Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 novembre 2018, n. 133
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, concernente: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
Ritenuto necessario rimodulare la decorrenza degli effetti del predetto regolamento;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense espresso in data 26 settembre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 16 ottobre 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia
9 febbraio 2018, n. 17

1. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 2018

Il Ministro: Bonafede
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2106

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 10 del decreto 9 febbraio 2018, n.
17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai
sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2018,
n. 63, come modificato dal presente regolamento e' il
seguente:
«Art. 10 (Decorrenza degli effetti). - 1. Il presente
regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro
dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla
scadenza del primo biennio della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
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