
interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici
attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la
determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente
decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei
Comuni di cui all'art. 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma
sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita'; allo scopo
di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica
e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle
attivita' agricole e zootecniche che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro.
2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 2, sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi per gli interventi di cui al
comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e
conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore
del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5
milioni complessivi, con le risorse di cui all'art. 4,
comma 3.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e)
e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del
finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui
al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'art. 1, possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione stipulata con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento
sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie
dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i
criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati,
in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte,
nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto
di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il
finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche
all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole
rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima
venticinquennale e possono coprire le eventuali spese gia'
anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al
credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I
contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato
o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del
debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero
da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e
dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui all'art. 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del presente articolo, anche per garantire
uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il
rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17
giugno 2014, in particolare dall'art. 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da
autorizzare e' determinato con la legge di bilancio in
relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e
delle risorse necessarie per gli interventi di cui al
presente articolo.».
- Si riporta l'art. 6, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata). - 1. Per gli interventi di
ricostruzione o di recupero degli immobili privati
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi
nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico, compresi l'adeguamento
igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni comprese
le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data
del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi
dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano concesse in locazione sulla base di un
contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero
concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del
conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli
stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni
degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e
classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,
nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, era presente un'unita' immobiliare di
cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di
chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo
giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa
strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2,
lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte
del richiedente in sede di presentazione della domanda di
contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del
rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in
essere alla data degli eventi sismici, successivamente
all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non
inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente
diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o
comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente
privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
all'art. 1.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la
percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del
contributo determinato secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma
2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'art. 1,
comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri
storici e borghi caratteristici, la percentuale del
contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del
danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come
documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri casi,
la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita'
stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2.
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente decreto.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del
contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale
al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun
edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base
del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari
nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art. 1,
comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della
vulnerabilita'.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
le spese relative alle prestazioni tecniche e
amministrative, nonche' le spese per le attivita'
professionali svolte dagli amministratori di condominio e
le spese di funzionamento dei consorzi appositamente
costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,
nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5.
8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di
qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico
determinata dagli interventi di ricostruzione, sono
inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di
contributo.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti
agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti
necessari per la concessione dei finanziamenti e
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni.
10. Il proprietario che aliena il suo diritto
sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o
affini fino al quarto grado e dalla persona legata da
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24
agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26
ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento
degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione
che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni
dal completamento di detti interventi, e' dichiarato
decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle
somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo
modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2.
10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei
registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, sulla base del titolo di concessione, senza
alcun'altra formalita'.
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del
promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o
affini fino al quarto grado e dalla persona legata da
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo
giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati
nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre
2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di
cui all'allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprieta' si
verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata
ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della
legge 27 gennaio 2012, n. 3.
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e
10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o
danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2,
ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente
decreto.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo
delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
previsti dall'art. 1, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura
concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla
migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo
le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui
all'art. 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli
esiti della procedura concorrenziale, completi della
documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato
in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di
concessione del contributo.
13-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati
ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta
degli interessati che dimostrino il nesso di causalita'
diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da
apposita perizia asseverata.».
- Si riporta l'art. 14, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Ricostruzione pubblica). - 1. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse
stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione
e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli
paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'
degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati
tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati
per le esigenze di culto;
a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione
delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che
a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla
lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando
quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese
ed agli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli
interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di
detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alla risorse disponibili;
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, nei comuni di
cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente a
quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) predisporre e approvare un piano dei beni
culturali, articolato per le quattro Regioni interessate,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
c) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti
sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera c), con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati
1 e 2;
e).
f) predisporre e approvare un programma delle
infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art. 1,
con particolare attenzione agli impianti di depurazione e
di collettamento fognario; nel programma delle
infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della
sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e
l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
comunque destinabili a tale scopo.
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'art. 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta
Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato
domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al
citato art. 30. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base
della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle
lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario
puo' individuare, con specifica motivazione, gli
interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi,
fino alla scadenza della gestione commissariale di cui
all'art. 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure
previste dal comma 3-bis del presente articolo.
3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo
relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, in qualita' di vice commissari, procedono, sulla
base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei
territori interessati dagli eventi sismici effettuata in
raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili
con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.
Ciascun Presidente di Regione, in qualita' di vice
commissario, provvede a comunicare al Commissario
straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente
periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle
medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati,
previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in
qualita' di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma
4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure
di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui
all'art. 4, comma 3, e nei limiti delle risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi
relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario,
emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del
presente decreto, sono definite le procedure per la
presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli
immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili
di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli
interventi previsti, sono tempestivamente destinati al
soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni
dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016.
3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione
privata, al finanziamento degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in
fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
degli edifici destinati ad abitazione ed attivita'
produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'art. 4.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con
il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti
attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni
montane e le Province interessati provvedono a predisporre
ed inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
4-bis. Ferme restando le previsioni dell'art. 24 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la
predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli
atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b),
del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di
incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati
all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34
del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui
al periodo precedente e' consentito esclusivamente in caso
di indisponibilita' di personale, dipendente ovvero
reclutato secondo le modalita' previste dai commi 3-bis e
seguenti dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso
della necessaria professionalita' e, per importi inferiori
a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate
con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto
elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui
all'art. 2, comma 2-bis, del presente decreto.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
il parere della Conferenza permanente ovvero della
Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4
dell'art. 16, approva definitivamente i progetti esecutivi
ed adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di
committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le
procedure di gara per la selezione degli operatori
economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei
contributi il Commissario straordinario puo' essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e
di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e
ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita',
modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati.
Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e
risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del comma 6.».
- Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali,
di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla
giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi
sugli immobili di proprieta' e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al
comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di
responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti
ai sensi dell'art. 50-bis.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si
siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore
e' svolta dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al
comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato
il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e il presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di
importo non superiore a 600.000 euro per singolo lavoro,
seguono le procedure previste per la ricostruzione privata
dal comma 13 dell'art. 6 del presente decreto. Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2,
sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le
modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad
assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza
nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita'
di intervento e il metodo di calcolo del costo del
progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo
tecnico presso la struttura commissariale per definire le
procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai
fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1,
lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore
alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.».
Si riporta l'art. 35, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione
delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore
complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.».
- Si riporta l'art. 16, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Conferenza permanente e Conferenze
regionali). - 1. Al fine di potenziare e accelerare la
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di
cui all'art. 1, nonche' di garantire unitarieta' e
omogeneita' nella gestione degli interventi, e' istituito
un organo a competenza intersettoriale denominato
"Conferenza permanente", presieduto dal Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da un
rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della
Regione, della Provincia, dell'Ente parco o, in assenza di
quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune
territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita
con la presenza di almeno la meta' dei componenti e
delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione
motivata di conclusione del procedimento, adottata dal
presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o
servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni
coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto del procedimento. La
determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante
agli strumenti urbanistici vigenti e comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto
quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla
realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati
ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, sono rese dal
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere
del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' comunque necessario ai
fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture
ambientali. Sono assicurate adeguate forme di
partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal
Commissario straordinario nell'atto di disciplina del
funzionamento della Conferenza permanente.
3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli
strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da
parte dei Comuni stessi;
a-bis) approva, ai sensi dell'art. 27 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i
progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14, comma
4, e all'art. 15, comma 1, del presente decreto;
