Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2018 (vai al sommario)
LEGGE 16 novembre 2018, n. 130
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 novembre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:

Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
226 del 28 settembre 2018.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo stesso S.O.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
28 SETTEMBRE 2018, N. 109

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «di seguito Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito nel presente capo: "Commissario straordinario"»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «al doppio di» sono sostituite dalla seguente: «a»;
al secondo periodo, le parole: «di cui 19 unita' di personale non dirigenziale e una unita' di personale dirigenziale di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui una unita' di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unita' di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unita' di personale non dirigenziale»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che resta a carico della medesima»;
i periodi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario»;
al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 5:
il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme»;
al terzo periodo, le parole da: «Anche nelle more di tali attivita'» fino a: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese»;
al comma 6:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis»;
al secondo periodo, le parole: «a quello di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali»;
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «propedeutiche e» sono soppresse e le parole da: «che non abbiano alcuna partecipazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da societa' o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo' avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Misure per la tutela del diritto all'abitazione). - 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilita', il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche', per ciascuna unita' immobiliare, l'indennita' di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennita' per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.
3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennita' di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
4. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
Art. 1-ter (Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali). - 1. Per l'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorita' rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attivita' di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario».

All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «la Regione Liguria» sono inserite le seguenti: «, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale», dopo le parole: «Comune di Genova» sono inserite le seguenti: «e le societa' controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova», dopo le parole: «con ordinanza» sono inserite le seguenti: «del Capo del Dipartimento della protezione civile» e le parole: «fino a 250 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unita'»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il Commissario» e' inserita la seguente: «delegato»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unita' di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per l'anno 2019»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento».

All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'anno d'imposta in corso» sono inserite le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento). - 1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e' riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri e le modalita' per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento). - 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari delle predette unita' immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprieta'. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
3. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
6. Per assicurare la ripresa delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
7. Le indennita' di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalita' del presente articolo.
8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
9. La contabilita' speciale di cui all'articolo 1, comma 8, e' incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennita' di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse gia' programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennita' di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-ter (Sostegno al reddito dei lavoratori). - 1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della citta' metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennita'. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 5:
al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorita' per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «percorrenza di tratti autostradali» sono inserite le seguenti: «e stradali» e dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, che sono trasferiti direttamente alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato»;
al secondo periodo, le parole: «, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti "de minimis"» sono soppresse;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilita', come individuate nel piano strategico della mobilita' genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilita' sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo' essere concessa, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come "fascia di rispetto di Pra'". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «18 aprile 2016, n. 50,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili,».

All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esecuzione»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «del Corpo» sono inserite le seguenti: «delle capitanerie di porto»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi» e' inserita la seguente: «oneri».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli). - 1. Al fine di preservare la capacita' ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unita' di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unita' di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attivita' di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacita' assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalita' inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, e' consentita, su richiesta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia,» sono inserite le seguenti: «Arquata Scrivia,» e le parole: «Dinazzo e» sono sostituite dalle seguenti: «Dinazzano, Milano Smistamento,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova e' concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-ter. Al fine di garantire l'operativita' portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, e' previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non e' cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalita' ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attivita' di manovra derivanti, a parita' di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, e' riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unita'. Le modalita' di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019.
2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».

All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «una zona franca» e' inserita la seguente: «urbana»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «corrispondente periodo dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017» e le parole: «dell'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie attivita'»;
alla lettera d), la parola: «urbana» e' soppressa;
al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».

All'articolo 9:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operativita' delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro S.p.a.»;
alla rubrica, le parole: «ricompresi nell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nell'ambito dell'Autorita'».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). - 1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilita' e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la citta' di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di sistema portuale e da altri soggetti.
Art. 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo). - 1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuita' delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' prorogata per cinque anni.
2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.
3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA)».

All'articolo 10:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria»;
al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «primo comma, n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5)».

All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «le relative risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse»;
al secondo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» sono inserite le seguenti: «e' dotata di personalita' giuridica e»;
al terzo periodo, le parole: «, vigilanza e controllo strategico» sono sostituite dalle seguenti: «e vigilanza»;
al comma 3, dopo le parole: «agli articoli 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e dopo le parole: «direttiva 2004/49/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali"»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile»;
al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «le disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 11, primo periodo, la parola: «CCNL» e' sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;
al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14»;
al comma 19, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 8 e 9»;
al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 13:
al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
al comma 4, quarto periodo, le parole: «con BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «con la BDAP»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «intesa della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;
al comma 6, la parola: «operano» e' sostituita dalla seguente: «esercitano»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019"»;
al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «delle opere stesse e» sono inserite le seguenti: «la determinazione»;
al comma 10, le parole: «Per le spese derivanti dalle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione delle disposizioni» e dopo le parole: «dall'anno 2020» sono inserite le seguenti: «, alla quale».

