Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113
Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari
e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei
per esigenze di carattere umanitario

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole « per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole « per motivi umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 »;
2) il comma 6, e' sostituito dal seguente: « 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. »;
3) al comma 8.2, lettera e), le parole « o per motivi umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » e dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: « g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole « o per motivi umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « , per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. »;
d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole « di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12- quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, »;
e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « reca la dicitura casi speciali, »;
f) all'articolo 18-bis:
1) al comma 1 le parole « ai sensi dell'articolo 5, comma 6, » sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. »;
g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di (( particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante )) pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di (( particolare )) gravita' debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;
h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, (( ed e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso )) e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
i) all'articolo 22:
1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;
2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente:
«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo' essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;
l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
n) all'articolo 29, comma 10:
1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
2) la lettera c) e' abrogata;
(( n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi; ))
o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria, (( per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), ))»;
p) all'articolo 39:
1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,».
3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.
5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;
d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4-bis, comma 2 -
5, commi 2-ter, 6, 8.1 e 8.2 - 9, comma 3, - 10-bis, comma
6 - 18, comma 4 - 18-bis - 19, comma 2 - 20 - 20-bis - 22,
commi 12, 12- bis, 12 -ter,12- quater, 12-quinquies e
12-sexies - 27-ter, commi 1 e 1-bis - 27-quater, commi 1, 2
e 3 - 29, commi 2 e 10 -32, commi 1 e 1-bis - 34, comma 1 -
39, commi 5 e 5-quinquies 42-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, come modificato dalla
presente legge.
«Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - (Omissis).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione
rappresenta condizione necessaria per il rilascio del
permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti
determina la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'art.
13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di
permesso di soggiorno per asilo, per protezione
sussidiaria, per i motivi di cui all'art. 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per motivi
familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare
straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello
straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
(Omissis).».
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art.
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
(Omissis).
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti.
(Omissis).
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'art. 24;
c) agli stranieri di cui all'art. 26;
d) agli stranieri di cui all'art. 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno
richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'art. 42-bis.
(Omissis).».
«Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo). - (Omissis).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per
cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di
cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,
e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
(Omissis).».
«Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato). - (Omissis).
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle
ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi
di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
(Omissis).».
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- (Omissis).
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la
durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
(Omissis).».
«Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di
violenza domestica). - 1. Quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis,
605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei
delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di
violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza
o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un
concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come
conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con
il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente
ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di
soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla
violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o
economica che si verificano all'interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in
passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione
affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali
atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima.
1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la
durata di un anno e consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione
nell'elenco anagrafico previsto dall'art. 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla
scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente
articolo puo' essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le
modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero
in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
(Omissis).
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). -
(Omissis).
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di
salute di particolare gravita', accertate mediante idonea
documentazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante
pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro
nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il
questore rilascia un permesso di soggiorno per cure
mediche, per il tempo attestato dalla certificazione
sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile
finche' persistono le condizioni di salute di particolare
gravita' debitamente certificate, valido solo nel
territorio nazionale.
(Omissis).».
«Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta'
sociale, e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 45, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente
testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione
Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). -
1. Fermo quanto previsto dall'art. 20, quando il Paese
verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in
una situazione di contingente ed eccezionale calamita' che
non consente il rientro e la permanenza in condizioni di
sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno
per calamita'.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi ed e'
rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se
permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al
comma 1; il permesso e' valido solo nel territorio
nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma
non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - (Omissis).
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali,
consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo'
essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
(Omissis).».
«Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi, al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4,
e' consentito a favore di stranieri in possesso di un
titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi
di dottorato. Il cittadino straniero, denominato
ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e' selezionato da un
istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,
comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
(Omissis).».
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'art.
3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati
lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono
svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o
sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona
fisica o giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che
attesti il completamento di un percorso di istruzione
superiore di durata almeno triennale e di una qualifica
professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e
3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e
successive modificazioni, attestata dal paese di
provenienza e riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,
comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto
il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale riconosciuta ai sensi della
direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi'
come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1°
dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero
hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'art. 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'art. 9-bis per
motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori
stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lettere a), g) ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
(Omissis).».
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - (Omissis).
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
(Omissis).
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui agli articoli 20 e 20-bis.
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, e,
fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori
che sono stati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
(Omissis).».
«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale). - 1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parita'
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia
dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita'
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi
speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai
sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis;
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche
nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a
seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro
ritrovamento nel territorio nazionale.
(Omissis)».
«Art. 39 (Accesso ai percorsi di istruzione tecnico
superiore e ai percorsi di formazione superiore). -
(Omissis).
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di
istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e
alle scuole di specializzazione delle universita', a
parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' ai
titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia,
nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l'ingresso per studio.
(Omissis).
5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,
comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il
riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una
decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'art. 9-bis per
motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'art. 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito dall'art.
27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.».
Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di
particolare valore civile). - 1. Qualora lo straniero abbia
compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui
all'art. 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto competente,
autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo
straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis.
In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno
per atti di particolare valore civile della durata di due
anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio
nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
autonomo o subordinato.».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del citato decreto legislativo:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 17). - 1. In nessun caso puo'
disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di
essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali
motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato,
di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
(Omissis).».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 Norme per la
concessione di ricompense al valore civile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1958, n. 29:
«Art. 3. - Le ricompense al valor civile sono concesse
a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1,
scientemente esponendo la propria vita a manifesto
pericolo: per salvare persone esposte ad imminente e grave
pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave
disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine
pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere
forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto
di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel
bene dell'umanita'; per tenere alti il nome ed il prestigio
della Patria».
- Si riporta il testo degli articoli 32 - 35-bis, commi
1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'art. 28-ter;
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del
territorio del paese d'origine, il richiedente non ha
fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla
protezione contro persecuzioni o danni gravi e puo'
legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e
si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.
1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a
procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli
12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'art. 6,
comma 2, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con
sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il
questore, salvo che la domanda sia gia' stata rigettata
dalla Commissione territoriale competente, ne da'
tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale
competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione
dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando
l'accoglimento della domanda, la sospensione del
procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto
previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il
richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il
territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso
la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai
sensi dell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. (abrogato).
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art.
19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al
questore per il rilascio di un permesso di soggiorno
annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo
che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che
provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso
di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile,
previo parere della Commissione territoriale, e consente di
svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23
e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla
scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai
sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'art. 35-bis,
commi 3 e 4.».
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'art. 35 anche per mancato
riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
norma dell'art. 32, comma 3, sono regolate dalle
disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei
confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento
di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal
presente comma sono ridotti della meta'.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture
di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'art. 14 del
medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera
b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'art. 28-bis, commi 1-ter e 2.
(Omissis).
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, lettera b), nonche' del
provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il
quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'art. 32,
comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento
giurisdizionale regolato dal presente articolo,
sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'art. 32,
comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del
provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma
3.».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 35-bis, commi 14 e 15 del citato decreto
legislativo n. 25/2008:
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). -
(Omissis).
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente
articolo.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.
(Omissis)».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 25/2008:
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso
anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'art. 35-bis.
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione
nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi
dell'art. 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente
trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o
nazionali al questore del luogo di domicilio del
ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
adempimenti conseguenti.
3-14. (abrogati).».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni
in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 2017, n. 93:
«Art. 10 (Permessi di soggiorno per minori stranieri
per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).
- 1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o
di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore straniero non
accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e
segnalato alle autorita' competenti, il permesso di
soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello
stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la
responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina del
tutore ai sensi dell'art. 346 del codice civile, ed e'
valido fino al compimento della maggiore eta';
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici
anni affidato, anche ai sensi dell'art. 9, comma 4, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o
sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo
stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne
affidato, anche ai sensi del medesimo art. 9, comma 4,
della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o
sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino
italiano con lo stesso convivente».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36:
«Art. 4 (Elenco anagrafico). - 1. I cittadini italiani
nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi
l'eta' stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro e
che, essendo in cerca di lavoro perche' inoccupati,
disoccupati ovvero occupati in cerca di altro lavoro,
intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono
inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal
luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene
i dati anagrafici completi del lavoratore nonche' i dati
relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla
composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio
posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette
e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco
anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal
presente regolamento.
2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla
base delle informazioni fornite dal lavoratore e,
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie
provenienti dai datori di lavoro, dalle societa' di
fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono definiti:
a) il contenuto e le modalita' di trattamento dei
dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo
lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
lettera d), e dall'art. 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione
dei titolari e dei responsabili del trattamento;
b) le modalita' di codifica di base delle
professioni;
c) la classificazione dei lavoratori inseriti
nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri
omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed
internazionale.
4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con
l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato con
modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale e
consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere,
funzionali al S.I.L.
5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti
nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la
durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a
domanda.
6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco
anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per
dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il
periodo di validita' residua del permesso di soggiorno e,
comunque, per un periodo non superiore ad un anno».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4-bis del
decreto-legge. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni
specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono
competenti:
a) per le controversie in materia di mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'art. 8
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o
dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, ovvero per i motivi di cui all'art. 21 del medesimo
decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di
convalida dei provvedimenti previsti dall'art. 20-ter del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative
al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione
speciale a norma dell'art. 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, per i procedimenti per la convalida
del provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale, adottati a norma
dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, e dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto,
nonche' dell'art. 28 del regolamento UE n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
nonche' per la convalida dei provvedimenti di cui all'art.
14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del
2015;
d) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di
soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art.
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25;
d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2,
lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) per le controversie in materia di diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e-bis) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale, in
applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
(Omissis).
4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione
dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al
mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione
speciale a norma dell'art. 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale sono
decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la
trattazione della controversia e' designato dal presidente
della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della
controversia quando ritiene che non sia necessaria
ulteriore istruzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1 - 13,
comma 1 - 14, comma 1 - 28, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 1999, n. 258, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il
permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i
presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti
altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della
procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata
delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di
apolide, a favore dello straniero gia' in possesso del
permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del
procedimento di concessione o di riconoscimento.
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre
mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia
indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso
per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice di
procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui
all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore
di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31,
comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti
dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'art.
32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del
Comitato per i minori stranieri, di cui all'art. 33 del
testo unico.».
«Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Il
permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti
all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto
uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del
predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di novanta giorni.».
«Art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno). - 1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari
puo' essere utilizzato anche per le altre attivita'
consentite allo straniero, anche senza conversione o
rettifica del documento, per il periodo di validita' dello
stesso.
In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che
sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa
in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita'
lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il
periodo di validita' dello stesso, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in
corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ovvero
per integrazione minore nei confronti dei minori che si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 32, commi 1-bis e
1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i
minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente
l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva
di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-quater).
(Omissis).».
«Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il
questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore non
accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al
Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno
per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione
al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo
necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni
per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore,
di cui all'art. 11, comma 1, lettera c-sexies), previo
parere del Comitato per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di
cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante
idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne
che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma
2, lettera d) del testo unico;
d) (abrogato).
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 14, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale
a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
marzo 2015, n. 53, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Decisione). - 1. La Commissione territoriale
al termine del procedimento previsto dall'art. 5 adotta una
delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o di persona
ammessa alla protezione sussidiaria;
b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'art. 32,
comma 1, lettera b), del decreto;
c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel
caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera b-bis), del
decreto.
2. (abrogato).
3. La decisione su ogni domanda e' assunta in modo
individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto. Quando la
domanda presentata dal genitore e' estesa ai figli minori
ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto, la decisione e'
assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno
dei figli.
4. La decisione di cui al comma 1 e' assunta entro i
termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.
5. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 7, del presente
regolamento e dall'art. 22, comma 2, del decreto, la
Commissione decide sulla base della documentazione
disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento
dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal
medesimo evento.
6. La decisione sulla domanda di protezione
internazionale della Commissione e' corredata da
motivazione di fatto e di diritto, da' conto delle fonti di
informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza,
reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili,
indica il Tribunale territorialmente competente, i termini
per l'impugnazione e specifica se la presentazione del
ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento
impugnato.
7. La decisione sulla domanda di protezione
internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per
la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza
del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'art.
19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150.
8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo
status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la
Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del
modello predisposto dalla Commissione nazionale.».
«Art. 14 (Cessazione e revoca della protezione
internazionale). - (Omissis).
4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione
nazionale riconosce uno status di protezione internazionale
diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la
revoca.».
 
Art. 2
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero
nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta»;
b) al sesto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta».
2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e' autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione e' rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
(( 2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sitointernetdelle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore. ))

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art.
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo
unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4
del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie
o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace
competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate
dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una
delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora
non sia possibile l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il
questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida
comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il
giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a centottanta giorni. Lo straniero
che sia gia' stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta
giorni indicato al periodo precedente, puo' essere
trattenuto presso il centro per un periodo massimo di
trenta giorni. Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15
giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei
casi di particolare complessita' delle procedure di
identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei
confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la
direzione della struttura penitenziaria richiede al
questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla
nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore
avvia la procedura di identificazione interessando le
competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini
dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il
piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente
necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il
Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie.
L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla
consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se
lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario
ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia sottratto.
Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione
e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il
singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, commi 4 e 5,
salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
articolo. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di
cui all'art. 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo 5-quater.1. Nella valutazione della
condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine
del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice
accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della
documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa
dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di
allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione
d'idonea documentazione. 5-quinquies. Al procedimento
penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art.
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art.
13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura
penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 10-ter del citato decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuate
le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'art. 14. Il
trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento
del questore, e conserva la sua efficacia per una durata
massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non
cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 14,
commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento e' disposto nei
confronti di un richiedente protezione internazionale, come
definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e' competente alla
convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
degli articoli 63 e 213, comma 3 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
supplemento ordinario:
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa i
criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art.
59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di
avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e'
computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'art. 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e'
limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
«Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e
l'attivita' di regolazione degli stessi, sono attribuiti,
nei limiti di quanto stabilito dal presente codice,
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
illegalita' e corruzione.
2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la
promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita'
delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle
migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri
atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente
rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie
criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di
forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica
dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle
linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei
per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della
regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti,
l'Autorita':
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6
novembre 2012, n. 190, nonche' sui contratti esclusi
dall'ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche' sia garantita l'economicita'
dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla
stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito
atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche
occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 19, comma
5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
annuale sull'attivita' svolta evidenziando le disfunzioni
riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli
esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i
correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti
attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
opera un controllo sulla corretta applicazione della
specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di
somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163
del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei
contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di
acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le
normative di settore, all'elaborazione dei costi standard
dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,
avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni,
del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema
statistico nazionale, alle condizioni di maggiore
efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di
costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi
eventualmente anche delle informazioni contenute nelle
banche dati esistenti presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei
contratti pubblici.
(Omissis)».
- Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, reca:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale
delle Forze armate in attivita' di controllo della
frontiera marittima nella regione Puglia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1995, n. 255 e convertito in
legge con l'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 1995, n. 563
(Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303). Il comma 2
dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, e del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365.
 
