Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 22 novembre 2018
Mappatura delle aree di pesca riferite al Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9, con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa - Reg. (CE) n. 1967/2006, articoli 9 e 13.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura», a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./ fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;
Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti inerenti i valori minimi di distanza e profondita' dalla costa per l'uso degli attrezzi da pesca, quali la sciabica e la circuizione senza chiusura, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino ed interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un Piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche' il contenuto dei medesimi;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo;
Viste le precorse comunicazioni, da ultimo nota Ref. Ares (2018) 3777259 del 16 luglio 2018, con la quale la Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha individuato alcuni suggerimenti di natura tecnica e scientifica connesse alla richiesta di deroga, rilevando, in particolare, la necessita' di apportare integrazioni migliorative al Piano di gestione in questione, al fine di permettere l'avvio della procedura per la decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2017 - prot. n. 0020927 del 26 ottobre 2017 - relativo alla costituzione dell'Organismo di gestione, responsabile di un sistema di sorveglianza in grado di rilevare lo stato dello stock e delle modalita' di pesca del rossetto (Aphia minuta);
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, con il quale e' stato adottato il Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti marittimi della Toscana e delle Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa - regolamento (CE) n. 1967/2006, articoli 9 e 13;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1634 della Commissione del 30 ottobre 2018 che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondita' minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia;
Considerato che nel Piano di gestione viene rispettato l'impegno assunto dall'Unione europea volto ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Tenuto conto che questa amministrazione ha provveduto compiutamente ad apportare le richieste integrazioni tese ad includere nel Piano di gestione le necessarie modifiche, cosi' come comunicate ai competenti Uffici della Commissione europea con nota n. 0018204 in data 6 settembre 2018;
Tenuto conto che in virtu' delle richieste integrazioni al capitolo 5 del suddetto Piano di gestione - misure gestionali, relativamente alla mappatura delle aree di pesca - paragrafo 5.3, lettera d), e' prevista l'implementazione del dato relativo alla zona di pesca fornito dal giornale di bordo ufficiale (log-book) attraverso la compilazione di un foglio supplementare in cui e' obbligatorio indicare, in dettaglio, l'area in cui avviene l'operazione di pesca;
Ritenuto opportuno aderire alla nota della Capitaneria di porto di Savona n. 0020608 in data 13 novembre 2018 con la quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano in materia di dichiarazione e registrazione dei dati, ha trasmesso uno specifico modello, quale foglio supplementare al log-book;
Tenuto conto che tale modello, trasmesso dall'Universita' di Genova, e' stato condiviso e approvato dall'Organismo di gestione di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 2017 in data 19 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1

1. I comandanti delle imbarcazioni di cui all'elenco A) e B) del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta), nei Compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante in deroga all'art. 9 (dimensione minima delle maglie) e all'art. 13 (distanza dalla costa) del Regolamento (CE) n. 1967/2006, sono obbligati alla compilazione del foglio di cui all'allegato A) del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2018

Il direttore generale: Rigillo
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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