Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 novembre 2018
Disposizioni urgenti per la citta' di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, a norma del quale, in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario sono affidate ad un commissario straordinario che opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;
Considerato che l'evento suddetto ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni e gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie, tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della citta' di Genova e della Regione Liguria;
Considerato che le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia vanno armonizzate con quelle di celerita' delle iniziative occorrenti per il ripristino della viabilita' nel territorio ligure;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, concernente: «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, nonche' alla progettazione, affidamento e ricostruzione dell'infrastruttura e al ripristino del connesso sistema viario, il Prefetto di Genova, di seguito «il Prefetto», in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito «Codice antimafia», provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, al Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonche' quelli di cui all'art. 93 del Codice antimafia.
 
Art. 2

1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'«Anagrafe antimafia degli esecutori», di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia.
2. Il Commissario straordinario per la ricostruzione, direttamente oppure tramite il soggetto attuatore, comunica al Prefetto nonche' al Prefetto della provincia ove l'impresa ha la sede legale o al Prefetto responsabile della Struttura di missione la conclusione o l'approvazione del contratto avvenuta durante il periodo di validita' dell'iscrizione medesima.
 
Art. 3

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito.
2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti.
3. Sulla base degli esiti dell'attivita' di verifica svolta, il Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione.
 
Art. 4

1. Il rilascio dell'informazione antimafia si svolge secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima, finalizzata all'emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.
2. Il rilascio della liberatoria provvisoria e' immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non emergono nei confronti della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) del Codice antimafia.
3. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, ovvero di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva e il commissario straordinario per la ricostruzione, oppure il soggetto attuatore, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo.
4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto avvia i necessari approfondimenti volti a verificare l'attualita' delle iscrizioni nonche' ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell'art. 84, comma 4, del Codice antimafia.
5. All'esito dell'attivita' svolta ai sensi del comma 4, entro trenta giorni dalla data della consultazione, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ove non risulti confermata l'attualita' delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata. Il Prefetto emette l'informazione antimafia interdittiva ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del Codice antimafia, ovvero la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Codice.
6. In tutti i casi in cui sia stata rilasciata una informazione antimafia liberatoria provvisoria, il Prefetto procede agli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia e conclude il procedimento emettendo il provvedimento definitivo, liberatorio o interdittivo, entro trenta giorni dalla data della consultazione.
 
Art. 5

1. Ferme restando le competenze di monitoraggio e di analisi del contesto che fanno capo alla Prefettura di Genova con il supporto operativo e di intelligence delle Forze di polizia e del Gruppo interforze presso la stessa, per accelerare i controlli senza pregiudicarne l'incisivita', la Direzione investigativa antimafia fornisce al Prefetto, entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'istruttoria, le risultanze dei propri atti, incluso l'esito delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI).
2. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante.
3. Fermo il rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui all'art. 4 per il rilascio dell'informazione definitiva, liberatoria o interdittiva, gli accertamenti da effettuarsi su richiesta del Prefetto in altra provincia, a cura dei Prefetti territorialmente competenti, devono concludersi nel termine di dieci giorni dalla richiesta.
 
Art. 6

1. Resta ferma, nei limiti in cui non sia stata derogata con il presente decreto, l'applicazione delle disposizioni del Codice antimafia ed, in particolare, gli articoli 85, 88, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 89 e 92, commi 3, 4, 5.
 
Art. 7

1. Il Prefetto e il commissario straordinario possono prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa, ulteriori e piu' specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale negli ambiti operativi considerati.
2. Le intese di cui al comma 1 devono individuare le risorse economiche da destinare al finanziamento delle attivita' ivi previste.
 
Art. 8

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2018

Il Ministro: Salvini
 
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