Art. 3
Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identita' e
della cittadinanza dei richiedenti asilo

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;
b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»;
b) all'articolo 28, comma 1, letterac), dopo le parole «e' stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»;
c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».
(( 2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» )).
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2, 3, 3-bis, 7
e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattenimento). - (Omissis).
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una
valutazione caso per caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1,
paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) si trova nelle condizioni di cui all'art. 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita'
si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La
valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e'
effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in
precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o
attestazioni false sulle proprie generalita' al solo fine
di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei
provvedimenti di cui all'art. 13, commi 5, 5.2 e 13,
nonche' all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'art. 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa
dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di
espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo
decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono
fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.
3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo
strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta
giorni, in appositi locali presso le strutture di cui
all'art. 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, per la determinazione o la verifica
dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o la
cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei
centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del
medesimo art. 14, per un periodo massimo di centottanta
giorni.
(Omissis).
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e
3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
avverso la decisione di rigetto della Commissione
territoriale ai sensi dell'art. 35-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35-bis,
nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere
nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso
giurisdizionale proposto.
(Omissis).
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In
ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che
chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
(Omissis).».
- Per l'art. 10-ter e 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, v. riferimenti normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 23- bis, comma 1;
28, commi 1 e 1- bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel
caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato
motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae
alla misura del trattenimento nelle strutture di cui
all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ovvero nei centri di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il
colloquio di cui all'art. 12, la Commissione territoriale
sospende l'esame della domanda.
(Omissis).».
«Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione
territoriale esamina in via prioritaria la domanda,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, quando:
a) la domanda e' palesemente fondata;
b) la domanda e' presentata da un richiedente
appartenente a categorie di persone vulnerabili, in
particolare da un minore non accompagnato, ovvero che
necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il
quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di
cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 ovvero nei centri di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'art. 12,
comma 2-bis;
c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente
proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai
sensi dell'art. 2-bis.
1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 e all'art. 28-bis, il Presidente della
Commissione territoriale, sulla base della documentazione
in atti, individua i casi di procedura prioritaria o
accelerata.
(Omissis).».
- Per l'art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 v. riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 2013, n. 300, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale). - (Omissis).
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire
rapporti di collaborazione con i garanti territoriali,
ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate,
che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
previsti dall'art. 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonche' presso i locali di cui all'art. 6,
comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della legge 26
luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso
di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di
trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita'
svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia.
(Omissis).».
 
Art. 4

Disposizioni in materia di modalita' di esecuzione dell'espulsione

1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. (( Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della persona. ))».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 5-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - (Omissis).
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri
di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo
nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei
Centri di cui all'art. 14 ubicati nel circondario del
Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di
pace, su richiesta del questore, con il decreto di
fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la
temporanea permanenza dello straniero, sino alla
definizione del procedimento di convalida in strutture
diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di
pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei
presso l'ufficio di frontiera interessato, sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
oltre le quarantotto ore successive all'udienza di
convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi
precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che
assicurino il rispetto della dignita' della persona.
(Omissis).».
 
Art. 5

Disposizioni in materia di divieto di reingresso

1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'(( acquis )) di Schengen.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 14-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13. - (Omissis).
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
(Omissis).».
- Il regolamento (CE) del 20 dicembre 2006, n. 1987 del
Parlamento europeo e del Consiglio, reca: Istituzione,
esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II).
 
(( Art. 5-bis
Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal
questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui alregolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.» ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo integrale dell'art. 10 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente
testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
di pubblico soccorso.
2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al
comma 2 si applicano le procedure di convalida e le
disposizioni previste dall'art. 13, commi 5-bis e 5-ter, 7
e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 13,
comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il
reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto
reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e
2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni; la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze concernenti il singolo caso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve
essere comunque respinto a norma del presente articolo, e'
tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato
il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello
Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'art. 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.
6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a
cura dell'autorita' d; pubblica sicurezza, nel sistema di
informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.».
- Per il regolamento (CE) del 20 dicembre 2006, n. 1987
del Parlamento europeo e del Consiglio, v. riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 6

Disposizioni in materia di rimpatri

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1122, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
1122. Nelle materie di interesse del Ministero
dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di
termini: a) all'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione
amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea, le parole: "31 dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il
Fondo di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di
500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e
di 1.500.000 euro per il 2020;
c) all'art. 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in
materia di contrasto alla pirateria, le parole: "31
dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2018";
d) all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018";
e) all'art. 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
f) all'art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009,
n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati
nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua
entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 2018";
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'art.
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
h) all'art. 1, comma 368, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di
vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero
dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018";
i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile
1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al
piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato
con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa
presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante
il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei
materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e
montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad
uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la
reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso
promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la
reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
(Omissis).».
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286:
«Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, e'
assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno».
 
(( Art. 6-bis
Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di
rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni
internazionali

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attivita' lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocita' e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.
2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di eta' non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilita' a prescindere dalla loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 37, paragrafi 1 e 2 della Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche - Conchiusa a Vienna il 18
aprile 1961 - Approvata dall'Assemblea federale il 21
giugno 1963 - Istrumento di ratificazione depositato dalla
Svizzera il 30 ottobre 1963 - Entrata in vigore per la
Svizzera il 24 aprile 1964:
«Art. 37. - 1. I membri della famiglia dell'agente
diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e
delle immunita' menzionati negli articoli 29 a 36,
sempreche' non siano cittadini dello Stato accreditatario.
2. I membri del personale amministrativo e tecnico
della missione e i membri delle loro famiglie, che
convivono con loro, godono, sempreche' non siano cittadini
dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la
residenza permanente, dei privilegi e delle immunita'
menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunita'
giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato
accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell'art. 31,
non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio
delle loro funzioni. Essi godono altresi' dei privilegi
menzionati nel paragrafo 1 dell'art. 36, per gli oggetti
importati in occasione del loro primo stabilimento».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 46 della Convenzione sulle Relazioni Consolari,
fatta a Vienna il 24 aprile 1963:
«Art. 46 (Esenzione dall'immatricolazione degli
stranieri e dal permesso di dimora). - 1. I funzionari
consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro
famiglie viventi con loro in comunione domestica sono
esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai
regolamenti dello Stato di residenza in materia
d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo non si applicano all'impiegato consolare,
che non sia impiegato permanente dello Stato d'invio o che
eserciti un'attivita' privata di carattere lucrativo nello
Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.
- Per l'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, v. riferimenti normativi all'art. 1.
- La legge 20 maggio 2016, n. 76 recante
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118.
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 16, comma 1
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Diniego dello status di rifugiato). - 1.
Sulla base di una valutazione individuale, lo status di
rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli
3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli
articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di
cui all'art. 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo
straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello
Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con
sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero
dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624
nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 625, primo comma,
numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I
reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numeri 2),
6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti
anche nelle fattispecie non aggravate.».
«Art. 16 (Esclusione). - 1. Lo status di protezione
sussidiaria e' escluso quando sussistono fondati motivi per
ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali
definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) abbia commesso, al di fuori del territorio
nazionale, prima di esservi ammesso in qualita' di
richiedente, un reato grave. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista
dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle
finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali
stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello
Stato;
d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza
definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli
articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi
aggravata di cui all'art. 625, primo comma, numero 3), e
624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
fattispecie non aggravate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 336, 583, 583-bis,
583-quater, 624, 624-bis e 625 del codice penale:
«Art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un
pubblico servizio [c.p. 358], per costringerlo a fare un
atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto
dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il
fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone
anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o
servizio, o per influire, comunque, su di essa.»;
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585]:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di
un senso o di un organo;
[3. se la persona offesa e' una donna incinta e dal
fatto deriva l'acceleramento del parto.]
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni [c.p. 585], se dal fatto
deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e
grave difficolta' della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
viso;
[5. l'aborto della persona offesa.]».
«Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze
terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al
primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La
pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di
lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di
cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal
tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilita'
genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585,
602-bis].».
«Art. 583-quater (Lesioni personali gravi o gravissime
a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di
lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.»;
«Art. 624-bis (Furto in abitazione e furto con
strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un
edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a
euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e
della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e'
aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel
primo comma dell'art. 625 ovvero se ricorre una o piu'
delle circostanze indicate all'art. 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'
delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.».
«Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena per il
fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da due a
sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 [c.p. 29,
32, 63]:
[1. se il colpevole, per commettere il fatto, si
introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo
destinato ad abitazione [c.p. 70, n. 1];
2. se il colpevole usa violenza sulle cose [c.p. 392]
o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3. se il colpevole porta in dosso armi [c.p. 585] o
narcotici, senza farne uso;
4. se il fatto e' commesso con destrezza [c.p. 70, n.
1, 649];
5. se il fatto e' commesso da tre o piu' persone
[c.p. 112], ovvero anche da una sola, che sia travisata o
simuli la qualita' di pubblico ufficiale [c.p. 357] o
d'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358];
6. se il fatto e' commesso sul bagaglio dei
viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni,
negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi
ove si somministrano cibi o bevande;
7. se il fatto e' commesso su cose esistenti in
uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro
[c.c. 1798, 2793, 2905; c.p.c. 671; c.p.p. 252, 253, 354;
c.n. 682] o a pignoramento [c.p.c. 491], o esposte per
necessita' o per consuetudine o per destinazione alla
pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica
utilita', difesa o reverenza;
7-bis. se il fatto e' commesso su componenti
metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture
destinate all'erogazione di energia, di servizi di
trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici
e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di
concessione pubblica;
8. se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis. se il fatto e' commesso all'interno di mezzi
di pubblico trasporto;
8-ter. se il fatto e' commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute
dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze
concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la
pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
da euro 206 a euro 1.549 [c.p. 29, 32].».
- Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di
procedura penale:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, 630];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art.
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.».
 
Art. 7
Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione
internazionale

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e (( 624-bis, primo comma )), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e (( 624-bis, primo comma )), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».
 
(( Art. 7-bis
Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta
infondatezza della domanda di protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e' adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri e' aggiornato periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea.
2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e liberta'.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, e' motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis»;
2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis»;
d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
«c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»;
e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter»;
f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda e' considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autorita' presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identita' o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza;
e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui all'articolo 28-ter». ))


Riferimenti normativi

- Per l'art. 28 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, v. riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3:
«Art. 7 (Atti di persecuzione). - 1. Ai fini della
valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato,
gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 A della
Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o
frequenza, da rappresentare una violazione grave dei
diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per
cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'art. 15,
paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui
violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia
sufficientemente grave da esercitare sulla persona un
effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono,
tra l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la
violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di
polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura
o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali
sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e
conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in
conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un
conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione
di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di
esclusione di cui all'art. 10, comma 2;
e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali
sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi
violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura
morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o
nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere
sessuale o contro l'infanzia.».
- Si riporta l'art. 15 della legge 4 agosto 1955, n.
848, recante (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221:
«Art. 15 (Deroga in caso di stato d'urgenza). - 1. In
caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che
minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente
puo' adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti
dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la
situazione lo richieda e a condizione che tali misure non
siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal
diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna
deroga all'art. 2, salvo il caso di decesso causato da
legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo
1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto
di deroga tiene informato nel modo piu' completo il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure
prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve
ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere
in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione
riacquistano piena applicazione.».
- La legge 25 ottobre 1977, n. 881, reca Ratifica ed
esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali, nonche' del patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, con
protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New
York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1977, n.
333, supplemento ordinario.
- La legge 3 novembre 1988, n. 498, reca Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata
a New York il 10 dicembre 1984, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1988, n. 271, supplemento ordinario.
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 (Statuto dei Rifugiati):
«Art. 33 (Divieto d'espulsione e di rinvio al confine).
- 1. Nessuno Stato Contraente espellera' o respingera', in
qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori
in cui la sua vita o la sua liberta' sarebbero minacciate a
motivo della sua razza, della sua religione, della sua
cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o
delle sue opinioni politiche.
2. La presente disposizione non puo' tuttavia essere
fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba
essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese
in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna
definitiva per un crimine o un delitto particolarmente
grave, una minaccia per la collettivita' di detto paese.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di
asilo). - 1. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
status di protezione internazionale riconosciuti, nelle
ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento
delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
monitoraggio della qualita' delle procedure e
dell'attivita' delle Commissioni, di costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica contenente le
informazioni utili al monitoraggio delle richieste di
asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei
flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di
fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei ministri per l'adozione del provvedimento di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n.
286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con
il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di
carattere internazionale relativi all'attivita' svolta. La
Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo
scambio di informazioni con la Commissione europea e con le
competenti autorita' degli altri Stati membri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10, commi 1 e
2, 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Criteri applicabili alle decisioni
dell'autorita' accertante). - 1. Le decisioni sulle domande
di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e'
corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve
recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione
ammissibili.
2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda
presentata dal richiedente di cui all'art. 2-bis, comma 5,
e' motivata dando atto esclusivamente che il richiedente
non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per
ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in
relazione alla situazione particolare del richiedente
stesso.».
«Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1.
All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della
procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui
al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente
che, ove proveniente da un Paese designato di origine
sicuro ai sensi dell'art. 2-bis, la domanda puo' essere
rigettata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis.
(Omissis).
2. La Commissione nazionale redige, secondo le
modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale, comprese le conseguenze
dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente
durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le
modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e
delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti
protezione internazionale, nonche' informazioni sul
servizio di cui al comma 2-bis;
d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri
ai sensi dell'art. 2-bis.».
- Per l'art. 28 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, vedi i riferimenti normativi all'art. 3.
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso
previsto dall'art. 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta
la domanda, la questura provvede immediatamente alla
trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi due giorni.
1-bis. Nel caso previsto dall'art. 28, comma 1, lettera
c-ter, e dall'art. 29, comma 1, lettera b), la questura
provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che
adotta la decisione entro cinque giorni.
1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche
nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di
protezione internazionale direttamente alla frontiera o
nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo
essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i
relativi controlli, e nei casi di cui all'art. 28, comma 1,
lettera c-ter). In tali casi la procedura puo' essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito.
1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di
frontiera o di transito sono individuate con decreto del
Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono
essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle
Commissioni territoriali di cui all'art. 4, comma 2, per
l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.
2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati
quando:
a) il richiedente rientra in una delle ipotesi
previste dall'art. 28-ter
b) (abrogata);
c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo
essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare,
al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
(Omissis).».
- Per l'art. 32, comma 1 del citato decreto, v. i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 603 del
Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce l'«Eurodac»
per il confronto delle impronte digitali per l'efficace
applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e
per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da
Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento
(UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di liberta', sicurezza e giustizia (rifusione).
- Per l'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 8

Disposizioni in materia di cessazione
della protezione internazionale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, (( ove non giustificato da gravi e comprovati motivi. ))».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, (( ove non giustificato da gravi e comprovati motivi. ))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
«Art. 9 (Cessazione). - 1. Uno straniero cessa di
essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della
protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia
volontariamente riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero
altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui
ha acquistato la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che
ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di
essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno
le circostanze che hanno determinato il riconoscimento
dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare
nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono
venute meno le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma
1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura
non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di
persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del
comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del
Paese nel quale aveva la dimora abituale.
2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e'
rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non
giustificato da gravi e comprovati motivi.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una
valutazione individuale della situazione personale dello
straniero.».
«Art. 15 (Cessazione). - 1. La cessazione dello status
di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale
quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento
sono venute meno o sono mutate in misura tale che la
protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e'
necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi'
significativa e non temporanea che la persona ammessa al
beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta
al rischio effettivo di danno grave di cui all'art. 14 e
non devono sussistere gravi motivi umanitari che
impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del
Paese nel quale aveva la dimora abituale.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni
rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi
e comprovati motivi.».
 
