Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
PROVVEDIMENTO 9 novembre 2018
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001.



IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 275 del 18 ottobre 2001, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Vista la determinazione della Regione Veneto n. 453915 dell'8 novembre 2018, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2018 di poter produrre sino a 9000 kg massimo per ettaro;
Considerato che, dalla relazione tecnica e dal provvedimento della Regione Veneto, emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2018 ha comportato un significativo aumento della produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione del DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 8 prevede che «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%» e che il mantenimento di questa produzione comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede
alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Roma, 9 novembre 2018

Il direttore generale: Abate
 
Allegato
MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VENETO VALPOLICELLA, VENETO
EUGANEI E BERICI, VENETO DEL GRAPPA», AI SENSI DELL'ART. 53, PUNTO
4 DEL REGOLAMENTO N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001 e' cosi modificato: l'art. 4, punto 8 e' sostituito nel seguente modo: «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg 9000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2018.
 
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