Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2018
Scioglimento del consiglio comunale di Delianuova e nomina della commissione straordinaria.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Delianuova (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;
Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'Amministrazione comunale di Delianuova, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Delianuova (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il 24 settembre 2018, nell'ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, e' stata data esecuzione al provvedimento di fermo emesso dalla menzionata direzione distrettuale antimafia nei confronti di 19 persone appartenenti, a vario titolo, alla locale articolazione della `ndrangheta ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravati dal metodo mafioso.
Tale operazione ha coinvolto l'attuale sindaco del Comune di Delianuova indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 codice penale per aver preso parte, unitamente ad altri, ad una cosca mafiosa operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, la quale avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omerta' che ne derivano, poneva in essere una serie di delitti contro la persona e il patrimonio perseguendo scopi diretti a conseguire vantaggi patrimoniali dalle attivita' economiche che si svolgono sul territorio, attraverso la partecipazione alle stesse, con la riscossione di denaro anche a titolo estorsivo e con il conseguimento di vantaggi ingiusti attraverso attivita' delittuose.
Al menzionato amministratore, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di vice sindaco, viene contestato di essere referente politico del sodalizio mafioso con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione criminale nell'interesse dell'organizzazione stessa riferendo sulla gestione della cosa pubblica.
Le complesse attivita' d'indagine, dalle quali sono scaturiti i menzionati provvedimenti, hanno consentito di delineare il ruolo del citato amministratore nonche' gli assetti e gli interessi della consorteria territorialmente egemone, ritenuta una delle organizzazioni criminali piu' agguerrite del mandamento tirrenico della `ndrangheta.
Tenuto conto della valenza dei riscontri investigativi e degli elementi fattuali in possesso delle forze dell'ordine, cosi' evidenti da rendere non necessario un accesso ispettivo, il prefetto di Reggio Calabria, acquisito nelle riunioni del 27 e 28 settembre c.a. il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale titolare della direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha predisposto l'allegata relazione in data 28 settembre u.s., che costituisce parte integrante della presente proposta.
Nel documento si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In data 23 ottobre c.a., a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco del Comune di Delianuova, il prefetto di Reggio Calabria, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 141, comma 1, lettera b) n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la sospensione del consiglio comunale.
La relazione del prefetto pone in rilievo una sostanziale continuita' amministrativa atteso che alcuni degli amministratori eletti nel 2015 hanno fatto parte, con incarichi diversi, di precedenti consiliature.
I contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare evidenziano che il citato primo cittadino e' stato eletto avvalendosi dell'appoggio elettorale della locale cosca criminale con il compito di curare gli interessi della consorteria secondo gli accordi preelettorali precedentemente stilati.
Al riguardo fonti tecniche di prova documentano che nel mese di ottobre 2013, all'interno di un casolare, si e' svolta una riunione di `ndrangheta alla quale hanno preso parte i vertici della predetta cosca e l'attuale primo cittadino, allora vice sindaco del comune, nel corso della quale sono stati affrontati, tra l'altro, argomenti relativi a lavori o finanziamenti pubblici riguardanti l'amministrazione comunale di Delianuova.
Il controllo operato dalla consorteria criminale sulla vita amministrativa dell'ente e' altresi' attestato, come documentano le indagini giudiziarie, dalla circostanza che nel corso del predetto incontro il locale capo cosca aveva dichiarato che dalla sua volonta' dipendeva il permanere del vice sindaco nella carica politica cosi' come la sua eventuale cessazione.
In tale ambito e' emerso altresi' l'incisivo condizionamento posto in essere dalla criminalita' organizzata nei confronti dell'amministrazione in carica all'epoca dei fatti e in buona parte riconfermata alle ultime elezioni amministrative ponendo in rilievo, tra l'altro, come l'allora vice sindaco avesse richiesto alle figure apicali del sodalizio criminale di appartenenza un deciso e risolutivo intervento per superare le frizioni in atto con un'altra famiglia, anch'essa riconducibile ad ambienti controindicati, relativamente a questioni concernenti la gestione dell'ente locale.
Un'ulteriore vicenda che evidenzia significativamente la propensione dell'attuale primo cittadino ad operare nel mancato rispetto del principio di legalita' e' quella concernente gli affidamenti di alcuni lavori che su intervento del citato amministratore furono assegnati, nel corso della precedente consiliatura, ad una locale ditta nella piena consapevolezza che la stessa presentava elementi di controindicazione.
La relazione del prefetto nel soffermarsi sulla figura dell'attuale sindaco, precisa che da fonti tecniche di prova risulta che lo stesso nel corso di un colloquio rivendicava di essere un uomo della cosca, di avere sempre tutelato gli interessi della 'ndrina e che, pur senza alcuna sollecitazione esterna, aveva sempre favorito nell'assegnazione di lavori pubblici persone «vicine» ad ambienti controindicati.
L'ordinanza cautelare pone inoltre in rilievo che l'attuale primo cittadino, in relazione ad alcune aggressioni avvenute all'interno degli uffici comunali ed attentati dinamitardi allo stabile municipale, dei quali peraltro conosceva perfettamente gli autori, anziche' denunciare gli accaduti alle forze di polizia «cercava di trovare una soluzione» coinvolgendo la famiglia criminale egemone.
Piu' nel dettaglio il sopra citato provvedimento, relativamente alla posizione dell'attuale sindaco, evidenzia come quest'ultimo episodio nonche' l'aver accettato in occasione della competizione elettorale il sostegno dell'associazione mafiosa e l'essere punto di riferimento stabile e continuativo della cosca portano a ritenere il primo cittadino un intraneus dell'associazione camorristica.
Le vicende, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, rivelano numerosi elementi di contiguita' tra la `ndrangheta e le amministrazioni che hanno assicurato il governo dell'ente locale negli ultimi anni ed attestano l'esistenza di interferenze e condizionamenti che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 16 novembre 2018