Art. 9
Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata
alla frontiera

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) "domanda reiterata": un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;» ))
;
a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
b) all'articolo 28-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso previsto dall'articolo (( 28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo )) 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli(( , e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter) )). In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;
c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato;
d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;
e) all'articolo 35-bis:
1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»;
2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
(( 2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39. ))


Riferimenti normativi

- Per l'art. 28-bis del citato decreto legislativo n.
251/2007, v. i riferimenti normativi all'art. 7-bis.
- Per l'art. 35-bis del citato decreto legislativo n.
251/2007, v. i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e 29 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di
asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le
procedure previste dal presente decreto, diretta ad
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
b-bis) domanda reiterata: un'ulteriore domanda di
protezione internazionale presentata dopo che e' stata
adottata una decisione definitiva su una domanda
precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia
esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'art. 23 e
nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato
una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto
della domanda ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha
presentato la domanda di protezione internazionale sulla
quale non e' stata ancora adottata una decisione
definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non
appartenente all'Unione europea il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo'
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme
le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a
seguito dell'accoglimento della domanda di protezione
internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o
apolide che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse
nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo'
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino
straniero quale persona ammessa alla protezione
sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite
dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero
di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per
qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di
assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non
accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime
della tratta di esseri umani, persone affette da gravi
malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e'
accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime
di mutilazioni genitali;
i) UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati;
i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio
europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento
(UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 2010;
m) (soppressa)».
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono
insediate presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
un numero di funzionari amministrativi con compiti
istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito
del contingente di personale altamente qualificato per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui
all'art. 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo,
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia
di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani
designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale.
Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via
esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la
funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse
sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
componenti della Commissione territoriale e' adottato
previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente con funzioni di presidente e per il
componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il
funzionario prefettizio con funzioni di presidente,
l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari
amministrativi con compiti istruttori assegnati alla
medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il
funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'art.
12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i
criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari
amministrativi con compiti istruttori e per la
partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della
Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere
integrate, su richiesta del presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale come componente a tutti gli effetti, quando,
in relazione a particolari afflussi di richiedenti
protezione internazionale, sia necessario acquisire
specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero
in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove
necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche
da funzionari della carriera prefettizia in posizione di
collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente
ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto, per
la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone
giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di
presenza e' determinato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il
voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono
periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'art. 26, comma
1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di
accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui all'art.
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui sono collocati la struttura di
accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della
procedura si rende necessario il trasferimento del
richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente e'
autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla
decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'art.
32.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a
coloro che:
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in
virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto
europeo;
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un
Tribunale penale internazionale;
c) debbano essere avviati verso un altro Stato
dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di
protezione internazionale;
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una
decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento
dal territorio nazionale;
e) manifestano la volonta' di presentare un'altra
domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che
considera inammissibile una prima domanda reiterata ai
sensi dell'art. 29, comma 1, o dopo una decisione
definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi
dell'art. 32, comma 1, lettere b) e b-bis).».
«Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). - 1.
La Commissione territoriale dichiara inammissibile la
domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da
uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa
ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo
che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito
alle sue condizioni personali o alla situazione del suo
Paese di origine.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e'
sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente
della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono
stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi,
rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione
internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a),
il Presidente della Commissione procede anche all'audizione
del richiedente sui motivi addotti a sostegno
dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.».
- Per l'art. 23-bis del citato decreto legislativo n.
25/2008, v. i riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 25/2008:
«Art. 23 (Ritiro della domanda). - 1. Nel caso in cui
il richiedente decida di ritirare la domanda prima
dell'audizione presso la competente Commissione
territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e
comunicato alla Commissione territoriale che dichiara
l'estinzione del procedimento.».
 
Art. 10
Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;» ))
;
a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore(( , salvo che la domanda sia gia' stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, )) ne da' tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione(( , valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda)). Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
(( b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonche' del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma 3.» )).

Riferimenti normativi

- Per gli articoli 32 e 35-bis del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, v. i riferimenti normativi all'art.
1.
- Per gli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, v. i riferimenti normativi all'art.
7.
- Per l'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 3, 4, 4-bis,
e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - (Omissis).
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14.
(Omissis).
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'art. 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'art. 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter.
Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine
compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere
prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'art. 14-ter. La questura, acquisita
la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma
non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di
un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10.
(Omissis).».
 
Art. 11

Istituzione di sezioni della Unita' Dublino

1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dall'articolazione dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, come
modificato dalla presente legge e 3-bis, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 3 (Autorita' competenti). - (Omissis).
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione
internazionale in applicazione del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 e' l'Unita' Dublino, operante presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali
operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
numero massimo di tre, con decreto del Ministro
dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al
tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si
applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi
seguenti.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1.
Le controversie e i procedimenti di cui all'art. 3, comma
1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui
all'art. 1. E' competente territorialmente la sezione
specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
2. Per l'assegnazione delle controversie di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dalla
commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale o dalla sezione che ha
pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il
provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione.
2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui
all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita
dall'articolazione dell'Unita' Dublino operante presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno nonche' presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento
impugnato.
3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di
accoglienza governativa o in una struttura del sistema di
protezione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un
centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1,
avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha
sede.
4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'art.
14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo
riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che ha
adottato il provvedimento soggetto a convalida.
5. Le controversie di cui all'art. 3, comma 2, sono
assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo
riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.».
 
Art. 12

Disposizioni in materia di accoglienza
dei richiedenti asilo

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
(( a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali»;
a-ter) il comma 3 e' abrogato; ))

b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16. »;
c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;
(( 1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere dell'ente»; ))
2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;
e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;
f) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;
5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»;
g) all'articolo 15:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
h) all'articolo 17:
1) il comma 4 e' abrogato;
2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
(( h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati»; ))
i) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le liberta' civili»;
2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato;
(( m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: «richiedenti» e' sostituita dalle seguenti: «titolari di»; ))
n) all'articolo 23:
1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».
4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia' finanziato.
(( 5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. ))
6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati).- 1. Gli enti locali che prestano servizi di
accoglienza per i titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano
del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono
accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19,
comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'art. 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'art. 1-septies.
- Per completezza si riporta il testo dell'art.
1-sepies del decreto-legge. 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, 39:
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'art. 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'art. 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
(14).
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8, comma 1, 9,
11, 12, comma 3, 14, 15, 17, 19, commi 1, 2 e 3, 20, commi
1 e 2, 22, 22-bis, commi 1 e 3, 23, commi 1 e 7 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge.
«Art. 5 (Domicilio). - 1. Salvo quanto previsto al
comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio
domicilio o residenza e' assolto dal richiedente tramite
dichiarazione da riportare nella domanda di protezione
internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del
domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla
medesima questura e alla questura competente per il nuovo
domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno di cui all'art. 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o
strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l'indirizzo del
centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli
effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti
relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di
ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o
di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del
centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e'
comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e
a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle
norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio
individuato ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il prefetto competente in base al luogo di
presentazione della domanda ovvero alla sede della
struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e
motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui
all'art. 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area
geografica ove il richiedente puo' circolare.
5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del
richiedente protezione internazionale dell'art. 284 del
codice di procedura penale e degli articoli 47-ter,
47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria
valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per
territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle
strutture di cui agli articoli 6 e 9.».
«Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di
accoglienza per richiedenti protezione internazionale si
basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo
interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e
regionale di cui all'art. 16.
(Omissis)».
«Art. 9 (Misure di prima accoglienza). - 1. Per le
esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione
giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi
di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
secondo la programmazione e i criteri individuati dal
Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di
coordinamento regionale ai sensi dell'art. 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere
affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o
consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano
nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli
immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate,
con decreto del Ministro dell'interno, alle finalita' di
cui al presente articolo. I centri di accoglienza per
richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al
presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia
il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il
richiedente e' accolto per il tempo necessario,
all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove
non completate precedentemente, alla verbalizzazione della
domanda ed all'avvio della procedura di esame della
medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
di salute diretto anche a verificare, fi n dal momento
dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la
sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di cui
all'art. 17, comma 3.
5. (abrogato)».
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'art. 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di
richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'art. 10, comma 1, e sono individuate
dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo
parere dell'ente locale nel cui territorio e' situata la
struttura, secondo le procedure di affidamento dei
contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema
urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto
ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
del richiedente nei centri di cui all'art. 9.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.».
«Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). -
(Omissis).
3. Con il regolamento di cui all'art. 30, sono
individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei
richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di
cui agli articoli 9 e 11.».
«Art. 14 (Modalita' di accesso al sistema di
accoglienza). - 1. Il richiedente che ha formalizzato la
domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per il
sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,
con i familiari, alle misure di accoglienza del presente
decreto.
2. (abrogato).
3. Al fine di accedere alle misure di accoglienza di
cui al presente decreto, il richiedente, al momento della
presentazione della domanda, dichiara di essere privo di
mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione
dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma
1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del
Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno
sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la
durata del procedimento di esame della domanda da parte
della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza
del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo
quanto previsto dall'art. 6, comma 7, in caso di ricorso
giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti,
usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente
decreto per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel
territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e
4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi
di cui all'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di
sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel
centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il
trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il richiedente
che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato,
ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ha
accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la
validita' dell'attestato nominativo di cui all'art. 4,
comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 6,
comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente
possono essere imposte le misure di cui all'art. 14, comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In
tal caso competente alla convalida delle misure, se ne
ricorrono i presupposti, e' il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea.».
«Art. 15 (Individuazione della struttura di
accoglienza). - 1.-2. (abrogati).
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo
provvede all'invio del richiedente nella struttura
individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi
a disposizione dal gestore.
4. L'accoglienza e' disposta nella struttura
individuata ed e' subordinata all'effettiva permanenza del
richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in
altro centro, che puo' essere disposto, per motivate
ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del
Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che
ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro
collocato in una provincia diversa e' disposto dal
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.
5. L'indirizzo della struttura di accoglienza e'
comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale
del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare
l'indirizzo della struttura al proprio difensore o
consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime
strutture dell'UNHCR, nonche' dei rappresentanti degli enti
di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine
di prestare assistenza ai richiedenti.
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente.».
«Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
particolari). - 1. Le misure di accoglienza previste dal
presente decreto tengono conto della specifica situazione
delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non
accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime
della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi
malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e'
stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o
legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere,
le vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale
identificati come vittime della tratta di esseri umani si
applica il programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale di cui all'art. 18, comma 3-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'art. 9 sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone vulnerabili
portatrici di esigenze particolari, individuati con il
decreto ministeriale di cui all'art. 12, assicurati anche
in collaborazione con la ASL competente per territorio.
Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari
ed un adeguato supporto psicologico.
4. (abrogato).
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di
esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti
adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3
garantiscono una valutazione iniziale e una verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata
dal gestore del centro alla prefettura presso cui e'
insediata la Commissione territoriale competente, per
l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali
particolari ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di
torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad
assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate,
secondo le linee guida di cui all'art. 27, comma 1-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica
formazione ai sensi del medesimo art. 27, comma 1-bis, ed
e' tenuto all'obbligo di riservatezza.».
«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza a loro destinate,
istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a trenta
giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro
dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'eta',
nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro eta',
ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e
sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso
quello di chiedere la protezione internazionale. Le
strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui
territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per i profili
finanziari, sono fissati le modalita' di accoglienza, gli
standard strutturali, in coerenza con la normativa
regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare
un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei
diritti fondamentali del minore e dei principi di cui
all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima
accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo
dell'eta' evolutiva, ove necessario in presenza di un
mediatore culturale, per accertare la situazione personale
del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal
suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonche' le
sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza
del minore e' assicurata ai sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito
del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati
e minori stranieri non accompagnati, di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La
capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze
dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e',
comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli
enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati.
3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si
trova, fatta salva la possibilita' di trasferimento del
minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati
dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo in
considerazione prioritariamente il superiore interesse del
minore. I Comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza
ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti
dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui
all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque
senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato
all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
(Omissis)».
«Art. 20 (Monitoraggio e controllo). - 1. Il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture
- uffici territoriali del Governo, attivita' di controllo e
monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza
previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal
fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.
2. L'attivita' di cui al comma 1 ha per oggetto la
verifica della qualita' dei servizi erogati e il rispetto
dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i
decreti ministeriali di cui all'art. 21, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, e all'art. 12, con
particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie
vulnerabili e ai minori, nonche' le modalita' di
affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'art.
14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che
partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di
cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39.
(Omissis)».
«Art. 22 (Lavoro e formazione professionale). - 1. Il
permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'art. 4
consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il
procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il
ritardo non puo' essere attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
3. (abrogato).».
«Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione
internazionale ad attivita' di utilita' sociale). - 1. I
prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni
e le province autonome, anche nell'ambito dell'attivita'
dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui
all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa
utile all'implementazione dell'impiego di titolari di
protezione internazionale, su base volontaria, in attivita'
di utilita' sociale in favore delle collettivita' locali,
nel quadro delle disposizioni normative vigenti.
(Omissis).
3. Per il coinvolgimento dei titolari di protezione
internazionale nelle attivita' di cui al comma 1, i Comuni,
le regioni e le province autonome possono predisporre,
anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo
settore, appositi progetti da finanziare con risorse
europee destinate al settore dell'immigrazione e
dell'asilo.».
«Art. 23 (Revoca delle condizioni di accoglienza). - 1.
Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture
di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato
decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura
individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da
parte del richiedente, senza preventiva motivata
comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente
all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni;
d) accertamento della disponibilita' da parte del
richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) violazione grave o ripetuta delle regole delle
strutture in cui e' accolto da parte del richiedente asilo,
compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o
immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
(Omissis).
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la
valutazione di pericolosita' del richiedente ai sensi
dell'art. 6, comma 2, emerge successivamente all'invio
nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto
dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del
presente articolo e ne da' comunicazione al questore per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6.».
- Per l'art. 4, comma 5, v. riferimenti normativi
all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale).
- (Omissis).
2. In presenza di un cittadino straniero portatore
delle particolari esigenze di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al colloquio puo'
essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza.».
 
(( Art. 12-bis

Monitoraggio dei flussi migratori

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, v. i riferimenti normativi all'art.
12.
 
(( Art. 12-ter
Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono
attivita' in favore di stranieri

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le cooperative sociali sono altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 125 della
legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui
all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, i soggetti di cui all'art. 137 del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che
intrattengono rapporti economici con le pubbliche
amministrazioni e con i soggetti di cui all'art. 2-bis del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con
societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o
indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese
quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
e le societa' da loro partecipate, e con societa' in
partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono
azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da
loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni
anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti
dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi
soggetti nell'anno precedente. Le cooperative sociali sono
altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore degli
stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet
o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate
somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad
attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di
cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi
nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella
nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data
di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti
appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed
abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione delle amministrazioni originariamente competenti
per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione
di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
(Omissis)».
 
