Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 novembre 2018
Modifiche al decreto 21 febbraio 2017, recante modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, che prevede l'istituzione del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge, che prevede che l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, e' rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2017, recante modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2017;
Ritenuto necessario modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del predetto decreto, essendo variato l'indirizzo di posta certificata della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie di acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicato nell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto sopra richiamato, a cui possono essere trasmesse le istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione delle navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali nel Registro internazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997;
Considerato, altresi', che all'art. 2, comma 1, del citato decreto, e' erroneamente richiamato l'art. 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, in luogo dell'art. 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2017

1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'art. 1-bis» sono sostituite dalla seguenti: «all'art. 1, comma 1-bis»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «dg.tm@pec.mit.gov.it».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2018

Il Ministro: Toninelli
 
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