Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 dicembre 2018
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione di ontosofia psicosomatica» ad istituire e ad attivare, nella sede di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia.



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di diniego all'abilitazione all'«Associazione di ontosofia psicosomatica» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia;
Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di diniego alla reiterazione dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta associazione;
Visto il ricorso n. 10744 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del decreto datato 8 luglio 2005;
Vista la sentenza n. 11121 del 2009 del Tribunale regionale per il Lazio, sezione terza bis, che respinge il ricorso suddetto;
Vista la sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 1153 del 2010 per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma: sezione III bis n. 11121/2009 che accoglie l'appello disponendo di rinnovare il giudizio al fine di una piu' compiuta e rigorosa valutazione dell'idoneita' formativa all'esercizio della delicata attivita' di psicoterapia;
Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di diniego dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta associazione, emesso a seguito della rinnovazione del giudizio di cui alla sopra citata sentenza;
Visto il ricorso n. 6139 del 2016 proposto, in data 11 luglio 2016, al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato;
Vista la sentenza n. 4828/2017 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 6139 del 2016 per l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso disponendo di rinnovare il giudizio sulla istanza di riconoscimento dell'associazione sulla base dei criteri previamente definiti;
Visto il decreto in data 29 gennaio 2018 di diniego dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta associazione, emesso a seguito della rinnovazione del giudizio di cui alla sopra citata sentenza;
Considerato che l'«Associazione di ontosofia psicosomatica» ha proposto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato avverso il decreto di reiezione del riconoscimento del 29 gennaio 2018;
Visto il decreto del direttore generale prot. 14612 del 10 maggio 2018, con il quale sono stati pubblicati, sul sito web del Ministero, i criteri di valutazione delle istanze di cui al regolamento n. 509/1998, approvati dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 novembre 2016 quale parte integrante del regolamento di funzionamento della stessa Commissione e successivamente confermati, approvati all'unanimita' e piu' adeguatamente descritti con il verbale n. 13 della seduta del 16 marzo 2018, al fine di assicurare maggiore chiarezza interpretativa ed applicativa, ma senza apportare alcuna modifica negli aspetti sostanziali a quanto gia' approvato nella seduta dell'11 novembre 2016;
Vista la sentenza n. 5999/2018 resa dal Consiglio di Stato in data 18 ottobre 2018 e pubblicata il 22 ottobre 2018, che «dichiara la nullita' del decreto n. 133 del 29 gennaio 2018 e del presupposto parere della Commissione tecnico-consultiva del 21 dicembre 2017 ed assegna nuovo termine al Ministero per provvedere all'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 4691/2015, secondo quanto previsto dalla successiva sentenza n. 4828/2017 del 18 ottobre 2018, di giorni quaranta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza [...]»;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 29 novembre 2018, dopo l'ulteriore riesame dell'istanza e la relativa documentazione secondo i criteri indicati ed allegati nel sopra citato decreto, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento evidenziando che «la documentazione fornita dall'Associazione di ontosofia psiocosomatica definisce un indirizzo psicoterapeutico specifico denominato "ontosofia psicosomatica" e lo colloca nell'area delle psicoterapie umanistiche. L'ontosofia viene descritta come una "teoria scientifica basata su un approccio psico-somato-dinamico che costituisce un modello di psicoterapia che integra gli studi della fisica e della filosofia a supporto di alcune intuizioni sue proprie (autorganizzazione della realta', concetto di anima (psiche) - armonia, maieutica". Per quanto riguarda le evidenze a sostegno della validita' scientifica dell'indirizzo e della sua efficacia, viene affermato che "la validita' della psicoterapia ontosofica deriva soprattutto dalla casistica clinica" e dal "metodo razionale che riteniamo il terapeuta debba seguire nell'elaborare la casistica clinica". Piu' oltre, a proposito dei criteri di verifica dei risultati in psicoterapia, viene affermato il criterio di "attenzione allo studio del caso singolo piu' che su dati statistici e quantitativi. La documentazione fornisce anche descrizioni di fasi del trattamento, che culminano nella "Autorealizzazione dell'io ontico reale-evidenziamento del maestro interiore". A sostegno di quanto cio' che viene affermato in termini concettuali si traduca in risultati concreti, non viene fornito alcun tipo di documentazione. Anche qualora si condividesse che il metodo migliore per valutare il risultato di un trattamento psicoterapico fosse il caso singolo, non viene prodotta alcuna pubblicazione a sostegno di cio'.
Questa impostazione appare in evidente contrasto con i criteri definitori della validita' scientifica dell'indirizzo teorico e metodologico pubblicati sul sito web del Miur con decreto direttoriale prot. 14612 del 10 maggio 2018, che si riferisce a riferimenti documentati aggiornati (pubblicazioni scientifiche) delle evidenze scientifiche che dimostrano l'efficacia dei metodi psicoterapeutici da insegnare e il riconoscimento scientifico internazionale e nazionale dell'indirizzo adottato»;
Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di ontosofia psicosomatica» con sede in Bari - via Umberto Giordano n. 22/A -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario, reso nella seduta del 28 novembre 2018, dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento: Valditara
 
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