Art. 13

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l'articolo 5-bis e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e 1-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Documentazione). - 1. Al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile
fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale
ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di
soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non
costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
(Omissis)».
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario:
«Art. 1 (R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
(Omissis);
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito
di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta
l'identificazione personale del titolare;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, reca Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 12.
- Per l'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, v. i riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 14

Disposizioni in materia di acquisizione
e revoca della cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
(( a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»; ))

b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. (( (soppresso) )).
d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera. ))
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9-bis, comma 2
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1992, n. 38, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 - 1. Con decreto motivato, il Ministro
dell'interno respinge l'istanza di cui all'art. 7 ove
sussistano le cause ostative previste nell'art. 6. Ove si
tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica,
il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di
Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo
cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. (abrogato).».
«Art. 9-bis. - (Omissis).
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono
soggette al pagamento di un contributo di importo pari a
250 euro.
(Omissis)».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
degli articoli 5 e 9 della citata legge 5 febbraio 1992, n.
91:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana
quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno
due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre
anni dalla data del matrimonio se residente all'estero,
qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui
all'art. 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta'
in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.».
«Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana puo' essere
concessa con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito
il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, la
cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando
questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero
quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 1991, n. 14, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme
costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al
personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della
banca d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende
a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a
magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e
dei componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica
non inferiore a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo
presso le regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di
provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri
plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e
conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza
diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado
non inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomine di militari delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede
l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;
p) (soppressa);
q) (soppressa);
r) nomina del segretario generale del Ministero degli
affari esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore generale
della Pubblica sicurezza;
t) (soppressa);
u) nomina del comandante generale della Guardia di
finanza;
v) (soppressa);
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e
comunali e nomina dei relativi commissari;
aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;
bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
cc) provvedimento di annullamento straordinario degli
atti amministrativi illegittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al merito
civile e militare e concessione di bandiere, stemmi,
gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto
del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di citta';
ff) atti per i quali la forma del decreto del
Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in
relazione a procedimenti elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del
Presidente della Repubblica sia prevista da norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
hh) [atti di indirizzo e di coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,
previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400];
ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del
Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e'
tassativa e non puo' essere modificata, integrata,
sostituita o abrogata se non in modo espresso.
(Omissis)».
- Per l'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, v. i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il capo V del titolo IV della parte III del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia) - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O - trattano,
rispettivamente, dei "Difensori e consulenti tecnici di
parte", delle "Disposizioni particolari sul patrocinio a
spese dello Stato nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario" e del "Patrocinio a spese dello
Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (Misure
urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte
di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari,
nonche' per la giustizia amministrativa), in Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni sul processo amministrativo
telematico). - (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi
introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo
grado, con modalita' telematiche deve essere depositata
almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti
difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo
deposito telematico.
(Omissis).».
 
Art. 15

Disposizioni in materia di giustizia

(( 01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato dello Stato. ))
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). - 1. (( Quando )) l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».
(( 1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono soppresse. ))
 
(( Art. 15-bis
Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). - 1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu' presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da' immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 387 e' aggiunto il seguente:
«Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'). - 1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta', la polizia giudiziaria che lo ha eseguito senza ritardo ne da' notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.»;
b) all'articolo 293, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.»;
c) all'articolo 656, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.». ))


Riferimenti normativi

- La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 293 e 656 del
codice di procedura penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato
di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia
cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento
unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma
chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la
lingua italiana, tradotta in una lingua a lui
comprensibile, con cui lo informa:
a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia
e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei
casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorita' consolari e
di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e'
quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che
dispone la misura cautelare e di richiederne la
sostituzione o la revoca.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma
1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite
oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
comunicazione scritta all'imputato.
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni
compiute, facendo menzione della consegna della
comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale
fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e'
immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso
l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro
notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali
delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in
ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo
alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura
interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia
cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di
minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
della misura.».
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'art. 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lettera b), quando la residua pena da espiare, computando
le detrazioni previste dall'art. 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354. La presente disposizione non si applica nei confronti
dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli
articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90
dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta
salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza
decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'art. 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis
del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'art. 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c) (soppressa).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».
 
(( Art. 15-ter
Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia
di sicurezza

1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita', nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.». ))


Riferimenti normativi

- Il capo II del titolo I del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento
ordinario, tratta delle "Disposizioni relative al pubblico
ministero".
- L'art. 371-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale dispone:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'art. 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'art. 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei
servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia
e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori
distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento
delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita'
dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse
articolazioni e di assicurare la completezza e
tempestivita' delle investigazioni.
(Omissis).».
 
Art. 16
Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,
dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare

1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» e' inserita la seguente: «572,» e dopo le parole «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 282-bis, comma 6,
571, 572, 612 e 612-bis del codice di procedura penale:
«Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). -
(Omissis).
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle
ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2,
601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puo' essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280, anche con
le modalita' di controllo previste all'art. 275-bis.».
«Art. 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina). - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua
autorita', o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se
dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o
nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano
le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un
terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da
tre a otto anni.».
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da due a sei anni.
(abrogato).
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.».
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
modi indicati nell'art. 339.».
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
 
Art. 17
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per
finalita' di prevenzione del terrorismo

1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. (( Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita' di utilizzo. ))
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita' di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481
(Regolamento recante semplificazione del procedimento di
autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio
di veicoli senza conducente), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37:
«Art. 1. - 1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di
veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio
attivita' da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la
sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e'
presente ogni singola articolazione commerciale
dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la
denuncia.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.
(abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, supplemento ordinario:
«Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza) - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146:
«Art. 4. - L'autorita' di pubblica sicurezza ha
facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e
coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la
loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose
o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta
di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli
ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.».
 
Art. 18
Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del
personale della polizia municipale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. (( La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1. ))

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune puo' abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.
(( 3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68
(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilita' pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 gennaio 1993, n. 14:
«Art. 16-quater (Disposizioni relative ai servizi di
polizia stradale della polizia municipale). - 1. Il
personale della polizia municipale addetto ai servizi di
polizia stradale accede ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
direzione generale della motorizzazione civile e puo'
accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo
schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n.
121. Il personale della polizia municipale in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo'
altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi
di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto
previsto dall'art. 54, comma 5-bis, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai
servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica
di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresi',
abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione
dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai
documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
autonomamente.
2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze,
sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono apportate le
occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art.
11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.».
- Per il testo e la rubrica dell'art. 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 1°
aprile 1981, n. 121:
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.
[abrogato].».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e
delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano
mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51:
«Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,
sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
(Omissis).».
 
Art. 19
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle ((
polizie locali ))


1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata (( di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )), i comuni (( capoluogo di provincia, nonche' quelli )) con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di (( polizia locale )).
(( 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosita', in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma. ))
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di (( polizia locale )).
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle (( polizie locali )) interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n.
145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di
agente di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1987, n. 89.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1-bis, del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del
Ministero dell'interno):
«Art. 8 (Misure per l'ammodernamento di mezzi,
attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis).
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le
necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e
secondo principi di precauzione e previa intesa con il
Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune
ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti
istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1,
lettera a).
(Omissis.).».
 
(( Art. 19-bis
Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773

1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 109 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o
gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli
affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di
accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi
alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
dalla provincia autonoma, possono dare alloggio
esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o
di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo
le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del
titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici o mediante fax, le generalita'
delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.».
 
(( Art. 19-ter
Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica
dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986,
n. 65

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, nonche' nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della legge
7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
marzo 1986, n. 62:
«Art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia
stradale, di pubblica sicurezza). - (Omissis).
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai
quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica
sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui
possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei
termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi
regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui
all'art. 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via
generale, con apposito regolamento approvato con decreto
del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la
tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai
poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.».
 
Art. 20
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1, 2 e 3,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre
1989, n. 294:
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle persone
che risultano denunciate o condannate anche con sentenza
non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno
dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22
maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1
e 2, e all'art. 6-ter, della presente legge, nonche' per il
reato di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine
pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante
violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I,
del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'art.
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura
penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di
violenza su persone o cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il
questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in
cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente
indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati,
interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime. Il divieto di cui al presente comma puo' essere
disposto anche per le manifestazioni sportive che si
svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle
competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione
europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia. Il divieto di cui al presente comma puo' essere
adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'art.
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Il divieto di cui al presente comma puo'
essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base
di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche
all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo,
evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad
episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali
da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare
turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze
di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi
all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente,
e' disposto dal questore della provincia del luogo di
residenza ovvero del luogo di dimora abituale del
destinatario della misura.
(Omissis.).
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo
conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire
personalmente una o piu' volte negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
(Omissis.)
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le
indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
al comma 2.
(Omissis.).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario:
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
(Omissis);
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art.
51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a
coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero
esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del
titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli
284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad
un conflitto in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche
di cui all'art. 270-sexies del codice penale;
(Omissis).».
 
(( Art. 20-bis
Contributo delle societa' sportive agli oneri per i servizi di ordine
pubblico in occasione di manifestazioni sportive

1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3-ter, del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme
a sostegno della diffusione dello sport e della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
2007, n. 32, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Nuove prescrizioni per le societa'
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio). - (Omissis).
3-ter. Una quota non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 10 per cento degli introiti complessivi
derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di
accesso validamente emessi in occasione degli eventi
sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per il
mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in
occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la
copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e
dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia.
(Omissis.).».
 
Art. 21
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in
specifiche aree urbane

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».
(( 1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi; ne' superiore a due anni; Il divieto e' disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.».
1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,» sono inserite le seguenti: «di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2017, n. 42, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari
luoghi). - (Omissis).
3. Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1-ter, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1,
comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree
urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi
scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e
luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti
flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere,
mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde
pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 2 e 3, del
citato decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Divieto di accesso). - (Omissis).
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui
all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla
condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza,
puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo
non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o
piu' delle aree di cui all'art. 9, espressamente
specificate nel provvedimento, individuando, altresi',
modalita' applicative del divieto compatibili con le
esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario
dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente
comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo'
comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a
due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e
2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza
definitiva o confermata in grado di appello, nel corso
degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il
patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne,
il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni. Il contravventore al
divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente
comma e' punito con l'arresto da un anno a due anni.
(Omissis.)».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, supplemento ordinario:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis. (abrogato).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274
del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a
quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice
di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che
ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, ovvero quando essa non e'
possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma
5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
- Per l'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, si veda nei riferimenti normativi all'art.
20.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Decisione). - (Omissis).
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di
rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora
senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica
sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina
piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita'
e, comunque, senza averne data tempestiva notizia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non accedere
agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non
detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche
riunioni.
(Omissis.).».
 
(( Art. 21-bis

Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi

1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 86 e 100 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
questore, alberghi compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si
applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di
cui al primo comma.
(Abrogato).
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6
e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art.
88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al
pubblico od in circoli privati.».
«Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il
questore puo' sospendere la licenza di un esercizio, anche
di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi
disordini, o che sia abituale ritrovo di persone
pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un
pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e
il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la
sospensione, la licenza puo' essere revocata.».
 
(( Art. 21-ter
Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in
specifiche aree urbane

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni». ))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 10, commi 2 e 3, del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 21.
 
(( Art. 21-quater

Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.». ))

 
(( Art. 21-quinquies

Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 600-octies del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio.
Organizzazione dell'accattonaggio). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per
mendicare di una persona minore degli anni quattordici o,
comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona,
ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua
custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga
per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne
avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.».
 
(( Art. 21-sexies

Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85
a € 338.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 164 a € 664 e, nel caso di reiterazione della
violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 41 a € 169. La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto,
nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e'
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 81 a € 326.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da € 25 a €
100 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per
il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche
avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare senza autorizzazione l'attivita' di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
771 ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori,
o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima
violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000
a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme
percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo
I, sezione II.».
- Il titolo VI, capo I, sezione II del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, trattano,
rispettivamente, «Degli illeciti previsti dal presente
Codice e delle relativi sanzioni», «Degli illeciti
amministrativi e delle relative sanzioni» e «Delle sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie».
 
Art. 22
Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero
dell'interno

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo, nonche' per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e' autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.
 
(( Art. 22-bis
Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture
penitenziarie

1. Al fine di favorire la piena operativita' del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalita' delle strutture penitenziarie, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonche' alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.
2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, e' autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018. ))

 
Art. 23

Disposizioni in materia di blocco stradale

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, (( ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,»;
b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.» ))
.
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66(( , e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la
libera navigazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare
la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri
oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o
ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada
ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti
dall'art. 1-bis, e' punito con la reclusione da uno a sei
anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine
di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona
congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona
portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque
le ostruisce o le ingombra.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu'
persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando
violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). -
(Omissis).
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira'
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non e'
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del
diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale, nonche' dall'art. 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66 e dall'art. 24 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale e' richiesto
il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non
e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia
concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773:
«Art. 24. - Qualora rimangano senza effetto anche le
tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per
rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei
carabinieri reali ordinano che la riunione o
l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza
pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi
capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di
discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un
anno e con l'ammenda da euro 30 a euro 413.».
 
(( Art. 23-bis

Modifiche al codice della strada

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo e' data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.»;
b) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia gia' stato trasferito in proprieta', quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario.»;
c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole «comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
d) dopo l'articolo 215 e' inserito il seguente:
«Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonche' per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, e' formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 puo' assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca e' data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalita' dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.
3. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto.
4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 214-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di
sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1. Ai fini
del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli
213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche'
dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di
sequestro amministrativo, l'individuazione del
custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi
riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro
o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato
apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con
l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad
assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito
del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle
ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di
alienazione conseguente a confisca. Ai fini
dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni
procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu'
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai
criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei
veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la
custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del
custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente
comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e
214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento
della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati
l'alienazione si perfeziona con la notifica al
custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione
all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il
provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l'aggiornamento delle
iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di
sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei
pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo
e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le
amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento.».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Per completezza, si riporta il testo degli articoli
12, comma 1, 196, 203 e 205 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(Omissis).».
«Art. 196 (Principio di solidarieta'). - 1. Per le
violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del
rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua
vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
e' obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua
volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde
solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e'
obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o
associazione privi di personalita' giuridica o comunque da
un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la
somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione
stessa.».
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere
richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per
la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto
nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche
dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le
risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.».
«Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'art. 6 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, concernente modifiche al sistema penale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228.
La data del decreto e' stata cosi' rettificata con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1982, n.
266:
«Art. 8. - Limitatamente ai casi di sequestro di
veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o
non conviene custodire il veicolo a motore o il natante
presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo
precedente, puo' disporre che la custodia avvenga presso
soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai
comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti
di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa avvenga in
luogo diverso nominando il custode ed informando il capo
dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai
sensi del secondo comma del precedente art. 7.
I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario
provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di
cui al comma precedente ai quali puo' essere affidata la
custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a
sequestro.
Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia
deve essere eseguito secondo le prescrizioni del
funzionario o agente che, in relazione alla natura della
violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonche'
alle esigenze di sicurezza della circolazione, puo'
disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o
l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare
itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante e'
eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che
ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli
ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se
necessario, l'ente tecnico.
Nel processo verbale di consegna al custode, deve
essere fatta descrizione del veicolo o del natante
sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale
deve, altresi', contenere menzione espressa degli
avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di
conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni
richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni
penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La
compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento
di cui al primo comma del precedente art. 5.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di semplificazione del
procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello
Stato - n. 34, allegato 1, L. 8 marzo 1999, n. 50), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.
 
Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), dopo la parola «comunicazione» e' inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilita' della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della proposta.»;
2) la lettera d) e' abrogata;
c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».
(( 1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019. ))
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10, 17, 19 e 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Impugnazioni). - 1. Il procuratore della
Repubblica, il procuratore generale presso la corte di
appello e l'interessato e il suo difensore hanno facolta'
di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il
merito.
1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo,
trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale
presso la corte di appello competente per il giudizio di
secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado,
il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel
quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e
probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del
tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono
portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante
deposito nella segreteria del procuratore generale.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere
proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del
ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si
svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia
richiesta.
2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo
grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente
territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei
motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti
al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria
di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi
gia' acquisiti. Si applica l'art. 7, comma 10-quater, primo
periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti
non legittimati ai sensi dell'art. 5 e l'eccezione sia
stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la
corte di appello pone a carico della parte privata che ha
proposto l'impugnazione il pagamento delle spese
processuali.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore,
entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in
camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano
le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le
ipotesi ivi previste.
4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto, per
la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in
quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale
riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi
relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.».
«Art. 17 (Titolarita' della proposta). - 1. Nei
confronti delle persone indicate all'art. 16 possono essere
proposte dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la
persona, dal procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione
patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere c),
i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto sono attribuite anche al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario dimora la persona, previo coordinamento con il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono
essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il
raccordo informativo con il questore e con il direttore
della Direzione investigativa antimafia relativamente alle
misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che
non si arrechi pregiudizio alle attivita' di indagine
condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il
questore territorialmente competente e il direttore della
Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle
persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti
dall'art. 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione sintetica per iscritto della
proposta al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni
prima della sua presentazione al tribunale. Il procuratore
nei dieci giorni successivi comunica all'autorita'
proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le
indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore
concorda con l'autorita' proponente modalita' per la
presentazione congiunta della proposta;
d) (abrogata).».
«Art. 19 (Indagini patrimoniali). - 1. I soggetti di
cui all'art. 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo
della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad
indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita'
finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art.
16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno,
nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della
polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica
facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di
individuare le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in
particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di
autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali,
comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici
registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concesse o erogate da parte dello
Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, possono
richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica
amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle
imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini
nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Possono altresi' accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al
Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID)
dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto
utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione di cui al primo periodo con
le modalita' di cui agli articoli 253, 254, e 255 del
codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle
persone indicate nell'art. 16, il tribunale, ove
necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre
quelle gia' compiute a norma dei commi che precedono.».
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati
di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), del codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico, e all'art. 640-bis del codice penale.»;
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 640,
secondo comma, n. 1), e 640-bis del codice penale:
«Art. 640 (Truffa). - (Omissis).
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare
taluno dal servizio militare;
(Omissis).».
«Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due
a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.».
- Per completezza, si riporta il testo degli articoli
83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 83 (Ambito di applicazione della documentazione
antimafia). - (Omissis).
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre
prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che
usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a
5.000 euro.».
«Art. 91 (Informazione antimafia). - (Omissis).
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 5.000 euro.
(Omissis).».
 
Art. 25

Sanzioni in materia di subappalti illeciti

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;
b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, della
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla
legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio 1965,
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 settembre 1982, n. 253, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21. - Chiunque, avendo in appalto opere
riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di
fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le
opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita'
competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore
dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non
superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera
ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e
dell'affidatario del cottimo si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un
terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in
cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facolta'
di chiedere la risoluzione del contratto.
(Omissis).».
 
Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: (( «nonche', limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto ))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 99, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 99 (Notifica preliminare). - 1. Il committente o
il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro nonche', limitatamente ai
lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in
corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
(Omissis).».
 
(( Art. 26-bis
Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e
lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

 
Art. 27

Disposizioni per migliorare la circolarita' informativa

1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
«Art. 160. - Per le finalita' di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Per la rubrica del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, si veda nelle note all'art. 17.
- Per l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 si veda nelle note all'art. 24.
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu' settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita' l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».
(( 1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo.». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 143, commi 7-bis e 11,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227,
supplemento ordinario, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - (Omissis).
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni,
per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce,
mediante commissario ad acta, all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono
con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
(Omissis).
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
(Omissis).».
 
Art. 29
Modifiche in materia di attivita' svolte negli enti locali dal
personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 145 (Gestione straordinaria). - 1. Quando in
relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'art.
143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e'
stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta
della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
144, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
distacco, di personale amministrativo e tecnico di
amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo
proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
prefetto in misura non superiore al 50% del compenso
spettante a ciascuno dei componenti della commissione
straordinaria, nonche', ove dovuto, il trattamento
economico di missione stabilito dalla legge per i
dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica
funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza.
Tali competenze sono a carico dello Stato e sono
corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea
documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo
nell'emissione degli accreditamenti e' autorizzata a
prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della
contabilita' speciale. Per il personale non dipendente
dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato,
la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro
dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente
corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte
a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o
immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza
del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria
potra' rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera e nei
concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e
per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche
indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma
1 dell'art. 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli
interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati
e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro
dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato
provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle
amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli
atti all'amministrazione regionale territorialmente
competente per il tramite del commissario del Governo, o
alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e
finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque
destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti
enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali
dissestati, limitatamente agli importi totalmente
ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino
alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano
rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto
ai sensi del comma 1 dell'art. 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche
con riferimento a situazioni di infiltrazione o di
condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici
o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione di servizi pubblici locali, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144 procede alle
necessarie verifiche con i poteri del collegio degli
ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la
commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti
ritenuti necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca
delle deliberazioni gia' adottate, in qualunque momento e
fase della procedura contrattuale, o la rescissione del
contratto gia' concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare
previste dagli statuti in attuazione dell'art. 8, comma 3,
la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di
interesse generale si avvale, anche mediante forme di
consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi,
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi
locali particolarmente interessati alle questioni da
trattare.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 706, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O:
«Art. 1. - (Omissis).
706. Per la copertura degli oneri di cui all'art. 145
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2007.
(Omissis).».
 
(( Art. 29-bis
Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di
veicoli immatricolati all'estero

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati.»;
2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.
7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.»;
b) all'articolo 132:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non e' immatricolato in Italia o non e' richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.»;
c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita' del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso e' avvenuta contro la sua volonta'.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 93, 132 e 196 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e'
vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre
sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato
all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in
locazione senza conducente da parte di impresa costituita
in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede
secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di
veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in
Italia e legato da un rapporto di lavoro o di
collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico
europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria
od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del
veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto
dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti
il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In
mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo
si considera in capo al conducente.
1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma
7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia,
l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione
Civile, previa consegna del documento di circolazione e
delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'art. 99, al fine di
condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio
Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle
targhe e del documento di circolazione alle competenti
autorita' dello Stato che li ha rilasciati.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi
previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle
nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le
modalita' di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
422 ad euro 1.697. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-bis si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il
documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile
competente per territorio, ordina l'immediata cessazione
della circolazione del veicolo e il suo trasporto e
deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni
decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non e'
immatricolato in Italia o non e' richiesto il rilascio di
un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine,
si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa ai sensi dell'art. 213.
7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al
comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto
l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter
entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto
alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo
le disposizioni dell'art. 214 in quanto compatibili ed e'
riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo
dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma
1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata
esibizione del documento, l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui all'art. 94, comma
3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione
dei documenti.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 ad euro 338.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 ad euro 680. La carta di circolazione e'
ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
«Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli
Stati esteri). - 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano
gia' adempiuto alle formalita' doganali o quelle di cui
all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per
la durata massima di un anno, in base al certificato di
immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine
di un anno, se il veicolo non e' immatricolato in Italia,
l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione
Civile, previa consegna del documento di circolazione e
delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'art. 99, al fine di
condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio
Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle
targhe e del documento di circolazione alle competenti
autorita' dello Stato che li ha rilasciati.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono
essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di
immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri
latini maiuscoli, secondo le modalita' che verranno
stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1
comporta l'interdizione all'accesso sul territorio
nazionale.
5. Fuori dei casi indicati nell'art. 93, comma 1-ter,
chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore
trasmette il documento di circolazione all'Ufficio
Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico
passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 213. Se entro il termine di
centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione
il veicolo non e' immatricolato in Italia o non e'
richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo
oltre i transiti di confine, si applica la sanzione
accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'art.
213.».
«Art. 196 (Principio di solidarieta'). - 1. Per le
violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del
rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua
vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
e' obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua
volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde
solidalmente il locatario e in quelle previste dall'art.
94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario
temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'art. 93,
commi 1-bis e 1-ter, e dall'art. 132, delle violazioni
commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita' del
veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo
stesso e' avvenuta contro la sua volonta'.
2. Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e'
obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o
associazione privi di personalita' giuridica o comunque da
un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore e' obbligato, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la
somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione
stessa.».
- Per completezza, si riporta il testo degli articoli
84, 94 e 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle
Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro
elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo'
utilizzare i veicoli in proprieta' di altra impresa
esercente la medesima attivita' ed iscritta al Registro
elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita'
mediante contratto di locazione.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i
veicoli di cui all'art. 87, comma 2, adibiti ai servizi di
linea di trasporto di persone nonche' i veicoli per il
trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i
rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche
e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e'
autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le
modalita' per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad
euro 1.697 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 41 ad euro 169 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data
in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprieta'.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente
procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 712 ad euro 3.558.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e'
stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 ad
euro 1.778.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma
2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1
del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente
da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis
ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e' consentito entro novanta giorni procedere, senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori
derivanti dalla titolarita' di beni mobili iscritti al
Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e'
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di
titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle
procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse
e accessori.».
«Art. 99 (Foglio di via). - 1. Gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di
accertamento e di controllo della idoneita' tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per
partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a
mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per
i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione,
devono essere muniti di un foglio di via e di una targa
provvisoria rilasciata da un ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore
e di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di
altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi
di categoria N o O provvisti del foglio di via e della
targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per
l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di
fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di
categoria N o O, muniti di foglio di via e targa
provvisoria per partecipare a riviste prescritte
dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di
veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro
parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la
durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non
puo' comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per
particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi
non ancora immatricolati, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare alla
fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di
centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di
via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da
euro 25 ad euro 100.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le
prescrizioni tecniche del foglio di via e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
41 ad euro 169.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano
compiute per piu' di tre volte, alla successiva la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 85 ad
euro 338 e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Per il testo dell'art. 213 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, si veda l'art. 23-bis della presente
legge.
 
(( Art. 30

Modifica dell'articolo 633 del codice penale

1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.». ))

 
Art. 31

Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e (( 633, secondo comma )), del codice penale;».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 266, comma 1, del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del medesimo
codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice
penale;
f-quater) delitto previsto dall'art. 612-bis del
codice penale.
(Omissis).».
- Per completezza, si riporta il testo degli articoli
516 e 517-quater del codice penale:
«Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari
non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a euro 1.032.».
«Art. 517-quater (Contraffazione di indicazioni
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera
indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari.».
- Per il testo dell'art. 633 del codice penale si veda
l'art. 30 della presente legge.
 
(( Art. 31-bis

Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 284 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari
non puo' essere eseguita presso un immobile occupato
abusivamente.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie.».
 
(( Art. 31-ter

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita' onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.».
2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessita' di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'. Nei predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di occupazioni
arbitrarie di immobili). - 1. Il prefetto, acquisito il
parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della
regione, emana, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile
1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle
occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza
pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio
di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare
pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica,
l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione
al prefetto
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al
comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive
concernenti il concorso delle diverse componenti della
Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento,
estendendo la partecipazione ai rappresentanti della
regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio
l'intervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di
definire un piano delle misure emergenziali necessarie per
la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non
sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione
alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina
di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta
giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a
rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della
regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti
competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai
rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di
spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui
al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita'
giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di
regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di
rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il
differimento. L'autorita' giudiziaria competente per
l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute,
adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la
responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli
autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o
al titolare di altro diritto reale di godimento
sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo
criteri equitativi che tengono conto dello stato
dell'immobile, della sua destinazione, della durata
dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del
proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del
termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e'
dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a
dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione
arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la
liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile
puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove
l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si
applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile e il tribunale decide in composizione
monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato
il provvedimento.
3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento
di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data
di adozione del relativo provvedimento.
3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione
iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del
bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il
fondo potra' essere alimentato anche con le risorse
provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della
Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di
ordinanze di rilascio da cui puo' derivare pericolo di
turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La
determinazione del programma degli interventi avviene
secondo criteri di priorita' che tengono conto della
situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli
ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per
l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei
soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli
assistenziali che devono essere garantiti agli aventi
diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma
degli interventi e' comunicato all'autorita' giudiziaria
che ha adottato le ordinanze di rilascio nonche' ai
soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento,
dalla data individuata in base al programma degli
interventi.
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e'
ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che
decide con il rito di cui all'art. 119 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento
del predetto provvedimento puo' dar luogo, salvi i casi di
dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma
specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione
di disporre gli interventi necessari ad assicurare la
cessazione della situazione di occupazione arbitraria
dell'immobile.
3-bis. All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni
o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a
quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle
condizioni igienico-sanitarie.».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 13
della legge 1° aprile 1981, n. 121:
«Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita'
provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei
compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle
leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno
relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo
nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 119
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, supplemento ordinario:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,
nonche' i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso
le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati
nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.».
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a), della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 18.
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
supplemento ordinario:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
(Omissis).».
- Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile sono contenuti nel Capo VI del Titolo II del Libro
IV, che tratta delle «Disposizioni comuni ai procedimenti
in camera di consiglio».
 
Art. 32
Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:
a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:
1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;
2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;
3) all'articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, 5, 6 e 11,
lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6
luglio 2012, supplemento ordinario, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.
135:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
(Omissis).
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165
del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il
rinnovo degli incarichi.
(Omissis).
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente
al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001 n. 258.
- La Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2015 n. 217, reca la
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I
comparto Ministeri, nonche' del personale delle aree prima,
seconda e terza del Ministero dell'interno.
- Si riporta il testo dell'art. 237 del decreto del
Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22 supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). -
I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione
del Ministero dell'interno, quando sia richiesto
dall'interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi
speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
per tutta la durata dell'incarico stesso.
I prefetti a disposizione non possono eccedere il
numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1, del
decreto-legge del 29 ottobre 1991, n. 345 (Disposizioni
urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e
investigative nella lotta contro la criminalita'
organizzata), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 1991, n. 256, e convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1991, n.
304, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze
connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1.
Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti
affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31
maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro
dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo
del 5 per cento della dotazione organica, puo' essere
collocata a disposizione, oltre a quella stabilita
dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi
previsti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2-bis, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno
2000, n. 127, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). -
(Omissis).
2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione
commissariale straordinaria, nonche' per specifici
incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a
situazioni di emergenza, i prefetti entro l'aliquota dell'1
per cento, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro
l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica,
possono essere collocati in posizione di disponibilita' per
un periodo non superiore al triennio, prorogabile con
provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un
anno. I prefetti, I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti
sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto
del Ministro dell'interno su proposta del Capo del
Dipartimento delle Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari
collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto
nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale
della carriera prefettizia e' reso indisponibile un numero
di posti, per ciascun funzionario collocato in
disponibilita', equivalente dal punto di vista finanziario.
Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere
stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai
funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni
esercitate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a
prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui
alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 14 posti di
prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento
riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1-bis, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale):
«Art. 12 (Assunzione di personale da destinare agli
uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale e della Commissione
nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni per
la funzionalita' del Ministero dell'interno). - (Omissis).
1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le
strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione
illegale e alla predisposizione degli interventi per
l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento
delle richieste di protezione internazionale, il Ministero
dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a
predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo
Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente
riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti
derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
(Omissis).».
 