b) approva, ai sensi dell'art. 27 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti
delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni
culturali di competenza del Commissario straordinario, del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi
sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza
stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul
programma delle infrastrutture ambientali.
4. Per gli interventi privati per quelli attuati dai
soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e
comma 2, che necessitano di pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in
aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali,
sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute
dal Vice commissario competente o da un suo delegato e
composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui
al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della
ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i
progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed
effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente
ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la
concessione dei contributi.
5. La Conferenza regionale esprime il parere
obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione per tutti i progetti di fattibilita'
relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle
opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi
sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree
dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, si provvede a disciplinare le modalita', anche
telematiche, di funzionamento e di convocazione della
Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze
regionali di cui al comma 4.».
- Si riporta l'art. 27, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti
relativi ai lavori). - 1. L'approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che
regolano la materia. Si applicano le disposizioni in
materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli
14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla
revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati
su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le
autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di
regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano
confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque
anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le
intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza
delle variazioni di cui al primo periodo deve essere
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte
del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la
revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le
autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di
approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni
proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui
agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'art.
14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di
fattibilita', con esclusione dei lavori di manutenzione
ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati,
ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete
per i quali possono riscontrarsi interferenze con il
progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla
localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche
presentando proposte modificative, nonche' a comunicare
l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative
dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi
pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le
conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla
localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso
di cui all'art. 14-bis, comma 3-bis e all'art. 14-quater,
comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono
essere modificate in sede di approvazione dei successivi
livelli progettuali, a meno del ritiro e della
ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'.
4. In relazione al procedimento di approvazione del
progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti
gestori delle interferenze gia' note o prevedibili hanno
l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento
produttivo e di elaborare, a spese del soggetto
aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle
interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di
tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o
anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente
dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che
sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei
lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che
stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione
della vigente disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale.».
- Si riporta l'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). - 1. Al
fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento
degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati,
di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario
straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a
raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti
professionisti, definendo preventivamente con proprio atto
i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione
nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'
comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che
presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato
dal Commissario straordinario, e' reso disponibile presso
le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo
nonche' presso tutti i Comuni interessati dalla
ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a
professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
possono essere affidati dai privati incarichi a
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita'
e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio
del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a
partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di
riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con
il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle
stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce
apposita autocertificazione al committente, trasmettendone
altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione.
La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
a campione, in ordine alla veridicita' di quanto
dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali,
del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per
i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i
criteri e le modalita' di erogazione del contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una
graduazione del contributo che tenga conto della tipologia
della prestazione tecnica richiesta al professionista e
dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo'
essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole
indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima
del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' fissata una
soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella
qualificazione.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi
da quelli previsti dall'art. 8, con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i
criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi
che non trovano giustificazione in ragioni di
organizzazione tecnico-professionale.
7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle
prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia
privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia
per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla
presentazione dei relativi progetti, secondo quanto
previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per
cento del compenso relativo alle attivita' professionali
poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo
professionista, e del 50 per cento del compenso relativo
alla redazione della relazione geologica e alle indagini
specialistiche resesi necessarie per la presentazione del
progetto di riparazione con rafforzamento locale o
ripristino con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento
del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
studio tecnico professionale, comprese la relazione
geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai
professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le
modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al
precedente periodo.».
- Si riporta l'art. 17-bis, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17-bis (Sospensione di termini in materia di
sanita'). - 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di
cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario
delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016,
nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza
da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si
applicano, per i successivi quarantotto mesi a partire
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.
70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti
di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere
favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del
citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al
decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.».
- Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis, al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Allegato 1 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24
agosto 2016 (Art. 1)). - In vigore dal 22 gennaio 2018
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).».
«Allegato 2 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26
e del 30 ottobre 2016 (Art. 1)). - In vigore dal 22 gennaio
2018
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).».
«Allegato 2-bis (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
del 18 gennaio 2017 (Art. 1)). - In vigore dal 22 gennaio
2018
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).».
 