Il Ministro dell'interno: Salvini
 
Art. 2

La gestione del Comune di Delianuova (Reggio Calabria) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Antonio Giannelli - viceprefetto;
dott.ssa Cettina Pennisi - viceprefetto aggiunto;
dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di seconda fascia, area 1.
 

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
Ufficio territoriale del Governo

Organo periferico di sicurezza

Prot. n. 4348/2018/Segr.Sic. 28 settembre 2018

All'Onorevole signor Ministro dell'interno
piazza del Viminale n. 1
Roma
Oggetto: Comune di Delianuova - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'amministrazione comunale (1) di Delianuova si e' rinnovata in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 31 maggio 2015, che hanno visto eletto sindaco, con ...Omissis... voti di preferenza (...Omissis... % dei voti espressi - 8 seggi), ...Omissis..., esponente della lista ...Omissis... denominata «...Omissis...», prevalsa sulla lista ...Omissis... denominata «...Omissis...» (...Omissis... voti di preferenza, pari al ...Omissis...% dei voti espressi - 2 seggi), capeggiata da ...Omissis... e sulla lista ...Omissis... denominata «...Omissis...», capeggiata da ...Omissis... (...Omissis... voti di preferenza, pari al ...Omissis...% dei voti espressi - 2 seggi).
Nella mattinata del ...Omissis..., all'esito di una complessa attivita' tecnico-investigativa, convenzionalmente denominata «...Omissis...», personale del locale Comando provinciale Carabinieri ha dato esecuzione al provvedimento di fermo d'indiziato di delitto n. ...Omissis... R.G.N.R. - mod. 21 - D.D.A., emesso dalla Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia - presso il locale Tribunale nei confronti di ...Omissis... appartenenti, a vario titolo, alla `ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata cosca «...Omissis...», ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso.
Nel medesimo contesto, sono stati sottoposti a sequestro preventivo ...Omissis... riconducibili ad alcuni degli indagati.
Le complesse attivita' d'indagine hanno consentito di delineare con straordinaria chiarezza gli assetti attuali e gli interessi criminali della cosca «...Omissis...», una delle piu' agguerrite cosche del mandamento tirrenico della `ndrangheta, di documentarne le cointeressenze con articolazioni degli altri mandamenti della provincia reggina, suffragare il ruolo egemone della famiglia «...Omissis...» nell'area ricompresa tra i comuni di ...Omissis..., Delianuova e ...Omissis...
Le acquisizioni investigative piu' rilevanti ruotano ...Omissis... a Delianuova; «...Omissis...» - cosi' indicata dagli indagati - costituisce un luogo nevralgico per la cosca «...Omissis...», connotato da continue riunioni, mascherate da «mangiate», e da un andirivieni costante di esponenti di tutti i mandamenti di `ndrangheta presenti in questa provincia.
Il monitoraggio della «...Omissis...» ha soprattutto permesso di delineare compiutamente l'organigramma della famiglia «...Omissis...», confermando le acquisizioni del procedimento «...Omissis...» riguardo alla figura di ...Omissis... soprannominato «...Omissis...», indiscusso capocosca detenuto colpito dal provvedimento cautelare che ...Omissis... ha interessato le principali cosche della ...Omissis... Figure di spicco sono ...Omissis... che coordinano le attivita' criminali degli affiliati subordinati ed organizzano gli incontri con i referenti mafiosi di altre articolazioni territoriali della `ndrangheta che chiedono di parlare ...Omissis... «...Omissis...». Alle figure di maggior rilievo se ne affiancano altre: numerosi affiliati, alcuni dei quali gia' condannati per reati associativi in altri procedimenti, come ...Omissis... Al ...Omissis... e' stata registrata la presenza di esponenti di blasonate cosche della Provincia di Reggio Calabria, quali ...Omissis...
In seno al relativo procedimento penale instaurato dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, in atto pendente in fase di indagini preliminari e pertanto sottoposto a regime di restrizione cognitiva, tra i destinatari del provvedimento di fermo risulta anche ...Omissis... di Delianuova, ...Omissis..., siccome indagato per il delitto p. e p. dall'art. 416-bis, comma 1, 2, 3, 4 e 5 C.P.:
per aver preso parte, unitamente ad altri, con il ruolo di seguito meglio descritto - nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso denominata `ndrangheta, operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato «...Omissis...» - alla cosca denominata ...Omissis... (suddivisa in vari rami familiari) operante in ...Omissis..., Delianuova ed in zone limitrofe, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina;
