Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 novembre 2018
Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ed in particolare l'art. 7 che prevede una rete di monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, da istituire e da disciplinare mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le regioni interessate e il SNPA in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e/o sistemi di monitoraggio regionali;
Considerato che la rete di monitoraggio di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 deve essere organizzata assicurando forme di coordinamento e di integrazione con i programmi previsti dalle normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale;
Considerato che i criteri e le metodologie per l'esecuzione del monitoraggio possono essere individuati sulla base di quelli previsti nell'ambito della Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP);
Considerato che, per definire la struttura iniziale della rete di monitoraggio, e' stata verificata la disponibilita' del Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ad utilizzare, anche per le finalita' in esame, i siti nazionali attualmente gestiti da tali autorita' per il monitoraggio in ambito della Convenzione internazionale LRTAP;
Considerato che la struttura iniziale della rete di monitoraggio puo' essere pertanto individuata sulla base di una serie di siti di monitoraggio attualmente gestiti dal Comando dei carabinieri e dal CNR presso diverse zone del territorio italiano;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio, i criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1 della citata norma, inclusa l'individuazione degli indicatori e le frequenze e le modalita' di rilevazione e comunicazione dei dati.
2. Il presente decreto non individua siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali.
 
Allegato I
(Articolo 2)
Rete di monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato II
(Articolo 2)

Metodologie per l'esecuzione del monitoraggio

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato III
(Articolo 2)

Metodologie per l'esecuzione del monitoraggio

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Siti e criteri di monitoraggio

1. I siti della rete di monitoraggio prevista dall'art. 1, con l'indicazione dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento, sono riportati nell'Allegato I al presente decreto.
2. Si applicano, per l'esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell'ambito della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.
 
Art. 3

Comunicazione dei dati

1. Le autorita' responsabili della gestione dei siti della rete di monitoraggio trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione alla Commissione europea prescritta dall'art. 8 del decreto legislativo n. 81 del 2018:
entro il 30 aprile 2019, i dati del monitoraggio riferiti al secondo semestre del 2018;
ogni quattro anni, a partire dal 2022, entro il 30 aprile dell'anno di invio, i siti utilizzati negli anni civili precedenti, indicando i relativi periodi di esercizio ed i parametri monitorati;
ogni quattro anni, a partire dal 2023, entro il 30 aprile dell'anno di invio, i dati del monitoraggio riferiti agli anni civili precedenti.
2. Il formato da utilizzare per la trasmissione dei dati previsti dal comma 1 e' riportato in Allegato III.
 
Art. 4

Norme finali

1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Roma, 26 novembre 2018

Il Ministro: Costa
 
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