(( Art. 32-bis
Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni
straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
2. Al nucleo di cui al comma 1 e' assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unita', di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita' in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuati le modalita', i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. ))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di
scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' di organizzazione e
funzionamento della commissione straordinaria per
l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le
modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione
e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.».
- Per l'argomento del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, v. nei riferimenti normativi all'art. 32.
 
(( Art. 32-ter
Nomina del presidente della Commissione per la progressione in
carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,» sono soppresse. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della
progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con
decreto del Ministro dell'interno e' istituita una
commissione presieduta da un prefetto e composta da tre
viceprefetti, due in servizio presso gli uffici
territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali,
scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il
biennio di operativita' della commissione, alla copertura
dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si
provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla
sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a
componente della commissione esercita le funzioni vicarie
presso un ufficio territoriale del governo, si provvede
mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro
viceprefetto.
(Omissis).».
 
(( Art. 32-quater

Disposizioni in materia di tecnologia 5G

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1036, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
1036. In caso di mancata liberazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre entro le
scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui
al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, fatte
salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso
satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra
via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico
procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti. A tal fine i predetti Ispettorati
possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza
pubblica. In caso di indisponibilita' delle frequenze della
banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze
stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma
1032 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli
assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle
procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un
importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo
economico si rivale di tale importo sui soggetti che non
hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto
prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui
al comma 1032.
(Omissis).».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
vigente dell'art. 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, supplemento ordinario:
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'art. 80, il
Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'art. 96, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad
euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente dalla
sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 1.160.000,00.
16-bis. In caso di violazione dell'art. 3, paragrafi 1,
2, 5, 6 e 7, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'art. 5,
paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,
dell'art. 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'art. 6-sexies,
paragrafi 1, 3 e 4, dell'art. 7, paragrafi 1, 2 e 3,
dell'art. 9, dell'art. 11, dell'art. 12, dell'art. 14,
dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'art. 16,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1, 2,
5 e 6, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'art. 5,
paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,
dell'art. 6-quater, paragrafo 1, dell'art. 6-sexies,
paragrafi 1 e 3, dell'art. 7, paragrafo 1, dell'art. 9,
paragrafi 1 e 4, dell'art. 11, dell'art. 12, paragrafo 1,
dell'art. 14 o dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del
citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive
modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza
dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il
funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti,
puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle
more dell'adozione del provvedimento definitivo,
provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
effetto immediato.
16-ter. In caso di violazione dell'art. 3, dell'art. 4,
paragrafi 1 e 2, o dell'art. 5, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure
riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro
2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1, 2,
3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e
16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione
ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e
32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.».
 
(( Art. 32-quinquies

Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Servizio centrale di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1992, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
gennaio 1991, n. 12, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi,
anche in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di
personale e strutture differenti e autonome, in modo da
assicurare la trattazione separata delle posizioni dei
collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia;
1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. (abrogato).».
 
(( Art. 32-sexies

Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e' istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche' alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, e' presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonche' realizzazione di studi e ricerche, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

 
Art. 33
Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 16 e 43,
tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale
forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte
salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono
essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi
di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di
custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di
polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di
pubblico soccorso.
(Omissis).».
«Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis).
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro
novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le
spese di personale e le entrate correnti considerate al
netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria,
come definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7
del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il
medesimo decreto e' individuata la percentuale di cui al
comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».
 
Art. 34
Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco

1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006, supplemento ordinario:
«Art. 9 (Richiami in servizio del personale
volontario). - 1. Il personale volontario puo' essere
richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera
a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia
numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del
personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.».
 
Art. 35
Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse gia' affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94
(Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1°gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la
spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per
l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno
2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti
all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche,
nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico
ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della
Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2017, n.
242, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 4 dicembre 2017, n. 172:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di personale delle
Forze di polizia e di personale militare). - (Omissis).
2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta'
assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate
per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, lettera a),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a
31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:
a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante
incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182
euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal
2019;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - (Omissis).
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli
uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a
quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere c)
e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al
Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
e norme sulla medesima materia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13:
«Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e
finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli
articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza
operativa dello strumento militare nazionale, la
flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo
delle risorse finanziarie:
(Omissis);
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione
del processo di revisione dello strumento militare sono
destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa
del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare
il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i
risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione
delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi
di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite
variazioni di bilancio, da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui
all'art. 619 del codice dell'ordinamento militare,
unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita'
di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti
destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
per il finanziamento di spese correnti, si provvede con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa;
(Omissis).».
 
(( Art. 35-bis
Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di
personale della polizia municipale

1. Al fine di rafforzare le attivita' connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali del restante personale. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 228, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario:
«Art. 1. - (Omissis).
228. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali
previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano
sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno,
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno
precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al
75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che
rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24 per cento della media delle entrate
correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per
cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai
commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro
di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che
rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate
correnti, considerate al netto di quelle a destinazione
vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e'
innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente
comma, al solo fine di definire il processo di mobilita'
del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni
non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421,
della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le
percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma
5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni
2017 e 2018.
(Omissis).».
 
(( Art. 35-ter
Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole: «anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici»;
b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 7-bis, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
provincia). - (Omissis).
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillita' e del riposo dei residenti nonche'
dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate
aree delle citta' interessate da afflusso particolarmente
rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento
di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate
da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto
dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, nonche' limitazioni degli orari di vendita
degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle
attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti
di gastronomia pronti per il consumo immediato e di
erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici.
(Omissis).».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2017, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di pubblici
esercizi). - 1. Nei casi di reiterata inosservanza delle
ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art.
50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dal presente decreto, puo' essere
disposta dal questore l'applicazione della misura della
sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici
giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
(Omissis)».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329 - supplemento
ordinario:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
(( Art. 35-quater
Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da
parte dei comuni

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, supplemento ordinario, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario:
«Art. 1. - (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a) della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 31-ter.
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
(Omissis)».
 
(( Art. 35-quinquies

Videosorveglianza

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti. ))


Riferimenti normativi

- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'):
«Art. 5 (Patti per l'attuazione della sicurezza
urbana). - 1. In coerenza con le linee generali di cui
all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto
ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su
proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono
essere individuati, in relazione alla specificita' dei
contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto
anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il
territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1
perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia
dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,
nonche' attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalita', anche
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di
condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di
immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati,
nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque
comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi
pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare
l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui
insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei,
aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde
pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'art. 9, comma 3;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e
della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per
l'eliminazione di fattori di marginalita', anche
valorizzando la collaborazione con enti o associazioni
operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita'
del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale.
2-bis. I patti di cui al presente articolo sono
sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo
conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da
associazioni di categoria comparativamente piu'
rappresentative.
2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di
videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte
dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base
delle medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento
ordinario:
«Art. 1. - (Omissis).
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
(Omissis).».
 
(( Art. 35-sexies
Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexiese' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-sexies, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Potenziamento e proroga dell'impiego del
personale militare appartenente alle Forze armate). -
(Omissis).
3-sexies Fermo restando quanto disposto dal codice
della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze
di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto,
comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del
territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con
particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla
prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e
ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e,
per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini
dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e
finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 36
Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni
confiscati

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi gia' in corso quale coadiutore,».
(( 1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonche' le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti.». ))
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «sequestro e» sono sostituite dalla seguente: «sequestro,» e dopo la parola: «straordinaria» sono inserite le seguenti: «e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali»;
2) al secondo periodo, le parole: «inserendo tutti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado»;
3) il terzo periodo e' soppresso; ))

a) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che puo' essere»;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
(( 2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: «sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto puo' istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di».
2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti»;
b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».
2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore.». ))

3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;
2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della citta' metropolitana o della regione»;
(( 2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: «Se entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»;
2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole: «Alla scadenza dei sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza di un anno»; ))