cosca che, avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omerta' che ne derivavano, poneva in essere una serie di delitti contro la persona ed il patrimonio, grazie anche alla ampia disponibilita' di armi, perseguendo scopi, in particolare, diretti: a conseguire vantaggi patrimoniali dalle attivita' economiche che si svolgevano nel territorio, attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro, anche a titolo di compendio estorsivo; al conseguimento per se' e per gli altri affiliati di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attivita' delittuose quali estorsioni ed usure, sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori privati; a commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento.
Nel citato provvedimento restrittivo emesso dall'A.G., al predetto viene imputato di aver ricoperto il seguente ruolo qualificato nell'anzidetto contesto associativo: partecipe alla ...Omissis... e Delianuova e zone limitrofe con propaggini nel territorio di ...Omissis... nella qualita' di referente politico del sodalizio mafioso, rivestendo in seno all'amministrazione comunale la carica di ...Omissis...; con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati e rapportare sulla gestione della cosa pubblica, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (...Omissis...) nell'interesse dell'intera organizzazione criminale; prendeva inoltre parte unitamente ...Omissis... alla riunione di ndrangheta del ...Omissis..., in cui si affrontava il tema degli appalti e finanziamenti pubblici e piu' in generale le problematiche del centro urbano di Delianuova su cui la cosca ...Omissis... esercitava influenza mafiosa; e' a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.
Come detto, il decreto di fermo del P. M. in data ...Omissis... e' stato eseguito anche nei confronti di ...Omissis... di quel centro, a seguito delle emergenze investigative nell'ambito del procedimento penale n. ...Omissis... RGNR mod. 21 DDA, avente ad oggetto la cosca di `ndrangheta «...Omissis...» operante nei territori del Comune di ...Omissis... e dei comuni vicini.
Il ...Omissis..., in sintesi e' considerato, cosi' come riporta l'Autorita' giudiziaria nel provvedimento di fermo, «referente politico della cosca ...Omissis... in seno al Comune di Delianuova - eletto con i voti della mafia e collocato nella carica pubblica per farne gli interessi secondo gli accordi pre-elettorali a suo tempo stilati».
Il ...Omissis... (monitorato con ...Omissis...) di ...Omissis... (fortino ...Omissis...) si e' svolta una «mangiata» nonche' una riunione di ndrangheta cui hanno preso parte ...Omissis..., tutti destinatari del provvedimento in esecuzione.
...Omissis... all'epoca era ...Omissis... del Comune di Delianuova.
Nel corso della riunione sono stati affrontati argomenti vari relativi a «lavori» e/o finanziamenti pubblici relativamente alla zona ricadente sotto l'amministrazione comunale di Delianuova. Quanto intercettato durante la riunione «mangiata» del ...Omissis... ha svelato pertanto «... uno scenario inquietante su Delianuova e sull'Amministrazione comunale che era in carica all'epoca dei fatti e che si e' poi riconfermata alle ultime elezioni amministrative». Dalla lunga conversazione intercettata, si comprende come il ...Omissis... - eletto con i voti della mafia e «collocato» nella carica pubblica dalla `ndrangheta per farne gli interessi, secondo gli accordi pre-elettorali a suo tempo stilati - aveva richiesto un intervento della `ndrina di appartenenza sulla ...Omissis... (i ...Omissis... in particolare), ritenuta colpevole di ostacolare la gestione amministrativa, adducendo presunte violazioni dei patti da parte del ...Omissis... ...Omissis..., in pratica, aveva deciso di portare sul tavolo dei suoi interlocutori mafiosi le diverse questioni che avevano generato attrito con ...Omissis..., affinche' le figure apicali della cosca si esprimessero sul «se le opposizioni create» ...Omissis... avessero una qualche base giustificativa concreta o piuttosto fossero meri pretesti per condurre alla caduta del governo locale, nel tentativo di porsi in prima persona alla guida di Delianuova. Si comprendeva che, nel momento storico in cui ha avuto luogo la ...Omissis..., lo scontro, politico e no, ...Omissis... aveva raggiunto l'acme e neppure un primo intervento di ...Omissis... (...Omissis...) e destinatario del fermo) aveva sortito un effetto positivo, essendo proseguita la campagna diffamatoria nei riguardi ...Omissis..., espressamente accusato di essere venuto meno agli accordi con la ndrangheta. Non accettando l'epiteto del «...Omissis...», ...Omissis... - che rivendicava a gran voce di essere un uomo della cosca e di aver sempre tutelato gli interessi ...Omissis... - chiedeva a ...Omissis..., figure apicali del sodalizio, un intervento piu' deciso e finalmente risolutivo delle frizioni in atto. Sentite le ragioni del politico e ritenuto che nella gestione della cosa pubblica non fosse mai stato compiuto un solo atto che frustrasse le aspettative della `ndrangheta o che si ponesse in aperta violazione con i precedenti accordi elettorali, ...Omissis... sentenziava che avrebbe organizzato un incontro chiarificatore con ...Omissis..., e che avrebbe loro rappresentato che, per tacciare di «inadempienza» il politico della `ndrina ...Omissis..., occorreva portare le «prove» a sostegno di quell'accusa infamante. Di seguito gli aspetti salienti della conversazione dalla quale si e' compreso che:
