Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 novembre 2018 |
Modifica del comma 2, dell'articolo 6, del decreto 5 dicembre 2003, in materia di conti correnti di Tesoreria della Cassa depositi e prestiti S.p.A. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato con l'art. 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale e' stato inserito il comma 3-bis al predetto art. 5; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in particolare il comma 2 dell'art. 6, cosi' come modificato da ultimo con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, emanato in attuazione del citato art. 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale sono state stabilite le condizioni di remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata», finalizzate al loro allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano; Considerato che, con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, e' stata stabilita una remunerazione della giacenza del suddetto corrente fruttifero di Tesoreria pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni per l'80% ed al rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi per il 20%, con la previsione di rivedere le condizioni di remunerazione in caso di significativi disallineamenti di costo e composizione delle passivita' che alimentano il conto e, in ogni caso, ogni due anni; Considerato inoltre, che la remunerazione dell'attivita' di gestione dei buoni postali fruttiferi, e' oggetto, a partire dal 2018, di una distinta compensazione ai sensi dell'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Considerata l'esigenza di modificare la remunerazione del conto corrente fruttifero presso la tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata», anche al fine di tenere conto degli andamenti del mercato dei titoli di Stato, oggetto di notevoli oscillazioni negli ultimi mesi, rispetto alla relativa stabilita' del costo effettivo delle passivita' che alimentano il suddetto conto; Considerato che alla luce di quanto sopra appare equo porre la remunerazione del suddetto conto corrente fruttifero per il 75% pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni e per il 25% pari al rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi; Ravvisata l'esigenza di modificare il citato comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, al fine di adeguare la remunerazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
Decreta:
A decorrere dal secondo semestre 2018, il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, cosi' come modificato dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014 e del 12 maggio 2016, e' sostituito dal seguente: «2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un interesse determinato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media ponderata, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento; b) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) con scadenza a dieci anni emessi nel semestre di riferimento; con pesi pari al 25% per il tasso di cui alla lettera a) e al 75% per il tasso di cui alla lettera b). Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti in asta BOT con scadenza a sei mesi o BTP con scadenza a dieci anni, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate. Le suddette condizioni di remunerazione possono essere riviste: (i) in caso di disallineamenti significativi di costo e composizione delle passivita' che alimentano il conto, (ii) in caso di richiesta da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. con congruo preavviso, (iii) in ogni caso ogni due anni a partire dalla remunerazione da applicarsi al primo semestre 2020.». Nel primo semestre 2018 trovano applicazione le condizioni di remunerazione del suddetto conto corrente stabilite nel citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2018
Il Ministro: Tria |
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