Art. 38
Rimodulazione delle funzioni commissariali

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
3. Con il decreto di nomina e' stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comunicato della Presidenza del
Consiglio dei ministri (Nomina di Vasco Errani a
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016. (16A06963), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
settembre 2016, n. 228:
«Con decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14
settembre 2016, al n. 2542, Vasco Errani e' stato nominato,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24
agosto 2016.
Il decreto e' pubblicato sul sito web della Presidenza
del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo:
http://www.governo.it/pubblicita-legale.».
- Si riporta l'art. 15, commi 2 e 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - (Omissis).
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
(Omissis).».
 
Art. 39
Impignorabilita' delle risorse assegnate
per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche' depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalita' indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente (( alla data di entrata in vigore )) del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 545, del codice di procedura
civile:
«Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono essere
pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di
alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte
dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla
meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza, non possono essere pignorate per un
ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti
previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
dal giudice anche d'ufficio.».
- Si riporta l'articolo unico, del decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3 (Individuazione
dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Decreto n. 3):
«Articolo unico. - Sulla base dei dati fino ad oggi
emersi dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento
della protezione civile in collaborazione con l'INGV, i
comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito
la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno
risentito di un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto
grado, sono i seguenti:
Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano,
Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio,
Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto,
Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli,
Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze,
Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San
Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio
Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli
Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia
degli Abruzzi;
Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al
Vomano, Pietracamela e Tossicia;
Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino,
Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli
e Torre de' Passeri.».
- Si riporta l'articolo unico, del decreto del
Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11 (Modifiche ed
integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante
«Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici
che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (Decreto n.
11):
«Articolo unico. - L'elenco dei comuni interessati
dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a
partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di
un'intensita' M.C.S. uguale o superiore al sesto grado, e'
cosi' integrato:
provincia dell'Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno,
Capitignano, Fontecchio e Montereale;
provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna
Sant'Andrea.».
- Si riporta l'art. 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'art. 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.».
Il testo dell'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e' riportato nelle note all'art. 37.
- Si riporta l'art. 48-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
 
(( Art. 39 bis
Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
))
.

1. All'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati e' incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018.» ));
b) il quarto periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come modificato dalla presente legge:
«Art. 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione).
- (Omissis).
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'art. 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'art. 4,
comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito
delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo. In considerazione delle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei
comuni interessati e' incrementata nella misura
corrispondente al personale in servizio al 30 settembre
2018.
(Omissis).».
 
(( Art. 39 ter
Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,
recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

1. All'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, puo' presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.» ))
;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( «1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.» ));
c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: (( «al permesso di costruire o» ));
d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «e' rilasciata» sono inserite le seguenti: (( «dal competente ufficio regionale o» )).

