Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 ottobre 2018
Disciplina della Commissione scientifica CITES.


IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto

con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e con

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Vista la risoluzione 10.3 adottata dalla X Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington, tenutasi in Harare (Zimbabwe) nel 1997, che definisce i compiti ed il ruolo dell'autorita' scientifica dei singoli Stati contraenti la sopra citata convenzione;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
Visto in particolare l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto in particolare l'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che affida al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della Commissione scientifica CITES per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale della specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare l'art. 13, paragrafo 2, che prevede che «ogni Stato membro designa una o piu' autorita' scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati»;
Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto l'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 28, con il quale e' stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sono state ad esso attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 novembre 2017, recante proroga delle attivita' della Commissione scientifica CITES;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° agosto 2018 recante proroga delle attivita' della Commissione scientifica CITES fino al 31 dicembre 2018 e comunque fino alla nomina della Commissione scientifica CITES;
Considerato che l'art. IX, comma 1, della citata convenzione di Washington prevede la designazione di un'autorita' scientifica nazionale;
Considerato che risulta necessario procedere all'adozione di un provvedimento ricognitivo della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni alla luce del quadro normativo vigente;

Decreta:

Art. 1

Composizione e funzionamento
della Commissione scientifica CITES

1. Sono membri della Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i soggetti di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. La Commissione e' presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato.
2. A supporto tecnico della Commissione opera un Comitato operativo composto da tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Comitato operativo opera secondo le modalita' definite dal regolamento interno di cui al comma 4.
3. L'incarico dei componenti della Commissione e del Comitato operativo ha durata quadriennale e non e' rinnovabile. In caso di subentro, per cessazione anticipata dell'incarico di un componente della Commissione o del Comitato operativo, i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
4. La Commissione, con il supporto del Comitato operativo, disciplina il proprio funzionamento con un apposito regolamento da adottarsi entro la terza seduta utile successiva all'insediamento.
5. Le funzioni di segreteria sono affidate alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inviato alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Costa

Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio

 
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