3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. (( Se entro due anni )) l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonche', per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non puo' essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali di cui al comma 3, letterac), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a cio' preposto.»;
d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sitointernet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sitointernetdell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e' effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche' persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalita' organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita' istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»;
e) dopo il comma 7-bis (( sono inseriti i seguenti )):
«7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformita' al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.
(( 7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»; ))
f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. (( Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 )), al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.»;
(( f-bis) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)»; ))
g) dopo il comma 12-bise' inserito il seguente:
«12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»;
h) dopo il comma 15-tere' aggiunto, in fine, il seguente:
«15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.».
(( 3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «Qualora sussista un interesse di natura generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del perseguimento delle proprie finalita' istituzionali». ))
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario). - 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del
presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la
gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove
sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore
ingente del patrimonio, il tribunale puo' nominare piu'
amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale
stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli
iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto
conto della natura e dell'entita' dei beni in stato di
sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale
da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla
gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dello sviluppo economico, sono individuati criteri di
nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
tengano conto del numero degli incarichi aziendali in
corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore, della natura
monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e
del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo
anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o
indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul
territorio, delle pregresse esperienze professionali
specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
particolare complessita' dell'amministrazione o
l'eccezionalita' del valore del patrimonio da amministrare
determinano il divieto di cumulo. L'amministratore
giudiziario e' nominato con decreto motivato. All'atto
della nomina l'amministratore giudiziario comunica al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in
corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria o
dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende
sequestrate e' scelto tra gli iscritti nella sezione di
esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41-bis,
comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e
2-bis puo' altresi' essere nominato tra il personale
dipendente dell'Agenzia, di cui all'art. 113-bis. In tal
caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia,
per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad
emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in
godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al
comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate a una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le
pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4 del
presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di
coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario nell'attivita' di gestione. Non possono
assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne'
quelli di coadiutore o diretto collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i
conviventi o commensali abituali del magistrato che
conferisce l'incarico. Non possono altresi' assumere
l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di
coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che
conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli,
ne' le persone legate da uno stabile rapporto di
collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi,
i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice
delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da
altri soggetti qualificati. Ove la complessita' della
gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro,
l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua
responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui
composizione e il cui assetto interno devono essere
comunicati al giudice delegato indicando altresi' se e
quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori,
assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'art. 9-bis del
medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza
l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle
aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne
conseguono.
4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali
sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che
conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con
tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si
intende per frequentazione assidua quella derivante da una
relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia
stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca
confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra
commensali abituali.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai
compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di
provvedere alla gestione, alla custodia e alla
conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli
eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del
giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero
formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il
tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca
dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello
stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso
della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il
conto della gestione ai sensi dell'art. 43.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento
previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di
seconda fascia dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 35-bis, 38,
41-ter, 43, 44, 48 e 51 del citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 35-bis (Responsabilita' nella gestione e
controlli della pubblica amministrazione). - 1. Fatti salvi
i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da
responsabilita' civile l'amministratore giudiziario, il
coadiutore nominato ai sensi dell'art. 35, comma 4, e
l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 41, comma 6,
per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia
del provvedimento di sequestro.
2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del
programma di cui all'art. 41, comma 1, lettera c), gli
accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda
sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono notificati
all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi
dalla notificazione dell'accertamento e' sospesa
l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine
l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle
violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita
istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito
il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo
precedente rimangono sospesi i relativi termini di
prescrizione.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'
dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina
dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale
provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca
della confisca della stessa, o fino alla data di
destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'art. 48,
sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione
antimafia interdittiva, nonche' le procedure pendenti
preordinate al conseguimento dei medesimi effetti.».
«Art. 38 (Compiti dell'Agenzia). - 1. Fino al decreto
di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello
nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attivita'
di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con le
modalita' previste dagli articoli 110, 111 e 112,
proponendo altresi' al tribunale l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del
bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i
provvedimenti di modifica o revoca del sequestro, quelli di
autorizzazione al compimento di atti di amministrazione
straordinaria e i dati, individuati dal regolamento di
attuazione previsto dall'art. 113, comma 1, lettera c),
indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali. L'Agenzia effettua le comunicazioni
telematiche con l'autorita' giudiziaria attraverso il
proprio sistema informativo, aggiornando dalla data del
provvedimento di confisca di secondo grado i dati necessari
per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma
3-ter, e 41, comma 2-ter.
3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio
di appello l'amministrazione dei beni e' conferita
all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del
provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la
gestione, di un coadiutore, che puo' essere individuato
nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale,
salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 35, comma 7,
o che sussistano altri giusti motivi. Qualora sia diverso
dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato
dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti,
rispettivamente, agli albi richiamati all'art. 35, commi 2
e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento
di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino
alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca
espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede
con le risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di
confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello,
provvede agli adempimenti di cui all'art. 42 e
all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale
dinanzi al giudice delegato. Per l'attivita' di
amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il
coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia
provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della
gestione.
5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del
deposito del provvedimento di confisca di secondo grado,
pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni
immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la
richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di
trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con
decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro
della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni del presente decreto relative
all'amministratore giudiziario si applicano anche
all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3.».
«Art 41-ter (Istituzione dei tavoli provinciali
permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso
le prefetture-uffici territoriali del Governo). - 1. Al
fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le
associazioni indicate nell'art. 48, comma 3, lettera c), le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di
lavoro piu' rappresentative a livello nazionale, il
prefetto puo' istituire, presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle
aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di:
a) favorire la continuazione dell'attivita'
produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla
base delle direttive impartite dal giudice delegato, e
all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione
e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori
economici del territorio con le aziende sequestrate e
confiscate nel percorso di emersione alla legalita';
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli
amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle
aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle
disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine
di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte
formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e
convocato dal prefetto o da un suo delegato, e' composto
da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal
Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente
della prefettura componente del nucleo di supporto di cui
all'art. 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal
presidente della Giunta regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori
di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale
designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo
criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente
competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate
dall'art. 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime
secondo criteri di rotazione;
h) un rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunita', puo'
estendere ai rappresentanti degli enti locali la
partecipazione al tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni
dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori piu' rappresentative sul piano nazionale
interessate, puo' convocare apposite riunioni tra le
medesime associazioni e organizzazioni sindacali e
l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel
rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di
relazioni sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti non spetta alcun compenso, indennita', gettone
di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai
lavori.».
«Art. 43 (Rendiconto di gestione). - 1. All'esito della
procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di
primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal
deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti,
l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato
il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati
dall'art. 37, comma 5.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e
analitico le modalita' e i risultati della gestione e
contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e
riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo
finale. Al conto sono essere allegati i documenti
giustificativi, le relazioni periodiche
sull'amministrazione e il registro delle operazioni
effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il
giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad
effettuare, entro il termine indicato, le opportune
integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice
delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente
ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso
termine per la presentazione di eventuali osservazioni e
contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione
agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che
debbono a pena di inammissibilita' essere specifiche e
riferite a singole voci contabili e non possono in ogni
caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione,
il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza
di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a
procedimento in camera di consiglio approva il conto o
invita l'amministratore giudiziario a sanarne le
irregolarita' con ordinanza esecutiva, notificata
all'interessato e comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso
ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione.
5-bis. Dopo il conferimento di cui all'art. 38, comma
3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi
precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di
confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato
una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le
somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo
finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'art. 53.
In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli
eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della
relazione.».
«Art. 44 (Gestione dei beni confiscati). - 1. L'Agenzia
gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal
decreto di confisca della corte di appello, ai sensi
dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in
quanto applicabile, dell'art. 40 del presente decreto,
nonche' sulla base degli indirizzi e delle linee guida
adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai
sensi dell'art. 112, comma 4, lettera d). Essa provvede al
rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche' alla
liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle
risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite
aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi
dello specifico capitolo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della
normativa di contabilita' generale dello Stato e del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta
al compimento degli atti di cui all'art. 40, comma 3.
2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a
motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le
tariffe stabilite con il decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 59 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite
dal periodo precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende
da essa amministrate operanti nello specifico settore.».
«Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). - 1.
L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie
maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni
immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni
previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle
partecipazioni societarie viene effettuata con modalita'
tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali
preesistenti;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle
somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio, di cui all'art. 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle
somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi
per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio
indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al
patrimonio indisponibile della provincia, della citta'
metropolitana o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti
la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto
e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo
in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre
tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di
lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale
riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonche'
agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione
disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di
controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione
del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non
assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro
due anni l'ente territoriale non ha provveduto
all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un
anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una
relazione sullo stato della procedura. La destinazione,
l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il
reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti
dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti
a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente
utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la
destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto;
c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla
lettera c), in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita
convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, ove risulti
evidente la loro destinazione sociale secondo criteri
stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti prioritariamente al patrimonio
indisponibile dell'ente locale o della regione ove
l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui
all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
qualora richiesti per le finalita' di cui all'art. 129
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se
entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese
di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonche', per una
quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i
fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di
valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non
dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza
dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua
destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione
integrativa viene definita con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non
puo' essere superiore al 15 per cento della componente
variabile della retribuzione accessoria in godimento da
parte del predetto personale.
4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al
trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente
destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali di
cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli
immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a
soggetti in particolare condizione di disagio economico e
sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la
gestione all'ente pubblico a cio' preposto.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi
nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la
relativa domanda entro centoventi giorni dal
perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita
e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e
dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata
per un corrispettivo non inferiore a quello determinato
dalla stima formulata ai sensi dell'art. 47. Qualora, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
vendita, non pervengano proposte di acquisto per il
corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo
minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato
in misura inferiore all'80 per cento del valore della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del
presente articolo, la vendita e' effettuata al miglior
offerente, con esclusione del proposto o di colui che
risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura
penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di
soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad
indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'art. 416-bis.1 del codice
penale, nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione
civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche'
persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le
modalita' di cui agli articoli 90 e seguenti,
l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al
presente comma, affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi
del periodo che precede, o comunque riconducibili alla
criminalita' organizzata, ovvero utilizzando proventi di
natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere
alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data
di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi
dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina
prevista per questi ultimi dall'art. 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore
superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure
previste dalle norme di contabilita' dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle
Forze armate o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita'
istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore
immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello
specifico progetto, maggiori garanzie e utilita' per il
perseguimento dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di
decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di
cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta
pervenuta non sia ritenuta di interesse.
7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in
immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal
proprietario nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia,
sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del
Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici
giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel
proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei
proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede
alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla
diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle
amministrazioni statali o dagli enti territoriali come
individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia
provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla
consegna all'amministrazione richiedente, mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento
negativo della procedura di vendita, l'Agenzia puo'
procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai
soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via
residuale alla loro distruzione.
7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei
beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca,
l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove
incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 del codice
di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari
accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti
per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti
indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi
diritto, in conformita' al valore determinato dal perito
nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta
da piu' partecipanti alla comunione, si fa luogo alla
stessa in favore del partecipante titolare della quota
maggiore o anche in favore di piu' partecipanti, se questi
la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta
l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura
dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura civile o, in
alternativa, all'acquisizione del bene per intero al
patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto
alla corresponsione di una somma equivalente al valore
determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza
dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In
caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il
tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a
carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la
relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al
patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'art.
45.
7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione
di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di
acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il
tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a
carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno
dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si
tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari,
possono essere altresi' trasferiti, per le finalita'
istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori
dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, sono determinate le modalita' attuative
della disposizione di cui al precedente periodo in modo da
assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza
pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi
proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e'
disposto, conformemente al decreto di cui al secondo
periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.
8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello
Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con provvedimento
dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative, al
trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o alle
associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste,
qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche
con riferimento all'opportunita' della prosecuzione
dell'attivita' da parte dei soggetti indicati.
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita'
previste dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita
di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e
la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico
giustizia per essere riassegnate, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del
quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela
della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella
misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia,
per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e,
nella misura del venti per cento all'Agenzia, per
assicurare lo sviluppo delle proprie attivita'
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla
vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito
presso il Ministero dell'interno, per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al
comma 3, lettera c).
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi
dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti
dal comma 3, lettera c).
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico.
12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici
registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,
possono essere destinati alla vendita, con divieto di
ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo,
ovvero distrutti.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 47 e dei
commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo
l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilita' o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di
confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.
15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo
e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, puo'
altresi' disporre il trasferimento dei medesimi beni al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano
richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti
territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo
per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio
direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili
confiscati gia' facenti parte del patrimonio aziendale di
societa' le cui partecipazioni sociali siano state
confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da
assicurare il controllo della societa', si applicano le
disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del
Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura
aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore
dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le
trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare
l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'. In
caso di vendita di beni aziendali, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5.
15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono
invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa
procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con
provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione e'
affidata all'Agenzia del demanio.».
«Art. 51 (Regime-fiscale e degli oneri economici). - 1.
I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad
essere assoggettati a tassazione con riferimento alle
categorie di reddito previste dall'art. 6 del testo unico
delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
medesime modalita' applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo
d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai
beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale
periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e'
determinato ai fini fiscali in via provvisoria
dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini
ordinari, al versamento delle relative imposte, nonche'
agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli
obblighi contabili e a quelli previsti a carico del
sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di confisca la tassazione operata in via
provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del
sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione
definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via
provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla
misura cautelare.
3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di
sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o
destinazione dei beni a cui si riferiscono, e' sospeso il
versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con
riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui
presupposto impositivo consista nella titolarita' del
diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti
e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente
periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti
di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro
assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi, i redditi
prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel
territorio dello Stato e dai beni immobili situati
all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le
disposizioni del capo II del titolo I e dell'art. 70 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
medesimi redditi non rilevano, altresi', nell'ipotesi di
cui all'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del
medesimo testo unico. Se la confisca e' revocata,
l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione
all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che
provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e
tributi, dovuti per il periodo di durata
dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i
beni sono stati restituiti.
3-ter. Ai fini del perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali, l'Agenzia puo' richiedere, senza
oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle
vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui
beni immobili che siano stati oggetto di confisca
definitiva.».
 
(( Art. 36-bis

Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
«Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). - 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalita' individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993.». ))


Riferimenti normativi

- Il capo IV del titolo III del libro I del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 tratta del «Regime
fiscale dei beni sequestrati o confiscati».
- Per completezza, si riporta il testo degli articoli
20, 24, 34, 34-bis, 41 e 45 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159:
«Art. 20 (Sequestro). - 1. Il tribunale, anche
d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti e' stata
presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente
o indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti
indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34
e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il
tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e
seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli
adempimenti previsti dall'art. 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto
partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a
tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli
2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro
avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale
indica in modo specifico i conti correnti e i beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e
seguenti del codice civile ai quali si estende il
sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure
di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il
tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando
ritiene che le indagini non siano complete e indica gli
ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per
valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1
per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli
articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando
risulta che esso ha per oggetto beni di legittima
provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre
direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui
e' respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le
trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici
registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di
revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati,
anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'art. 110
subito dopo la loro esecuzione.».
«Art. 24 (Confisca). - 1. Il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui
confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni
caso il proposto non puo' giustificare la legittima
provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
Se il tribunale non dispone la confisca, puo' applicare
anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis
ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di
partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca
anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel
decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni
sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli
articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si
estende la confisca.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il
tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali
rilevanti, il termine di cui al primo periodo puo' essere
prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi.
Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per
un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario
procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente. Il termine resta altresi' sospeso per il
tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza
di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo
decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il
procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei
soggetti previsti dall'art. 18, comma 2, nonche' durante la
pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies,
10-septies e 10-octies dell'art. 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento
definitivi del decreto di confisca e' ordinata la
cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati,
su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2,
quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le
disposizioni del presente titolo.».
«Art. 34 (L'amministrazione giudiziaria dei beni
connessi ad attivita' economiche e delle aziende). - 1.
Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 19 o
di quelli compiuti per verificare i pericoli di
infiltrazione mafiosa, previsti dall'art. 92, ovvero di
quelli compiuti ai sensi dell'art. 213 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'Autorita' nazionale anticorruzione,
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero
esercizio di determinate attivita' economiche, comprese
quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o
indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione
o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis del codice
penale o possa comunque agevolare l'attivita' di persone
nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una
delle misure di prevenzione personale o patrimoniale
previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero
di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e
i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui
agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del
codice penale, e non ricorrono i presupposti per
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di
cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente
per l'applicazione delle misure di prevenzione nei
confronti delle persone sopraindicate dispone
l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo
svolgimento delle predette attivita' economiche, su
proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 17 del
presente decreto.
2. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata
per un periodo non superiore a un anno e puo' essere
prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non
superiore complessivamente a due anni, a richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione
dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessita'
di completare il programma di sostegno e di aiuto alle
imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di
fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale
nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario,
il quale esercita tutte le facolta' spettanti ai titolari
dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.
Nel caso di imprese esercitate in forma societaria,
l'amministratore giudiziario puo' esercitare i poteri
spettanti agli organi di amministrazione e agli altri
organi sociali secondo le modalita' stabilite dal
tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione
dell'attivita' d'impresa, senza percepire ulteriori
emolumenti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' eseguito sui
beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel
possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nel quale e' iscritta l'impresa. Qualora oggetto della
misura siano beni immobili o altri beni soggetti a
iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al
comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici
registri.
5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi
di relazione e segnalazione di cui all'art. 36, comma 2,
anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e
II del titolo III del presente libro.
6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione
giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il
tribunale, qualora non disponga il rinnovo del
provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca
della misura disposta ed eventualmente la contestuale
applicazione del controllo giudiziario di cui all'art.
34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio
partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al
procedimento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del
presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti
di revoca con controllo giudiziario e di confisca si
applicano le disposizioni previste dall'art. 27.
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni
sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano
dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha
motivo di ritenere che i beni siano frutto di attivita'
illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui
all'art. 17 possono richiedere al tribunale di disporne il
sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma
del comma 2.».
«Art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende). -
1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 34
risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio,
il controllo giudiziario delle attivita' economiche e delle
aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono
circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo
concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne
l'attivita'.
2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale
per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a
tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
puo':
a) imporre nei confronti di chi ha la proprieta',
l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui
al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo
di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero
del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di
residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta
di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di
pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione
fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati
dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al
reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari
dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci
giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore
giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno
bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al
giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del
comma 2, il tribunale stabilisce i compiti
dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attivita'
di controllo e puo' imporre l'obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la
ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli
organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non
compiere fusioni o altre trasformazioni, senza
l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla
lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore
giudiziario;
c) di informare preventivamente l'amministratore
giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della
societa' da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure
organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata
a prevenire specificamente il rischio di tentativi di
infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad
accedere presso gli uffici dell'impresa nonche' presso
uffici pubblici, studi professionali, societa', banche e
intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e
copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui
venga accertata la violazione di una o piu' prescrizioni
ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'art.
34, il tribunale puo' disporre l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa.
5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al
controllo giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In
tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni
dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui
all'art. 127 del codice di procedura penale. All'udienza
partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e,
ove nominato, l'amministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia
interdittiva ai sensi dell'art. 84, comma 4, che abbiano
proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del
prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le
misure di prevenzione l'applicazione del controllo
giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente
articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di
cui all'art. 127 del codice di procedura penale, accoglie
la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti;
successivamente, anche sulla base della relazione
dell'amministratore giudiziario, puo' revocare il controllo
giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre
altre misure di prevenzione patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione
giudiziaria prevista dall'art. 34 o il controllo
giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo
sospende gli effetti di cui all'art. 94.».
«Art. 41 (Gestione delle aziende sequestrate). - 1. Nel
caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui
agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per
effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni
societarie, l'amministratore giudiziario e' scelto nella
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la
relazione di cui all'art. 36, comma 1, l'amministratore
giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia,
contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di
quelli gia' esposti nella relazione di cui all'art. 36,
comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, con lo stato analitico ed
estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di
concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione
della stessa con il proposto e i suoi familiari, della
natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e
dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata
e di quella necessaria per il regolare esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di
riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di
legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e' allegato un
programma contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta, che
deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice
delegato, della relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del programma medesimo,
considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni
e delle misure previste dall'art. 41-bis del presente
decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda,
tenuto conto degli oneri correlati al processo di
legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo
con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.
1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 36 si
applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla
lettera d) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco
nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti
reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai
sensi dell'art. 57, comma 1, specificando i crediti che
originano dai rapporti di cui all'art. 56, quelli che sono
collegati a rapporti commerciali essenziali per la
prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano
rapporti esauriti, non provati o non funzionali
all'attivita' d'impresa. L'amministratore giudiziario
allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che
risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in
favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di
lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la
prosecuzione dell'attivita'; riferisce in ordine alla
presenza di organizzazioni sindacali all'interno
dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita', che trasmette,
con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il
sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che
assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 del
codice civile, il tribunale impartisce le direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa',
che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6,
nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non
sia prevista l'assunzione della qualita' di amministratore
della societa', il tribunale determina le modalita' di
controllo e di esercizio dei poteri da parte
dell'amministratore giudiziario.
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, nell'attivita' di
gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle
imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia'
sequestrate ovvero confiscate.
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni
dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario
e' autorizzato dal giudice delegato a proseguire
l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con riserva di
rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della
relazione semestrale. Se il giudice autorizza la
prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione
del programma ai sensi del comma 1-sexies, le
autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi
necessari allo svolgimento dell'attivita', gia' rilasciati
ai titolari delle aziende in stato di sequestro in
relazione ai compendi sequestrati.
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al
comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in
camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del codice di
procedura penale con la partecipazione del pubblico
ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e
dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se
compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale
approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive per la gestione dell'impresa.
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto
partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze
previste dall'art. 2359 del codice civile, il tribunale
impartisce le opportune direttive all'amministratore
giudiziario.
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai
sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
codice civile non operano dalla data di immissione in
possesso sino all'approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso
periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo
e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482-ter del codice civile.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di
ordinaria amministrazione funzionali all'attivita'
economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto
dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e
del suo mercato di riferimento, puo' con decreto motivato
indicare il limite di valore entro il quale gli atti si
ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore
giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni
economiche al fine di evitare il superamento di detta
soglia.
2-bis. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare
l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto
nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del
presente articolo in data non successiva alla pronuncia
della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su
proposta dell'Agenzia, puo', in data non successiva alla
pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria,
affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati
all'art. 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste
dall'art. 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori
attivi nel medesimo settore o settori affini di cui
all'art. 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile
l'applicazione dell'art. 48, comma 8-ter, l'azienda puo'
essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto
nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al
disposto dell'art. 1808 del codice civile, il comodatario
non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie,
necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della
cosa.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le
disposizioni di cui all'art. 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione
dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile,
ove non espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o
di ripresa dell'attivita', il tribunale, acquisito il
parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e
dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in
liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si
applica l'art. 63, comma 1.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano
al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove
necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a
convocare l'assemblea per la sostituzione degli
amministratori, ad impugnare le delibere societarie di
trasferimento della sede sociale e di trasformazione,
fusione, incorporazione o estinzione della societa',
nonche' ad approvare ogni altra modifica dello statuto
utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di
sequestro.
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalita' semplificate di liquidazione o di
cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva
di beni aziendali.».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 8,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - (Omissis).
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro della giustizia e con Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.».
 