...Omissis... si rivolge ai presenti appellandoli «picciotti di malavita»;
il ...Omissis... era sceso a patti con la `ndrangheta durante la campagna elettorale, accordi che erano evidentemente noti anche ai ...Omissis...: ...Omissis... raccontava di un incontro in cui ...Omissis... aveva preteso "conto e ragione su determinati «discorsi», perche' "durante la campagna elettorale si erano fatti determinati «discorsi» e che, in sua presenza, «...Omissis...» si era lamentato del fatto che non aveva ottenuto nulla di quanto oggetto di accordo elettorale;
...Omissis... - evidentemente smentendo l'assunto del soggetto di cui stava riferendo il ...Omissis... che aveva espresso le sue doglianze - ribadiva la necessita' di una riunione «e per questo ci vuole un chiarimento», facendo intendere che, essendo a conoscenza degli accordi stilati e constatando che gli stessi erano saltati, era diventato necessario chiarirsi;
...Omissis... si mostrava disponibile ad andare incontro ...Omissis..., per valutare la fondatezza o meno delle sue argomentazioni, ma sottolineava come dovesse pur sempre costituire un capisaldo il dato che ...Omissis... era ritenuto un garante degli interessi ...Omissis... su Delianuova (cosi' il boss ...Omissis... a ...Omissis...: «va parla con agli amici ... o fanno seri ... che gli sembra ... gli dici: che ti pare che ...Omissis... (n.d.r. si riferisce ...Omissis...) ... e' solo qua?... compare ...Omissis... e' vicino a me e' vicino a te.. vai li' ... ci vuole un poco tosto il discorso, mi capisci? Nel discorso stesso ... duro! ...(inc.)...»);
...Omissis... spiegava il tipo di problemi che aveva incontrato a Delianuova nel gestire la cosa pubblica. In particolare, ...Omissis... raccontava che inizialmente aveva avuto delle discussioni con ...Omissis... (a tratti ...Omissis...), che poi aveva risolto. ...Omissis... spiegava ai vertici degli «...Omissis...» di aver discusso anche con ...Omissis... e di avergli spiegato che «le cose come si possono fare ... si fanno! C'e' il piano regolatore a Carmelia potevate fare, si puo' fare ... questa e' la questione del vero motivo ... si parlava, poi quello che esce ...questo! lui non ha lasciato ne che passi il piano regolatore, non chi non come e non quanto .... ripeto ... ed e' uscita anche quest'altra situazione, perche? ... Il piano regolatore a noi ce lo hanno presentato approvato la causa con coso .... (inc)...». Motivo di frizione coi ...Omissis... era stata la nuova lottizzazione della zona di Carmelia, dove si erano concentrati interessi particolari;
...Omissis... evidenziava che le stesse persone che avevano ambizioni politiche avevano tentato la scalata al comune e che a loro erano attribuibili alcuni eventi: con la pubblicazione di un bando per un concorso, in comune si era presentato un ragazzo solamente. Precisava che il giorno prima dell'espletamento del concorso, presso gli uffici del Comune di Delianuova era stato collocato ed era esploso un ordigno («non e' che ... si sono presentati altri e gli hanno detto tu ... vattene per la casa ... non si e' presentato nessuno del paese ... ha vinto questo, quel giorno che faceva l'esame ... il giorno prima hanno messo la bomba ...»). Secondo il ...Omissis... lo scopo dell'attentato dinamitardo fatto al comune era determinare l'avvio di indagini per accertare eventuali reati connessi all'assunzione del giovane, che proprio perche' unico candidato, sarebbe risultato il vincitore del concorso. Uno dei presenti, intuito il ...Omissis..., asseriva che l'evento era stato posto in essere «per sciogliere il comune, l'hanno fatto apposta ...» ...Omissis... spiegava che non era sua intenzione formulare accuse esplicite sull'autore materiale dell'attentato al comune («io non ho detto chi e' stato o chi non e' stato e non mi permetto di nominare nessuno») ma la narrazione anche di questo episodio era funzionale alla comprensione da parte dei suoi interlocutori della manovra strategica, ordita chiaramente dai ...Omissis..., per concentrare gli interessi investigativi sul comune e determinare il suo scioglimento per infiltrazioni maliose;
nel prosieguo si appurava che il ...Omissis..., dopo tutti gli attentati verificatisi a Delianuova e dopo le discussioni avute con persone del posto in merito all'amministrazione comunale, si sono erano rivolti ...Omissis... per ricevere direttive. Emblematica in tal senso l'espressione utilizzata da ...Omissis..., che faceva chiaramente capire che il mantenimento della carica politica da parte di ...Omissis..., come una eventuale sua cessazione, dipendeva da una deliberazione da parte della cosca ...Omissis...: «io potevo dirgli si' ...Omissis... (n.d.r. si riferisce a ...Omissis...) prendi e vattene a casa»);