All'articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «a quelle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «alle infrastrutture» e le parole: «e che presentano» sono sostituite dalle seguenti: «, che presentano»;
al secondo periodo, dopo le parole: «condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse» sono aggiunte le seguenti: «anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM»;
al comma 2, le parole: «intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia). - 1. Per far fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonche' per garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalita' semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui e' autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della citta' di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: "Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge,";
a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'Autorita' di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unita' di personale di ruolo. L'Autorita' provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorita' ancora in corso di validita', nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorita' nell'ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 2:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le seguenti: ", nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo"»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025"».
Nel capo II, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). - 1. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' sostituito dal seguente:
"9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonche' agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda"».
All'articolo 17:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura» e le parole: «n. 98 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018»;
al comma 3, dopo le parole: «piani di delocalizzazione e trasformazione urbana» sono inserite le seguenti: «, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica».
All'articolo 18:
al comma 1:
dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico»;
dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) provvede alle attivita' relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19».
All'articolo 20:
al comma 3, le parole: «Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,».
All'articolo 21:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale»;
alla lettera b), dopo le parole: «registrato ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nessun contributo puo' essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale»;
al comma 7, dopo le parole: «articoli 46 e 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 12, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All'articolo 22:
al comma 1, lettera a), le parole: «in termini di resistenza» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la resistenza».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: «e la valutazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «e attesti la valutazione economica»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 89 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
alla lettera c), le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia».
All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» e le parole: «legge 23 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»;
al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».
All'articolo 26:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 63, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 7, secondo periodo, la parola: «professionisti» e' sostituita dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016».
All'articolo 27:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
alla lettera h), dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».
All'articolo 28:
al comma 1, primo periodo, le parole: «Camera di Commercio agricoltura ed artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
al comma 2, le parole: «generale di esenzione» sono soppresse.
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 4, le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
al comma 6, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» e, al primo periodo, le parole: «cinque professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice».
All'articolo 31:
al comma 1, dopo la parola: «organizzative» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, lettera b), la parola: «commisurata» e' sostituita dalla seguente: «commisurato».
All'articolo 32:
al comma 1, le parole: «calcolo ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo»;
al comma 3, le parole: «Commissario per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario»;
al comma 4, le parole: «e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «; i comuni»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».
All'articolo 34:
al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso.
All'articolo 37:
al comma 1:
prima della lettera a) e' inserita la seguente:
«0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "apposita delega motivata" sono aggiunte le seguenti: ", oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento"»;
alla lettera a), dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "previa intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti";
1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "progettazione" sono inserite le seguenti: "e nella realizzazione"»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: "amministrative," sono inserite le seguenti: "nonche' le spese per le attivita' professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,";
b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: "dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel" sono sostituite dalle seguenti: "dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella"»;
alla lettera c), le parole: «e importo» sono sostituite dalle seguenti: «e di importo» e dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: "gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori", la parola: "intervento" e' sostituita dalla seguente: "lavoro" e le parole: "ai fini della selezione dell'impresa esecutrice," sono soppresse;
2) le parole: "500.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "600.000 euro";
c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: "approva i progetti esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti";
c-quater) all'articolo 34:
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari";
2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016" sono inserite le seguenti: ", nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,"».
All'articolo 39:
al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore».
Nel capo IV, dopo l'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 39-bis (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). - 1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati e' incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018";
b) il quarto periodo e' soppresso.
Art. 39-ter (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, puo' presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione";
c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "unitamente" sono inserite le seguenti: "al permesso di costruire o";
d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "e' rilasciata" sono inserite le seguenti: "dal competente ufficio regionale o"».
La rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017».
All'articolo 40:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie» e le parole: «Conferenza delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
alla lettera a), dopo le parole: «monitoraggio delle opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3».
Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Interventi straordinari per il viadotto Sente). - 1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 41, comma 1:
al primo periodo, le parole: «per i quali il limite e': ≤1.000 (mg/kg tal quale)» sono sostituite dalle seguenti: «per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per cio' che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno»;
al secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16 dicembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanita' protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni».
All'articolo 42:
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse gia' destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attivita' didattica e la sicurezza delle strutture».
Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Scuole innovative e poli per l'infanzia). - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 e' inserito il seguente:
"85-bis. Per gli interventi gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purche' anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi".
2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.
4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non puo' superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.
5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: "da uno a tre" sono sostituite dalla seguente: "gli"».
Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis (Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria). - 1. Per gli anni 2020 e 2021, le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis (Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile). - 1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di due volte".
Art. 44-ter (Attivita' di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni). - 1. All'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attivita' connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti"».
All'articolo 45, comma 1:
alla lettera a), le parole: «a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000»;
alla lettera f), le parole: «a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a 20.252.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000».
 
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