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1-sexies, del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55 (Ulteriori misure urgenti a favore delle
popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi
difformita' edilizie e alle pratiche pendenti ai fini
dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione o di
riparazione degli edifici privati). - 1. In caso di
interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi
sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi
nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle ipotesi di
cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario
dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso,
puo' presentare, anche contestualmente alla domanda di
contributo, richiesta di permesso o segnalazione
certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga
alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e
93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto
rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione
dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al
momento della presentazione del progetto. E' fatto salvo,
in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai
predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo'
essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in
misura determinata dal responsabile del procedimento
comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile,
valutato per differenza tra il valore dello stato
realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base
alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio
dei lavori e' comunque subordinato al rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova
applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali
attuative dell'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli
enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio
dell'economia attraverso l'attivita' edilizia, di cui al
provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n.
21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di
urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non
spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il
presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le
costruzioni siano state interessate da interventi edilizi
totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi
ordini di demolizione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la
percentuale di cui al comma 2-ter dell'art. 34 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e'
elevata al 5 per cento.
3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato
redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti
norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo
alla domanda di contributo, accertando, altresi', con
apposita relazione asseverata che le difformita'
strutturali non abbiano causato in via esclusiva il
danneggiamento dell'edificio. E' fatto salvo il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 94 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce
provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della
difformita' strutturale e, unitamente al permesso di
costruire o alla segnalazione certificata di inizio
attivita' in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto
di contestazione.
4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 e'
possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell'art. 146 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a)
per le opere realizzate su immobili che al momento
dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a
vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data
antecedente a quella di entrata in vigore del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su
immobili gia' sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta
ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilita'
dell'intervento con le norme di settore in materia di
tutela dal rischio idrogeologico.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume
derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura
massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al
progetto originario, riconducibili a carenza di
rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle
tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle
tolleranze delle misure, purche' tali interventi siano
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti, non sono considerati difformita' che
necessitino di sanatoria paesaggistica.
6. Al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione o
di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia,
formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o
dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la
certificazione di idoneita' sismica, ove richiesta per
l'adozione del provvedimento di concessione o di
autorizzazione in sanatoria e dell'agibilita', e'
sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto
di adeguamento e miglioramento sismico, che redige
certificato di idoneita' statica secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10
giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con
particolare riferimento a quelle opportune relative ai
materiali. Il certificato di idoneita' statica attesta il
rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto
ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti
possibile la redazione del certificato di idoneita' statica
ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il
tecnico incaricato indica gli interventi necessari che
avrebbero consentito la redazione del certificato di
idoneita' statica valutandone i costi. In tal caso,
l'autorizzazione statica o sismica e' rilasciata dal
competente ufficio regionale o dalla Conferenza regionale
di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista
dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o
ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un
risultato architettonico e strutturale diverso da quello
oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere
corredato di una relazione asseverata del professionista
incaricato attestante che le caratteristiche costruttive
degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state
causa esclusiva del danno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano
con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o
riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.».
Il testo degli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, e' riportato nelle note all'art.
37.
- Si riporta l'art. 22, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia - Testo A):
«Art. 22 (L) (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
articoli 34 ss, e 149)). - 1. Sono realizzabili mediante la
segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui
all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in
conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le
parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
nell'art. 10, comma 1, lettera c).
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 36, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia - Testo A):
«Art. 36 (L) (Accertamento di conformita' (legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 13)). - 1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformita' da esso, ovvero in assenza di segnalazione
certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui
all'art. 23, comma 01, o in difformita' da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,
comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle
sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o
l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato
al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita'
a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall'art. 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in
parziale difformita', l'oblazione e' calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta
giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.».
- Si riporta l'art. 37, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia - Testo A):
«Art. 37 (L) (Interventi eseguiti in assenza o in
difformita' dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' e accertamento di conformita' (art. 4, comma 13
del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n.
47 del 1985)). - (Omissis).
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell'intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o
il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164
euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 93, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia - Testo A):
«Art. 93 (R) (Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del
1974, articoli 17 e 19)). - 1. Nelle zone sismiche di cui
all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso
scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne
copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in
doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore
dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata
da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nell'art. 103.».
Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300.
- Si riporta l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18
ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8. (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Il provvedimento della Conferenza unificata 1 aprile
2009, n. 21/CU (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli
enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio
dell'economia attraverso l'attivita' edilizia. (Repertorio
atti n. 21/CU del 1° aprile 2009) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2009, n. 98.
 
Art. 40
Cabina di regia Strategia Italia

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (( , dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie )) e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonche' dal Presidente della (( Conferenza delle regioni e delle province autonome )), dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:
a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche (( , ivi comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 )), di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare possibili rimedi.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attivita' di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.
 
(( Art. 40 bis
Interventi straordinari per il viadotto Sente


1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«Art. 1. - (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 41
Disposizioni urgenti sulla gestione
dei fanghi di depurazione

1. Al fine di superare situazioni di criticita' nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione (( per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per cio' che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno )). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita' fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008 ((, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanita' protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni )).

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della
direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente
decreto, si intendono per:
a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di
depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da
insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art.
1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 690;
2) delle acque reflue provenienti da insediamenti
civili e produttivi: tali fanghi devono possedere
caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle
possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;
3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da
insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e
successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi
devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui al
punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo
art. 3.1.
(Omissis).».
La decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE
(Decisione della Commissione che modifica la decisione
2000/532/CE per quanto riguarda l'elenco dei rifiuti ai
sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30
dicembre 2014, n. L 370. Il Titolo e' stato cosi' corretto
da Rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 6 aprile 2018, n. 90 Serie L.
Precedentemente il Titolo era: «Decisione della Commissione
che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco
dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio».
 
Art. 42
Progettazione degli interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici

1. Le economie disponibili di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonche' quelle di cui all'art. 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi gia' aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.
3. Le modalita' e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
(( 3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse gia' destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'art. 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attivita' didattica e la sicurezza delle strutture )).

