Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131 |
Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato». |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari; Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante norme sulla produzione di pane surgelato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; Visto il decreto 13 luglio 1998, n. 312, e successive modificazioni, recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato; Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare l'articolo 17 relativo alla «Denominazione dell'alimento» e l'articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati»; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 luglio 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio 2018 ed il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1
Definizione di panificio
1. Per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il testo degli articoli 17 e 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 304 del 22 novembre 2011: «Art. 17. 1. La denominazione dell'alimento e' la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento e' la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, e' fornita una denominazione descrittiva. 2. E' ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'art. 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione e' accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimita' della denominazione dell'alimento. 3. In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non e' utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione e' talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non e' sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori. 4. La denominazione dell'alimento non e' sostituita con una denominazione protetta come proprieta' intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia. 5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano». «Art. 44. 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), e' obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non e' obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. 3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2». - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario: a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale; c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo». |
| Art. 2
Definizione di pane fresco
1. E' denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. 2. E' ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. |
| Art. 3
Pane conservato o a durabilita' prolungata
1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, e' posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonche' le eventuali modalita' di conservazione e di consumo. 3. Al momento della vendita, il pane per il quale e' utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 44 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 ed i relativi riferimenti, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Mutuo riconoscimento
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano. |
| Art. 5
Disposizione transitoria
1. E' consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° ottobre 2018
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio
Il Ministro della salute Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 813 |
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