...Omissis... istruiva in merito alle modalita' con cui rapportarsi coi ...Omissis... «il vostro discorso sono due parole che gli dovete dire, due parole ... ...(inc)... voi sapete come ci tengono nell'ambiente nostro ... ma di netto a netto, vedete come gli tagli ...(inc.)... ...Omissis..., ...Omissis... e' con noi ed e' stato sempre ... e' con noi, con tutti per le cose giuste ... vi chiarite ...(inc.)... se c'e' qualcosa parla! Senno' come e' siamo! Basta!».
La gravita' della situazione in relazione al Comune di Delianuova e' ben evidenziata nel provvedimento di fermo giudiziario, dove si legge:
«...
La sudditanza del centro urbano di Delianuova ...Omissis... viene attestata anche dall'intraneita' alla cosca di un politico importante locale ovvero ...Omissis.... All'epoca dei fatti, ...Omissis... era ...Omissis... del Comune di Delianuova, mentre ...Omissis... riveste la carica di ...Omissis... Non puo' non colpire che un uomo che svolgeva funzione pubblica partecipasse a riunioni di `ndrangheta coi vertici della cosca e parlasse e si esprimesse con il medesimo linguaggio mafioso. Colpiva il fatto che si trattasse, di fatto, di uno di loro.
(...) Come anticipato, ...Omissis... all'epoca era ...Omissis... del Comune di Delianuova. Nel corso della riunione (...) furono affrontati argomenti vari relativi a «lavori» e/o finanziamenti pubblici relativamente alla zona ricadente sotto l'amministrazione comunale di Delianuova. (...)...Omissis... si rivolgeva ai presenti appellandoli «picciotti di malavita». Sin da subito si intuiva quindi la tipologia di riunione che da li' a poco si sarebbe svolta. Di fatto era un summit tra mondo imprenditoriale-politico e mafioso.
Quello che in estrema sintesi e' emerso dalla lunghissima conversazione registrata la sera ...Omissis... e' che il ...Omissis..., referente politico della cosca ...Omissis... in seno al Comune di Delianuova - eletto con i voti della mafia e «collocato» nella carica pubblica dalla ndrangheta per farne gli interessi, secondo gli accordi pre-elettorali a suo tempo stilati - aveva richiesto un intervento della ndrina di appartenenza sulla ...Omissis... (...Omissis... in particolare), rea di ostacolare la gestione amministrativa, adducendo presunte violazioni dei patti da parte del ...Omissis...
...Omissis..., in pratica, aveva deciso di portare sul tavolo dei suoi interlocutori mafiosi le diverse questioni che avevano generato attrito con ...Omissis..., affinche' il «Tribunale della ndrangheta ...Omissis...» rappresentato dalle figure apicali della cosca, si esprimesse sul se le opposizioni create ...Omissis... avessero una qualche base giustificativa concreta o piuttosto fossero meri pretesti, per condurre alla caduta del governo locale e aprire una nuova pagina politica del paese, nel tentativo di porsi poi in prima persona alla guida di Delianuova (ndr: come di fatto e' avvenuto all'esito dell'elezioni ...Omissis...). Si comprendeva nitidamente che, nel momento storico in cui ebbe luogo la riunione al casolare, lo scontro, politico e non, tra ...Omissis... e ...Omissis... aveva raggiunto l'acme e neppure un primo intervento di ...Omissis... aveva sortito un effetto positivo, essendo proseguita la campagna diffamatoria nei riguardi del ...Omissis..., espressamente accusato di essere venuto meno agli accordi con la ndrangheta, perche' non li aveva avvantaggiati. Non accettando l'epiteto del «traditore», ...Omissis... - che rivendicava a gran voce di essere un uomo della cosca e di aver sempre tutelato gli interessi della ndrina degli ...Omissis... - chiedeva a ...Omissis..., figure apicali del sodalizio, un intervento piu' deciso e finalmente risolutivo delle frizioni in atto. Sentite le ragioni del politico e ritenuto che nella gestione della cosa pubblica non fosse mai stato compiuto un solo atto che frustrasse le aspettative della ndrangheta o che si ponesse in aperta violazione con i precedenti accordi elettorali, ...Omissis... sentenziava che avrebbe organizzato un incontro chiarificatore con ...Omissis..., e che avrebbe loro rappresentato che, per tacciare di «inadempienza» il politico della ndrina ...Omissis..., occorreva portare le «prove» a sostegno di quell'accusa infamante.
...» (2)
Altrettanto emblematica e' la vicenda che emerge in relazione ai lavori per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza. In proposito, nell'ordinanza si legge che:
«...