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 48, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e
la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 48 (Edilizia scolastica). - (Omissis).
2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'art.
18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca assegna, nell'ambito della
programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo
massimo di 300 milioni di euro, previa verifica
dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della
programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle
assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma
delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani
stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE
riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le
ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del
Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni
effettivi e sulla base di un programma articolato per
territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la
stessa delibera sono individuate le modalita' di utilizzo
delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011
e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le
medesime procedure di cui al citato art. 18 del
decreto-legge n. 69 del 2013.».
La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22 (Misure di
riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali.
(Delibera n. 22/2014) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 settembre 2014, n. 222.
- Si riporta l'art. 1, commi 170 e 177, della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - (Omissis).
170. Le risorse di cui all'art. 2, comma 239, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
destinate alla realizzazione del piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati
dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011
delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei
deputati, in relazione alle quali non siano state assunte
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono destinate alla
programmazione nazionale di cui all'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con,
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da
ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente
articolo, nonche' agli interventi che si rendono necessari
all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente
articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei
dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
(Omissis).
177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici
scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi
solai e controsoffitti e' autorizzata la spesa di euro 40
milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini
diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche
attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti
locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.
(Omissis).».
 
(( Art. 42 bis
Scuole innovative e poli per l'infanzia


1. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 e' inserito il seguente:
«85-bis. Per gli interventi gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purche' anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi.».
2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.
4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non puo' superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.
5. All'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente: «gli» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 85, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari
previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui
all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100
milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture
scolastiche. Le regioni dichiarano la propria
disponibilita' ad aderire all'operazione per la costruzione
di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone
di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine
perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalita'
individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale
della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione
delle dichiarazioni di disponibilita' delle regioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le regioni ammesse alla
ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono
stabiliti i criteri di selezione dei progetti.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta l'art. 1, commi 153 e 158, della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - (Omissis).
153. Al fine di favorire la costruzione di scuole
innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e
della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e
dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto,
d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158
tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da
parte delle stesse regioni delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto
di intervento e interessati alla costruzione di una scuola
innovativa.
(Omissis).
158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma
153 e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art.
18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017,
rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello
Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di
euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a
decorrere dall'anno 2018.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Poli per l'infanzia). - 1. I Poli per
l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici
vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di
uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta'
e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di
ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali
laboratori permanenti di ricerca, innovazione,
partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di
favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il
miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi
generali, spazi collettivi e risorse professionali.
2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e
sostenere la continuita' del percorso educativo e
scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra
tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli
Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte
formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione
di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di
gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia
scolastica.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti
anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi
del sistema nazionale di istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da
destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione
pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di
150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi
delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai
quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico
locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona
Scuola», di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle
manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari
delle aree oggetto di intervento e interessati alla
costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa
con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla
ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a
selezionare gli interventi sul proprio territorio e a dare
formale comunicazione della selezione al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle
risorse assegnate a ciascuna Regione.
8.
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di
cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi
anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico,
efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di
proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai
sensi del presente articolo.».
 
Art. 43
Misure urgenti in favore dei soggetti
beneficiari di mutui agevolati

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non puo' essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni gia' perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'art. 45.
2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attivita' giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosita' sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuita' aziendale.

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (Misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n. 306, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo
1986, n. 50.
Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (Disposizioni
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1995, n. 25
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
aprile 1995, n. 77.
Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 1996, n. 231, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n.
281, S.O. n. 209.
Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2000, n. 156.
 
(( Art. 43 bis
Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento
di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a
procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

1. Per gli anni 2020 e 2021, le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 44, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis).
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis).».
 