Art. 37
Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo e' sostituito dal seguente:1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa.
3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.».
4. Per l'attuazione del comma 3, letterab), e' autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 110, 112 e 113-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata e' posta sotto la
vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e
fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita' di cui
all'art. 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte
nel proprio bilancio. L'Agenzia dispone, compatibilmente
con le sue esigenze di funzionalita', che le proprie sedi
siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai
sensi del presente decreto.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione, attraverso il proprio sistema
informativo, dei flussi informativi necessari per
l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati,
documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in
modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del
Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con
le banche dati e i sistemi informativi delle
prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti
territoriali, delle societa' Equitalia ed Equitalia
Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori
giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in
particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei
medesimi procedimenti, accertamento della consistenza,
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per
l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa
di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin
dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei
beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o
sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di
cui all'art. 48, comma 3, ferma restando la valutazione del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine
di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro,
l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle
aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle
associazioni e alle cooperative di cui all'art. 48, comma
3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'art.
38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca
emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di
prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione, dal provvedimento di confisca
emesso dalla corte di appello nonche' di sequestro o
confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione
dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, nonche' dei beni definitivamente
confiscati dal giudice dell'esecuzione;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti
necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove
necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.».
«Art. 112 (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). -
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza
legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri
di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il
Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e
stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede
altresi' all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida
di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno
e della giustizia e presenta una relazione semestrale
sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto
previsto dall'art. 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella
gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla
corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione
dei beni confiscati per le prioritarie finalita'
istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dal
libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle
norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza,
ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile o non alienabile,
l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i
provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia, per le attivita' connesse
all'amministrazione e alla destinazione dei beni
sequestrati e confiscati anche in via non definitiva,
nonche' per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni
assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali
del Governo territorialmente competenti presso le quali e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del
Ministro dell'interno sono definiti la composizione di
ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di
personale, secondo criteri di flessibilita' e modularita'
che tengano conto anche della presenza significativa, nel
territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. I prefetti, con il
provvedimento di costituzione del nucleo di supporto,
individuano, sulla base di linee guida adottate dal
Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni,
gli enti e le associazioni che partecipano alle attivita'
del nucleo con propri rappresentanti.
4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio
sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra
amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su
tutto il territorio nazionale in modo particolare per le
aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti
commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
b) predispone meccanismi di intervento per
effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda,
l'analisi aziendale e verificare la possibilita' di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' imprenditoriale
ovvero avviare procedure di liquidazione o di
ristrutturazione del debito;
c) stipula protocolli di intesa con le strutture
interessate e con le associazioni di categoria per
l'individuazione di professionalita' necessarie per la
prosecuzione o la ripresa dell'attivita' d'impresa anche
avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;
c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a
particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi
secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita'
significativa beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui
all'art. 110, comma 1;
d) previo parere motivato del Comitato consultivo di
indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire
sia per fornire ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per
stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in
relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per
salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i
livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli
interventi utili per incrementarne la redditivita' e per
agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi
da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione
provvisoria ai sensi dell'art. 110, comma 2, lettera b);
e) previo parere motivato del Comitato consultivo di
indirizzo, predispone protocolli operativi su base
nazionale per concordare con l'Associazione bancaria
italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalita' di
rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in essere con le
aziende sequestrate o confiscate;
f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui
all'art. 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli
immobili di cui all'art. 48, comma 3, lettera b);
g) richiede la modifica della destinazione d'uso del
bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello
stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o
sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
h) approva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati
e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di
assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e
sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici
territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di
polizia, la conformita' dell'utilizzo dei beni, da parte
dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di
assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce
semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti
effettuati;
l) revoca il provvedimento di assegnazione e
destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del
bene rispetto alle finalita' indicate nonche' negli altri
casi stabiliti dalla legge;
m) previo parere motivato del Comitato consultivo di
indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con
pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini
professionali, enti e associazioni per le finalita' del
presente decreto;
n) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Il Comitato consultivo di indirizzo:
a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4,
lettere d), e) ed m);
b) puo' presentare proposte e fornire elementi per
fare interagire gli amministratori giudiziari delle
aziende, ovvero per accertare, su richiesta
dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, la disponibilita' degli enti
territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui
all'art. 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i
beni immobili, che non facciano parte di compendio
aziendale, sin dalla fase del sequestro;
c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti
la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o
confiscati nonche' su ogni altra questione che venga
sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore
dell'Agenzia o dall'autorita' giudiziaria.
6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123.».
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e'
determinata in duecento unita' complessive, ripartite tra
le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo
contingenti da definire con il regolamento adottato ai
sensi dell'art. 113, comma 1.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione
organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di cento unita' mediante le procedure
di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il
passaggio del personale all'Agenzia a seguito della
procedura di mobilita' determina la soppressione del posto
in organico nell'amministrazione di provenienza e il
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza
maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita'
di incremento della dotazione organica, il reclutamento
avviene mediante procedure selettive pubbliche, in
conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per
l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con
l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure
concorsuali sono a carico dell'Agenzia.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al
comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
a prestare servizio in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da
parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
professionalita' specifiche ed adeguate, il personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici
economici, in servizio, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli
dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta
giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene
conto prioritariamente delle istanze presentate dal
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 235, e dell'art. 1, comma 191, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia
determina la soppressione del posto in organico
nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente
trasferimento delle relative risorse finanziarie al
bilancio dell'Agenzia medesima.
4. I nominativi del personale di cui ai commi
precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai
criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva
2019/2021 viene individuata l'indennita' di amministrazione
spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in
misura pari a quella corrisposta al personale della
corrispondente area del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia
e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a
100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti
pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa
quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo
di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita'
temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando
lo stato giuridico e il trattamento economico fisso,
continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso
da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza
dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del
Consiglio direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie esistenti e nel rispetto
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo
determinato per il conferimento di incarichi di particolare
specializzazione in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali.».
 
(( Art. 37-bis

Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita' istituzionali, puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese societa' e associazioni in house ad esse riconducibili di cui puo' avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 113 (Organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il
limite di spesa di cui all'art. 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse
umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia,
selezionando personale con specifica competenza in materia
di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e
ai finanziamenti europei;
b) la contabilita' finanziaria ed
economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia,
assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle
attivita' di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei
compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle
comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra
l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei
beni confiscati di cui all'art. 110, comma 2, lettere d) ed
e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono
disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa,
avente ad oggetto, in particolare, la stima e la
manutenzione dei beni custoditi nonche' l'avvalimento del
personale dell'Agenzia del demanio.
3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose,
l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle
attivita' istituzionali, puo' richiedere, nei limiti degli
stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di
amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese societa'
e associazioni in house ad esse riconducibili di cui puo'
avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni
stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici.
4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla
liquidazione delle aziende e degli altri beni
definitivamente confiscati, l'Agenzia puo' conferire, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio,
apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a
totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra
l'Agenzia e la societa' incaricata sono disciplinati da
un'apposita convenzione che definisce le modalita' di
svolgimento dell'attivita' affidata e ogni aspetto relativo
alla rendicontazione e al controllo.
5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.».
 
Art. 38
Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e
disposizioni abrogative

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.».
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati.
4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 52 e 118 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Diritti dei terzi). - 1. La confisca non
pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da
atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i
diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al
sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui
quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al
soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti
assistiti da cause legittime di prelazione su beni
sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita'
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e
l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di
ricognizione di debito, che sia provato il rapporto
fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore
provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati
secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e
59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei
compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle
risultanze della contabilita' separata di cui all'art. 37,
comma 5.
2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a
qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1
sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima
comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato
dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai
buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato
obbligazionario telematico (RENDISTATO).
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale
tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti
personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di
attivita' svolta dal creditore, anche con riferimento al
ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi
di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di
enti, alle dimensioni degli stessi.
3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata
definitivamente la domanda di ammissione del credito,
presentata ai sensi dell'art. 58, comma 2, in ragione del
mancato riconoscimento della buona fede nella concessione
del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza
della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo
scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto
personale di godimento o un diritto reale di garanzia,
nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui
beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in
prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata
residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se
il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la
durata residua del diritto e' calcolata alla stregua della
durata media della vita determinata sulla base di parametri
statistici. Le modalita' di calcolo dell'indennizzo sono
stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata
l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona
fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito e'
anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7. - 8. (abrogati).
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai
sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta
senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.».
«Art. 118 (Disposizioni finanziarie). - 1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi
alle spese di personale di cui all'art. 117, commi 2 e 4,
pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 4,2
milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede,
quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila
euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche' per
ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
2. Agli oneri derivanti dal potenziamento
dell'attivita' istituzionale e dallo sviluppo organizzativo
delle strutture ai sensi dell'art. 117, comma 3, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III,
capo V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate
allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero dell'interno.
3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace
realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' di cui all'art. 2, commi da 618 a
623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano
applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata fino al terzo
esercizio finanziario successivo all'adeguamento della
dotazione organica di cui all'art. 113-bis, comma 1. Allo
scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90
giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta
dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per
l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese
sostenute nel triennio.».
- L'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2017, n. 302, supplemento ordinario, come abrogato dalla
presente legge, recava:
«Art. 1. - (Omissis).
[291. Fino all'adeguamento alla dotazione organica
prevista dall'art. 113, comma 1, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e'
autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100
unita' di personale non dirigenziale appartenente alle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti
pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa
quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo
di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione
di comando o di distacco anche in deroga alla vigente
normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo e accessorio,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e
successivo rimborso da parte dell'Agenzia
all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi
al trattamento accessorio.].
(Omissis).».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 6,
commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n.
125, supplemento ordinario:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - (Omissis).
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
(Omissis).
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti
pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per
attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione, nonche' dalle
universita'.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
(Omissis).».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo'
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale
limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
(Omissis).».
- Per completezza, si riporta il testo dell'art. 2,
commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla
mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche). - (Omissis).
618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non
possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per
cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento
del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa
e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
in locazione passiva, e' ammessa la sola manutenzione
ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore
dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente
comma devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per
l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente
con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova
istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di
parte corrente e di conto capitale, iscritto nella
pertinente unita' previsionale di base della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti
destinati alle predette finalita'. Il Ministro competente
e' autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio.
620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio
2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui
devono fare riferimento le amministrazioni ai fini
dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche
mediante inserimento in apposita pagina del sito web
dell'Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente puo' richiedere una deroga
ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e
delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali
esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli
immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi
pubblici inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione degli enti territoriali e locali e degli
enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai
commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da
rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626.
L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese
relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui
ai commi da 615 a 626, e' versata annualmente all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi
interni di revisione e di controllo vigilano
sull'applicazione del presente comma.
(Omissis).».
 
(( Art. 38-bis
Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita' di estorsione e
dell'usura

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
b) all'articolo 13, comma 3, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare»;
d) all'articolo 19, al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«I membri di cui alla presente lettera devono astenersi dal prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo e' da considerarsi nulla»;
e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d).»;
f) all'articolo 20, al comma 1, le parole «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati».
2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 13, 14, 19 e 20,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). - 1.
L'elargizione e' concessa a domanda.
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta.
2-bis. Non possono far parte dell'elenco di cui al
comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento
dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in
regola con la documentazione antimafia di cui al libro II,
capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data della denuncia
ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che
dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso
per le finalita' indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui
hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto,
con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare
la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste
estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla
data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e'
revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
pubblico ministero decreto motivato per le finalita'
suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del
denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli
formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma
2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento
che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.».
«Art. 14 (Concessione dell'elargizione). - 1. La
concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del
Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di
cui all'art. 19. La deliberazione deve dare conto della
natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale,
del rapporto di causalita', dei singoli presupposti
positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e
dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente
documentato, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si
applica altresi' l'art. 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma
dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente
l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di
provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte
del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento
delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere
erogate somme di denaro a titolo di anticipo
dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare.
2. Entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere,
con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
stessa da parte del Comitato.».
«Art. 19 (Comitato di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per
le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche
al di fuori del personale della pubblica amministrazione,
tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di
contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di
solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e'
composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
b-bis) da un rappresentante del Ministero della
giustizia;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su
indicazione delle associazioni nazionali di categoria in
esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
iscritte nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2. I membri
sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
dell'interno su designazione degli organismi nazionali
associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro
dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket
ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita'. I
membri di cui alla presente lettera devono astenersi da
prendere parte all'attivita' del Comitato, incluse
eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su
richiedenti l'accesso al fondo di cui all'art. 18 i quali
siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri
delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in
sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni
decisione assunta in violazione di quanto previsto dal
precedente periodo e' da considerarsi nulla;
e) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto
di voto.
1-bis. In un'apposita sezione del sito internet del
Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina
dei componenti di cui al comma 1, lettera d).
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i
compiti attribuiti al Comitato istituito dall'art. 5 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive,
istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di
solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'art.
14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e'
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui
al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa
i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli
organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi'
tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con
le organizzazioni indicate nell'art. 13, comma 2, anche
presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei
soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'art.
14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta con
decreto del Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del
Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si
applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 14
della suddetta legge n. 108 del 1996.».
«Art. 20 (Sospensione di termini). - 1. A favore dei
soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia
stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5,
6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla
data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e
per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari,
nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono
prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due
anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono
dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente
maturati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996,
n. 58, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14. - (Omissis).
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha
notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita'
di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
(Omissis).».
 
Art. 39

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, (( comma 3, limitatamente all'anno 2018, )) 22, (( 22-bis, )) 34, 37 e 38, pari a (( 21.851.194 )) euro per l'anno 2018, a (( 75.028.329 )) euro per l'anno 2019, a (( 84.477.109 )) euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, (( a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno2027 )), si provvede:
a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;
(( a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; ))

b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) (( quanto a 66.194 euro per l'anno 2018, a 4.978.329 euro per l'anno 2019 )), a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a) della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 18.
 
Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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