...Omissis... parlava (...) dell'impianto di videosorveglianza a Delianuova e raccontava che la societa' che stava realizzando l'opera aveva avuto necessita' di contattare una ditta del posto per dei lavori. Dalla (...) registrazione si e' appurato che ...Omissis... aveva contattato una ditta (...) cui commissiono' il, lavoro con aggiudicazione diretta. Raccontava di essere stato rimproverato ...Omissis... per non aver avvantaggiato ...Omissis..., suo sostenitore durante la campagna elettorale. Aggiungeva di avergli assegnato poi un appalto ma rispettando la normativa. Emblematiche le sue parole: «ha preso un lavoro di ...Omissis... una ditta ... va bene ... che con problemi seri giudiziari pendenti gli ho dato un lavoro in affidamento rispettando la legge, rispettando la legge ... perche' la legge che dice? Quelli di ...Omissis... io posso dare l'affidamento diretto a cinque e una cosa a cinque. Io ho chiamato a lui e gli e' rimasto a lui ... guarda caso.» ...Omissis..., sul punto, asseriva di aver fatto un bando pubblico invitando cinque ditte a partecipare ma «io ho chiamato a lui e gli e' rimasto a lui ... guarda caso» (si riferisce ovviamente a ...Omissis...), nonostante sapesse che la ditta fosse coinvolta in vicende giudiziarie.» (3)
...Omissis... si vantava quindi di essere riuscito a favorire una ditta «amica», finanche con gravi problemi giudiziari, perche' il titolare lo aveva appoggiato durante la campagna elettorale.
«Ovviamente l'episodio veniva narrato dal ...Omissis... per rappresentare che, senza alcuna sollecitazione esterna, aveva sempre favorito, nell'assegnazione dei lavori pubblici, persone a loro «vicine», con la semplice accortezza adottata di evitare macroscopiche violazioni della legge, che potessero esporre l'amministrazione comunale nel mirino degli investigatori.» (4)
In sintesi ...Omissis..., proprio perche' ...Omissis... «era uno di loro» si stavano organizzando per non fare mancare il loro sostegno «esterno» al ...Omissis..., peraltro loro referente politico nel comune, e richiamare al rispetto degli accordi pre-elettorali coloro che, fingendo di averli dimenticati, stavano ostruendo l'agire del politico.
Quanto intercettato durante la riunione del ...Omissis... ha svelato un totale condizionamento dell'Amministrazione comunale che era in carica alla epoca dei fatti e che si e' poi riconfermata alle ultime elezioni amministrative. Nelle successive elezioni ...Omissis..., ...Omissis... e' stato riconfermato alla guida del Comune di Delianuova mentre ...Omissis... (...Omissis...) attualmente e' Consigliere ...Omissis...
In particolare e come riportato nel decreto di fermo in argomento «riassuntivamente pertanto dall'indagine e' emerso che:
...Omissis... e' un esponente del ...Omissis..., anzi la diretta promanazione dello stesso nell'Amministrazione comunale di Delinauova»;
...Omissis..., da ...Omissis... del Comune di Delianuova, cerca di orientare l'azione amministrativa, specie nel campo di aggiudicazione degli appalti pubblici, in favore di aziende «gradite» al clan di riferimento;
parla da `ndranghetista e partecipa a summit di `ndrangheta;
ha rapporti di stabile frequentazione con i componenti del clan ...Omissis... ancorche' in pubblico eviti che la sua figura possa a qualcuno di essi essere associata.
Intercettando le conversazioni avvenute dentro ...Omissis... durante la mangiata, la ...Omissis..., si e' capito che ...Omissis..., accompagnato da ...Omissis..., era andato ...Omissis... per cercare di trovare soluzione a tutti i problemi sorti a Delianuova negli ultimi tempi.
Tra attentati dinamitardi al Municipio, fatti con l'intento di avviare delle indagini giudiziarie tese alla caduta della maggioranza in consiglio, autovetture date alle fiamme, aggressioni a dipendenti comunali all'interno degli uffici del comune stesso e diffusione di notizie false e tendenziose tra la popolazione, la situazione era divenuta certamente difficile da gestire.
...Omissis..., all'epoca ...Omissis..., piuttosto che rimettere il suo mandato o denunciare quanto stava avvenendo alle forze di polizia (e' peraltro emerso che sapesse perfettamente chi era stato l'autore dello attentato dinamitardo), cercava di trovare una soluzione coinvolgendo la famiglia ...Omissis...
Come rilevato, ...Omissis... ragiona e si muove da intraneo alle dinamiche criminali. Ne e' pienamente coinvolto, e le sue parole lo confermano.
Non ha problemi, ad esempio, nel raccontare di come abbia distribuito appalti ad assegnazione diretta, truccando la gara di appalto per favorire una ditta, quella di ...Omissis... nonostante sapesse delle sue pendenze giudiziarie.
Ne' si esime dal dire che se ...Omissis... riuscissero ad ottenere quel che vogliono, a Delianuova non si muove piu' nessuno.
Parla alla pari con gli esponenti della famiglia ...Omissis...
E sono gli stessi ...Omissis... a sottolineare che ...Omissis... e' amico loro, collocato in comune «da loro» e da loro sostenuto e spalleggiato, tanto da intervenire nelle diatribe con ...Omissis... per far tornare tutto alla calma fino alle successive elezioni.
Va quindi considerato intraneus il soggetto (come e' stato ...Omissis... nella vicenda) che accetta i voti dell'associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventa punto di riferimento della cosca, mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati e degli interessi della consorteria alla quale rende il conto del proprio operato, dovendo considerarsi tale comportamento prova si dell'affectio societatis che di un efficiente contributo causale al rafforzamento del proposito criminoso e all'accrescimento delle potenzialita' operative e della complessiva capacita' di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale dell'associazione criminale (Cassazione sezione II penale, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675)» (5)