Art. 44
Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi

1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo e' verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 4 e 22, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'art.
22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10, comma
1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.»
«Art. 22 (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita'
produttiva, il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' avere una durata massima di 12 mesi, anche
continuativi. Una nuova autorizzazione non puo' essere
concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi
di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'art. 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all'art. 4, comma 1, la durata dei trattamenti per
la causale di contratto di solidarieta' viene computata
nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.».
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 25 marzo 2016, n. 95075 (Definizione dei criteri
per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione
salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di
un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi
l'attivita' produttiva e proponga concrete prospettive di
rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente
riassorbimento del personale. (Decreto n. 95075) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2016, n. 120.
- Si riporta l'art. 21, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 21 (Causali di intervento). - 1. L'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto quando la sospensione o la riduzione
dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle
seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attivita'
produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al
comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi
volto a fronteggiare le inefficienze della struttura
gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli
investimenti e sull'eventuale attivita' di formazione dei
lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere
finalizzato a un consistente recupero occupazionale del
personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni
dell'orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a
fronteggiare gli squilibri di natura produttiva,
finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti
esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi
da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione dell'attivita' aziendale e
alla salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei
mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora all'esito del programma di crisi
aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita'
produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida
cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al
primo periodo del presente comma sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del
presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1,
lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso contratti
collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in
tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esubero del personale anche attraverso un suo piu'
razionale impiego. La riduzione media oraria non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al
contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro
non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco
dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e'
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono
specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di
lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale. Le quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione
persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono
a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di
quelle relative a lavoratori licenziati per motivo
oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un
ulteriore trattamento straordinario di integrazione
salariale concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi e per causali sostanzialmente
coincidenti, l'intervento ordinario.».
 
(( Art. 44 bis
Misure urgenti per assicurare la continuita'
operativa del Dipartimento della protezione civile

1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 19, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
operativa del Dipartimento della protezione civile). - 1.
In considerazione della necessita' e urgenza di assicurare
la piena operativita' della funzione di coordinamento delle
attivita' emergenziali del servizio nazionale della
protezione civile, anche in riferimento alle attivita' di
soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti
eventi sismici nel quadro delle caratteristiche
specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e
operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del
Dipartimento della protezione civile, e' autorizzata a
bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della
protezione civile di cui all'art. 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al
personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' elevata al 40 per
cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del
presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno
2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pubblico impiego di cui all'art. 1, comma 365, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalita'
previste dalla lettera b) del medesimo comma.
2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui
al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso
di esito non favorevole delle procedure di interpello
svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato
a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai
sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni
dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di
ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi
del presente comma, in deroga alla previsione del citato
art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di
due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla
relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse
di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del
presente comma non costituiscono titolo ne' requisito
valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al
comma 1.
2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5-bis,
comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo'
avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
 
(( Art. 44 ter
Attivita' di valutazione dell'impatto
e di censimento dei danni

1. All'art. 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attivita' connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 13, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11
legge 225/1992)). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, che opera quale componente fondamentale del
Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture
operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo
nazionale con finalita' di protezione civile, anche
organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile
iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di
protezione civile, l'Associazione della Croce rossa
italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale.
2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione
civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi
Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di
collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree
omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali
che svolgono funzioni in materia di protezione civile e
aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o
private che svolgono funzioni utili per le finalita' di
protezione civile.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i
commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, possono porre in essere attivita'
connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento
dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e
private, in occasione degli eventi emergenziali di
protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante accordi
o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2
del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme
associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al
medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti
territoriali, e nei limiti delle competenze loro
attribuite, possono individuare proprie strutture operative
regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi
diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al
comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali
svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze
istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le
attivita' previste dal presente decreto. Con le direttive
di cui all'art. 15, si provvede a disciplinare specifiche
forme di partecipazione, integrazione e collaborazione
delle strutture operative nel Servizio nazionale della
protezione civile.
5. Le modalita' e le procedure relative al concorso
delle Forze armate alle attivita' previste dal presente
decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in
materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del
Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto
con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Si riportano gli articoli 7 e 25, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (Art. 2, legge 225/1992)). - 1. Ai fini
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli
eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili,
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione
debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art.
24.».
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e
20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Art. 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Art. 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)). -
1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per
far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e),
anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in
altra localita' del territorio nazionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate
con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei
ministri, sentita la Regione interessata.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano,
fino alla chiusura della contabilita' speciale di cui
all'art. 27, la prosecuzione delle attivita' in regime
ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di
commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina
deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono
scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui
la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento
dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'art. 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il
compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata
dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito
dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il
primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15,
si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e
di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto
finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di
protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in
attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di
cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la
continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita'
delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di
protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'art. 24, comma 7.».
 
Art. 45
Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto (( a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000 )) euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;
b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;
e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro per l'anno 2020, (( a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000 )) euro per l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta l'art. 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 10, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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