Il ...Omissis..., con le note ...Omissis... «R» datate rispettivamente ...Omissis... scorso, che, ad ogni buon fine si allegano e con le quali ha proposto ...Omissis..., ha sottolineato che ...Omissis...:
nelle elezioni del ...Omissis..., sino alla scadenza naturale del mandato, ha ricoperto la carica di Consigliere ...Omissis..., nonche' nominato ...Omissis... del Comune di Delianuova;
nelle elezioni del ...Omissis..., e' stato ...Omissis... del Comune di Delianuova, con ...Omissis... voti di preferenza (...Omissis...% dei voti espressi - 8 seggi), esponente della ...Omissis... denominata «...Omissis...», prevalsa sulla lista n. ...Omissis... denominata «...Omissis...» (...Omissis... voti di preferenza, pari al ...Omissis...% dei voti espressi - 2 seggi), capeggiata da ...Omissis... (6) e sulla lista n. ...Omissis... denominata «...Omissis...», capeggiata da ...Omissis... (...Omissis... voti di preferenza, pari al ...Omissis...% dei voti espressi - 2 seggi).
A conferma della «continuita'» esistente tra la precedente ed attuale amministrazione, ha evidenziato come:
le problematiche politico-amministrative rappresentate da ...Omissis... agli esponenti della cosca «...Omissis...», in occasione della riunione di `ndrangheta del ...Omissis..., si sono riproposte all'ultima tornata elettorale che ha visto sia il predetto ...Omissis... che ...Omissis..., candidati alla carica di ...Omissis..., i cui esiti riflettono esattamente le posizioni dei protagonisti della vicenda censurata nel procedimento penale;
...Omissis... degli attuali amministratori pubblici, oltre il citato ...Omissis..., ovvero, il ...Omissis..., gli ...Omissis..., nonche' il ...Omissis..., nel corso della precedente legislatura ricoprivano rispettivamente la carica di ...Omissis... (...Omissis...), Consigliere ...Omissis... (...Omissis...), ...Omissis... (...Omissis...) e Consigliere ...Omissis... (...Omissis...);
l'attuale Consigliere ...Omissis..., e':
...Omissis..., della municipalita' in trattazione, eletto rispettivamente nel corso delle consultazioni amministrative del ...Omissis...;
...Omissis... della municipalita' in trattazione, eletto nel corso delle consultazioni amministrative del ...Omissis...
Nel corso della riunione di Comitato di ordine e sicurezza pubblica tenutasi in data 28 settembre 2018, il ...Omissis... ha convenuto con il Comitato di doversi procedere all'immediato scioglimento del Comune di Delianuova, in luogo della nomina di una Commissione d'indagine, anche in considerazione del provvedimento restrittivo della liberta' personale emesso dal Gip di Palmi.
Il provvedimento di Fermo di indiziato di delitto emesso dal P.M. emesso in data ...Omissis... in relazione al procedimento penale n. ...Omissis... DDA e' stato, infatti, confermato dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi con O.C.C.C. n. ...Omissis... R.G.N.R.; n. ...Omissis... R.G. G.I.P.; n. ...Omissis... RGNR DDA RC statuendo, tra l'altro, che:
la sussistenza di gravi indizi di reita' in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. esclude ogni dubbio in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari che giustificano l'emissione della misura restrittiva di massimo rigore, nei confronti dei rispettivi indagati.
In ogni caso, ricorre un concreto ed attuale pericolo di recidivanza ex art. 274 lett. C) c.p.p.
La stessa tipologia del reato associativo mafioso, che presuppone una scelta durevole nel tempo mediante l'adesione ad una struttura illecita con radicati valori antistatuali, evidenzia per se' sola, a carico di tutti i soggetti attinti da gravi indizi riguardo alla partecipazione all'associazione di cui al capo I, il pericolo di protrazione della condotta criminosa, non a caso caratterizzata da permanenza.
Richiamando le considerazioni gia' svolte dal PM al riguardo, la pericolosita' sociale degli indagati, dimostrata anche dalla natura dei reati posti in essere e dalla permanenza della condotta illecita realizzata risulta incontrovertibilmente provata.
E lo stesso deve dirsi con riferimento alla posizione degli indagati che risultano incensurati, in quanto la tipologia del reato contestato, le specifiche modalita' e le circostanze dei fatti, nonche' la personalita' desunta dai comportamenti concreti tenuti con persistenza nel tempo, fanno ritenere anche per loro esistente il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 275 c.p.p.
Non sembra comunque superfluo evidenziare che, poi, deve applicarsi, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (come da ultimo modificato dall'art. 4 comma 2 legge 16 aprile 2015, n. 47) la custodia cautelare in carcere per gli indiziati ex art. 416-bis c.p., senza la necessita' di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza e' presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che ictu oculi consentano di ritenere superata tale presunzione e cio' anche a seguito dei recenti pronunciamenti della Corte costituzionale e dell'intervento del legislatore.
Quanto riportato nell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere conferma l'attualita' della situazione riscontrata nel provvedimento di Fermo, cosi' come affermato dal GIP, poiche' la stessa tipologia del reato associativo mafioso, contestata al ...Omissis..., presuppone una scelta durevole nel tempo mediante l'adesione ad una struttura illecita con radicati valori antistatuali ed evidenzia per se' sola il pericolo di protrazione della condotta criminosa, non a caso caratterizzata da permanenza.
Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno fatto emergere concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata ...Omissis... del Comune di Delianuova ed hanno acclarato la permeabilita' dell'Ente comunale alle ingerenze della `ndrangheta, in un contesto territoriale caratterizzato da una storica e fortemente radicata fenomenologia di tipo `ndranghetista.
Gli elementi che conducono a tale conclusione sono da rinvenirsi in diverse specifiche circostanze: in primo luogo il panorama politico che, a seguito delle elezioni di maggio 2015, vede gli stessi protagonisti che gia' erano presenti nella precedente amministrazione; elemento di assoluta gravita' e' da individuarsi nella figura di ...Omissis..., tratteggiato nell'ordinanza come esponente del clan ...Omissis..., anzi diretta promanazione dello stesso nell'Amministrazione comunale di Delianuova, ...Omissis..., realizzando la sua «scalata politica» cosi come emerge dalla lettura del provvedimento, arguendosi quindi che lo stesso non si sia dissociato.
Occorre, pertanto, l'avvio di una fase idonea e protesa a ristabilire le condizioni di legalita' dell'azione amministrativa comunale e ad assicurare l'imparzialita', l'efficacia ed il perseguimento del pubblico interesse. In tale ottica, necessitano interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza e della legalita' dell'attivita' municipale che valgano a ricostruire il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale.
L'esame dell'integrale situazione del Comune di Delianuova e' stato, peraltro, approfonditamente esaminato nelle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuto presso questa Prefettura, in data 27 settembre 2018 e 28 settembre 2018, con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione distrettuale antimafia, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, presente soltanto nella riunione del 27 settembre scorso. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente.
Peraltro, nel ritenere scarsamente produttivo l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune ex art. 11 comma 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune, ex art. 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 435, conv. in legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, si ravvisa invece la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 12 dell'art. 143 T.U.E.L.
Pertanto, nelle more del perfezionamento delle valutazioni della S. V. Onorevole, si ritiene opportuno, per motivi di urgente necessita', procedere quanto prima alla sospensione dalle cariche dei componenti degli Organi elettivi del Comune di Delianuova, assicurando la provvisoria amministrazione dell'Ente mediante l'invio di commissari, ai sensi dell'art. 143, comma 12 del piu' volte citato T.U.E.L.
...Omissis...

Il prefetto: di Bari

(1) Cosi' composta: ... Omissis...

(2) Cfr. pagg. 436/437 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384
c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria in data ...Omissis...

(3) Cfr. pagg. 458/461 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384
c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria in data ...Omissis...

(4) Cfr. pagg. 462 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384 c.p.p.
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria in data ...Omissis...

(5) Cfr. pagg. 1134/1135 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384
c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria in data ...Omissis...

(6) Gia' titolare dell'impresa «...Omissis...» avente sede legale in
Delianuova, gia' destinataria di certificato antimafia
interdittivo emesso da questa Prefettura il ...Omissis...,
nonche' ...Omissis..., nato a ...Omissis..., residente a
Delianuova, titolare firmatario dell'impresa edile denominata
«...Omissis...» avente sede in Delianuova, in ...Omissis...,
destinatario di certificati antimafia interdittivi emessi da
questa Prefettura, il ...Omissis... (confermato dal T.A.R.
Calabria il ...Omissis...) ed il ...Omissis...
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2562
 
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